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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg20167 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20167 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
cf rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PRINCIPE
ELISABETTA presso cui elettivamente domicilia in Quarto
NA via Mercadante nr. 47,
RICORRENTE
E
cf Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LALLO
GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al
Corso Secondigliano n. 230/C,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.05.2011 in Pozzuoli con e registrato al Comune di Pozzuoli atto n.80 Controparte_1
parte 2 serie A, anno 2011, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14/03/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, all'esito della proposta conciliativa del
GI, che recepivano integralmente, e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione mediante accordo raggiunto con la negoziazione assistita del 19.10.2021, autorizzato dalla Procura della
Repubblica in data 27.10.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
2 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “La IG.ra continuerà a vivere, insieme al figlio NT
, nato il [...], nella casa coniugale in Persona_1
Quarto Na alla via Crocillo n.11/B scala C,
• Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento per il figlio minore la Persona_1
somma di €400,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario
(IBAN [...]) con valuta disponibile entro il giorno 1 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita;
il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli IGlato con il COA di Napoli del 2018;
• il figlio minore di anni 12 è affidato in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• regime di visita padre-figlio corrispondente a quello già in atto con
l'aggiunta della possibilità per il padre di tenere con sé il minore
3 nei due pomeriggi settimanali prelevandolo fuori scuola alle ore
14.00 e riaccompagnandolo al domicilio materno alle ore 20.30.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Pozzuoli il
28/05/2011 (atto n. 80, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
4 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Pozzuoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20167 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
cf rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PRINCIPE
ELISABETTA presso cui elettivamente domicilia in Quarto
NA via Mercadante nr. 47,
RICORRENTE
E
cf Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LALLO
GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al
Corso Secondigliano n. 230/C,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.05.2011 in Pozzuoli con e registrato al Comune di Pozzuoli atto n.80 Controparte_1
parte 2 serie A, anno 2011, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14/03/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, all'esito della proposta conciliativa del
GI, che recepivano integralmente, e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione mediante accordo raggiunto con la negoziazione assistita del 19.10.2021, autorizzato dalla Procura della
Repubblica in data 27.10.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
2 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “La IG.ra continuerà a vivere, insieme al figlio NT
, nato il [...], nella casa coniugale in Persona_1
Quarto Na alla via Crocillo n.11/B scala C,
• Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento per il figlio minore la Persona_1
somma di €400,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario
(IBAN [...]) con valuta disponibile entro il giorno 1 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita;
il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli IGlato con il COA di Napoli del 2018;
• il figlio minore di anni 12 è affidato in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• regime di visita padre-figlio corrispondente a quello già in atto con
l'aggiunta della possibilità per il padre di tenere con sé il minore
3 nei due pomeriggi settimanali prelevandolo fuori scuola alle ore
14.00 e riaccompagnandolo al domicilio materno alle ore 20.30.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Pozzuoli il
28/05/2011 (atto n. 80, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
4 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Pozzuoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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