TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott. ssa Federica Di P aolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 14233/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05.12.2024
da
, con l'avv. CANDEO ALESSANDRA, come da Parte_1
procura in atti;
e
, con l'avv. CANAL CARLO, come da procura in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio.
***
Con ricorso congiunto, depositato il 05.12.2024, le parti rappresentavano che con sentenza n. 278/2024, pubblicata il 05.01.2024 il Tribunale ordinario di Padova 2
aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti e che in tale sede, in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, era stato disposto quanto segue:
“a) affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori di nata il Persona_1
24.01.2006 e nata il [...], con esercizio disgiunto della Persona_2
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
b) collocazione prevalente della figlia presso il padre, con possibilità di Per_1
frequentare liberamente la madre;
c) collocazione prevalente della figlia presso la madre, con permanenza Per_2
presso il padre a fine settimana alternati e durante la settimana previo accordo tra
genitori;
d) assegnazione della casa familiare sita in Battaglia Terme (PD), Via Matteotti 50
alla signora fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della CP_1
figlia Per_2
e) mantenimento in forma diretta di da parte di entrambi i genitori e con Per_1
accollo da parte del padre di tutte le sue spese straordinarie così come individuate
dal Protocollo del Tribunale di Padova del 17 Gennaio 2017;
f) contributo al mantenimento ordinario della figlia in capo al padre per la Per_2
somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e spese straordinarie
necessarie per la figlia così come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Per_2
Padova del 17 Gennaio 2017, interamente a carico della madre;
g) attribuzione dell'assegno unico in favore della signora per entrambe le CP_1
figlie.” 3
Successivamente alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
in particolare, a decorrere dal mese di luglio 2024, la figlia minore diversamente da quanto stabilito in sede divorzile, si trasferiva a vivere con il Per_2
padre e la sorella.
Tale cambiamento di residenza della figlia determinava le parti a Per_2
raggiungere un nuovo accordo per la gestione delle figlie.
Pertanto, essendo mutate le condizioni, entrambe le parti col presente ricorso dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento della figlia nata il [...]: Per_2
“a) disporre l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia
[...]
nata il [...], con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
b) stabilire la collocazione prevalente di presso il padre, Persona_2
attualmente residente in [...];
c) disporre il mantenimento in forma diretta delle due figlie e Per_1 [...]
interamente a carico del padre sia per le spese ordinarie che Per_2
straordinarie, con revoca del contributo di mantenimento in favore della signora
per la figlia stabilito nella sentenza di divorzio, pari ad € 350,00 CP_1 Per_2
mensili;
d) revocare alla signora l'assegnazione della casa familiare sita in CP_1
Battaglia Terme, Via Matteotti, 50 a decorrere dall'1.1.2025;
e) disporre che la figlia possa frequentare liberamente la madre, Persona_2
previo accordo con la stessa;
4
f) attribuire l'assegno unico in favore della signora per entrambe le CP_1
figlie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in relazione alla modifica delle condizioni di divorzio in punto di affidamento e mantenimento della prole,
ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Attesa la natura del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.;
in parziale modifica della sentenza n. 278/2024 emessa dal Tribunale di Padova in data 05.01.2024:
- prende atto delle rassegnate conclusioni di cui all'accordo riportato nel ricorso congiunto depositato il 05.12.2024;
- spese compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 22.01.25
Giudice Rel. Dott. ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari 5