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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 490 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Roberto Pessi e IO Santori
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione proponeva ricorso contro l'AVA n. 597 2023 00022242 04 000, Parte_1
CP_ con il quale chiedeva il pagamento della somma di € 25068,22 per contributi gestione separata, “reddito arti e professioni”.
Il ricorrente, assistente arbitrale in serie B, sosteneva che tali somme, derivanti dalla cessione del diritto di immagine, non sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria.
CP_ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo il fatto che il ricorrente, avendo comunque percepito un reddito da lavoro autonomo, fosse obbligato al pagamento dei relativi contributi
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha svolto attività di collaborazione con la , nelle stagioni sportive CP_2
2015 - 2016 e 2016- 2017.
Egli ha percepito compensi, nel 2016 pari ad euro 53.040,00 e nel 2017 pari ad euro
60.000,00 (v. doc. allegati).
Egli ha altresì percepito dalla corrispettivi per la cessione del diritto di immagine CP_2
per il 2016, di euro 51.000
Il sig. era iscritto alla Gestione separata, in ragione della collaborazione con la Pt_1
per l'attività di Assistente arbitrale. CP_2
Il ricorrente non ha assoggettato a contribuzione previdenziale i (soli) corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto d'immagine di gara, in specie, per quanto qui rileva,
quelli percepiti nel 2016.
Sul punto sono intervenute numerose e recenti sentenze di merito (anche del 2024; v
CP_ allegati di parte ricorrente), successive alle modifiche legislative richiamate da le cui motivazioni si condividono e ripropongono.
Ed invero, il fatto che i proventi derivanti dalla cessione degli elementi immateriali riferibili all'attività artistica e professionale siano espressamente previsti dall'art. 54
Pagina 2 per la determinazione del reddito, ma che tale articolo non sia, come, invece, Pt_2
accade per l'art. 53 (ex art. 49), richiamato dalla legge istitutiva della Gestione Separata
non può che portare alla conclusione che gli elementi che compongono la base imponibile per il prelievo fiscale non coincidono con quelli validi ai fini contributivi.
Atteso che il legislatore, allorché ha voluto stabilire chi fossero i soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, ha rinviato al solo art. 49 (ora 53) e non all'art. 54,
unica norma che estende il concetto di reddito ricomprendendo anche il compenso di cui si discute, la conclusione alla quale deve pervenirsi non può che essere nel senso che la volontà legislativa ha inteso distinguere le due accezioni di reddito.
Su tale premessa e dovendo, nella fattispecie, stabilire quali voci compongano l'imponibile ai soli fini contributivi, non può che farsi riferimento alla norma specificatamente dettata per tale settore e quindi all'art. 53 senza possibilità di alcuna estensione che, risultando operazione in contrasto con specifica disposizione, non appare consentita.
Le doglianze dell' non possono essere condivise, posto che lo stesso pretende CP_3
l'assoggettamento a contribuzione, nella misura piena, degli importi che sono stati, dalla
Federazione F.I.G.C. corrisposti agli assistenti arbitrali (quale è il ricorrente) per la cessione dei diritti della personalità, nella specie del diritto all'immagine, e non già a fronte della prestazione lavorativa di conduzione della gara
Nell'ambito della disponibilità dei suddetti diritti immateriali, quella che è rimunerata non è la prestazione lavorativa vera e propria, bensì la cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine.
Il diritto di immagine, è un diritto immateriale che attribuisce al titolare il potere di divulgare o meno la sua immagine, salvo che detta divulgazione non avvenga per esigenze di pubblica informazione (Cass. n. 4477/2021).
Pagina 3 Pertanto lo sfruttamento dell'immagine costituisce una modalità di esercizio di questo diritto, con la conseguenza che, ove la cessione sia remunerata ed avvenga a latere del rapporto di lavoro (senza che sia incorporata nello stesso), il reddito così prodotto non ha i caratteri del reddito rilevante ex art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995, giacché
scaturisce non dalla prestazione lavorativa vera e propria ma dalla distinta utilizzazione dell'immagine del lavoratore.
Non è, poi, condivisibile l'opinione della perfetta coincidenza tra imposizione fiscale e imposizione contributiva, secondo la quale sarebbe assoggettabile a contribuzione tutto ciò che, secondo la normativa tributaria, risulti formare oggetto della base imponibile ai fini fiscali.
Infatti, nel nostro ordinamento previdenziale esistono svariati casi in cui i due obblighi impositivi si disuniscono, es: le somme erogate a titolo d'incentivo all'esodo (somme assoggettate a tassazione ma esenti da contribuzione previdenziale). La Suprema Corte
ha più volte affermato l'esenzione da obbligazione contributiva dei corrispettivi a titolo di cessione dei diritti d'immagine e in particolare, con sentenza n. 1585 del 28.1.2004,
ha affermato che: "In tema di assicurazione non sono soggetti a contribuzione CP_4
previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80 -
85 e 96 della L. n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore".
(Sentenza n. 1585 del 28/01/2004, Rv. 569774).
Per i motivi sopra esposti, non potendosi ritenere soggetti a contribuzione i corrispettivi percepiti dall'odierno ricorrente (nell'anno 2016) a fronte della cessione del diritto di immagine l'Ava impugnato va annullato
Pagina 4 Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado EL:
1) accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'ava impugnato n. 597 2023
00022242 04 000
CP_ 2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 2500,000 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 28.10.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado EL
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 490 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Roberto Pessi e IO Santori
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione proponeva ricorso contro l'AVA n. 597 2023 00022242 04 000, Parte_1
CP_ con il quale chiedeva il pagamento della somma di € 25068,22 per contributi gestione separata, “reddito arti e professioni”.
Il ricorrente, assistente arbitrale in serie B, sosteneva che tali somme, derivanti dalla cessione del diritto di immagine, non sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria.
CP_ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo il fatto che il ricorrente, avendo comunque percepito un reddito da lavoro autonomo, fosse obbligato al pagamento dei relativi contributi
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha svolto attività di collaborazione con la , nelle stagioni sportive CP_2
2015 - 2016 e 2016- 2017.
Egli ha percepito compensi, nel 2016 pari ad euro 53.040,00 e nel 2017 pari ad euro
60.000,00 (v. doc. allegati).
Egli ha altresì percepito dalla corrispettivi per la cessione del diritto di immagine CP_2
per il 2016, di euro 51.000
Il sig. era iscritto alla Gestione separata, in ragione della collaborazione con la Pt_1
per l'attività di Assistente arbitrale. CP_2
Il ricorrente non ha assoggettato a contribuzione previdenziale i (soli) corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto d'immagine di gara, in specie, per quanto qui rileva,
quelli percepiti nel 2016.
Sul punto sono intervenute numerose e recenti sentenze di merito (anche del 2024; v
CP_ allegati di parte ricorrente), successive alle modifiche legislative richiamate da le cui motivazioni si condividono e ripropongono.
Ed invero, il fatto che i proventi derivanti dalla cessione degli elementi immateriali riferibili all'attività artistica e professionale siano espressamente previsti dall'art. 54
Pagina 2 per la determinazione del reddito, ma che tale articolo non sia, come, invece, Pt_2
accade per l'art. 53 (ex art. 49), richiamato dalla legge istitutiva della Gestione Separata
non può che portare alla conclusione che gli elementi che compongono la base imponibile per il prelievo fiscale non coincidono con quelli validi ai fini contributivi.
Atteso che il legislatore, allorché ha voluto stabilire chi fossero i soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, ha rinviato al solo art. 49 (ora 53) e non all'art. 54,
unica norma che estende il concetto di reddito ricomprendendo anche il compenso di cui si discute, la conclusione alla quale deve pervenirsi non può che essere nel senso che la volontà legislativa ha inteso distinguere le due accezioni di reddito.
Su tale premessa e dovendo, nella fattispecie, stabilire quali voci compongano l'imponibile ai soli fini contributivi, non può che farsi riferimento alla norma specificatamente dettata per tale settore e quindi all'art. 53 senza possibilità di alcuna estensione che, risultando operazione in contrasto con specifica disposizione, non appare consentita.
Le doglianze dell' non possono essere condivise, posto che lo stesso pretende CP_3
l'assoggettamento a contribuzione, nella misura piena, degli importi che sono stati, dalla
Federazione F.I.G.C. corrisposti agli assistenti arbitrali (quale è il ricorrente) per la cessione dei diritti della personalità, nella specie del diritto all'immagine, e non già a fronte della prestazione lavorativa di conduzione della gara
Nell'ambito della disponibilità dei suddetti diritti immateriali, quella che è rimunerata non è la prestazione lavorativa vera e propria, bensì la cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine.
Il diritto di immagine, è un diritto immateriale che attribuisce al titolare il potere di divulgare o meno la sua immagine, salvo che detta divulgazione non avvenga per esigenze di pubblica informazione (Cass. n. 4477/2021).
Pagina 3 Pertanto lo sfruttamento dell'immagine costituisce una modalità di esercizio di questo diritto, con la conseguenza che, ove la cessione sia remunerata ed avvenga a latere del rapporto di lavoro (senza che sia incorporata nello stesso), il reddito così prodotto non ha i caratteri del reddito rilevante ex art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995, giacché
scaturisce non dalla prestazione lavorativa vera e propria ma dalla distinta utilizzazione dell'immagine del lavoratore.
Non è, poi, condivisibile l'opinione della perfetta coincidenza tra imposizione fiscale e imposizione contributiva, secondo la quale sarebbe assoggettabile a contribuzione tutto ciò che, secondo la normativa tributaria, risulti formare oggetto della base imponibile ai fini fiscali.
Infatti, nel nostro ordinamento previdenziale esistono svariati casi in cui i due obblighi impositivi si disuniscono, es: le somme erogate a titolo d'incentivo all'esodo (somme assoggettate a tassazione ma esenti da contribuzione previdenziale). La Suprema Corte
ha più volte affermato l'esenzione da obbligazione contributiva dei corrispettivi a titolo di cessione dei diritti d'immagine e in particolare, con sentenza n. 1585 del 28.1.2004,
ha affermato che: "In tema di assicurazione non sono soggetti a contribuzione CP_4
previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80 -
85 e 96 della L. n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore".
(Sentenza n. 1585 del 28/01/2004, Rv. 569774).
Per i motivi sopra esposti, non potendosi ritenere soggetti a contribuzione i corrispettivi percepiti dall'odierno ricorrente (nell'anno 2016) a fronte della cessione del diritto di immagine l'Ava impugnato va annullato
Pagina 4 Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado EL:
1) accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'ava impugnato n. 597 2023
00022242 04 000
CP_ 2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 2500,000 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 28.10.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado EL
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