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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa nella persona del dott.Marescalco Paolo in funzione di Giudice del lavoro esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero_3588/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ( ) attore Parte_1 CodiceFiscale_1 contro convenuto CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.09.2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.12.2023 la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare 1'illegittimità e l'annullamento del provvedimento reso dall' il 25.07.2023 con cui all'odierna ricorrente è stato CP_1 negato il riconoscimento del diritto al beneficio dell'assegno sociale in quanto non ricorre nella fattispecie lo stato di bisogno economico ”in sede di istruttoria è stato accertato un atto di donazione in data precedente la domanda di assegno sociale ,tale da depauperare gravemente il patrimonio della richiedente. In tal modo la stessa ha manifestato una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, fondamento giuridico dell'assegno sociale”.
La ricorrente contesta il provvedimento di diniego prospettando la sussistenza del limite del proprio reddito per la determinazione del quale non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge nel caso di separazione legale o di comprovato stato di abbandono.
Il 27.09.2022 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e prospettando la singolarità della CP_1 richiesta dell'assegno sociale poco dopo l'intervenuto divorzio dal coniuge senza aver formulato alcuna richiesta di assegno di mantenimento. Prospetta l' che “ non è meritevole di tutela assistenziale quella situazione di CP_1 di disagio economico determinata volontariamente dal richiedente che abbia rinunciato a ricevere qualsiasi assegno alimentare dal precedente coniuge”.
In assenza di richieste istruttorie e depositate note scritte difensive la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
pagina 1 di 2 Invero condividendo quanto richiamato nelle pronunzie rese da altri giudici, l'assegno sociale di cui all'art.3 comma 6 della L. 335/1995 è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dalla insussistenza di redditi idonei al mantenimento propprio e del proprio nucleo familiare. Ai fini della sussistenza del requisito reddituale richiesto per il riconoscimento della prestazione devono considerarsi anche i redditi del coniuge. Nel caso dell'intervenuta separazione dal coniuge in alcuni casi si è operata una presunzione ritenendo fittizia la stessa o attesa la rinunzia all'assegno di mantenimento soltanto sulla base di questi elementi si è ritenuto che non sussistessero gli elementi dello stato di bisogno.
L'Ente previdenziale deduce la presunta insussistenza in presenza di separazioni fittizie con richieste di pagamento dell'assegno sociale subito dopo la separazione.
Ma è indubbio che con la separazione l'ex coniuge non ha più né il conforto spirituale né materiale dell'altro.E nel caso di specie le parti sono addivenute a trasformare da giudiziale in consensuale con il pagamento di una somma di denaro “una tantum” e rinunzia alla querela ed al pignoramento mobiliare (elementi indicativi di una acredine tra le parti definita con il versamento della somma di denaro indicata nel provvedimento di divorzio ma con rinunzia ad ogni altro versamento economico)
Quindi in assenza di una prova contraria e di altri elementi utili a far venire meno la sussistenza dello stato di bisognosi ritiene di accogliere il ricorso con conseguente riconoscimento del diritto all'assegno sociale e pagamento degli emolumenti dovuti a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
All'accoglimento della domanda segue la condanna alle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
Accoglie il ricorso proposto da e condanna l' al pagamento dell'assegno sociale Parte_2 CP_1 a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda oltre interessi legali dal mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa fino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi e 900,00 oltre IVA e CPA CP_1 e 15% vper spese generali disponendone il pagamento in favore dell'avv. Gianluca CARUSO procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Siracusa,26.04.2023
Il Giudice
Avv. Paolo Marescalco
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