Sentenza 31 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Ne consegue che l'INPS ha titolo ad avvalersi di sentenze, passate in giudicato, che hanno accertato l'illegittimità della collocazione in cassa integrazione di alcuni lavoratori, avendo dette pronunce effetti restitutori sull'erogazione dell'integrazione salariale, a prescindere dalla causa di illegittimità di concessione della stessa e potendo, l'istituto previdenziale, richiedere al datore di lavoro i contributi commisurati all'intero importo della retribuzione dovuta ai lavoratori.
Commentario • 1
- 1. L'efficacia riflessa del giudicato della sentenza stranieraRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 23 gennaio 2025
Importante novità affrontata dalla Cassazione: il giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, possiede una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 20 gennaio 2025, n. 1328). Il caso La Corte di Napoli (sent. 11/7/2018) ha confermato il rigetto della domanda svolta dal lavoratore, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e dell'omissione contributiva perpetrata in suo danno nel periodo in cui egli aveva prestato servizio negli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/01/2014, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18153-2008 proposto da:
FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSIO CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, LUIGI CALIULO;
- controricorrenti -
nonché contro
BANCA M.P.S. Concessionaria del Servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia di ROMA S.P.A. ora EQUITALIA GERIT S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 577/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/07/2007 R.G.N. 240/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato GIANNÌ GAETANO per delega BOCCIA FRANCO;
udito l'Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 27 aprile - 10 luglio 2007, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da IN S.p.A. avverso la cartella esattoriale emessa dal Monte dei Paschi di Siena - Concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Roma, per il pagamento, a favore dell'INPS, della complessiva somma di Euro 3.494.079,43 a seguito di tre verbali ispettivi che avevano accertato inadempienze contributive a carico della predetta società.
Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte di merito ha ritenuto:
- che la cartella esattoriale aveva un contenuto tale da consentire l'identificazione della pretesa avversaria, onde l'eccezione di nullità, già rigettata in primo grado, era infondata;
- che peraltro tale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) e non già, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 con l'opposizione avverso la pretesa di riscossione;
- che, con riguardo al verbale di accertamento del 9 luglio 1996, era fondata la pretesa dell'INPS avente ad oggetto il recupero della differenza tra quanto erogato dall'Istituto a titolo di CIGS in relazione ai contratti a tempo pieno stipulati, secondo la società, con taluni dipendenti e quanto avrebbe dovuto viceversa essere erogato, trattandosi in realtà di contratti a tempo parziale. Ed infatti, essendo stati tali contratti trasformati a tempo pieno in coincidenza con la richiesta di integrazione salariale, questa non poteva che essere corrisposta dall'Istituto con riferimento alla retribuzione che i dipendenti percepivano nel periodo anteriore alla CIGS;
- che, in ordine agli altri due verbali di accertamento, l'INPS aveva pieno titolo ad avvalersi del giudicato intervenuto tra la società e i lavoratori, che aveva affermato l'illegittimità della collocazione in CIGS. Conseguentemente il rapporto di lavoro doveva considerarsi come non mai sospeso e quindi permaneva l'obbligo retributivo del datore di lavoro con conseguente assoggettamento a contribuzione dei relativi importi;
- che le conciliazioni intervenute, in pendenza di giudizio, tra il datore di lavoro e taluni lavoratori, erano state definitivamente travolte dal passaggio in giudicato delle sentenze intervenute successivamente nello stesso giudizio, che avevano accertato l'illegittimità della collocazione in CIGS. Anche in questo caso era dovuta la contribuzione sulle retribuzioni accertate dalle sentenze, a prescindere dalle transazioni;
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso IN S.p.A. L'INPS resiste con controricorso. Il concessionario del servizio di riscossione è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in sei motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore, ma applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ., del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 in riferimento all'art. 24 Cost., L. n. 241 del 1990, art.
3. Si deduce che la cartella esattoriale non contiene gli estremi identificativi dei verbali ispettivi;
che l'indeterminatezza del titolo rende l'atto inidoneo allo scopo e, quindi, comporta un vizio che non riguarda la mera regolarità formale del titolo, ma l'esistenza stessa del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente applicabilità, ai fini del termine dell'opposizione, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e non già dell'art. 617 cod. proc. civ., come ritenuto dalla Corte di merito.
3. Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 4, 11, 32 D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, D.M. 28 giugno 1999, art. 1, L. n. 241 del 1990, art. 3 art. 184 bis c.p.c. e/o art. 420 c.p.c., commi 1 e 5,
nonché violazione "dell'istituto della rimessione in termini". Si deduce che la Corte di merito ha ritenuto che la cartella opposta contenesse gli elementi per l'identificazione della pretesa contributiva. Tale affermazione è errata in quanto, nel proporre opposizione, la società IN ha fatto riferimento a due soli verbali ispettivi, non essendo riuscita ad individuare il terzo, recante la data del 9 luglio 1996, se non a seguito della citazione dello stesso nella memoria difensiva dell'INPS. Ciò avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello a rimettere in termini la società "rispetto agli addebiti di cui al verbale di accertamento 9/7/1996".
4. I predetti due motivi che, in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la società ricorrente in primo grado ha lamentato che la cartella non conteneva i requisiti previsti dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321 e che, pertanto, non consentendo l'identificazione della pretesa contributiva, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
Orbene, non può dubitarsi che la dedotta mancanza dei dati identificativi della pretesa contributiva si risolva in un vizio formale del titolo, onde correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, al fine di far valere la nullità della cartella, avrebbe dovuto essere proposta opposizione nel termine perentorio previsto dall'art.617 cod. proc. civ.
La Corte anzidetta ha peraltro accertato, con valutazioni di fatto non censurabili in questa sede, che la cartella conteneva tutti gli elementi per la identificazione della pretesa contributiva, posto che in essa erano indicati i periodi delle omissioni contributive già resi noti in precedenza alla società con i tre verbali ispettivi alla stessa notificati, onde l'opponente era ben in grado di svolgere opportunamente le proprie difese, ciò che peraltro aveva fatto. Ha quindi correttamente respinto la Corte territoriale l'istanza di remissione in termini, rilevando che in ogni caso eventuali vizi della cartella non escludevano - così come è avvenuto - l'esame della fondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto, posto che l'opposizione alla cartella esattoriale da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi attinenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
5. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 5 convertito, con modificazioni, nella L. n.983 del 1984 in riferimento alla L. n. 223 del 1991, artt. 1 e 2, L. n. 464 del 1972, art. 1, L. n. 164 del 1975, art. 1.
Si afferma che, per effetto della trasformazione consensuale dei rapporti a tempo parziale in rapporti a tempo pieno, l'integrazione salariale avrebbe dovuto essere commisurata alle retribuzioni relative a tali ultimi rapporti. La sentenza impugnata, che ha ritenuto che l'integrazione salariale avrebbe dovuto essere erogata dall'INPS con riferimento ai contratti a tempo parziale, era dunque errata.
6. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito, con riguardo al verbale di accertamento del 9 luglio 1996, ha affermato che prima della richiesta e del provvedimento di concessione della CIGS a zero ore, la società intratteneva con i dipendenti rapporti di lavoro a tempo parziale. Su tali basi, ha aggiunto, 11NPS ha corrisposto l'integrazione salariale, a nulla rilevando che nel frattempo tali rapporti fossero stati trasformati a tempo pieno, non essendo opponibili all'Istituto le vicende che avevano comportato mutamenti nel rapporto di lavoro in coincidenza con la stessa collocazione in CIGS o addirittura successivamente ad essa.
Era dunque corretta, ad avviso del giudice d'appello, la pretesa dell'Istituto avente ad oggetto il recupero della differenza tra quanto erogato in relazione al contratto a tempo pieno e quanto avrebbe dovuto essere erogato per il contratto a tempo parziale. La ricorrente, nell'impugnare tale statuizione, si limita a ribadire che l'integrazione salariale avrebbe dovuto essere corrisposta con riferimento ai rapporti a tempo pieno "indipendentemente dal fatto della coincidenza temporale tra trasformazioni dei rapporti già part time in full time e inizio del trattamento di integrazione salariale straordinaria", senza tuttavia spiegare le ragioni di tale affermazione e, soprattutto, senza dedurre i vizi in cui è incorsa la sentenza impugnata.
7. Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 1 e 2, L. n. 464 del 1972, art. 1, L. n. 164 del 1975, artt. 1 e 2 e art. 2033 cod. civ..
Si sostiene che la restituzione delle maggiori somme corrisposte in relazione ai rapporti a tempo pieno avrebbe dovuto essere richiesta dall'INPS ai dipendenti, i quali avevano beneficiato del trattamento indebito e non già alla società.
