Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 38/2024 e 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di lavoro riunite in grado di appello promosse con ricorsi depositati il 6/8 e l'8/8/2024 ed iscritte a ruolo in tali date ai nn. 38/2024 e
41/2024 r.g. lav., vertenti
TRA
(cf ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Guarini per mandato in atti;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
(c.f. e Controparte_1 P.IVA_1
p.Iva ) in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. P.IVA_2
Marta Odorizzi e dall'avv. Vincenza Marina Marinelli per procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 22/3/2024; Persona_1
ricorrente in riassunzione
OGGETTO:
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
quanto disposto da Corte di Cassazione Civile Sezione Sesta Lavoro con ordinanza n. 13099 pubblicata il 13/5/2024 Voglia - accertare il diritto della ricorrente a fruire della pensione di vecchiaia sin dal 01/05/2016 o il maggiore o il minore periodo che riterrà l'A.G.;
- condannare conseguentemente Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a erogare in
[...]
favore della ricorrente i ratei di pensione dal 01/05/2016 ;
In via di subordine
- sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 della Costituzione, dell'art. 384 comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di rilevare e sollevare questione di costituzionalità con riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.
- sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 c .265 lett. b L. 208/2015 laddove esclude dall'applicazione della pensione di cui alla (come Parte_2
opinato dall'ordinanza n. 13099 pubblicata il 13/5/2024 della Corte di
Cassazione Civile Sezione Sesta Lavoro) coloro che hanno svolto attività lavorativa con contratto di lavoro intermittente indeterminato anche senza indennità di disponibilità successiva al 4 dicembre 2011
- In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, giudizio di Cassazione e del presente giudizio ed oneri di legge aumentate del 30% ex Decreto
Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
- Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc si dichiara che ai fini dell'esonero all'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m. sub doc 25.
L' conclude: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, quale CP_1
giudice di rinvio, nel dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 13099 depositata in data 13.5.2024, in accoglimento del presente ricorso in riassunzione e in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 139/2017, voglia respingere il ricorso e tutte le domande proposte dalla signora Pt_1
nei confronti dell' in quanto infondate e, per l'effetto
[...] CP_1
confermare la comunicazione del 7.4.2016 di reiezione della CP_1
domanda di verifica di salvaguardia.
Spese di causa rifuse, anche per il giudizio di Cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO si rivolse al giudice del lavoro presso il tribunale di Parte_1
Trento con ricorso del 2/2/2017 chiedendo che venisse accertato il suo diritto a fruire della pensione di vecchiaia sin dal 1°/5/2016, o il diverso periodo di giustizia, e per la conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
in suo favore dei ratei di pensione dal 1°/5/2016.
Con la resistenza dell' , il giudice adito accolse la domanda di CP_1
con sentenza del 27/6/2017, affermando che l'avvenuto Parte_1
svolgimento di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, successivamente al 4/12/2011 e fino al 10/7/2014, non era ostativo all'attribuzione della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 265 lett.
b) L. 28/12/2015 n. 208 e dell'art. 1 co. 194 lett. a) L. 27/12/2013 n. 147, secondo le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 6/12/2011 n.
201 conv. in L. 22/12/2011 n. 214. A seguito dell'appello dell la Corte d'Appello di Trento, con CP_1
sentenza del 25/71/2018, confermò la sentenza e respinse l'appello, condividendo i principi esposti nella sentenza appellata e osservando la differenza strutturale tra il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quello di lavoro intermittente, privo, a differenza del primo, della continuità di occupazione, retribuzione e contribuzione, da cui la compatibilità dell'accesso alla pensione di vecchiaia nonostante la prestazione di attività di lavoro intermittente dopo il 4/12/2011, in conformità con la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1 co. 265 lett.
b) della l. 28/12/2015 n. 208.
L' propose ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, con CP_1
ordinanza del 29/2/2024 n. 13099/2024, ha cassato la sentenza impugnata rinviando anche per le spese del giudizio di cassazione a questa Corte in diversa composizione.
Quivi hanno riassunto il giudizio, con separati ricorsi, sia Pt_1
che l .
[...] CP_1
Ciascuna delle parti si è costituita nel procedimento in riassunzione introdotto dall'altra; i procedimenti, aventi ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti e decisi all'udienza del 13/3/2025 con dispositivo letto pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del rinvio dalla Cassazione questa Corte è investita dell'appello dell' avverso la sentenza la sentenza del giudice del CP_1
lavoro presso il tribunale di Trento n. 139/2017, che aveva accolto la domanda di della pensione di vecchiaia con le decorrenze e i Parte_1
requisiti previsti antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 24 D.L.
201/2011 conv. in L. 214/2011.
Nel riassumere il giudizio insiste per la conferma della Parte_1
sentenza, affermando che ricorrerebbe il requisito del mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato in epoca successiva al 4/12/2011, essendo intercorsi solo due rapporti di lavoro a tempo determinato, due chiamate, dal 1° al 31/8/2012 e dal 1° al 31/8/2013; assume la ricorrente che il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza obbligo di disponibilità si qualifica come contratto normativo che disciplina il contenuto degli eventuali contratti da stipulare con la chiamata datoriale e l'accettazione del prestatore e tali contratti sono a termine e non a tempo indeterminato, e come tali compatibili con l'accesso alla pensione di vecchiaia in salvaguardia. La ricorrente sostiene che la ratio della limitazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 lett. b) co. 265 l. 208/2015 è quella di precludere il più vantaggioso regime pensionistico a coloro i quali, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbiano stabilità economica e in particolare contributiva con cui raggiungere i più rigorosi requisiti pensionistici.
Opposte le conclusioni dell , che nel riassumere il giudizio ha CP_1
invece chiesto l'accoglimento dell'appello e la reiezione della domanda di
. Parte_1
Nell'ordinanza di rinvio la S.C. ha chiarito che la ratio della clausola di salvaguardia è quella di non pregiudicare i soggetti privi di lavoro e autorizzati, prima del 4/12/2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione onde poter conseguire il diritto alla pensione;
per costoro, considerati soggetti deboli, il legislatore ha voluto preservare i pregressi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto al pensionamento, stabilendo addirittura la sufficienza di un solo contributo accreditato al 6/12/2011 e che potesse svolgersi qualsiasi attività lavorativa, purché non riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha altresì evidenziato che la prosecuzione volontaria della contribuzione presuppone che il rapporto di lavoro sia interrotto e, non avendo più il lavoratore una posizione previdenziale presso l'AGO, lo stesso viene autorizzato al versamento volontario per fargli raggiungere i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione. Il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, al contrario, ha posizione previdenziale presso l'AGO in quanto titolare di rapporto di lavoro che dà titolo all'accredito dei contributi.
Nella fattispecie in esame aveva appunto stipulato con Parte_1
un contratto di lavoro a chiamata con decorrenza 18/9/2010, CP_3
senza garanzia di disponibilità in attesa di utilizzazione, sebbene
(contraddittoriamente) con obbligo di giustificazione del rifiuto di rispondere alla chiamata, pena la risoluzione immediata del contratto e il risarcimento del danno.
Il contratto si qualifica come contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, perché senza termine di durata, come pure consentito ora dall'art. 13 del d.lgs. 81/2015 e precedentemente dall'art. 33 co. 2 D.lgs.
276/2003, di disciplina dell'istituto, sottoposto alla duplice condizione della chiamata del datore e della risposta del prestatore;
la risposta alla chiamata e il conseguente svolgimento della prestazione attengono alla fase esecutiva, tipicamente non continuativa, di un vincolo contrattuale già sorto, e valido senza predeterminazione di termine.
Rileva in senso ostativo all'applicazione della clausola di salvaguardia l'iscrizione della lavoratrice all'AGO e il versamento di retribuzione e di contributi previdenziali in epoca successiva al 6/12/2011, come risultante dall'estratto contributivo prodotto in atti, in cui risultano accreditati contributi previdenziali per attività di lavoro dipendente nei mesi di agosto
2012 e 2013, che la stessa S.C. nell'ordinanza di rinvio afferma riconducibile a un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
La Corte non ritiene sussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale come richiesto dall'appellata, né con riferimento all'art. 384 co. 2 c.p.c., né con riferimento all'art. 1 co. 265 lett.
b) L. 208/2015.
L'appellata richiama la prima disposizione rammentando che secondo la
S.C. il principio di diritto dalla stessa enunciato in sede di annullamento con rinvio non può formare oggetto di riesame neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale, e solleva la questione di illegittimità costituzionale ove non prevede che possa essere sollevata la questione di costituzionalità del principio di diritto;
espone che vi possono essere casi analoghi decisi dal giudice di legittimità con formulazione di principi del tutto opposti;
in proposito fa riferimento a due precedenti della Corte di
Cassazione in cui si trova affermato il principio opposto da quello affermato nell'ordinanza di rinvio oggetto di questo giudizio, sull'incompatibilità della prosecuzione volontaria della contribuzione e della compatibilità dell'integrazione volontaria prevista per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai fini dell'accesso alla Salvaguardia, per aver invece escluso la S.C. una diversità ontologica tra l'integrazione della contribuzione e la prosecuzione volontaria della contribuzione.
Questa impostazione non è idonea a far rilevare la questione di costituzionalità dell'art. 384 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 1 L n. 1/1948 è rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge;
il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione quando cassa una pronuncia di merito con rinvio non è tale, bensì il portato dell'interpretazione della Corte di legittimità, nell'assolvimento del compito di nomifilachia che le è attribuito nell'ordinamento.
L'eventualità che in fattispecie simili siano formulati dalla S.C. principi di diritto divergenti è una possibile conseguenza dell'attività di interpretazione e della valorizzazione di specificità della fattispecie posta all'attenzioni dei giudici, che nulla ha a che vedere con la necessità che le norme ordinarie rispettino il principio costituzionale di eguaglianza.
Peraltro, con specifico riferimento alle fattispecie citate dall'appellata, si osserva che l'equiparazione tra le due tipologie di contribuzione nei precedenti citati rilevava ivi ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva, non concernendo l'ipotesi, qui in esame, dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità con requisiti ante legge Fornero, tra cui la pregressa ammissione a contribuzione volontaria nell'insussistenza
(solo) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto alla norma di cui all'art. 1 co. 265 lett. b) L. 208/2015,
l'appellata ne denuncia l'illegittimità costituzionale laddove esclude la possibilità di versamenti contributivi volontari, previsti solo per il contratto intermittente dall'art. 36 co. 7 d.lgs. 276/2003, che creerebbe una irragionevole disparità di trattamento;
allo stesso modo, nell'escludere dall'applicazione della pensione di cui alla cd. “settima salvaguardia” coloro che hanno svolto attività lavorativa successiva al 4/12/2011 con contratto di lavoro intermittente e che hanno potuto eseguire, durante i periodi di mancata chiamata, i versamenti volontari di cui all'art. 1 della L.
n. 47/1983.
La scelta del legislatore di accordare l'accesso alla pensione secondo i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 d.l.
210/2011 ai soggetti ammessi a contribuzione volontaria e non a quelli ammessi all'integrazione della contribuzione non appare irragionevole, atteso che essi si trovano in situazioni differenti e meritevoli di diversa tutela: per il lavoratore che ha cessato il rapporto non vi è obbligo assicurativo presso l'AGO e la contribuzione volontaria è l'unico mezzo a disposizione per maturare il requisito pensionistico, mentre il lavoratore intermittente fruisce di una posizione assicurativa presso l'AGO, si avvale della contribuzione versata in relazione alle retribuzioni che percepisce e può integrare tale contribuzione, se insufficiente;
a nulla rileva in proposito la prassi invalsa presso l' di consentire al lavoratore intermittente di CP_1
versare contributi volontari ex l. 47/1983 nei periodi non lavorati, atteso che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
è comunque ragione ostativa ai fini dell'accesso alla cd. “settima salvaguardia”.
Non si ravvisano pertanto i presupposti di difforme trattamento di situazioni uguali atti a legittimare il rilevo di illegittimità costituzionale.
Il ricorso di deve essere pertanto rigettato, in riforma Parte_1
dell'appellata sentenza.
ha reso la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. Parte_1
e pertanto non sono dalla stessa dovute le spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la CP_1
sentenza del giudice del lavoro di Trento n. 139/2017 del 27/6/2017
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza, respinge le domande di;
Parte_1
Dichiara non dovute le spese del giudizio da ai sensi dell'art. Parte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
152 disp. att. c.p.c..
Trento, 13 3 2025
Il consigliere est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano