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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 37590/2023 R.G. promossa da
( ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv.
Michele Rubino ( del Foro di Bari, che lo rappresenta e Email_1
difende per delega in atti
Attore/opponente
contro
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli avv.ti
Catia Tartaglia ( e Giovanna Moscatiello Email_2
del Foro di Milano, che lo Email_3
rappresentano e difendono per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: pagamento corrispettivo – opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni scritte precisate dalle parti costituite come da note depositate nel termine ex art. 189 c.p.c. concesso per l'udienza del 30/10/2024 in cui la causa è stata rimessa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, (opposto/attore sostanziale) ha chiesto la Controparte_1
condanna di (opponente) a pagare la somma di euro Parte_1
10.980,00 oltre interessi moratori, a saldo delle fatture n. 1166632 del 12/7/2021
e n. 1159026 del 4/6/2021 emesse sulla base di due contratti/moduli d'ordine
”Marketing Solutions” n. 00207398 e n. 00203419 sottoscritti dall'opponente il
19/5/2021 e il 29/6/2021.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano
adito da controparte con il ricorso alla procedura monitoria, l'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti sui quali fonda il diritto di credito Controparte_1
azionato, nonché l'inadempimento della controparte ed ha concluso nel merito chiedendo di dichiarare nulli per indeterminatezza dell'oggetto i due contratti posti da controparte a fondamento della domanda di pagamento, l'inefficacia delle condizioni generali richiamate nei moduli d'ordine e di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la società opposta contestando le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Venendo all'esame delle domande e delle eccezioni avanzate dalle parti, come già esposto nell'ordinanza del 29/5/2024 l'eccezione di incompetenza territoriale risulta irritualmente sollevata dall'opponente, che non contesta il criterio del
“forum destinatae solutionis” previsto dall'art. 20 c.p.c. ed applicabile al caso concreto, in cui l'opposto chiede il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo in base ai contratti conclusi con Peraltro, nelle Parte_1
condizioni generali di contratto richiamate nei moduli d'ordine sottoscritti dall'opponente è contenuta la clausola n. 11 che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per le controversie derivanti dai contratti in questione, espressamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c.
Sono invece fondate le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente relative all'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto dei contratti e all'inadempimento di Controparte_1
Va premesso che, contrariamente a quanto sostiene la difesa opposta, non vi è
incompatibilità o contraddittorietà da parte dell'opponente nel sostenere l'invalidità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto e di non essere in ogni caso tenuta al pagamento di corrispettivi relativi a controprestazioni non adempiute da . CP_1
La società opposta fonda il diritto di credito azionato su due contratti scritti che allega essere stati conclusi dall'opponente il 19/5/2021 e il 29/6/2021 mediante la sottoscrizione dei moduli d'ordine ”Marketing Solutions” n. 00207398 e n.
00203419.
Nei due moduli è previsto che “il cliente prende atto e riconosce che la fornitura
dei servizi o prodotti di cui al presente Modulo d'Ordine è disciplinata dalle
condizioni contrattuali di fornitura, valide per il servizio acquistato (Marketing
Solutions) alla data di sottoscrizione dello stesso, disponibili in ogni tempo al
seguente link http/www.cerved.com/it/documenticontrattuali (le “Condizioni
Contrattuali”), che formano parte integrante del contratto concluso mediante la
sottoscrizione del presente Modulo d'Ordine”. Le “condizioni contrattuali”
richiamate e predisposte unilateralmente da si compongono di 13 CP_1
clausole, nessuna delle quali specifica le prestazioni dovute dalla società opposta, in particolare i “servizi Marketing Solutions” che sarebbe stata tenuta a fornire all'opponente.
Appare chiaro che né i moduli d'ordine sottoscritti né le condizioni contrattuali richiamate tramite il link - “http/www.cerved.com/it/documenticontrattuali” –
contengono una sufficiente indicazione delle prestazioni dovute da . CP_1
Trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive in base ai quali l'opponente (il
“cliente”) si è obbligato a pagare alla società opposta la somma di denaro prevista in ciascun modulo, a fronte della “fornitura di servizi o prodotti” che non sono in alcun modo indicati né nel modulo né nelle condizioni contrattuali richiamate, i contratti in questione sono privi di oggetto determinato o determinabile. In particolare, non sono determinate né determinabili le controprestazioni dovute da a fronte del pagamento dei corrispettivi di CP_1
euro 3.294,00 e di euro 7.686,00 (comprensivi di IVA) dovuti da Parte_1
[...]
Risulta pertanto indeterminato e indeterminabile l'oggetto dei contratti scritti che pone a fondamento del pagamento delle somme di denaro pretese nel CP_1
presente giudizio e oggetto delle fatture n. 1166632 del 12/7/2021 e n. 1159026
del 4/6/2021 emesse in base ai moduli d'ordine richiamati.
La mancanza del requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto,
previsto dall'art. 1346 c.c., determina la nullità del contratto a norma dell'art. 1418
c.c.
Contrariamente all'assunto della difesa opposta, la determinatezza/determinabilità delle prestazioni dovute da non può CP_1
evincersi dal contenuto di e-mail che tale parte ha inviato all'opponente in epoca successiva alla sottoscrizione dei moduli d'ordine. L'oggetto è un elemento strutturale del contratto che deve esistere e risultare determinato o determinabile sin dal momento della conclusione del contratto, ad eccezione del caso in cui le parti rimettano volontariamente ad un terzo la successiva determinazione della prestazione ex art. 1349 c.c.. Pertanto, la società opposta non può utilmente invocare il contenuto delle e-mail inviate alla controparte nel periodo successivo alla sottoscrizione dei moduli per superare l'eccezione di invalidità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto sollevata dalla difesa opponente.
Come pure, nessun rilievo assume che si tratti di contratti a forma libera per i quali non è richiesta la forma scritta, come pure dedotto dalla difesa opposta.
fonda il proprio credito sui due contratti che la stessa parte Controparte_1
allega essere stati conclusi in forma scritta, attraverso la sottoscrizione dei due moduli d'ordine ”Marketing Solutions” n. 00207398 e n. 00203419 del 19/5/2021
e del 29/6/2021 allegati al ricorso monitorio. Pur non essendo richiesta dall'ordinamento per la validità dei contratti oggetto di causa, la forma scritta è
stata liberamente scelta dai contraenti per la conclusione dei contratti di oggetto di causa;
ne deriva che gli elementi essenziali dei contratti (fra cui l'oggetto)
previsti a pena di nullità debbono risultare dalla scrittura (scelta liberamente dai contraenti) e non possono ritenersi integrati in base al contenuto di e-mail successive alla conclusione dei contratti.
Pertanto, risulta fondata la domanda dell'opponente volta a far dichiarare la nullità dei due contratti oggetto di causa per indeterminatezza e indeterminabilità
delle prestazioni dovute da Controparte_1
La domanda di pagamento di somme che la società opposta invoca sulla base di due contratti nulli e privi di effetti è pertanto infondata e va respinta. Va quindi accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, anche a voler in ipotesi non ritenere nulli i due contratti suddetti, la domanda di pagamento avanzata da risulterebbe comunque infondata, a CP_1
fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. pure sollevata dall'opponente. Come noto, per i principi di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, quando il debitore convenuto per l'adempimento eccepisce l'inadempimento della controparte è onere del creditore/attore provare di aver adempiuto la propria controprestazione (cfr. al riguardo, fra le altre, Cass. S.U. n.
13533 del 2001). Nel caso in esame (attore sostanziale) non Controparte_1
ha provato, né ha chiesto adeguatamente di provare, di aver adempiuto le proprie prestazioni, essendosi limitata a dedurre prove costituende inidonee a dimostrare l'avvenuta “fornitura di servizi o prodotti” di cui chiede il pagamento. Le prove dedotte dall'opposto, non ammesse per le ragioni esposte nell'ordinanza del
29/5/2024 a cui si rinvia, tendono a provare l'invio alla controparte di e-mail, lo svolgimento di riunioni e la registrazione delle fatture nelle scritture contabili dell'opponente (vd conclusioni istruttorie dell'opposto).
In base al principio della soccombenza, all'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna dell'opposto a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda infondata avanzata da CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 13/10/2023, da nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 13137/2023 emesso dal Controparte_1 Tribunale di Milano il 5/8/2023 e notificato il 4/9/2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara nulli i contratti conclusi dalle parti il 19/5/2021 e il 29/6/2021
mediante la sottoscrizione dei moduli d'ordine Marketing Solutions n.
00207398 e n. 00203419;
- condanna a rifondere alla controparte le spese di lite Controparte_1
liquidate in complessivi euro 4.445,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 4.300,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 7/1/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari