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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 8.1.2025 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°31839/2024 vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Maccarrone giusta procura allegata al ricorso ex art. 445 bis cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ugo Ojetti, 350;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21;
- CONVENUTO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento dello stato di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 e i requisiti sanitari per godere della pensione di cui all'art.12 L.118/71. A sostegno della domanda contestava l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu malvalutato le patologie, pur rilevate, da cui era affetta parte ricorrente. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio l' che veniva dichiarato contumace. La domanda appare infondata. Osserva Il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004). Nel caso all'esame lamenta la difesa che il CTU abbia operato una valutazione “superficiale” del grave quadro patologico da cui è affetto il ricorrente.
Occorre in primis rilevare che presente alle operazioni il perito di parte Dott. questi Per_1 non ha inteso inviare rilievi alle bozze peritali nel termine di legge, in tal modo indirettamente confermando le conclusioni cui era giunto il collega CTU. Ed ancora, la relazione redatta dal medesimo Perito in data 28.8.2024 allegata al fascicolo insiste solo sull'esistenza dei requisiti che darebbero diritto al riconoscimento dello status di handicap grave. Per il resto le doglianze attoree appaiono del tutto generiche, richiamandosi esclusivamente a condizione psicopatologica legata all'uso di eroina che comporterebbe
“innegabili difficoltà di relazione ed integrazione sociale”, problematica totalmente differente da quella che da diritto al riconoscimento dell'handicap grave legato a “riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Ed infatti, ed a contrario, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio. I compensi di lite sono compensati per mancato superamento del limite reddituale mentre le spese di CTU della prima fase, per analoghe ragioni, sono poste integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite e condanna l' al pagamento delle spese di CTU della CP_1 precedente fase.
Roma, il 8.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 8.1.2025 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°31839/2024 vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Maccarrone giusta procura allegata al ricorso ex art. 445 bis cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ugo Ojetti, 350;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21;
- CONVENUTO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento dello stato di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 e i requisiti sanitari per godere della pensione di cui all'art.12 L.118/71. A sostegno della domanda contestava l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu malvalutato le patologie, pur rilevate, da cui era affetta parte ricorrente. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio l' che veniva dichiarato contumace. La domanda appare infondata. Osserva Il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004). Nel caso all'esame lamenta la difesa che il CTU abbia operato una valutazione “superficiale” del grave quadro patologico da cui è affetto il ricorrente.
Occorre in primis rilevare che presente alle operazioni il perito di parte Dott. questi Per_1 non ha inteso inviare rilievi alle bozze peritali nel termine di legge, in tal modo indirettamente confermando le conclusioni cui era giunto il collega CTU. Ed ancora, la relazione redatta dal medesimo Perito in data 28.8.2024 allegata al fascicolo insiste solo sull'esistenza dei requisiti che darebbero diritto al riconoscimento dello status di handicap grave. Per il resto le doglianze attoree appaiono del tutto generiche, richiamandosi esclusivamente a condizione psicopatologica legata all'uso di eroina che comporterebbe
“innegabili difficoltà di relazione ed integrazione sociale”, problematica totalmente differente da quella che da diritto al riconoscimento dell'handicap grave legato a “riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Ed infatti, ed a contrario, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio. I compensi di lite sono compensati per mancato superamento del limite reddituale mentre le spese di CTU della prima fase, per analoghe ragioni, sono poste integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite e condanna l' al pagamento delle spese di CTU della CP_1 precedente fase.
Roma, il 8.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari