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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1330/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Proietti, Olivia Mammarella Tosè, Valeria
[...]
Calviello, come da procura in atti appellanti
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10104/2021 pubblicata l'1.12.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , , Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , premesso di essere tutti dipendenti (a
[...] Parte_17 Parte_15 Parte_16
tempo indeterminato, tranne il e la assunti con contratto a tempo determinato) Pt_11 Pt_13
1 dalle rispettive date indicate in ricorso e con le rispettive qualifiche, del Teatro dell'Opera di CP_2
e di avere sempre percepito ogni anno, oltre alla retribuzione prevista dal CCNL Controparte_3
, “i seguenti trattamenti aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello e, in
[...]
particolare, Premio di produzione, integrazione al Premio di produzione e Premio di produttività - tabella C”, che, tuttavia, dal 2015 in poi la illegittimamente non aveva più erogato, CP_2
convenivano avanti il Tribunale di Roma la medesima chiedendo al Tribunale di: CP_2
“….accertare e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti a percepire le somme dovute a titolo di
Premio produttività – Tabella C ed a titolo di integrazione al Premio di produzione, a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità”; per l'effetto
“condannare la al pagamento nei confronti di ciascun lavoratore Controparte_2 delle seguenti somme: : € 4.1249,90 + € 3.132,00 = € 7.281,90, : € Parte_1 CP_1
4.149,90 + 3.132,00 = €7.281,90, € 3.968,07 + € 1.908,00 = € 5.876,07, Parte_2 [...]
: € 4.814,34 + € 3.240,00 = € 8.054,34, € 4.402,27 + € 2.268,00 = Parte_3 Parte_4
€ 6.670,27, € 4.101,95 + € 2.016,00 = € 6.117,95, € 4.101,95 Parte_5 Parte_6
+ € 2.016,00 = € 6.117,95, € 4.815,96 + € 3.240,00 = € 8.055,96, Parte_7 Parte_8
€ 3.733,40 + € 1.728,00 = € 5.461,40, : € 4.402,27 + € 5.148,90 = € 9.551,17, Parte_9
€ 3.968,07 + € 1.908,00 = € 5.876,07, e 3.655,72 + € 2016,00 = Parte_10 Parte_11
€ 5.671,72, : € 4.402,27 + € 2.268,00 = € 6.670,27, € Parte_12 Parte_13
3.923,44 + € 2.016,00 = € 5.939,44, € 4.402,27 + € 2.268,00 = € 6.670,27, Parte_14
: € 3.733,40 + € 1.728,00 = € 5.461,40, € 4.678,17 + € 3.780,00 = € Parte_17 Parte_15
8.458,17, € 6.501,71 + € 4.644,00 = € 11.145,71, ovvero al pagamento Parte_16
di quella eventuale diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.p.c. 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c.. Tutte le somme con rivalutazione monetaria, per effetto del maggior danno patito e patiendo, in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c.”; nonché “condannare la convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad accantonare ai fini del TFR le quote dovute sulle somme che saranno riconosciute dal Tribunale di loro spettanza…”.
Deducevano, in particolare, che l'integrazione del Premio di produzione era stata istituita dal
Contratto integrativo del 22.5.1999 e confermata dal successivo accordo integrativo aziendale del
18.2.2015, prevedendo il calcolo su coefficienti di rilevazione fissati nella riportata Tabella sulle voci retributive in rapporto a 12 mensilità del minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti
2 periodici di anzianità ed elemento aggiuntivo del minimo tabellare, con erogazione nella busta paga del mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio consuntivo di riferimento;
che il Premio di produttività - Tabella C era stato istituito con l'Accordo di Rinnovo CCAL del 25.3.2005, individuante le somme spettanti ai lavoratori nella relativa tabella, con erogazione nella busta paga di settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio consuntivo di riferimento;
che l'accordo del 17.11.2014, valido dall'1.1.2015 al
31.12.2016, aveva previsto deroghe all'erogazione di detti istituti (“Premio di produzione integrativo e tabella C accordo 25/03/2005 [all. n.8] I due istituti non verranno liquidati negli anni
2015 e 2016 (competenze degli esercizi 2014/2015). Ai fini della corresponsione del premio di produzione integrativo e della tabella C ex accordo 25/03/2005, istituti che saranno subordinati al pareggio di bilancio, troverà applicazione quanto previsto al successivo punto 4. … c) A fronte di quanto previsto dai precedenti punti 1), 2) e 3), per l'anno 2015, qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario venga registrato un saldo positivo, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarà ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo da parte dell'Organo di Indirizzo, fino al raggiungimento degli istituti di cui al precedente punto 3b). d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione e dalla tabella C ex accordo 25/03/2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016. Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio. Dette somme saranno corrisposte ai dipendenti con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di Indirizzo”); che successivamente le parti sociali avevano reintrodotto i due istituti, prevedendo che: “Il premio di produttività sarà corrisposto con la mensilità di settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio consuntivo di riferimento. La misura del premio sarà ridotta proporzionalmente al periodo di minor servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento nonché in relazione alle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore, conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari, assenza per malattia, sciopero. Per gli anni 2015-2016 si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 lettera b della parte economica dell'accordo 17.11.2015 (in appendice): “ai fini della corresponsione del premio di produzione integrativo e della tabella c (premio di produttività) ex accordo 25.3.2005, istituti che saranno subordinati al pareggio di bilancio;
troverà applicazione quanto previsto al successivo punto 4. 3.3.6 integrazione premio di produzione
l'integrazione del premio di produzione, istituita dal contratto integrativo del 22.5.1999, continua ad essere calcolata sui coefficienti di rilevazione allora fissati”; che, dunque, relativamente agli istituti maturati nell'anno 2015 la normativa di riferimento ne aveva subordinato il versamento al
3 solo raggiungimento di un saldo positivo di bilancio, mentre per i premi successivi - dal 2016 in poi
- sarebbe stato sufficiente ai fini della loro corresponsione anche il solo pareggio di bilancio;
che le dette condizioni si erano verificate per tutti gli anni (2015, 2016 e 2017) per i quali i ricorrenti avevano diritto al pagamento del premio di produttività e all'integrazione del premio di produzione, da computarsi anche ai fini del trattamento di fine rapporto;
che sulla scorta dei conteggi effettuati dal consulente di parte (effettuati prendendo come base economica per il conteggio le voci del minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodi di anzianità ed elemento aggiuntivo del minimo tabellare) ad essi ricorrenti spettavano le somme specificate nelle conclusioni.
Si costituiva in giudizio la la quale, ripercorso il Controparte_2
quadro degli interventi normativi adottati al fine di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni, quali quella convenuta, e il percorso di risanamento della stessa, ed esposta dettagliatamente la disciplina dei singoli emolumenti rivendicati dai ricorrenti, deduceva la legittimità dell'interruzione del pagamento degli istituti in parola sulla scorta della normativa avente a oggetto il risanamento delle Fondazioni.
In particolare, deduceva che il percorso di risanamento della non poteva dirsi affatto CP_2
concluso, contrariamente alla tesi dei ricorrenti;
che, nonostante le condizioni economico- finanziarie della avessero consentito di chiudere in pareggio gli ultimi quattro esercizi, CP_2
le stesse non potevano considerarsi ancora soddisfacenti (anche e soprattutto a causa delle minori entrate sul fronte dei contributi pubblici rispetto ai bilanci previsionali presentati ed approvati); che la situazione economico-finanziaria della non aveva, dunque, fino a quel momento, CP_2 permesso di procedere all'accantonamento delle somme necessarie al pagamento degli istituti citati, proprio perché impedita così la chiusura in pareggio dei bilanci;
