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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 pronuncia la seguente:
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C nella causa iscritta al n. 2267/2022 R.G
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giannini come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
l' Controparte_2
, in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, tutti rappresentati e difesi dal
[...] funzionario autorizzato, Avv. Rosa Tanzarella, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
- resistenti-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che nel 2016, essendo in possesso del diploma magistrale (conseguito nell'anno scolastico 1982/1983), aveva partecipato al ricorso collettivo innanzi al TAR Lazio – sez. di Roma, volto all'inserimento nelle
Graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di che a seguito di tale ricorso aveva CP_2 ottenuto una ordinanza cautelare favorevole (n. 7805/2016) e che, in forza di tale ordinanza, era stata inserita con riserva nelle GAE della scuola primaria e dell'infanzia della provincia di CP_2
Aggiungeva che, a seguito di tale ammissione nelle graduatorie, aveva stipulato vari contratti a tempo determinato con diverse scuole della Provincia di per poi essere immessa in ruolo CP_2 con stipulazione di contratto a tempo indeterminato presso la Direzione Didattica “ ” CP_2 di , con decorrenza dal 01.09.2019. CP_2
Deduceva quindi dedotto che il Tar Lazio, Sez. III bis di Roma, con sentenza n. 14073/2020, aveva Cont rigettato il ricorso al quale aveva partecipato e pertanto l' di decretando il CP_2 depennamento dalle GAE di tutti i docenti inseriti nella sentenza su indicata, con la conseguenza
1 per cui la Dirigente scolastica aveva disposto la risoluzione del suo contratto individuale di lavoro.
Ciò premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della revoca/licenziamento del contratto a tempo indeterminato (sottoscritto in data
06.09.2019) disposto nei suoi confronti dalla Dirigente della D.D. “Ampolo” di Surbo con provvedimento prot. n.
2509/U del 13.08.2021 e per l'effetto riconoscere il diritto della stessa alla reintegrazione e/o alla riattribuzione del posto di lavoro a tempo indeterminato di insegnante di scuola primaria presso La D.D “Ampolo” di Surbo, a far data dal 13/8/2021, con conseguente riconoscimento di tutti i benefici giuridici, economici e previdenziali derivanti;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento stipendiale ad essa spettante dal dì della revoca fino alla effettiva reintegrazione in servizio, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare le Amministrazioni resistenti a reintegrare la ricorrente a tempo indeterminato nei ruoli della scuola primaria a far data dal 13.08.2021, nonché al pagamento degli emolumenti economici non percepiti da tale data, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento presupposto, eventualmente, a tanto ostativo ivi compresi
i provvedimenti prot. n. 10892 del 02.08.2021 e prot. n. 11489 dell'11.08.2021 adottati dall
[...]
Controparte_4
Il tutto con condanna dell'Amm.ne convenuta al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno delle domanda, parte istante deduceva che la clausola risolutiva espressa, inserita nel contratto di lavoro individuale e così formulata: “il presente contratto di lavoro sarà rescisso unilateralmente nel caso di rettifica delle G.a E. a seguito di definizione del merito favorevole all'Amministrazione”, dovesse essere interpretata nel senso che fosse necessario attendere la definizione del giudizio di merito per potere rescindere il contratto e che dunque, considerata la pendenza del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, la condizione indicata in tale clausola non si fosse concretamente realizzata.
Inoltre, la ricorrente affermava la sussistenza dei requisiti per l'insegnamento, ritenendo il diploma magistrale titolo idoneo all'insegnamento; lamentava infine la lesione del legittimo affidamento ed invocava il principio dell'assorbimento.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il Tribunale che l'amministrazione abbia legittimamente risolto il contratto di lavoro stipulato con la ricorrente per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, è pacifico che il Tar Lazio, Sez. III bis, con sentenza 14073/2020 (in atti), abbia
2 rigettato il ricorso della ricorrente ed affermato che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento (all.10 del ricorso).
Nel caso di specie, devono richiamarsi i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità,
e attinenti in particolare al settore scolastico, secondo cui sono nulli i contratti stipulati in violazione delle norme speciali che disciplinano le modalità di reclutamento (tra le varie, Cass. n. 22320/2013,
n. 13800/2017 e n. 14809/2020). Tale principio è stato applicato anche nei casi in cui il contraente sia individuato in base a una graduatoria diversa da quella utilizzabile secondo il sistema di reclutamento imposto dalla legge, poiché in tali casi il contratto viene stipulato con un soggetto che
è privo del requisito necessario (sul punto cfr. Cassazione n. 34557/2019). Sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, si evidenza che il mancato possesso del titolo di studio richiesto dalla legge integra una ipotesi di nullità ab origine del rapporto di lavoro tale da giustificare, come effetto diretto, la revoca della nomina a tempo indeterminato (Cass. 338876/2022).
Ed ancora, la Cassazione con sentenza n. 1307/2022 ha aggiunto che «nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett.
b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici».
Tali principi paiono applicabili alla vicenda in esame, in quanto la risoluzione del contratto di lavoro
è stata conseguenza della accertata insussistenza di un requisito necessario per accedere alla Gae e quindi per l'assunzione a tempo indeterminato, requisito la cui assenza comporta un vizio genetico del contratto stesso e la sua nullità radicale: è infatti pacifico che la ricorrente sia stata immessa in ruolo sulla base del riconoscimento, in via cautelare, di un presupposto che è poi venuto meno a seguito della decisione di merito (ossia della sentenza Tar Lazio, Sez. III bis, n. 14073/2020).
Né, a diversa decisione, potrebbe indurre la tesi di parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto attendere che il giudizio dinnanzi al giudice amministrativo venisse definito con sentenza passata in giudicato, atteso che la clausola risolutiva espressa apposta al contratto di lavoro non contiene alcun riferimento al passaggio in giudicato o alla irretrattabilità della decisione di rettifica delle Gae.
Si precisa poi che la condotta dell'Amministrazione non ha generato alcun affidamento in capo alla ricorrente, considerato che quest'ultima era pienamente consapevole di essere stata inserita nelle graduatorie a seguito di un provvedimento cautelare – dunque non caratterizzato da profili di
3 stabilità – e che lo stesso contratto individuale di lavoro contemplava la sua risoluzione nel caso di rettifica delle G.a E. a seguito di definizione del merito favorevole all'Amministrazione.
In ultimo, neppure può applicarsi il c.d. principio dell'assorbimento richiamato dalla ricorrente: quest'ultima ha dedotto che il superamento dell'anno di prova avrebbe fornito la verifica inconfutabile che i candidati posseggono la preparazione necessaria, facendo sorgere una situazione meritevole di un trattamento non dissimile a quello previsto dall'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115.
Tale assunto non può trovare condivisione: a tal proposito, è necessario ricordare che il c.d. principio di assorbimento è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con particolare riferimento all'esame di maturità, in riferimento al quale si è detto che l'effettivo superamento di quest'ultimo da parte del candidato ammesso con riserva assorbe il giudizio di non ammissione originariamente formulato dal Consiglio di classe, proprio in quanto la valutazione globale operata dalla Commissione esaminatrice si sovrappone (appunto assorbendolo) all'analogo giudizio del
Consiglio. Il principio è stato poi recepito dall'art. 4 comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, secondo cui
"conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se
l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'intervento del legislatore ha reso evidente come tale principio non possa essere generalizzato ed applicato al di fuori dell'ambito per il quale è stato previsto (cfr. tra le tante, sentenza del Consiglio di Stato n. 3077/2023, secondo cui “si rileva che il principio dell'assorbimento configura un istituto eccezionale, da interpretare in senso restrittivo e inapplicabile a fattispecie diverse da quelle per cui è espressamente tipizzato.”). Sul punto si veda anche Consiglio di Stato sez. VII, 28/05/2024, n. 4775.
Sulla base di tali considerazioni, è chiaro che il principio in questione invocato dalla ricorrente non possa trovare applicazione nel caso di specie, ove non è in discussione né l'idoneità professionale della docente né il superamento delle prove di abilitazione all'esito di un ordine cautelare di riammissione, bensì la sussistenza di un requisito necessario per poter accedere alle GAE.
Infatti, si deve evidenziare che l'immissione in ruolo dell e il contratto di lavoro da ella Pt_1 sottoscritto non possono sopperire alla carenza di un titolo idoneo all'inserimento nelle GAE (ossia alla mancanza di un requisito necessario per l'immissione in servizio in base alla fattispecie che viene in considerazione); si aggiunga, peraltro, che l'Amministrazione ha adottato questi due atti
(contratto e immissioni in ruolo) in esecuzione di un provvedimento cautelare, destinato ad essere caducato una volta intervenuta la sentenza di merito, che ha appunto disconosciuto la pretesa all'inserimento in dette graduatorie.
4 Tali atti, pertanto, non derivano da una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti da parte dell'amministrazione, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un legittimo affidamento, che presupporrebbe una stabilità del rapporto amministrativo derivante da autonoma determinazione provvedimentale dell'amministrazione, mentre nella specie la situazione favorevole venutasi a concretizzare in capo alla ricorrente trova il suo antecedente necessario nei provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, per loro natura provvisori (cfr. Consiglio di
Stato n. 3077/2023 cit.). In termini, cfr. la recente pronuncia della Corte d'Appello di Lecce
n.71/2025 del 24.02.2025.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Maria
Rosaria Pastore.
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