Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04505/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2025, proposto da
De Vivo Energie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cuccaro, Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agnano Petroli s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 18927 del 10.2.2025 (all.1) del Comune di Pozzuoli col quale ha denegato il rilascio di copia che pure era stato confermato in data 21.1.2025;
2) in ogni caso di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali all’istanza prodotta dalla ricorrente;
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 1.7.2024 e selezionati in data 21.1.2025, con condanna della resistente a consentire l’esercizio da parte della ricorrente della facoltà di estrazione copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con istanza inoltrata a mezzo pec in data 1/7/2024, la s.r.l. De Vivo Energie ha domandato al Comune di Pozzuoli l’accesso a tutti gli atti afferenti alla c.d.m. n. 2/2024, nonché alle note comunali del 16/1/2024 e del 29/6/2024.
A comprova del proprio diritto alla conoscenza di tali atti, la ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda in relazione all’avviso pubblico relativo al rinnovo quadriennale della c.d.m. n. 28/10 (poi avvenuto giusta c.d.m. n. 2/2024), oggetto di un contenzioso in atto.
Il Comune di Pozzuoli ha riscontrato favorevolmente l’istanza della ricorrente limitatamente agli atti citati nelle note comunali del 16/1/2024 e del 29/6/2024, ma ha negato l’accesso alla documentazione tecnica e amministrativa presentata da Agnano petroli s.r.l. (attuale concessionaria), dando atto della “ possibile riapertura del confronto concorrenziale tra la società in indirizzo e l’Agnano Petroli s.r.l. ”, derivante dall’accoglimento del ricorso della De Vivo s.r.l. in secondo grado (giusta sent., n. 9907/2024 del Consiglio di Stato) e “ al fine di evitare uno sfasamento della concorrenza che si attuerebbe ove si consentisse la conoscenza della documentazione …presentata in sede di rinnovo della c.d.m. n. 28/2010 ”.
2 - Avverso tale determinazione di diniego è insorta la ricorrente, lamentando:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST; L.241/90; DPR 184/2006). ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETA’ - SVIAMENTO – ASSENZA DEL PRESUPPOSTO – ILLOGICITA’ - PERPLESSITA’);
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST; L.241/90; DPR 184/2006). ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – PERPLESSITA’- INGIUSTIZIA MANIFESTA).
3 - Il Comune di Pozzuoli ha resistito al gravame.
3.1 – Non ha preso parte al giudizio Agnano petroli s.r.l.
4 - Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
5 – In NE LI , va disposto lo stralcio dagli atti di causa della memoria prodotta dalla ricorrente il 13/5/2025, siccome tardiva rispetto ai termini dimidiati previsti dal combinato disposto dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e dell’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
6 – Va, poi, precisato che oggetto del contendere è solo l’ostensione dei documenti indicati sub 1 nell’istanza di accesso, essendo stato consentito l’accesso a quelli indicati sub 2) già prima del giudizio.
7 - Il ricorso va accolto.
L’art. 116 c.p.a. dispone che “Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”.
7.1 - In punto di diritto, giova rammentare che, in via generale ed in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa:
- ai sensi dell’art. 22 comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e così assicurarne l’imparzialità e la trasparenza;
- conseguentemente, il comma 3 del medesimo art. 22 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge);
- l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; ed infatti, a norma dell’art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012);
- ed ancora: “ 2.2. L’art. 24 l. 241/90, rubricato “esclusione dal diritto d’accesso” espressamente individua talune ipotesi eccettuative all’applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).
2.3. E, tuttavia, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura per così dire residuale: il diritto di difesa.
2.3.1. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (in senso analogo: art. 4, comma 1, DM 415/94).
Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite.
2.3.2. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti ” - Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 270/2023.
7.2 - Nel caso in esame, non è revocabile in dubbio, alla luce delle circostanze rappresentate nell’istanza di accesso, che la ricorrente sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza degli atti richiesti, evidentemente funzionali – nonché necessari – ai fini della eventuale tutela, nella competente sede, della posizione giuridica ritenuta lesa (l’istanza risulta formulata, infatti, nel corso del giudizio di appello).
7.2.1 – Ma anche a voler valorizzare la circostanza che al momento in cui il Comune ha negato l’accesso il contenzioso giudiziario era ormai concluso, va evidenziato che le ragioni poste a fondamento del diniego non sono legittime.
Ed invero: “ Nell'ambito di tutti i procedimenti di evidenza pubblica e comunque, per identità di ratio, di carattere concorsuale, non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati, in quanto tali procedure risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti, i quali, partecipando alla selezione, deve ritenersi che abbiano implicitamente già acconsentito all'accesso delle loro domande e dei relativi documenti allegati .. ” - T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 24/08/2020, n. 245.
In altri termini, essendo il procedimento per il rinnovo della c.d.m. regolato dal principio di trasparenza, va rammentato che chi partecipa a tali procedimenti accetta implicitamente le regole di trasparenza ed imparzialità che regolano la selezione e quindi la possibilità per altri concorrenti di conoscere la sua offerta.
Nel caso in esame, per contro, il Comune di Pozzuoli (a quanto è dato comprendere dalla motivazione del provvedimento) ha dato prevalenza in maniera apodittica ed assoluta ad esigenze di riservatezza della Agnano Petroli s.r.l., per di più in mancanza di motivata dichiarazione di “opposizione” della attuale concessionaria e senza neppure dimostrare di aver svolto approfondimenti volti a verificare l’effettiva sussistenza di ragioni di riservatezza commerciale, idonee a prevalere sulla pretesa ostensiva della ricorrente.
8 – Per le suesposte ragioni, va annullato il gravato diniego e ordinato al Comune di Pozzuoli di consentire alla ricorrente, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, l’accesso agli atti e documenti amministrativi relativi all’intera documentazione afferente la procedura di rinnovo della concessione demaniale marittima n.28/2010, avvenuta con l’atto di concessione n. 2/2024 del 19/4/2024, con facoltà d’estrazione copia.
8.1 – Va nominato fin da ora Commissario ad acta, per il caso di inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine come assegnato ed entro ulteriori venti giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, compirà gli atti necessari; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, saranno a carico del Comune di Pozzuoli e si liquidano fin da ora in euro 500,00 (cinquecento/00).
9 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego di accesso impugnato e ordina al Comune di Pozzuoli di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina Commissario ad acta, per il caso di inottemperanza, il Prefetto di Napoli, il quale, provvederà nei sensi e nei termini indicati in parte motiva; pone le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, a carico del Comune di Pozzuoli e le liquida fin da ora in euro 500,00 (cinquecento/00).
Condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del procuratore antistatario della ricorrente, da maggiorarsi degli accessori di legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO