CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere nella causa civile iscritta al n°105 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Bini elettivamente domiciliato presso lo studio del quale sito in Bologna nella via Bagheria n. 22 e presso il domicilio digitale
Email_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato/contumace
E NEI CONFRONTI DI
AVV. Controparte_2
Appellato/contumace
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato 09.06.2020, presso il Tribunale G.L. di Palermo,
[...]
chiedeva accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nel “livello Controparte_1
V” del C.c.n.l. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per il periodo dal 01.01.2016 all'08.08.2018, nonché al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
1 Formulava, altresì, domanda di risarcimento danni conseguiti da una asserita condotta mobbizzante del datore di lavoro, che quantificava nella misura di euro
“25.000,00 o nella differente somma quantificata dal giudice”.
Deduceva di essere stato assunto dalla Parte_1
– società che si occupa della pulizia e della manutenzione
[...] degli edifici scolastici della provincia di Palermo - con “contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per 35 ore settimanali” ed inquadrato nel “livello II” del C.c.n.l. applicato, con la qualifica di Operaio, ma di aver di fatto disimpegnato mansioni riconducibili al “V livello”. Si costituiva in giudizio la Parte_1
, in persona del legale rappresentante, eccependo la nullità e/o inammissibilità
[...] della domanda di riconoscimento di inquadramento superiore, per “Mancata indicazione del petitum”, non avendo il allegato alcun conteggio per CP_1 quantificare le pretese differenze retributive.
Eccepiva, altresì, la nullità della domanda per “Mancata indicazione delle mansioni pretesamente svolte”, non avendo il lavoratore descritto puntualmente i compiti ai quali era stato adibito ed asseritamente riconducibili al superiore inquadramento.
Contestava l'assunto del secondo cui il contratto di lavoro riguardava CP_1 esclusivamente mansioni di pulizia.
Invero, rilevava la società, riportando la declaratoria contrattuale dell'Operario inquadrato nel “livello II”, che oltre alle mansioni di pulizia il contratto prevedeva
“semplici lavori di manutenzione, anche in ambito meccanico, idraulico, elettrico ed edile, quali sostituzioni e ripristini di singole parti”.
In ordine, poi, alla domanda di risarcimento per danno da mobbing, ne sosteneva l'infondatezza per l'“assoluta genericità e carenza di allegazioni” tale da rendere impossibile “per la datrice di lavoro di predisporre alcuna difesa”. Con sentenza n. 8/2023, emessa in data 09.01.2023, il Tribunale, riteneva parzialmente fondata la domanda di riconoscimento di inquadramento superiore e delle correlate differenze retributive e rigettava la domanda di risarcimento per danno da mobbing.
Sul punto, richiamata la giurisprudenza di legittimità sugli elementi costitutivi del mobbing lavorativo, rilevava che “ nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della molteplicità delle condotte vessatorie poste in essere nei confronti del lavoratore, né tanto meno di un unitario intento persecutorio nei suoi confronti.
Invero, nessuno dei testi escussi ha confermato gli asseriti maltrattamenti e/o comportamenti persecutori, peraltro descritti in ricorso in modo generico e mancanti di riferimenti temporali”.
2 In riferimento alla domanda di inquadramento nel livello superiore, il Giudice rigettava le eccezioni di nullità della domanda formulate dal datore di lavoro, ritenendo che “L'esame complessivo del ricorso consente, infatti, di individuare quali fossero le mansioni svolte e l'inquadramento preteso dal ricorrente, consentendo al giudice di procedere nel relativo percorso logico giuridico”. Richiamate, poi, le declaratorie contrattuali del “livello II” (contrattualmente posseduto dal ) e quelle del “IV” e del “V livello”, valutava che CP_1
“dall'istruttoria è emerso che il lavoratore non si è limitato a svolgere piccole attività meramente operative di riassetto e manutenzione degli ambienti (quali, ad esempio, sostituzioni e ripristino di lampadine, parti di sanitari ecc.), bensì, dopo aver individuato il guasto, eseguiva lavori edili, idraulici ed elettrici di natura complessa (interventi di muratura, riparazioni di soffitti e muri, manutenzione di prese e cavi elettrici, ecc.)”. Riteneva, quindi, che le mansioni disimpegnate dal lavoratore non fossero sussumibili nel richiesto “V livello”, bensì nel subordinato “IV livello” del C.c.n.l. applicato.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'
[...]
, con ricorso depositato in Cancelleria il Parte_1
03.02.2023.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'eccepita nullità della domanda di inquadramento superiore “per violazione degli oneri di allegazione”. Ribadisce che la domanda deve essere rigettata per l'asserita mancata allegazione, da parte del lavoratore, sia della descrizione delle mansioni concretamente disimpegnate che della riconducibilità delle stesse al superiore livello di inquadramento preteso, rispetto a quelle formalmente assegnategli.
Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità dell'intervento del Giudice di prime cure, il quale, sostituendosi di fatto al lavoratore, ha provveduto ad operare il raffronto tra le mansioni dei distinti livelli contrattuali in violazione dei poteri attribuitigli ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Con il secondo motivo si duole dell'errato riconoscimento del livello intermedio rispetto a quello richiesto dal lavoratore ed eccepisce, quindi, la nullità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione.
Con il terzo motivo, in disparte l'eccepito vizio di ultrapetizione, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le mansioni disimpegnate dal fossero riconducibili al “IV livello” del C.c.n.l. applicato. CP_1
Deduce, in proposito, che le dichiarazioni dei testimoni devono ritenersi assolutamente generiche e soprattutto che dall'istruttoria non sia emerso,
3 contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, che tali mansioni siano state assegnate in maniera prevalente e duratura.
Infine, parte appellante formula domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado a favore del e del suo procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario.
e l'Avv. non si sono costituiti, benché Controparte_1 CP_2 ritualmente evocati in giudizio.
All'udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni della sola parte appellante, come da dispositivo steso in calce.
********
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di e Controparte_1 dell'Avv. ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi. CP_2
La statuizione con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da mobbing, non impugnata dal rimasto contumace nel presente CP_1 giudizio, deve ritenersi coperta da giudicato, con la conseguenza che ne è precluso un nuovo esame in questa sede.
L'appello è fondato.
La società si duole del riconoscimento del superiore inquadramento da parte del
Giudice di prime cure, nonostante “la assoluta mancanza di allegazione circa i profili caratterizzanti le mansioni di riferimento e circa il confronto tra tali mansioni di riferimento e le mansioni pretesamente svolte e quelle contrattualmente assegnategli”.
Lamenta, in particolare, che il Tribunale, sostituendosi di fatto al lavoratore, abbia travalicato i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. supplendo alle evidenti carenze del ricorso.
Com'è noto “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 19/04/2023, n. 10485).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Grava sul lavoratore un triplice onere della prova, in merito alle attività lavorative concretamente svolte;
alla non riconducibilità di tali attività alla categoria di inquadramento;
alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31/05/2023, n. 15386).
4 Peraltro, secondo il consolidato orientamento della S.C., al fine del riconoscimento al superiore inquadramento ex art. 2103 c.c., l'assegnazione alle mansioni superiori deve essere prevalente e continuativa.
Sul punto, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001
n. 11125); l'inquadramento del lavoratore dipendente deve essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato a nulla rilevando che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia qualificata dal c.c.n.l. come "ad esaurimento". L'art. 2103 c.c., infatti, presuppone esclusivamente l'esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore (cfr. Sez. L., Sentenza n. 12103 del 2004). Quindi, perché possa applicarsi la tutela dell'art. 2103 c.c. occorre che siano verificate le condizioni di effettivo svolgimento di mansioni concretamente ascrivibili ad una qualifica superiore, vacanza e non mera assenza del posto di cui il lavoratore assume le mansioni, continuità e non breve temporaneità della assegnazione, insomma occorre che
l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno, e continuativo. L'esercizio prolungato delle mansioni superiori incide sull'inquadramento attraverso la cd. promozione automatica, in conseguenza della quale l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva;
questo effetto dello svolgimento di mansioni superiori determina l'adeguamento della struttura formale alle effettive esigenze dell'organizzazione aziendale, così come manifestate dalla prestazione lavorativa concretamente svolta dal prestatore di lavoro” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 26/06/2024) 30/07/2024, n. 21224).
Orbene, secondo il C.c.n.l. di settore, alla categoria “II” appartengono “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono
a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono
5 una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici”. In particolare, nell'ambito del “livello II” - posseduto dal - sono compresi CP_1
“Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono semplici lavori di manutenzione”. Il contratto collettivo indica, a titolo esemplificativo, come appartenenti al suddetto livello “l'Operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile”. Appartengono, invece, al livello “V” – richiesto dal - i lavoratori “che CP_1 svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica. Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi”. Vi sono, in particolare, compresi i lavoratori “che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV° livello, compiono, con maggiore autonomia esecutiva
e con l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse”. Appartengono al “IV livello” – riconosciuto dal Giudice di primo grado in assenza di apposita domanda subordinata del lavoratore- “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”; in particolare, rientrano in tale livello “i lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti”, nonché “i lavoratori che, sulla base di indicazioni o di schemi equivalenti procedono all'individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e impianti. Esempi 4.1 Operaio specializzato manutentore meccanico, idraulico, elettrico, edile;
4.2 4.2
Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore”
6 La principale differenza tra i predetti livelli di inquadramento si identifica nel grado di competenza richiesto per l'espletamento delle mansioni di “IV” e “V livello”, tipico degli operai specializzati che, in autonomia, compiono lavori “di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e impianti”. Di contro l'operaio, inquadrato nel “II livello”, è adibito anche a lavori di
“comune manutenzione” di varia natura (“meccanico, idraulico, elettrico, edile”). Tanto premesso, la domanda di inquadramento superiore deve essere rigettata per due ordini di ragioni.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, tale domanda difetta di precise allegazioni idonee ad individuare dettagliatamente l'esplicazione di mansioni che presentano gli elementi caratterizzanti del livello rivendicato (“V”).
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non emerge dalle dichiarazioni dei testimoni escussi il particolare grado di specializzazione tecnica degli interventi di manutenzione svolti dal . CP_1
Al contrario, tutti i testimoni riferiscono che il si occupava, oltre che della CP_1 pulizia degli edifici scolastici, di lavori di piccola e ordinaria manutenzione idraulica, elettrica e di muratura, perfettamente riconducibili nel profilo contrattualmente posseduto.
Sul punto, il teste ha riferito che “il ricorrente si occupava di Testimone_1 lavori sia come elettricista che come idraulico e qualche lavoro di muratura”. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste , che ha Testimone_2 dichiarato “Il ricorrente ricordo che faceva lavori di muratura, come sistemazione di soffitti, di muri, oppure lavori elettrici come, ad esempio, installazione di un citofono che gli vidi fare. Si occupava anche di fare le pulizie”. Ancora, il teste ha dichiarato che “il ricorrente si occupava Testimone_3 della manutenzione della scuola, tappando buchi nella muratura e pitturando i muri, ad esempio”. Pertanto, l'eccepita lacuna deduttiva non può dirsi certamente colmata dall'istruttoria come invece ritenuto dal Giudice di prime cure.
Di contro, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la prospettazione della società, che ha contestato lo svolgimento di mansioni superiori da parte del , il CP_1 quale era adibito sia alle pulizie degli edifici scolastici affidati alla società, sia a lavori di piccola manutenzione, mansioni perfettamente riconducibili a quelle previste dal “livello II” del C.c.n.l. La domanda deve, quindi, essere rigettata, essendo rimasta priva di riscontro probatorio l'assunto del lavoratore di avere svolto mansioni proprie del livello
7 rivendicato (il “V”) e non essendo stata, fra l'altro, espressamente formulata una domanda subordinata di riconoscimento di un livello intermedio.
In proposito, le doglianze di parte appellante in ordine all'eccepito vizio di ultrapetizione meritano accoglimento.
Il Tribunale, violando i principi sottesi al potere officioso del G.L. ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ha riconosciuto, in via subordinata, il diritto del ad essere CP_1 inquadrato nel “IV livello”, intermedio fra quello posseduto e quello rivendicato in assenza di qualsivoglia domanda in tal senso del lavoratore.
Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità “… deve osservarsi che è principio consolidato di questa Corte che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n. 15053; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio 2009 n.
1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862)” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 21/05/2013) 08/10/2013, n. 22872; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud.
17/10/2023) 20/11/2023, n. 32138).
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado è, pertanto, incorso nel vizio di ultrapetizione, non sono stati indicati dal lavoratore né gli elementi di fatto a sostegno dell'inquadramento nel livello intermedio, né tantomeno è stata riportata la declaratoria contrattuale.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va respinta la domanda di inquadramento nel livello superiore proposta da . Controparte_1
Consegue all'accoglimento del gravame, il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme erogate al a titolo di differenze retributive, in esecuzione della CP_1 sentenza, nonché di quelle corrisposte al difensore antistatario, a titolo di compensi professionali liquidati dal Tribunale (v. sentenza Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del
05/02/2024, n. 3187), nella misura documentata dai bonifici allegati.
********
Secondo il principio della soccombenza deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado nei confronti dell' che si liquidano Parte_1 come in dispositivo.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 8/2023 resa dal Tribunale G.L. di Palermo il
09.01.2023 rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio che liquida in complessivi euro € 2.540,00 per il primo e in complessivi € 1.984,00 per il secondo per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute in favore di parte appellante.
Condanna, altresì, e l'Avv. Controparte_3 CP_2
dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado, alla restituzione
[...] delle somme liquidate in esecuzione della sentenza oggetto di riforma pari, rispettivamente, a € 2.277,72 e € 3.072,80. Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese della c.t.u. CP_1 espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Palermo, il 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
9