che, con riguardo all'anno 2016, la pur avendo inserito le due voci di bilancio previsionale, non aveva potuto procedere CP_2 all'accantonamento delle relative somme e che ciò non aveva consentito di chiudere il bilancio in pareggio;
che, tuttavia, “ben si sarebbe potuto procedere alla ripartizione e liquidazione, come previsto dal contratto, della parte relativa all'utile di bilancio, che per l'esercizio 2016 è stata pari
a € 34.118,00” e per il 2017 “pari a € 59.067,00”; che tuttavia, “ per causa non imputabile alla
- stante la mancata determinazione delle modalità di ripartizione di detti importi al CP_2
fine di poter correttamente adempiere a quanto espressamente previsto dal contratto e, quindi, alla ripartizione e successiva erogazione ai lavoratori della quota eccedente il pareggio di bilancio, dovuta alla mancata indicazione, da parte della Delegazione Sindacale di “alcun elemento utile a determinare le modalità di suddivisione” - non si era potuto procedere alla ripartizione del saldo positivo e alla erogazione ai lavoratori delle somme relative;
che, in mancanza di tali accordi e in assenza di diversi criteri, la si era resa disponibile a provvedere alla liquidazione in CP_2
4 favore dei lavoratori della quota eccedente il pareggio di bilancio in ossequio delle previsioni del punto 1.3. dell'Accordo Ponte 03.08.1999, per quanto riguardava l'integrazione del Premio di
Produzione, ai sensi del punto 3.3.5. del CCAL del 25.03.2005 con riferimento al premio di produttività Tabella C;
che doveva, in ogni caso, escludersi la computabilità degli emolumenti relativi alla Integrazione al Premio di Produzione e al Premio di Produttività Tabella C nel TFR, stante la previsione dell'art. 43 CCNL FSL - contemplante nella retribuzione anche tutti gli altri elementi “aventi carattere continuativo purché siano di ammontare determinato”; che i conteggi formulati dai ricorrenti dovevano in ogni caso ritenersi erronei, in quanto doveva essere presa a riferimento la stagione e non anche gli spettacoli non a carattere promozionale messi in scena nel corso dell'anno solare precedente, con conseguente diverso risultato in ordine ai punti ed alla percentuale dei relativi anni;
che i conteggi, pertanto, sarebbero dovuti essere formulati secondo quanto previsto dall'art.
3.3.6 del CCAL utilizzando quale base di calcolo le voci retributive ivi previste in rapporto a dodici mensilità.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, “ribadita la propria disponibilità a soddisfare le richieste di erogazione dell'Integrazione al Premio di Produzione e del Premio di Produttività
Tabella C nei limiti del saldo attivo…”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava come alla stregua dell'accordo sindacale del
17/11/2014, poi trasfuso nel contratto integrativo aziendale del 18/2/2015 stipulato in ragione di quanto disposto dal D.L. n. 91/2013 conv. in L. n. 112/2013 (ove prevedeva espressamente, all'art. 3, comma 4, il riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi solo in caso di pareggio di bilancio) e del conseguente piano di risanamento deliberato nel 2014 dalla (ove era CP_2 prevista la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici delle voci del trattamento economico fondamentale accessorio previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro con la previsione che questi ultimi dovevano in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, piano di risanamento successivamente prorogato dalla legge di stabilità 2016 per il successivo triennio), l'erogazione degli emolumenti oggetto di domanda era condizionata alla chiusura in pareggio degli esercizi finanziari a partire dal 2015.
Rilevava, quindi, con riferimento al Premio di produzione integrativo e al Premio di produttività di cui alla Tabella C ex accordo 25/3/2005, come del tutto legittimamente tali istituti erano stati oggetto del predetto piano di risanamento con la previsione della relativa erogazione solo in caso di pareggio di bilancio;
che gli argomenti addotti dai ricorrenti non erano idonei a confutare la tesi
5 della in ordine alla legittimità del proprio operato, non avendo potuto procedere CP_2 all'accantonamento delle somme necessarie al pagamento degli istituti citati, stante la propria situazione economico finanziaria ancora interessata dal piano di risanamento, in quanto ciò non avrebbe consentito il raggiungimento del pareggio del bilancio nelle annualità 2015-2017.
Evidenziava, infine, che “quanto all'incontestato dato relativo alla presenza di un “saldo attivo”, pur a fronte della espressa disponibilità della di “soddisfare le richieste di erogazione CP_2 dell'Integrazione al premio di produzione e del Premio di produttività Tabella C nei limiti dello stesso” e secondo conteggi predisposti dalla convenuta medesima, nessun accordo è stato raggiunto tra le parti in corso di giudizio”; che alcuna domanda avevano formulato i ricorrenti in merito alla erogazione degli istituti rivendicati nei limiti del “saldo attivo di bilancio”, neppure in via subordinata.
Avverso tale decisione hanno proposto appello , , Parte_1 CP_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , chiedendo che, in riforma della
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
sentenza, le domande proposte fossero interamente accolte.
A sostegno, formulavano, in sintesi, il seguente motivo di impugnazione: 1) violazione ed errata interpretazione delle pattuizioni contenute nel Contratto Integrativo del 22.5.1999, nell'Accordo del
17.11.2014 e nel Contratto integrative aziendale del 18.2.2015, con conseguente contraddittoria ed errata motivazione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la , resistendo al gravame Controparte_2
e chiedendone il rigetto.
Rilevava, in particolare, che: la al pari di diverse altre Fondazioni lirico-sinfoniche CP_2
italiane, ha intrapreso dall'anno 2014 un percorso di risanamento volto a fronteggiare lo stato di grave crisi che interessa l'intero settore lirico-sinfonico da ormai diversi anni;
a partire dall'anno
2014, la ha sempre chiuso in pareggio i propri bilanci consuntivi, proprio in ragione di CP_2
quanto previsto negli accordi sindacali del novembre 2014 e febbraio 2015; la eventuale liquidazione degli emolumenti richiesti – il costo per il pagamento dei quali, peraltro, era stato inserito nel bilancio previsionale 2016 – avrebbe comportato la non chiusura in pareggio dei bilanci stessi, con conseguente compromissione del percorso di risanamento intrapreso e ricorso obbligato alla liquidazione coatta amministrativa, con ovvie negative conseguenze sull'occupazione; la causa della mancata integrale erogazione degli istituti accessori non è conseguenza diretta ed immediata del mancato inserimento dei costi per il pagamento di questi nei bilanci previsionali, bensì della chiusura in pareggio, con saldi modesti, dei bilanci consuntivi, dovuta alla precaria situazione
6 economico-finanziaria e patrimoniale in cui versava la data la numerosità dei lavoratori CP_2 titolari del diritto all'erogazione di tali emolumenti, era stato necessario procedere alla distribuzione pro quota delle somme dovute nei limiti del solo saldo attivo del bilancio.
Ha, inoltre, contestato i conteggi allegati al ricorso, e ha depositato due conteggi alternativi: nel primo, calcolando, per ciascun lavoratore e per ciascun anno, i corretti importi relativi all'integrazione premio di produzione e Tabella C calcolati sulla base delle indicazioni dell'art.
3.3.6 del CCAL senza tenere conto dei saldi attivi di bilancio;
nel secondo, indicando gli importi che la si è resa disponibile a erogare nei limiti dei saldi attivi di bilancio. CP_2
All'udienza del 4.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, osserva la Corte che la sentenza non è stata impugnata da Parte_17
litisconsorte in primo grado, sicché nei suoi confronti è divenuta definitiva.
1.1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati, condividendosi i motivi esposti in analoghi precedenti di questa Corte di Appello (ex multis, sentenze n. 3785/2022; n. 3548/2024), motivi cui il Collegio intende dare continuità e che richiama -per quanto di ragione- anche ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c..
È pacifico che la abbia subito una grave crisi e fatto ricorso al piano di risanamento CP_2 previsto dall'art. 11 del Decreto-Legge 08/08/2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Tale norma prevede tra l'altro che: “Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziari, entro i tre successivi esercizi finanziari”.
Tra i contenuti inderogabili del piano, la suddetta norma prevede: “… f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a
7 riportare la , entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo CP_2
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all' articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100 , le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando
l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro…”.
La norma sanziona il mancato pareggio del bilancio molto severamente, prevedendo espressamente al comma 14: “Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale
e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa”.
Va poi sottolineato che, con il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in L. n. 160/2016, si è successivamente provveduto, da un lato, ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle Fondazioni, apportando alcune modifiche all'originario testo della citata L. n.
112/2013, che fa oggi riferimento al raggiungimento del “pareggio economico in ciascun esercizio” ed al “tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario”, dall'altro a prevedere, all'art. 24, comma
3-quater, che “Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico- finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del
8 rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario”.
Va anche rilevato che, con le modifiche apportate alla legge di stabilità 2016 (L n. 208/2015, art. 1, comma 355), si è provveduto a prorogare la validità dei piani di risanamento per il triennio 2016-
2018, previa loro integrazione, prevedendo in particolare che: “Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l'esercizio finanziario 2019, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018 .
Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.
Le funzioni del sono state, in conseguenza, prima prorogate al 31 Parte_18 dicembre 2018 al fine di procedere, tra l'altro, all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento per il triennio 2016-2018 e, infine, al 31 dicembre 2020, dalla legge di bilancio 2019
(L. n. 145/2018, art. 1, co. 602), al fine di proseguire le attività di monitoraggio dei piani di risanamento. Infine, la legge di bilancio n. 178/2021, art.1, commi 589-591, ha differito al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, pena il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa.
Tanto precisato, emerge chiaramente la cornice di legalità in cui si è dispiegata la complessa manovra della finalizzata al proprio risanamento amministrativo ed economico. CP_2
Tappe di tale manovra sono state, in particolare:
- la presentazione di un piano di risanamento conforme a quanto espressamente ed inderogabilmente previsto dalla citata normativa, dapprima approvato dal Commissario straordinario di Governo, e su proposta di questo approvato, in data 16/09/2014, con decreto dal
Mibact, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infine validato dalla Corte dei conti in data 15/10/2015;
9 - una negoziazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett., del citato D.L. n. 91/2013 conv. in L. n.
112/2013 (“… le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro) di un accordo sindacale (in data 17.11.2014, il quale, dato atto in premessa che «… nel rispetto del piano di risanamento approvato dal Decreto sopra citato anche gli esercizi
2015 e 2016 dovranno necessariamente essere in pareggio, al fine di non incorrere nell'applicazione del comma 14 dell'art.11. L.112/2013”), con cui tra l'altro si prevedeva, nella
“parte economica”:
a) Indennità spettacolo all'aperto prevista dall'accordo 25/06/1969 di cui all'appendice del vigente
CCNL. Le parti si danno atto che tale indennità verrà corrisposta a decorrere dal 25 giugno di ogni anno anziché dal 1° giugno, ferme restando tutte le altre modalità di cui all'accordo citato…
b) Premio di produzione integrativo e tabella C accordo 25/03/2005. I due istituti non verranno liquidati negli anni 2015 e 2016 (competenze degli esercizi 2014/2015). Ai fini della corresponsione del premio di produzione integrativo e dalla tabella C ex accordo 25/03/2005, istituti che saranno subordinati al pareggio di bilancio, troverà applicazione quanto previsto al successivo punto 4.
Il punto 4 citato prevedeva, tra l'altro, che:
c) A fronte di quanto previsto dai precedenti punti 1), 2) e 3), per l'anno 2015, qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario venga registrato un saldo positivo, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarà ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo da parte dell'Organo di Indirizzo, fino al raggiungimento degli istituti di cui al precedente punto 3b).
d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione e dalla tabella
C ex accordo 25/03/2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016.
Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio. Dette somme saranno corrisposte ai dipendenti con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di Indirizzo. …
Tale previsione è legittimata, come già detto, sulla base delle norme che facoltizzavano ad intervenire anche sul costo del lavoro [e quindi della retribuzione] i soggetti che, come la
10 avevano adìto il percorso di risanamento mediante il piano di cui all'art. 11 del CP_2
Decreto-Legge 08/08/2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo).
Come visto, tale norma prevede tra l'altro che: “Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziari, entro i tre successivi esercizi finanziari”.
Tra i contenuti inderogabili del piano, la suddetta norma prevede: “… f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportarla entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.
Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico- sinfonico di cui all' articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma
19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro…”.
11 Il contratto integrativo aziendale del 18.2.2015 era dunque perfettamente legittimato ad intervenire nella materia in questione, nella prospettiva di contenimento dei costi, che costituiva il tramite necessario per realizzare il Piano di risanamento, ed evitare la liquidazione coatta amministrativa;
legittimamente procedendo alla necessaria diminuzione del costo del lavoro.
Su tale base va poi considerato che, più in generale, la possibilità del contratto integrativo aziendale di incidere anche su diritti previsti al più alto livello della contrattazione nazionale, si accorda ormai all'acquisizione del tutto maggioritaria anche in dottrina, secondo cui il confronto tra contratti di differente livello va risolto con preferenza per le clausole degli accordi aziendali e territoriali locali, senza alcuna prevalenza gerarchica delle intese nazionali e al di fuori di una visione verticistica del sistema delle fonti, seguendo logiche sostanzialmente opposte a quelle invalse nel settore dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza risolve la questione in un problema di interpretazione, osservando che “il rapporto fra contratti collettivi (come è da qualificare anche il contratto aziendale) di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale (salva l'espressa previsione di disposizioni di rinvio), né di quello cronologico
(della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti ed in particolare delle parti "operanti in area più vicina agli interessi disciplinati…
Analogamente (in ordine all'efficacia del Contratto aziendale in controversia) è stato da questa
Corte affermato in altra controversia (Cass. 1° marzo 2005 n. 4259) (Cass. 19 aprile 2006, n. 9052).
In precedenza, il giudice di legittimità (vedi Cass 19 giugno 2001, n. 8296) aveva richiamato a sostegno di detta impostazione il fatto che “i contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi sicché, non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ. che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale può modificare in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale (Cass. n. 2363-1998)”.
E, ancora prima, la Suprema Corte aveva già evidenziato che “i contratti di lavoro aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi e ad essi non si applica la disciplina dell'art. 2077, codice civile, che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, sicché il rapporto fra un contratto aziendale ed un contratto nazionale non si pone necessariamente in termini di subordinazione, salva la possibilità, nei singoli casi, di un collegamento fra le due fonti di regolamentazione degli interessi collettivi in virtù della previsione, nell'uno o nell'altro contratto di specifiche disposizioni di rinvio.
Pertanto, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello, il conflitto tra le relative clausole contrattuali va risolto alla stregua della effettiva volontà delle parti contraenti -
12 l'accertamento della quale è riservato al giudice di merito- tenendo presente che, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, assoggettabile a limitazioni o condizioni solo da norme imperative, la nuova disciplina collettiva (sia essa nazionale o aziendale) può anche modificare in peius (per i lavoratori) la regolamentazione precedente (cfr. Cass., 13 febbraio 1984, n. 1018; 4 ottobre 1985, n.
4819; 11 dicembre 1985, n. 6508; 8 febbraio 1986, n.829; 1 luglio 1986, n. 4354)”.
Sotto il profilo ermeneutico, Cass. 23 maggio 2016, n. 12728 traduce tali principi stabilendo che
“nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro -la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - la volontà comune delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al significato letterale delle parole, tenuto conto anche del carattere vincolante che non di rado hanno all'interno dell'azienda l'uso e la prassi, assumendo invece un rilievo preminente il criterio dettato dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole (cfr. in tal senso
Cass. n 11834/2009, Cass. n 15393/2006, Cass. n 6264/2006) nonché l'utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che di detta specificità tenga conto”.
In conclusione, non è inibito alla contrattazione aziendale incidere sui diritti dei lavoratori anche in peius e anche a prescindere dalla loro espressa adesione, almeno quante volte, come nella specie, sia accertato che la fonte collettiva sottesa e le pattuizioni in questione siano razionalmente giustificate e non incidano sui diritti quesiti dei lavoratori.
Ora, il pacifico accordo sulle linee di indirizzo e sulle misure assunte in relazione al Piano di risanamento, e il consenso delle parti collettive attestato proprio dal contratto integrativo aziendale del 18.2.2015 e dall'accordo ivi richiamato, consentono di ritenere pacifica la validità della pattuizione e la sua razionalità alla stregua della già illustrata finalità di risanamento, da ciò derivando la legittima regolamentazione [anche] della voce retributiva in questione (peraltro non soppressa né modificata nella sua essenza, bensì leggermente limitata sotto il profilo meramente quantitativo).
Sotto altro aspetto, è opportuno ricordare pure che, secondo la Suprema Corte, il principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola della intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori -in assenza di uno specifico mandato, o di una successiva ratifica da parte degli stessi- non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su condizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma sia volto soltanto a regolare le condizioni di acquisto dei diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata)
13 venendosi in questo caso a porre solo un problema di successione di contratti di diverso livello (cfr. ex plurimis: Cass. 17 marzo 1999 n. 2429; Cass. 23 luglio 1994 n. 6845; Cass. 11 novembre 1988 n.
6116).
Ed è consentito, inoltre, parlare di diritto quesito, a fronte del quale vige la regola dell'intangibilità, solo allorquando si configuri una situazione che sia entrata a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, in funzione di corrispettivo di una prestazione già resa e nell'ambito, quindi, di un rapporto o di una fase già esauriti (cfr. al riguardo Cass. 28 novembre 1992 n. 12751), e non invece in presenza di situazioni future o di fattispecie in via di consolidamento, di frequente prospettazione nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e, suscettibili come tali di essere differentemente regolate -in caso di successione di contratti collettivi- in ragione della disciplina pattizia vigente al momento in cui vengono spiegate.
Quanto al termine di efficacia della “compressione” del diritto in esame stabilita dal contratto integrativo del 18.2.2015, se è vero che lo stesso prevedeva la propria scadenza al 31.12.2016
(punto 3 della premessa), è anche vero che al punto 5 delle premesse ne veniva prevista la possibile prorogatio nelle more della definizione di un nuovo accordo integrativo, che non risulta essere stato stipulato.
Si rammenta in proposito che “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo [di cui all'art. 2047 c.c.], ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.” (Cass. civ., Sez. lav., n. 18707/2016; n. 16711/2015; n. 8288/2012; n.
20784/2010; n. 2590/2009; n. 11325/2005).
Infine, va rilevato che l'inserimento in bilancio delle voci relative agli emolumenti rivendicati dagli appellanti in relazione a tutti i dipendenti della avrebbe necessariamente compromesso CP_2
l'obiettivo primario di pervenire al pareggio di bilancio (è sufficiente confrontare gli importi delle singole voci rivendicate dagli appellanti per comprendere che l'inserimento per tutti i dipendenti di tali voci avrebbe compromesso la sostenibilità finanziaria).
In ogni caso, va osservato che il principio posto - come già detto legittimamente - dall'accordo integrativo del 17.11.2014, era che i due istituti non sarebbero stati liquidati negli anni 2015 e 2016
(competenze degli esercizi 2014 - 2015: cfr. punto 3, lett. b), primo rigo).
In linea con tale previsione di principio, e in coerenza con le finalità già dette del Piano di risanamento, il bilancio previsionale giustamente non contemplava le voci in questione, in quanto
14 sfavorevolmente incidenti già sotto il profilo prognostico sul costo del lavoro e sull'equilibrio di bilancio, riposando su altro piano, meramente eventuale, la possibilità che i dipendenti potessero -a posteriori rispetto all'esercizio di bilancio- comunque percepire tali emolumenti pro quota sull'eventuale saldo positivo.
1.2. Alla luce delle argomentazioni che precedono, è emerso, quindi, che l'Accordo sindacale del 17 novembre 2014, che consentiva l'erogazione degli emolumenti per cui è causa - in tutto o in parte - in caso di pareggio di bilancio, è confluito, costituendone parte in Appendice, nel successivo
Contratto Integrativo Aziendale del 18 febbraio 2015, che sarebbe rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2016 in concomitanza con il termine del piano di risanamento previsto per la CP_2
ma con espressa previsione del regime di sua prorogatio nelle more della definizione di un nuovo accordo integrativo, pacificamente non stipulato dalle parti collettive. Proprio l'univoco tenore delle clausole in esame, che è nel senso per cui, nelle more della definizione del nuovo accordo integrativo, sarebbe rimasto in vigore il regime previgente degli istituti retributivi d'interesse, esclude che l'interprete debba procedere a ricostruire la volontà delle parti stipulanti in tema e, viepiù, che vi debba procedere per pervenire alle conclusioni volute dagli appellanti.
Avendo la appellata riconosciuto che per le annualità 2015, 2016 e 2017 ha chiuso il CP_2
bilancio in pareggio e, anzi, con saldi positivi sia pur modesti, deve riconoscersi il diritto degli odierni appellanti a percepire, a decorrere dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per gli anni successivi, pro quota nei limiti del saldo di bilancio attivo, l'integrazione premio di produzione e il premio di produttività – Tabella C) ex accordo 25.3.2005.
2. Deve, invece, essere respinta la domanda di inclusione degli emolumenti oggetto di causa nella base di calcolo del T.F.R.
Osserva la Corte che l'art. 2120 c.c., come sostituito dall'art. 1 della L. n. 297/1982, reca la disciplina dell'istituto e prevede al primo comma che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5, mentre al secondo comma specifica che “… salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
La nozione di “non occasionalità” del compenso considerata dall'art. 2120 c.c. per stabilire gli emolumenti rientranti nella retribuzione onnicomprensiva è stata introdotta dalla novella del 1982 in luogo di quello di “continuità” di cui al previgente testo normativo.
15 Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la nuova nozione di retribuzione utile ai fini del T.F.R. attiene alla natura e alla tipologia dell'emolumento e non richiede che il compenso abbia assunto carattere di definitività, ma richiede che il lavoratore ne abbia goduto in modo usuale nel corso e a causa del rapporto di lavoro, senza che assuma rilevanza l'elemento temporale della sua percezione qualora esso sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale in quanto inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. n. 24875/2005), rimanendo invece escluse le erogazioni sporadiche e occasionali, cioè, collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n. 6923/1996).
La Suprema Corte ha pure chiarito che, se è vero che il criterio per individuare i compensi inseribili nella base di calcolo del T.F.R. è quello della omnicomprensività della retribuzione, è pur vero che eccezioni a tale criterio possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione (Cass. n.
26609/2019).
Tale deroga, peraltro, può essere esercitata limitando la base di calcolo del T.F.R. anche con modalità indirette, purché la volontà dei contraenti collettivi risulti chiara, comunque senza la necessità che al fine siano utilizzate formule speciali o espressamente eccettuative (Cass. n.
365/2010).
Resta fermo che, al tale scopo, l'interpretazione del contratto collettivo va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma nell'ambito di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (v., ex multis, Cass. n. 28550/2022).
2.1. Passando all'esame del caso di specie, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva la Corte che la appellata ha richiamato l'art. 43 CCNL FSL, CP_2
secondo il quale per la determinazione del T.F.R. vengono in rilievo, oltre alla retribuzione propriamente detta, anche tutti gli emolumenti “aventi carattere continuativo purché siano di ammontare determinato”.
Si tratta quindi di evidente individuazione, ad opera delle parti sociali a tanto facoltizzate dalla legge, di uno specifico criterio dirimente per la selezione degli emolumenti utili ex art. 2120 c.c.
Ebbene, parte appellante non ha allegato né provato che l'integrazione del premio di produzione e il premio di produttività - Tabella C abbiano i caratteri previsti dal CCNL (carattere continuativo e predeterminato), e che, quindi, non siano emolumenti variabili, non predeterminabili e connessi a eventuali incrementi di produttività.
16 3. Alla luce delle svolte considerazioni, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, deve essere dichiarato il diritto degli appellanti a percepire, a decorrere dall'anno 2016
(esercizio finanziario 2015) e per gli anni successivi, pro quota nei limiti del saldo di bilancio attivo, l'integrazione premio di produzione e il premio di produttività – tabella c) ex accordo
25.3.2005, e la appellata deve essere condannata alla corresponsione dei relativi CP_2
importi, come risultanti dal conteggio elaborato dalla nel documento allegato alla nota CP_2
depositata il 19.1.2024, non contestato da parte appellante, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
4. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, nonché in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – costituite nella specie dall'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito non ancora orientati dalla Corte di Cassazione – le spese di lite del doppio grado possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara il diritto degli appellanti a percepire, a decorrere dall'anno 2016 (esercizio finanziario
2015) e per gli anni successivi oggetto della domanda, pro quota nei limiti del saldo di bilancio attivo, l'integrazione premio di produzione e il premio di produttività – tabella c) ex accordo
25.3.2005, con condanna della appellata alla corresponsione dei relativi importi, oltre CP_2
accessori dalla maturazione al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
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