8. Il motivo è infondato.
È costante l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l'INPS è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Istituto il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causae o incaricato ex lege, somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale (cfr., fra le altre, Cass. 22 febbraio 2003 n. 2760; Cass.29 dicembre 1998 n. 12867; Cass. 10 marzo 1998 n. 2635).
È stato altresì affermato che in tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda la estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto alla integrazione salariale (Cass. n. 2760/03 cit., Cass. sez. un. n. 89/07; Cass. sez. un. n. 1311/95). In ragione di quanto precede, appare evidente come l'INPS, avendo versato a titolo di integrazione salariale somme poi rivelatesi non dovute perché relative ad un rapporto erroneamente denunziato dal datore di lavoro (a tempo pieno, anziché a tempo parziale), correttamente abbia richiesto la ripetizione di tali importi allo stesso datore di lavoro, quale responsabile di tali maggiori esborsi, salvo poi il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dei dipendenti.
9. Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 e art. 5, comma 3, e art. 2909 cod. civ.. Si afferma, in relazione ai verbali ispettivi del 14 dicembre 1998 e 6 aprile 1999, che la illegittimità della collocazione in CIGS ed il diritto dei lavoratori alla percezione della piena retribuzione per il relativo periodo, affermati con sentenze passate in giudicato, non legittimavano l'INPS a ritenere indebitamente erogato il trattamento di integrazione salariale ed a chiedere la contribuzione sui corrispettivi dovuti ai lavoratori in luogo della integrazione salariale.
Ed infatti, la Cassa integrazione era stata regolarmente autorizzata;
l'illegittimità della collocazione in CIGS era stata dichiarata per violazione dei criteri di scelta;
il rapporto pubblicistico attinente alla Cassa integrazione doveva tenersi distinto da quello privatistico riguardante i criteri di scelta;
le sentenze indicate nei verbali di accertamento riguardavano esclusivamente il rapporto tra lavoratori ed azienda ed erano volte ad ottenere il risarcimento dei danni, pari alla differenza tra indennità di CIGS e retribuzione;
l'INPS era estraneo a detti giudizi e pertanto non poteva far valere l'efficacia riflessa del giudicato intercorso tra altri soggetti.
10. Il motivo non è fondato.
Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione.
Nella specie, l'INPS, in quanto titolare di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita giudizialmente, aveva pieno titolo ad avvalersi dei giudicati che avevano dichiarato l'illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori, posto che tali giudicati avevano inciso direttamente sulla avvenuta erogazione dell'integrazione salariale, non più dovuta per effetto di dette sentenze, quale che fosse la causa dell'illegittimità del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Inoltre l'Istituto aveva titolo a richiedere la contribuzione sulle retribuzioni che, per effetto dei giudicati, il datore di lavoro era tenuto a corrispondere ai dipendenti, essendo l'obbligo contributivo verso l'istituto previdenziale direttamente connesso a tutto ciò che il lavoratore riceve o ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti dei prestatori di lavoro siano stati in tutto o in parte soddisfatti (Cass. 13 aprile 1999 n. 3630; Cass. 9 maggio 2005 n. 9579). Come affermato da questa Corte, ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni, questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali;
pertanto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 23 agosto 2005 n. 17136). 11. Il sesto motivo, indicato quale "Mezzo subordinato", denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 2113 e 2909 cod. civ., artt. 410, 411 e 324 cod. proc. civ..
Si afferma che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le conciliazioni stipulate tra il datore di lavoro e tredici lavoratori nel corso dei giudizi vertenti tra gli stessi, non potevano essere travolte dalle sentenze successivamente intervenute in tali giudizi, ma erano pienamente opponibili all'INPS, in quanto estraneo ai giudizi medesimi.
12. Anche tale motivo è infondato.
Come più volte affermato da questa Corte, nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza tuttavia che alcuna di esse deduca nel medesimo la sopravvenuta composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto dell'accordo transattivo (Cass. 15 febbraio 2005 n. 3026; Cass. 14 febbraio 2012 n. 2155). Anche qui l'Istituto aveva titolo a richiedere la contribuzione sui corrispettivi che, per effetto dei giudicati, il datore di lavoro era tenuto a corrispondere ai dipendenti, in virtù della connessione esistente tra le retribuzioni e l'obbligo contributivo. 13. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, previa condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, a favore dell'INPS, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti del Monte dei Paschi di Siena. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014