Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nata a [...] il [...]) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Candeloro Parrello
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/03/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2004 in T'EM
d'NT (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 11 part II, serie A anno 2004) e che dall'unione sono nati i figli (17/09/2005) e R_ Per_2
(21/02/2009), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da
[...] far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi che vivono di fatto separati dal mese di Luglio 2024 continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto.
2. I figli e (minore), rispettivamente di anni 19 e R_ Persona_2
16, rimarranno collocati presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo
1
3. La casa familiare sita in Corso Regina Maria Pia n.81, Roma occupata in forza di contratto di locazione sottoscritto dalla sig.ra quale Parte_2 conduttrice, sarà abitata dalla sig.ra unitamente ai figli. Il sig. Parte_2
ha già spostato la propria residenza nel comune di Parte_1
T'EM D'NT, alla via Lupini n°26
4. Visto l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente dei figli presso la madre, nonché l'età dei figli, i genitori hanno ampia libertà e possibilità di raggiungere accordi diversi tra di loro sulla gestione dei figli e R_
, tenendo in debito conto le esigenze di salute, scolastiche Persona_2 ed extrascolastiche degli stessi,
5. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando entro Parte_1 il 5 di ogni mese l'importo pari ad € 500,00 conto corrente intestato alla sig.ra
(cod. IBAN: [...]) rivalutandolo Parte_2 annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludiche, che si riterranno necessarie per il mantenimento, istruzione e cura dei figli, con la precisazione che dette spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate. L'assegno unico per i figli attualmente percepito, di € 333,59 circa, verrà utilizzato per il mantenimento di e e continuerà ad essere R_ Persona_2 incassato interamente dalla madre. L'indennità di frequenza della minore continuerà ad essere addebitata sul conto corrente dedicato Persona_2 in testa alla minore con delega ad operare in testa alla madre. Inoltre il sig.
sin da ora presta il suo consenso a firmare, far richiedere ed Parte_1 incassare alla sig.ra ogni beneficio che la stessa potrà richiedere Parte_2 per se e/o per i figli.
6. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
7. Le parti convengono di provvedere ciascuna al pagamento delle proprie spese legali del presente giudizio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
2 Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 25/08/2004 in T'EM d'NT (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 11 part II, serie A anno 2004) e che dall'unione sono nati i figli (17/09/2005) R_
e (21/02/2009). Persona_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi che vivono di fatto separati dal mese di Luglio 2024 continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto.
2. I figli e (minore), rispettivamente di anni 19 e R_ Persona_2
16, rimarranno collocati presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. La casa familiare sita in Corso Regina Maria Pia n.81, Roma occupata in forza di contratto di locazione sottoscritto dalla sig.ra quale Parte_2 conduttrice, sarà abitata dalla sig.ra unitamente ai figli. Il sig. Parte_2
ha già spostato la propria residenza nel comune di Parte_1
T'EM D'NT, alla via Lupini n°26
4. Visto l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente dei figli presso la madre, nonché l'età dei figli, i genitori hanno ampia libertà e possibilità di
3 raggiungere accordi diversi tra di loro sulla gestione dei figli e R_
tenendo in debito conto le esigenze di salute, scolastiche Persona_2 ed extrascolastiche degli stessi,
5. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando entro il Parte_1
5 di ogni mese l'importo pari ad € 500,00 conto corrente intestato alla sig.ra
(cod. IBAN: [...]) rivalutandolo Parte_2 annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludiche, che si riterranno necessarie per il mantenimento, istruzione e cura dei figli, con la precisazione che dette spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate. L'assegno unico per i figli attualmente percepito, di € 333,59 circa, verrà utilizzato per il mantenimento di e e continuerà ad essere R_ Persona_2 incassato interamente dalla madre. L'indennità di frequenza della minore continuerà ad essere addebitata sul conto corrente dedicato Persona_2 in testa alla minore con delega ad operare in testa alla madre. Inoltre il sig.
sin da ora presta il suo consenso a firmare, far richiedere ed Parte_1 incassare alla sig.ra ogni beneficio che la stessa potrà richiedere Parte_2 per se e/o per i figli.
6. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
4