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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 23.5.25
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alessandro Lentini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Modena, P.zza Mazzini 10, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Pamela Rota e Edoardo Del Corona, come da mandato in atti - appellata -
appello contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 594/23 del 11.4.23 e pubblicata il 12.4.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il opponeva il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da Parte_1 per la somma di euro 70.000,00, a fronte di franchigie in relazione a 5 sinistri CP_1 verificatisi nelle stagioni 2017-2018 ed a seguito di azionamento del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulato per il quadriennio 2014- 2018 per sinistri derivanti dall'attività di gestore delle piste da sci.
Affermava che l'assicurazione avrebbe gestito unilateralmente 5 pratiche senza darne preventiva informazione al ed avrebbe corrisposto direttamente gli indennizzi ai soggetti Parte_1 danneggiati in assenza di alcuna responsabilità del gestore nella causazione degli eventi.
Si tratterebbe quindi di una mala gestio con violazione delle norme riguardanti il rapporto assicurativo in generale.
Il tribunale istruiva la causa mediante prove orali e documentali.
All'esito il Tribunale, richiamava l'art. 13 delle condizioni generali di contratto, secondo le quali la compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e l'appendice di polizza, sezione A secondo cui
“la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quando questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose”, accertava che la clausola non era “derogatoria rispetto alla previsione di cui all'art. 1917, comma 3
c.c.” (pag. 3 sentenza) e quindi l'assicurazione aveva sia il potere di “condurre la lite ed ha anche il potere di transigerla” (pag. 3 sentenza).
Non vi sarebbe stata quindi alcuna mala gestio poiché, analizzando la documentazione relativa ai 5 sinistri, emergerebbe la responsabilità del e le somme liquidate dall'assicurazione a titolo Parte_1 di risarcimento danni congrue.
Confermava il decreto ingiuntivo condannando l'opponente alle spese.
Appellava la sentenza il soccombente chiedendone l'integrale riforma;
si costitutiva in giudizio l'appellata chiedendo la conferma della stessa.
Con ordinanza del 18-28/7/23 veniva sospesa da questa Corte l'efficacia esecutiva della sentenza
“considerato che alla luce delle allegazioni-sia pure ad una valutazione sommaria quale è quella della fase di specie-può ritenersi sussistente l'estremo della fondatezza dell'impugnazione” e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 23.5.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo l'appellante lamenta erroneo richiamo del Tribunale alla previsione di cui all'art. 1917 comma 3 c.c., disciplinante le spese di resistenza dell'assicurato in caso di azione giudiziale nei suoi confronti da parte del danneggiato. Nella fattispecie dovrebbe essere preso in considerazione l'art. 1917 secondo comma c.c. secondo cui l'assicuratore dovrebbe comunicare all'assicurato la volontà di pagare direttamente il terzo danneggiato, circostanza non avvenuta per i sinistri per cui è causa con conseguente illecito comportamento dell'assicurazione e decadenza dal diritto a vedersi ripetere gli importi di cui alla franchigia prevista per ogni sinistro. Il motivo è fondato ed assorbe l'altro in tema di onere probatorio in merito allo svolgimento degli eventi scatenanti le lesioni subite dai danneggiati ed alla conseguente congruità delle liquidazioni.
“Dall'articolo 1917 c.c. si ricava che “il pagamento” dell' indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: - il primo è quello con il quale l'assicurato prende l'iniziativa del pagamento ed in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso della somma pagata;
il secondo è quello con il quale è l'assicuratore ad assumere l'iniziativa del pagamento, previa comunicazione all'assicurato; il terzo comporta egualmente il pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell'assicurato (Cass. 9/1/1999 n. 103)” (Cass. Ord. 20.5.2024 n. 13897). E' quindi evidente, dal tenore letterale dell'articolo citato, la necessità della preventiva comunicazione all'assicurato della volontà dell'assicuratore di procedere al pagamento. Ciò permette, evidentemente, all'assicurato di svolgere attività, anche di opposizione, alla manifestata volontà, se del caso assumendosi egli eventuali maggiori oneri e perdita di diritto al rimborso di quanto in eccedenza pagato rispetto alla somma per cui l'assicurazione avrebbe transatto il sinistro. Nella fattispecie non è contestato che nessuna comunicazione preventiva sia stata inviata dall'assicurazione all'assicurato e comunque ciò non risulta provato dal momento che il teste Contr afferma “io non ricordo che vessi avvisato prima di effettuare i pagamenti. Si trattava Tes_1 peraltro di transazioni che erano tutte entro la franchigia o di un importo di poco superiore alla franchigia, per cui in questi casi è prassi che le compagnie avvisino l'assicurato posto che in questi casi gli importi di ricadono quasi interamente sull' assicurato” ed il teste liquidatore per Tes_2 QBE, addirittura conferma che “secondo me non c'era un onere di inviare la documentazione istruttoria all'assicurato prima della liquidazione del sinistro, nemmeno in caso di sotto- franchigia”. L'appellata quindi ha svolto attività in eccesso rispetto al mandato conferitole ex art. 1711 c.c. avendo proceduto a definire e concludere i sinistri con pagamento di somme a titolo risarcitorio, senza previa comunicazione all'assicurato che avrebbe potuto manifestare eccezioni in merito.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 594/23 del 11.4.23 e pubblicata il 12.4.23
[...]
1) accoglie l'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 1784/19, reso nel procedimento iscritto al n.
4289/19 RG Tribunale di Modena e respinge tutte le domande avanzate da
[...]
contro
; Controparte_1 Parte_1
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e, per il presente grado, in € 1.165,50 per spese ed € 12.200,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 23.5.25
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alessandro Lentini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Modena, P.zza Mazzini 10, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Pamela Rota e Edoardo Del Corona, come da mandato in atti - appellata -
appello contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 594/23 del 11.4.23 e pubblicata il 12.4.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il opponeva il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da Parte_1 per la somma di euro 70.000,00, a fronte di franchigie in relazione a 5 sinistri CP_1 verificatisi nelle stagioni 2017-2018 ed a seguito di azionamento del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulato per il quadriennio 2014- 2018 per sinistri derivanti dall'attività di gestore delle piste da sci.
Affermava che l'assicurazione avrebbe gestito unilateralmente 5 pratiche senza darne preventiva informazione al ed avrebbe corrisposto direttamente gli indennizzi ai soggetti Parte_1 danneggiati in assenza di alcuna responsabilità del gestore nella causazione degli eventi.
Si tratterebbe quindi di una mala gestio con violazione delle norme riguardanti il rapporto assicurativo in generale.
Il tribunale istruiva la causa mediante prove orali e documentali.
All'esito il Tribunale, richiamava l'art. 13 delle condizioni generali di contratto, secondo le quali la compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e l'appendice di polizza, sezione A secondo cui
“la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quando questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose”, accertava che la clausola non era “derogatoria rispetto alla previsione di cui all'art. 1917, comma 3
c.c.” (pag. 3 sentenza) e quindi l'assicurazione aveva sia il potere di “condurre la lite ed ha anche il potere di transigerla” (pag. 3 sentenza).
Non vi sarebbe stata quindi alcuna mala gestio poiché, analizzando la documentazione relativa ai 5 sinistri, emergerebbe la responsabilità del e le somme liquidate dall'assicurazione a titolo Parte_1 di risarcimento danni congrue.
Confermava il decreto ingiuntivo condannando l'opponente alle spese.
Appellava la sentenza il soccombente chiedendone l'integrale riforma;
si costitutiva in giudizio l'appellata chiedendo la conferma della stessa.
Con ordinanza del 18-28/7/23 veniva sospesa da questa Corte l'efficacia esecutiva della sentenza
“considerato che alla luce delle allegazioni-sia pure ad una valutazione sommaria quale è quella della fase di specie-può ritenersi sussistente l'estremo della fondatezza dell'impugnazione” e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 23.5.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo l'appellante lamenta erroneo richiamo del Tribunale alla previsione di cui all'art. 1917 comma 3 c.c., disciplinante le spese di resistenza dell'assicurato in caso di azione giudiziale nei suoi confronti da parte del danneggiato. Nella fattispecie dovrebbe essere preso in considerazione l'art. 1917 secondo comma c.c. secondo cui l'assicuratore dovrebbe comunicare all'assicurato la volontà di pagare direttamente il terzo danneggiato, circostanza non avvenuta per i sinistri per cui è causa con conseguente illecito comportamento dell'assicurazione e decadenza dal diritto a vedersi ripetere gli importi di cui alla franchigia prevista per ogni sinistro. Il motivo è fondato ed assorbe l'altro in tema di onere probatorio in merito allo svolgimento degli eventi scatenanti le lesioni subite dai danneggiati ed alla conseguente congruità delle liquidazioni.
“Dall'articolo 1917 c.c. si ricava che “il pagamento” dell' indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: - il primo è quello con il quale l'assicurato prende l'iniziativa del pagamento ed in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso della somma pagata;
il secondo è quello con il quale è l'assicuratore ad assumere l'iniziativa del pagamento, previa comunicazione all'assicurato; il terzo comporta egualmente il pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell'assicurato (Cass. 9/1/1999 n. 103)” (Cass. Ord. 20.5.2024 n. 13897). E' quindi evidente, dal tenore letterale dell'articolo citato, la necessità della preventiva comunicazione all'assicurato della volontà dell'assicuratore di procedere al pagamento. Ciò permette, evidentemente, all'assicurato di svolgere attività, anche di opposizione, alla manifestata volontà, se del caso assumendosi egli eventuali maggiori oneri e perdita di diritto al rimborso di quanto in eccedenza pagato rispetto alla somma per cui l'assicurazione avrebbe transatto il sinistro. Nella fattispecie non è contestato che nessuna comunicazione preventiva sia stata inviata dall'assicurazione all'assicurato e comunque ciò non risulta provato dal momento che il teste Contr afferma “io non ricordo che vessi avvisato prima di effettuare i pagamenti. Si trattava Tes_1 peraltro di transazioni che erano tutte entro la franchigia o di un importo di poco superiore alla franchigia, per cui in questi casi è prassi che le compagnie avvisino l'assicurato posto che in questi casi gli importi di ricadono quasi interamente sull' assicurato” ed il teste liquidatore per Tes_2 QBE, addirittura conferma che “secondo me non c'era un onere di inviare la documentazione istruttoria all'assicurato prima della liquidazione del sinistro, nemmeno in caso di sotto- franchigia”. L'appellata quindi ha svolto attività in eccesso rispetto al mandato conferitole ex art. 1711 c.c. avendo proceduto a definire e concludere i sinistri con pagamento di somme a titolo risarcitorio, senza previa comunicazione all'assicurato che avrebbe potuto manifestare eccezioni in merito.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 594/23 del 11.4.23 e pubblicata il 12.4.23
[...]
1) accoglie l'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 1784/19, reso nel procedimento iscritto al n.
4289/19 RG Tribunale di Modena e respinge tutte le domande avanzate da
[...]
contro
; Controparte_1 Parte_1
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e, per il presente grado, in € 1.165,50 per spese ed € 12.200,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore