TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2693/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to GIUDICE IVAN
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio sua datrice di lavoro Controparte_1
al fine di ottenere la condanna per il lavoro da lui svolto in favore della società nel periodo dal 24 settembre al 3 ottobre 2024, pari a n. 79 ore, di cui 56 ore di lavoro ordinario (11 ore con maggiorazione dovuta per il lavoro domenicale), e 23 ore di lavoro straordinario.
In particolare la ricorrente ha esposto:
-di essere stato assunto in data 24.09.2024 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mansione di aiuto cuoco, inquadramento livello 4 del CCNL “Turismo e Pubblici Servizi”, orario a tempo pieno, e con periodo di prova di 30 giorni (Doc. 1: contratto di assunzione);
-la sede di lavoro era in Pozzo d'Adda (MI), Via Milano n. 93. L'orario di lavoro, a tempo pieno, prevedeva una prestazione distribuita in sei giorni settimanali, da martedì a domenica, per un orario base di 40 ore settimanali;
-di aver sottoscritto un accordo di compenso forfettizzato per lo svolgimento di lavoro straordinario, il quale prevede un pagamento a forfait di euro 270,00 mensili per l'utilizzo regolare di prestazioni oltre l'orario base, in misura comunque non eccedente alle 48 ore settimanali (cfr. doc. 1, ultima pagina);
-di aver svolto la prestazione dal 24 settembre al 3 ottobre 2024, per un totale di 9 giorni, svolgendo ore di lavoro straordinario e domenicale: infatti ha lavorato per complessive 79 ore;
-di aver in data 4 ottobre 2024, durante il periodo di prova di 30 giorni, esercitato il diritto di recesso dal rapporto di lavoro, che è stato accettato e sottoscritto anche dal datore di lavoro (Doc. 2: recesso durante il periodo di prova);
-che nei giorni e nei mesi seguenti, nonostante i solleciti, il datore di lavoro non ha corrisposto la retribuzione maturata per il periodo di lavoro svolto, né ha consegnato al lavoratore la busta paga;
-che dall'estratto conto contributivo rilasciato dall' risulta la comunicazione da parte CP_2 della società resistente di due settimane utili per il calcolo dei contributi previdenziali a nome del lavoratore (Doc. 3: estratto conto previdenziale);
-di aver costituito in mora il datore di lavoro con pec dello scrivente legale in data 5 febbraio
2025 (Doc. 4: costituzione in mora) chiedendo il pagamento della retribuzione anche per le ore di straordinario effettuate, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché la consegna della busta paga, entro e non oltre 7 giorni;
-che il datore di lavoro ha fornito un riscontro con pec del 13 febbraio 2025, col quale ha riconosciuto l'integrale inadempimento anche in merito alle ore di lavoro straordinario, limitandosi a chiedere un termine di una settimana per provvedere al pagamento che non è mai avvenuto(Doc. 5: riscontro datore di lavoro).
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
All'udienza odierna il ricorrente ha ridotto la domanda rinunciando alla corresponsione delle ore di straordinario.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento risultano dal contratto di assunzione (doc.1).
La parte ricorrente rivendica il pagamento della retribuzione relativa al periodo lavorato
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio estratto conto pervidenziale dal quale risulta una retribuzione dovuta di 732 euro lordi.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 732,00 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 800,00, oltre spese generali CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. 11/06/2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2693/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to GIUDICE IVAN
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio sua datrice di lavoro Controparte_1
al fine di ottenere la condanna per il lavoro da lui svolto in favore della società nel periodo dal 24 settembre al 3 ottobre 2024, pari a n. 79 ore, di cui 56 ore di lavoro ordinario (11 ore con maggiorazione dovuta per il lavoro domenicale), e 23 ore di lavoro straordinario.
In particolare la ricorrente ha esposto:
-di essere stato assunto in data 24.09.2024 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mansione di aiuto cuoco, inquadramento livello 4 del CCNL “Turismo e Pubblici Servizi”, orario a tempo pieno, e con periodo di prova di 30 giorni (Doc. 1: contratto di assunzione);
-la sede di lavoro era in Pozzo d'Adda (MI), Via Milano n. 93. L'orario di lavoro, a tempo pieno, prevedeva una prestazione distribuita in sei giorni settimanali, da martedì a domenica, per un orario base di 40 ore settimanali;
-di aver sottoscritto un accordo di compenso forfettizzato per lo svolgimento di lavoro straordinario, il quale prevede un pagamento a forfait di euro 270,00 mensili per l'utilizzo regolare di prestazioni oltre l'orario base, in misura comunque non eccedente alle 48 ore settimanali (cfr. doc. 1, ultima pagina);
-di aver svolto la prestazione dal 24 settembre al 3 ottobre 2024, per un totale di 9 giorni, svolgendo ore di lavoro straordinario e domenicale: infatti ha lavorato per complessive 79 ore;
-di aver in data 4 ottobre 2024, durante il periodo di prova di 30 giorni, esercitato il diritto di recesso dal rapporto di lavoro, che è stato accettato e sottoscritto anche dal datore di lavoro (Doc. 2: recesso durante il periodo di prova);
-che nei giorni e nei mesi seguenti, nonostante i solleciti, il datore di lavoro non ha corrisposto la retribuzione maturata per il periodo di lavoro svolto, né ha consegnato al lavoratore la busta paga;
-che dall'estratto conto contributivo rilasciato dall' risulta la comunicazione da parte CP_2 della società resistente di due settimane utili per il calcolo dei contributi previdenziali a nome del lavoratore (Doc. 3: estratto conto previdenziale);
-di aver costituito in mora il datore di lavoro con pec dello scrivente legale in data 5 febbraio
2025 (Doc. 4: costituzione in mora) chiedendo il pagamento della retribuzione anche per le ore di straordinario effettuate, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché la consegna della busta paga, entro e non oltre 7 giorni;
-che il datore di lavoro ha fornito un riscontro con pec del 13 febbraio 2025, col quale ha riconosciuto l'integrale inadempimento anche in merito alle ore di lavoro straordinario, limitandosi a chiedere un termine di una settimana per provvedere al pagamento che non è mai avvenuto(Doc. 5: riscontro datore di lavoro).
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
All'udienza odierna il ricorrente ha ridotto la domanda rinunciando alla corresponsione delle ore di straordinario.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento risultano dal contratto di assunzione (doc.1).
La parte ricorrente rivendica il pagamento della retribuzione relativa al periodo lavorato
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio estratto conto pervidenziale dal quale risulta una retribuzione dovuta di 732 euro lordi.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 732,00 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 800,00, oltre spese generali CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. 11/06/2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli