Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4259/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 4259/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv.ti FRANCHI AGNESE e Parte_1 C.F._1
CAVALLI GIACOMO)
e
OR RI CO, c.f. (avv. MIGLIORATI C.F._2
VALERIA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 26/02/2025, come segue: “in modifica della sentenza n. 3061/2019, pronunciata dal Tribunale di Brescia – sezione III civile in data
7.11.2019, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il signor e la signora RC LL IT, revocare l'obbligo a carico Parte_1
1
ricorrente di contribuire al mantenimento della signora RC LL IT mediante il versamento di un assegno mensile dell'importo di euro 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti relativo alla corresponsione a favore della signora RC, in un'unica soluzione, della somma di euro 30.000,00, da ritenersi equa e integralmente satisfattiva delle pretese di contenuto economico di quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 7, legge 898/1970. Tale versamento avverrà entro 30 giorni dalla data di erogazione del mutuo richiesto dal signor Nel frattempo, il Pt_1 signor continuerà a versare l'assegno divorzile nella misura sopra richiamata”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 26/02/2025, da intendersi qui richiamato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24/04/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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