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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/12/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. ssa Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 20 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), con l'Avv. Andrea Balbi del Foro di Parte_1 C.F._1
MO
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da note scritte depositate il 07/10/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale ora terminata.
1 Durante questa unione è nato, il 07/04/2023, . Persona_1
Con ricorso del 17/12/2024, ha domandato la regolamentazione dei rapporti Parte_1 personali ed economici tra genitori e figlio minore chiedendo l'affido esclusivo e la collocazione dello stesso presso di sé, nonché un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento, inizialmente di euro 1.200,00 poi ridotto - in sede di precisazione delle conclusioni - ad euro 400,00.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente ha allegato delle condotte violente - già oggetto di denuncia-querela del 17.11.2023 - poste in essere, nel corso dell'anno 2023, da nei Controparte_1 suoi confronti ed alla presenza del figlio minore, a seguito delle quali lo stesso è imputato per i reati di cui all'art 572, co 2 c.p. 582 e 585 in relazione all'art 577 n.1 c.p. (proc. n. 5325/2023 R.G.N.R.,
n.5057/2023 R.G. GIP).
La ricorrente ha anche riferito che, essendo emersi nel corso del suddetto procedimento penale dei problemi di tossicodipendenza, , dopo un periodo trascorso in carcere, ha soggiornato Controparte_1 per alcuni mesi presso la struttura privata di recupero NA il BB sita nel comune di Torre dell'Orso (LE) ed è, attualmente, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri da mediante impiego di braccialetto elettronico. Parte_1
Nel presente giudizio è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita Controparte_1 nei suoi confronti.
Emessi i provvedimenti provvisori ex art 473 bis 22, precisate le conclusioni con note scritte del
07/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione del 30/10/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le circostanze descritte dalla ricorrente ed il comportamento del padre - resosi a più riprese protagonista di condotte delittuose nei confronti della madre - nonché la pendenza di relativi procedimenti penali per i reati sopra indicati, evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Trattasi, inoltre, di un genitore assente dalla vita del figlio, che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento del minore integralmente a carico della madre.
Il disinteresse, manifesto e persistente, di per il figlio risulta, peraltro, comprovato Controparte_1 anche dalla sua decisione di non partecipare nemmeno a questo giudizio nonostante la sicura conoscenza dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti per affidare in via esclusiva, cosiddetta rafforzata, il figlio minore alla madre - che, da tempo, si prende cura in modo adeguato di ogni sua esigenza Persona_1
- cui, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c. viene attribuito il potere di compiere in modo autonomo ed in via esclusiva le scelte di maggiore interesse per lo stesso in materia di salute,
2 istruzione, educazione e residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con il figlio minore, dovrà farlo tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figlio, ove non ritenuti pregiudizievoli con lo stesso e con facoltà di interromperli se disturbanti per il minore.
Sul fronte economico, questi sono gli elementi che il Tribunale valuta:
- le, al momento inesistenti, frequentazioni del padre con il figlio, il cui mantenimento diretto è dunque a integrale carico della madre;
- la retribuzione, attualmente di circa euro 700,00 mensili, percepita dalla madre;
- il fatto che il padre, giovane uomo in possesso di capacità lavorativa, è tenuto ad attivarsi per fare fronte ai propri doveri genitoriali (articoli 4, secondo comma, e 30 Cost.).
Tenuto complessivamente conto di quanto precede, viene obbligato, ai sensi dell'art. Controparte_1
337 ter, quarto comma, c.c. a versare a euro 400,00 mensili a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore oltre alla metà delle spese Per_1 straordinarie, come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale, riportato in dispositivo.
L'assegno unico per la prole erogato dall' verrà incassato interamente dalla madre. CP_2
La soccombenza del convenuto determina la sua condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di MO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. affida il figlio minore della coppia, , nato il [...], in [...] esclusiva Persona_1 rafforzata alla madre cui viene attribuito il potere di compiere in modo Parte_1 autonomo le scelte di maggiore interesse per lo stesso in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. colloca il figlio minori della coppia assieme alla madre, presso la residenza di quest'ultima;
3. regola le frequentazioni tra il figlio minore della coppia e il padre , Controparte_1
3 compatibilmente con le restrizioni conseguenti alle misure cautelari dalle quali risulta attinto, per il tramite del Servizio sociale di MO, che organizzerà incontri in forma protetta, se contattato dal , in giorni e orari scelti dall'Ente secondo disponibilità, con facoltà di interromperli CP_1 se disturbanti per il minore;
4. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili Controparte_1 Parte_2 con decorrenza dal 17/12/2024, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di MO:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea
4 documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. autorizza la madre ricorrente a fare domanda all' e a incassare Parte_2 CP_2 integralmente l'assegno unico per la prole;
6. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale di MO, territorialmente competente.
Così deciso in MO nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19 novembre
2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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