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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9910/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9910/2020 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RUBERTO NICOLA e dall'avv. ANDRI ELIGIO (presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
GHIZZONI PATRIZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 13.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Svolgimento del processo.
Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e
1 coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
Con atto di citazione in data 23.09.2020, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2835/2020 emesso da questo Tribunale nei suoi confronti su ricorso di per l'importo in conto capitale di € 26.139,72, CP_1 oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di saldo sul compenso dovuto per l'attività di riparazione di due macchinari (Macchinario agrati 50T (rif. Gerosa)-
Macchinario agrati 50T (rif. Lago).
In particolare, l'attrice ha chiesto la revoca/annullamento del titolo opposto sul presupposto dell'inesistenza del credito ingiunto e, comunque, in ragione dell'inadempimento della convenuta per aver reso una prestazione viziata.
Si è costituita contestando la domanda attorea e chiedendone il CP_1 rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
Nel merito la convenuta ha allegato che in data 28.07.2017 le Parte_1 aveva consegnato due macchinari affinché fossero sottoposti ad interventi manutentivi.
A febbraio 2018 il costo degli interventi, sia per l'una che per l'altra macchina, era stato quantificato come da preventivi rispettivamente nn. 15 e 16, entrambi trasmessi alla controparte.
Eseguiti gli interventi di riparazione sul macchinario di cui al preventivo n.
15/2918, l'attrice non aveva pagato la fattura ad esso relativa tanto da indurla a munirsi del titolo monitorio oggi opposto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, istruita la causa a mezzo di prova orale, sulle conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza di discussione del 13.03.2025, la scrivente Giudice intanto subentrata al precedete magistrato assegnatario del fascicolo, ha deciso come de sentenza che segue con
2 contestuale motivazione.
§ 2. Il rapporto contrattuale tra le parti.
In fatto è provato il rapporto contrattuale dal quale origina la pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria.
L'opponente non ha contestato di aver consegnato il 28.07.2017, presso i locali di due macchinari perché fossero sottoposti ad interventi CP_1 manutentivi.
Tale circostanza, peraltro, è provata dal documento di trasporto n 629 del
28.07.2017 (doc. 1 della produzione attorea), emesso dalla stessa Parte_1
L'attrice, inoltre, non ha contestato la ricezione del preventivo n. 15 del
23.02.2018 per la “Revisione della macchina CZ 50 matr. 2508/2406” al costo di euro 26.426,00 (doc. 2 cit. prod) piuttosto eccependo di non aver sottoscritto alcun preventivo, nonostante avesse ripetutamente chiesto alla controparte l'invio di un dettagliato preventivo scritto per entrambi i macchinari per i quali la convenuta opposta avrebbe dovuto eseguire attività di riparazione (doc. n. 2 dela produzione di parte convenuta); che una volta ricevuto un preventivo relativo alla riparazione di un solo macchinario, lo aveva contestato;
che un mero preventivo - tra l'altro, non sottoscritto e contestato - non può assurgere a prova contrattuale della pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
Le superiori allegazioni non hanno trovato riscontro probatorio nella documentazione versata agli atti del processo né all'esito della prova orale richiesta dall'opponente.
Il teste (dipendente dell'opponente) non ha fornito alcun elemento Testimone_1 di rilievo nella ricostruzione dei fatti di interesse, limitandosi a confermare che la titolare lo aveva informato che avrebbe dovuto utilizzare la pressa a fusione di cui al preventivo (doc. 2 opposta); di aver rilevato prima di usarla che era priva del collaudo;
che la macchina all'epoca era nell'officina ferma e non è mai stata utilizzata.
Il rappresentante legale della società opposta, escusso in sede di interpello, ha
3 confermato gli assunti a fondamento delle allegazioni della convenuta stessa.
Di contro, a riprova dei lavori eseguiti sul macchinario descritto nella fattura n.
15, il teste citato nell'interesse dell'opposta, (dipendente della Testimone_2 società opposta) ha riferito di aver riconsegnato personalmente insieme ad altri la pressa CZ50 alla sede dell'opponente, di averla posizionata, collegata e accesa;
ha confermato che era funzionante e che ha firmato la relativa scheda (doc. 7 opposta).
A riprova che in data 01.03.2018 il macchinario fosse stato restituito a Parte_1 presso la sede di Sommacampagna valga richiamare il documento di “reso
[...] conto lavoro a cliente” n. 43 e la scheda di intervento n. 6022 (doc. 7 della produzione di parte convenuta), nonché la scheda di intervento n. 6024 (doc. 8 cit. prod.) attestante l'esecuzione da parte di in data 06.03.2018, di CP_1 alcune piccole manutenzioni integrative presso i locali di . Parte_1
Ad avvalorare la prova della sussistenza del credito in questione, interviene in maniera dirimente, la circostanza che il 23.02.2018 avesse emesso CP_1 la fattura “in acconto”, sul preventivo n. 15 del 2018 n. 21 la quale era regolarmente saldata da solo quattro giorni dopo, mediante Parte_1 bonifico bancario (doc.
4-5 produzione di parte convenuta).
A ciò si aggiunga che, in pari data, intercorreva uno scambio di comunicazioni mail tra le parti nel corso del quale riportava di nuovo le voci del CP_1 preventivo di spesa riferito al macchinario matricola 2508/2406 con espressa indicazione delle modalità di pagamento (doc. 6 cit. prod.).
Emessa la fattura n. 25 del 05.03.2018 nella quale, dando atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto richiesto nella misura di € 6.1000,00 (i.v.a. compresa) veniva indicato un saldo di € 26.139,72.
Con mail inviata lo stesso giorno, forniva alla società esecutrice Parte_1
Co degli interventi le proprie coordinate bancarie per l'emissione delle Ri. riguardanti i pagamenti successivi (come da indicazioni del preventivo stesso)
(doc. 10 cit. prod.).
Il pagamento dell'acconto sulle prestazioni di cui al preventivo n. 15, senza
4 dubbio, ne comprova, la tacita accettazione e dunque il perfezionamento dell'accordo tra le parti.
Alla stregua delle evidenze apprezzate quindi è irrilevante la circostanza fondante l'opposizione che l'attrice ripetutamente avesse chiesto all'opposta un dettagliato preventivo, come da comunicazioni via e- mail in atti documentate.
Altrettanto priva di pregio si è rivelata l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione all'esecuzione (in tesi) non a regola d'arte delle opere da parte della società opposta.
Le allegazioni poste a sostegno, infatti, sono sfornite di sostegno probatorio ma, ancor prima, carenti sotto il profilo assertivo quanto a dettagliata specificazione degli assunti vizi.
Va affermata, pertanto, la sussistenza del diritto di credito azionato dalla convenuta in sede monitoria con riferimento alla fattura n. 25 del 05.03.2018, con conseguente rigetto della domanda attorea e declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
§ 3. Le spese di lite.
Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 1200,00 per fase studio, euro 950,00 per fase introduttiva, euro 1900,00 per fase di trattazione, euro 1950,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 6000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 2835/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 03.07.2020; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
5 condanna a rifondere le spese di Controparte_3 CP_1 lite nella misura di euro 6.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 13.03.2025
Il Giudice
Giovanna
Faraone
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9910/2020 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RUBERTO NICOLA e dall'avv. ANDRI ELIGIO (presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
GHIZZONI PATRIZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 13.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Svolgimento del processo.
Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e
1 coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
Con atto di citazione in data 23.09.2020, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2835/2020 emesso da questo Tribunale nei suoi confronti su ricorso di per l'importo in conto capitale di € 26.139,72, CP_1 oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di saldo sul compenso dovuto per l'attività di riparazione di due macchinari (Macchinario agrati 50T (rif. Gerosa)-
Macchinario agrati 50T (rif. Lago).
In particolare, l'attrice ha chiesto la revoca/annullamento del titolo opposto sul presupposto dell'inesistenza del credito ingiunto e, comunque, in ragione dell'inadempimento della convenuta per aver reso una prestazione viziata.
Si è costituita contestando la domanda attorea e chiedendone il CP_1 rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
Nel merito la convenuta ha allegato che in data 28.07.2017 le Parte_1 aveva consegnato due macchinari affinché fossero sottoposti ad interventi manutentivi.
A febbraio 2018 il costo degli interventi, sia per l'una che per l'altra macchina, era stato quantificato come da preventivi rispettivamente nn. 15 e 16, entrambi trasmessi alla controparte.
Eseguiti gli interventi di riparazione sul macchinario di cui al preventivo n.
15/2918, l'attrice non aveva pagato la fattura ad esso relativa tanto da indurla a munirsi del titolo monitorio oggi opposto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, istruita la causa a mezzo di prova orale, sulle conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza di discussione del 13.03.2025, la scrivente Giudice intanto subentrata al precedete magistrato assegnatario del fascicolo, ha deciso come de sentenza che segue con
2 contestuale motivazione.
§ 2. Il rapporto contrattuale tra le parti.
In fatto è provato il rapporto contrattuale dal quale origina la pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria.
L'opponente non ha contestato di aver consegnato il 28.07.2017, presso i locali di due macchinari perché fossero sottoposti ad interventi CP_1 manutentivi.
Tale circostanza, peraltro, è provata dal documento di trasporto n 629 del
28.07.2017 (doc. 1 della produzione attorea), emesso dalla stessa Parte_1
L'attrice, inoltre, non ha contestato la ricezione del preventivo n. 15 del
23.02.2018 per la “Revisione della macchina CZ 50 matr. 2508/2406” al costo di euro 26.426,00 (doc. 2 cit. prod) piuttosto eccependo di non aver sottoscritto alcun preventivo, nonostante avesse ripetutamente chiesto alla controparte l'invio di un dettagliato preventivo scritto per entrambi i macchinari per i quali la convenuta opposta avrebbe dovuto eseguire attività di riparazione (doc. n. 2 dela produzione di parte convenuta); che una volta ricevuto un preventivo relativo alla riparazione di un solo macchinario, lo aveva contestato;
che un mero preventivo - tra l'altro, non sottoscritto e contestato - non può assurgere a prova contrattuale della pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
Le superiori allegazioni non hanno trovato riscontro probatorio nella documentazione versata agli atti del processo né all'esito della prova orale richiesta dall'opponente.
Il teste (dipendente dell'opponente) non ha fornito alcun elemento Testimone_1 di rilievo nella ricostruzione dei fatti di interesse, limitandosi a confermare che la titolare lo aveva informato che avrebbe dovuto utilizzare la pressa a fusione di cui al preventivo (doc. 2 opposta); di aver rilevato prima di usarla che era priva del collaudo;
che la macchina all'epoca era nell'officina ferma e non è mai stata utilizzata.
Il rappresentante legale della società opposta, escusso in sede di interpello, ha
3 confermato gli assunti a fondamento delle allegazioni della convenuta stessa.
Di contro, a riprova dei lavori eseguiti sul macchinario descritto nella fattura n.
15, il teste citato nell'interesse dell'opposta, (dipendente della Testimone_2 società opposta) ha riferito di aver riconsegnato personalmente insieme ad altri la pressa CZ50 alla sede dell'opponente, di averla posizionata, collegata e accesa;
ha confermato che era funzionante e che ha firmato la relativa scheda (doc. 7 opposta).
A riprova che in data 01.03.2018 il macchinario fosse stato restituito a Parte_1 presso la sede di Sommacampagna valga richiamare il documento di “reso
[...] conto lavoro a cliente” n. 43 e la scheda di intervento n. 6022 (doc. 7 della produzione di parte convenuta), nonché la scheda di intervento n. 6024 (doc. 8 cit. prod.) attestante l'esecuzione da parte di in data 06.03.2018, di CP_1 alcune piccole manutenzioni integrative presso i locali di . Parte_1
Ad avvalorare la prova della sussistenza del credito in questione, interviene in maniera dirimente, la circostanza che il 23.02.2018 avesse emesso CP_1 la fattura “in acconto”, sul preventivo n. 15 del 2018 n. 21 la quale era regolarmente saldata da solo quattro giorni dopo, mediante Parte_1 bonifico bancario (doc.
4-5 produzione di parte convenuta).
A ciò si aggiunga che, in pari data, intercorreva uno scambio di comunicazioni mail tra le parti nel corso del quale riportava di nuovo le voci del CP_1 preventivo di spesa riferito al macchinario matricola 2508/2406 con espressa indicazione delle modalità di pagamento (doc. 6 cit. prod.).
Emessa la fattura n. 25 del 05.03.2018 nella quale, dando atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto richiesto nella misura di € 6.1000,00 (i.v.a. compresa) veniva indicato un saldo di € 26.139,72.
Con mail inviata lo stesso giorno, forniva alla società esecutrice Parte_1
Co degli interventi le proprie coordinate bancarie per l'emissione delle Ri. riguardanti i pagamenti successivi (come da indicazioni del preventivo stesso)
(doc. 10 cit. prod.).
Il pagamento dell'acconto sulle prestazioni di cui al preventivo n. 15, senza
4 dubbio, ne comprova, la tacita accettazione e dunque il perfezionamento dell'accordo tra le parti.
Alla stregua delle evidenze apprezzate quindi è irrilevante la circostanza fondante l'opposizione che l'attrice ripetutamente avesse chiesto all'opposta un dettagliato preventivo, come da comunicazioni via e- mail in atti documentate.
Altrettanto priva di pregio si è rivelata l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione all'esecuzione (in tesi) non a regola d'arte delle opere da parte della società opposta.
Le allegazioni poste a sostegno, infatti, sono sfornite di sostegno probatorio ma, ancor prima, carenti sotto il profilo assertivo quanto a dettagliata specificazione degli assunti vizi.
Va affermata, pertanto, la sussistenza del diritto di credito azionato dalla convenuta in sede monitoria con riferimento alla fattura n. 25 del 05.03.2018, con conseguente rigetto della domanda attorea e declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
§ 3. Le spese di lite.
Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 1200,00 per fase studio, euro 950,00 per fase introduttiva, euro 1900,00 per fase di trattazione, euro 1950,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 6000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 2835/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 03.07.2020; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
5 condanna a rifondere le spese di Controparte_3 CP_1 lite nella misura di euro 6.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 13.03.2025
Il Giudice
Giovanna
Faraone
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