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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2122/2024 + 7390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 25.09.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2122/2024 + 7390/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. D'Aponte Marcello, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cira Sannino ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz n. 11, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorsi iscritti il 29.01.2024 ed il 25.03.2024 successivamente riuniti, il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente della Corte dei Conti quale Funzionario area III, posizione economica F2;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l' dal 27.03.2012, CP_2 in comando presso la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania dal 15.04.2014, assunto nei ruoli di quest'ultima a far data dal 01.07.2016;
- di aver svolto dal 15.04.2014 e fino a tutto il 3 dicembre 2023 l'attività di funzionario collaboratore di vari magistrati in servizio presso la Procura Regionale;
- di aver sempre ottenuto il massimo punteggio in sede di valutazione della propria serietà e professionalità nello svolgere l'attività di funzionario collaboratore dei diversi magistrati che si sono succeduti nell'arco temporale intercorrente dal 2014 al 3 dicembre 2023;
- che gli veniva attribuita la posizione organizzativa per il primo semestre 2021, relativamente all'attività di coordinamento della Segreteria del magistrato di riferimento ed alla nomina di componente, quale segretario, della commissione di sorveglianza e scarto degli archivi della Procura
Regionale;
- di non aver mai subito, fino al 2023, alcuna contestazione di addebito;
- che con nota DGRU SPD 0000007 del 20.01.2023, notificata in data 25.01.2023, la Corte dei Conti gli contestava un comportamento disciplinarmente rilevante dal seguente contenuto: “Con nota prot.
n. 113 del 17 gennaio 2023 il dott. dirigente del segnalava allo Persona_1 CP_3 scrivente servizio la richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 27 Dicembre 2022 dal P.M. della
Procura della Repubblica di Napoli dott. nei confronti della S.V. per i reati di cui Persona_2 agli artt. 10, 476, c.p. in relazione ai fatti contestati a seguito delle indagini compiute dall'autorità di Polizia Giudiziaria nell'ambito del giudizio penale pendente avanti il Tribunale di Napoli n.
33174/21 R.G.N.R: - n. 24277/22 R.G. G.I.P. e pertanto del conseguente esercizio dell'azione penale.
Nello specifico con la predetta richiesta di rinvio venivano contestati alla S.V. i reati di cui agli artt.
110 e 476 c.p., in quanto, all'epoca dei fatti, Ella era assegnata presso la Segreteria della Procura
Regionale Campania – ed avrebbe, in concorso con un'altra dipendente della Corte dei conti, la sig.ra anch'essa assegnata presso il medesimo ufficio – in qualità di incaricato di Parte_2 pubblico servizio, “formato, nell'ambito del fascicolo istruttorio n. 2271/2017 in essere presso la
Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania, nei confronti di per Parte_3 danno erariale, il decreto di archiviazione, apparentemente redatto dal Sostituto Procuratore
Generale dott. e dal Procuratore Regionale dott. , in data 14 Controparte_4 Persona_3 maggio 2019, contraffatto in ogni sua componente, poi registrato a “Giu.di.C0 dalla stessa Pt_2 con l'account …considerato pertanto che la condotta ascrivibile alla S.V. appare sanzionabile – in proporzione alla gravità ed intenzionalità del comportamento che sarà in concreto accertato al termine del procedimento avviato con il presente atto anche tenendo conto delle risultanze istruttorie che emergeranno in sede penale – con una delle sanzioni previste dagli artt. 55-quater, comma 1, lett. f) bis del Dlgs n. 165/2001 e dall'art. 43, comma 9, par. 1 e 2 del citato C.C.N.L. Comparto funzioni centrali 2019 – 2021 del 9 maggio 2022”;
- di aver presentato le proprie deduzioni difensive nel termine di legge, rappresentando l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'attivazione del procedimento disciplinare aperto e chiedendo l'archiviazione dello stesso ovvero la sospensione fino all'esito del procedimento penale;
- che con nota SPD N. 44 del 18.5.2023, la Corte dei Conti, Direzione Generale Gestione Risorse
Umane Servizio Procedimenti Disciplinari, disponeva la “sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Dott. con la nota di contestazione n. 7 del 20 gennaio Parte_1
2023, notificata allo stesso brevi manu in data 25 gennaio 2023”;
- che successivamente alla sospensione di tale procedimento disciplinare continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la Segreteria della Procura Regionale quale funzionario collaboratore di riferimento dei magistrati in servizio;
- che con atto n. 23/2023 del 2 dicembre 2023, a firma del Dirigente p.t. del Servizio Amministrativo
Unico Regionale per la Campania, rubricata “Mobilità personale amministrativo all'interno della sede regionale”, “con decorrenza dal 4 Dicembre p.v., per esigenze di carattere organizzativo anche se in sovrannumero…”, la Corte dei Conti disponeva la sua assegnazione, tra gli altri, al Servizio
Unico Regionale per la Campania;
- che, ritenendo tale disposizione illegittima in quanto priva di motivazione e contraddittoria, atteggiandosi la stessa quale sanzione disciplinare non codificata e comunque irrogata senza la preventiva attivazione di procedimento disciplinare, adiva codesto Tribunale con ricorso avente RG.
2122/2024;
- che successivamente alla notifica del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Dirigente del
, con disposizione n. 3/2024 del 21 febbraio 2024, disponeva, in via di autotutela, la sua CP_3 riassegnazione alla Segreteria della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania;
- che con disposizione n. 5 del 09.03.2024 trasmessa in data 09.03.2024, sempre il Dirigente del presso la Corte dei Conti, disponeva “il ritiro della disposizione n. 3/2024”; CP_3
- che, senza che ve ne fossero i presupposti di fatto e di diritto, veniva, nuovamente, trasferito ad altro ufficio con atto che costituiva, a tutti gli effetti, una sanzione disciplinare non codificata né, tantomeno comminata, a seguito di regolare procedimento disciplinare.
In diritto, il ricorrente evidenziava la natura sanzionatoria della disposizione dirigenziale del servizio amministrativo unico per la Campania della Corte dei Conti n. 5 del 9 marzo 2024; la violazione e falsa applicazione dell'art. 55–ter d. lgs. 165/2001; la violazione e falsa applicazione degli artt. dal
62 al 66 del C.C.N.L. Funzioni Centrali;
la natura discriminatoria e ritorsiva delle disposizioni dirigenziale del servizio amministrativo unico per la Campania della Corte dei Conti;
la violazione e falsa applicazione art. 2103 c.c.; la violazione e falsa applicazione art. 15, lett. b), l. 300/70; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del C.C.N.L. Funzioni Centrali;
l'eccesso di potere.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 23 del 02.12.2023 e n. 5 del 9.3.2024, per tutte le causali in premessa e della disposizione n. 6 del 12.3.2024 nella parte in cui attribuisce le mansioni inferiori che il ricorrente deve espletare a seguito del disposto illegittimo trasferimento;
2) per l'effetto ordinare alla Corte dei
Conti in persona del Presidente p.t. la riassegnazione del Dott. alla Segreteria Parte_1 della Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Campania;
3) condannare la Corte dei
Conti in persona del Presidente p.t. al risarcimento dei danni esistenziale e da demansionamento subiti dal ricorrente a seguito dell'illegittimo provvedimento di trasferimento n. 23 del 02.12.2023 e n. 5 09.03.2024 e n. 6 del 12.03.2024 nella parte in cui attribuisce le mansioni inferiori che il ricorrente deve espletare a seguito del disposto illegittimo trasferimento, da quantificarsi anche in via equitativa;
4)con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Corte dei Conti si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire con riferimento al giudizio avente
RG 2122/2024 (in cui si chiedeva l'annullamento del provv. n. 23/2023). Deduceva, altresì,
l'infondatezza delle domande e con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto delle stesse, concludendo nel modo seguente: “previa riunione dei giudizi connessi, disporre l'integrale rigetto del ricorso avversario, perché inammissibile, infondato e non provato. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
In primis va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse a agire di parte ricorrente in relazione al fascicolo RG 2122/24, essendo stato il provvedimento oggetto di impugnazione ( provvedimento n.23 del 2 dicembre 2023, che disponeva l'assegnazione del ricorrente al Servizio Amministrativo Unico della Campania), già annullato mediante disposizione n.3 del 21 febbraio 2024.
Pertanto oggetto di accertamento è il provvedimento n. 5 del 09.03.2024 (che ha caducato la disposizione n.3 del 21 febbraio 2024) e la disposizione n.6 del 12.03.2024 che ha attribuito al ricorrente le specifiche mansioni all'esito della sua assegnazione al Servizio Amministrativo Unico della Campania, di cui alla impugnativa del ricorso relativo al fascicolo RG 7390/24
Sul punto la disposizione n. 5 del 09.03.2024 stabilisce che: “ … vista la propria disposizione n. 23 del 2 dicembre 2023 con la quale si è disposto che il dott. (Area III F2) in servizio Parte_1 presso la Segreteria della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania è assegnato al
Servizio amministrativo unico regionale della Corte dei conti per la Campania”; considerato che tale spostamento all'interno della medesima sede di lavoro del dott. dalla Segreteria della Pt_1 Procura regionale della Campania all'ufficio del costituisce attuazione del più CP_3 ampio processo di riorganizzazione e rotazione già programmato per soddisfare le diverse esigenze connesse alle scoperture di organico e di razionalizzazione nella collocazione delle risorse umane all'interno degli uffici della Corte dei conti per la Campania;
constatato il sopravvenuto decreto di rinvio a giudizio, in data 27 dicembre 2022, di alcuni funzionari in servizio nella sede di Napoli della
Corte dei conti per i fatti contestati dalla Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito del giudizio penale pendente avanti il Tribunale di Napoli n. 33174/21 R.G.N.R. - n. 24277/22 R.G. G.I.P, che vede coinvolto il dott. ; ritenuto di anticipare, con la propria citata disposizione Parte_1
n. 23 del 2 dicembre 2023, la suddetta movimentazione di personale, a seguito del detto decreto di rinvio a giudizio, quale misura organizzativa necessaria anche al fine di prevenire, in relazione ai fatti oggetto del suindicato giudizio penale, potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori;
vista la propria disposizione n. 3/2024 di revoca parziale della disposizione n. 23 del 2 dicembre 2023 nella parte in cui è previsto che il dott. (Area III F1) in servizio presso la Procura regionale Parte_1 della Corte dei conti per la Campania è assegnato al Servizio amministrativo unico regionale della
Corte dei conti per la Campania;
Ritenuto che
, anche in ottemperanza alla direttiva operativa prot.
n. 2064 del 6 marzo 2024 emanata dal Segretario Generale ai sensi dell'art.16 comma 1 lettere e) ed h) del d.lgs. n.16572001 e dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed h), del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, nella quale si ribadisce che sono “rimaste immutate le esigenze di indifferibile anticipazione dell'avviato processo di riorganizzazione della sede napoletana in correlazione con la necessità, scaturita dalle vicende giudiziarie che tuttora vedono implicato il dott. quale destinatario del citato rinvio a giudizio, di tutelare Parte_1 al meglio l' sotto i diversi aspetti che i fatti contestatigli sottendono e che l'allontanamento CP_5 del dott. dalla postazione lavorativa e dalle mansioni presso la Procura regionale della Pt_1
Corte dei conti per la Campania e il suo collocamento temporaneo presso gli uffici del locale , CP_3 risponde anche alle esigenze di tutela dello stesso dipendente, al fine di evitare – anche solo in via potenziale - che possa essere coinvolto in eventuali ulteriori episodi collegati ai fatti già oggetto di contestazione penale”, si debba procedere al ritiro, con effetto immediato, del provvedimento n. 3 del 21 febbraio 2024; considerato, altresì, che la propria citata disposizione di revoca parziale non
è stata adottata in presenza di presupposti di fatto e di diritto diversi, o nuovi, rispetto a quelli che hanno reso necessaria la misura organizzativa di spostamento del dott. dalla Segreteria della Pt_1
Procura regionale al della medesima sede di lavoro, e che pertanto essa, re melius CP_3 perpensa, è da ritenersi priva di una valida motivazione;
ritenuto di confermare le esigenze organizzative e cautelative del proprio provvedimento n. 23/2023 e della suddetta direttiva segretariale n. 2064 del 6 marzo 2024; ritenuto altresì necessario disporre il contestuale spostamento del dott. dal alla Segreteria della Procura regionale, nella Persona_4 CP_3 medesima sede di lavoro, per soddisfare le diverse esigenze connesse alle scoperture di organico e di razionalizzazione nella collocazione delle risorse umane all'interno degli uffici della Corte dei conti per la Campania;
DISPONE Art.1 : Ferma restando la permanenza delle indifferibili esigenze di equilibrato bilanciamento degli interessi dell'Istituto e del dott. come in Parte_1 premessa esposti, di procedere al ritiro, con effetto immediato, del proprio provvedimento n. 3 del
21 febbraio 2024, con reviviscenza, in toto, degli effetti del proprio provvedimento prot. n. 23 del 2 dicembre 2023, con conferma dell'assegnazione temporanea del dott. al Servizio Parte_1 amministrativo unico regionale della Corte dei conti per la Campania. Art.2 Per soddisfare le diverse esigenze connesse alle scoperture di organico e di razionalizzazione nella collocazione delle risorse umane all'interno degli uffici della Corte dei conti per la Campania, il dott. Persona_4 attualmente assegnato al per la Campania, dalla data della presente disposizione viene CP_3 assegnato alla Segreteria della Procura regionale, nella medesima sede di lavoro”
Il suddetto provvedimento di assegnazione temporanea del ricorrente al Servizio amministrativo C unico regionale della Corte dei conti per Campania, risulta adottato in relazione a esigenze organizzative e cautelative, in considerazione della avvenuta comunicazione circa “ il sopravvenuto decreto di rinvio a giudizio, in data 27 dicembre 2022, di alcuni funzionari in servizio nella sede di
Napoli della Corte dei conti per i fatti contestati dalla Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito del giudizio penale pendente avanti il Tribunale di Napoli n. 33174/21 R.G.N.R. - n.
24277/22 R.G. G.I.P, che vede coinvolto il dott. . In particolare il provvedimento Parte_1
n 5 del 09.03.2024 risulta adottato “quale misura organizzativa necessaria anche al fine di prevenire, in relazione ai fatti oggetto del suindicato giudizio penale, potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori”.
Inoltre nel suddetto provvedimento è scritto altresì: “ …ritenuto che, anche in ottemperanza alla direttiva operativa prot. n. 2064 del 6 marzo 2024 emanata dal Segretario Generale ai sensi dell'art.16 comma 1 lettere e) ed h) del d.lgs. n.16572001 e dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed h), del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, nella quale si ribadisce che sono “rimaste immutate le esigenze di indifferibile anticipazione dell'avviato processo di riorganizzazione della sede napoletana in correlazione con la necessità, scaturita dalle vicende giudiziarie che tuttora vedono implicato il dott. quale destinatario del citato Parte_1 rinvio a giudizio, di tutelare al meglio l' sotto i diversi aspetti che i fatti contestatigli CP_5 sottendono e che l'allontanamento del dott. dalla postazione lavorativa e dalle mansioni Pt_1 presso la Procura regionale della Corte dei conti per la Campania e il suo collocamento temporaneo presso gli uffici del locale , risponde anche alle esigenze di tutela dello stesso dipendente, al CP_3 fine di evitare – anche solo in via potenziale - che possa essere coinvolto in eventuali ulteriori episodi collegati ai fatti già oggetto di contestazione penale”
Si rileva, pertanto, che l'assegnazione temporanea del ricorrente al è avvenuta in quanto la sua CP_3 vicenda giudiziaria ha reso necessario anticipare il già avviato processo di riorganizzazione della sede napoletana della Corte dei Conti, al fine di tutelare l' e lo stesso dipendente, e per evitare CP_5 potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori. Si tratta, pertanto, di una assegnazione temporanea presso altro ufficio nell'ambito della stessa sede di servizio, riconducibile agli atti di gestione del rapporto di lavoro di cui all'art. 5 del D.lgs 165/2001. Tale spostamento non è configurabile come un vero e proprio trasferimento in senso tecnico ex art.2103 cc, in quanto non vi è un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione, ma solo assegnazione temporanea ad altro ufficio nella medesima sede di servizio ( sul punto cfr. Cass. sez lavoro n.34014 del 12.11.2021
“assegnazione del dipendente a un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio a un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 del codice civile, (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001), e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio.
Per la soluzione del contrasto tra le parti in ordine alla legittimità del provvedimento datoriale di modifica del luogo di lavoro n. 5 del 09.03.2024 (che ha caducato la disposizione n.3 del 21 febbraio
2024 e che prescinde dalla circostanza che il provvedimento n. 23/23 sia stato inizialmente revocato, dal momento della sua successiva reviviscenza), è possibile richiamare la giurisprudenza ordinaria e amministrativa pronunciatasi in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto i principi che improntano l'agire della PA sono i medesimi: in entrambi i casi il mutamento di sede lavorativa del dipendente risponde a esigenze sovraordinate di buon andamento della PA, necessarie nel caso in esame, come per l'incompatibilità ambientale, dal momento che l'ufficio originariamente assegnato è strettamente connesso agli addebiti oggetto del procedimento penale. Si evidenzia come la giurisprudenza ordinaria e amministrativa stabilisca che l'assegnazione temporanea per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, essendo la sua adozione subordinata a una valutazione discrezionale, da parte dell'Amministrazione, dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio e il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del lavoratore nella sede originaria di servizio. Non trattandosi di provvedimento a carattere disciplinare, la sua legittimità prescinde dall'osservanza delle garanzie sostanziali o procedurali previste per le sanzioni disciplinari e il controllo giurisdizionale è volto a accertare solo la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità poste a fondamento dalla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro e non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare caratteri di inevitabilità, né è soggetta a oneri di forma, e non necessariamente deve contenere l'indicazione dei motivi ( cfr. sul punto Cass. Civ lavoro 11/05/2017 n.11568 “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 2143 del 2017) il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 cod. civ. La sua adozione è subordinata ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata sede. Trattasi di un provvedimento che non ha carattere disciplinare, con la conseguenza che la sua legittimità prescinde dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che la P.A. datrice di lavoro ha posto a suo fondamento: il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo (cfr., in fattispecie riguardante rapporto di lavoro privato, Cass. n. 4265 del 2007). Proprio alla mancanza di carattere disciplinare consegue che il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi (Cass., n. 807 del 2017, n. 11984 del
2010)… le disfunzioni tecniche organizzative e produttive ex art. 2103 cod. civ., possono costituiscono la ragione del trasferimento medesimo, per cui non è ravvisabile un'alternatività del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rispetto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive, quando le stesse ne costituiscono la ragione, come peraltro affermato da Cass. S.U., n.
16102 del 2009 (cfr. Cass. n. 4265 del 2007; id., 10252 del 1995), laddove rileva che la giurisprudenza ha individuato situazioni di fatto, di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all'art. 2103 cod. civ., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sè, un'obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro” cfr anche TAR Palermo sez. V n.4998/2024 “ ..nell'adottare un atto di trasferimento per incompatibilità ambientale, si deve prescindere dall'imputabilità al dipendente di profili soggettivi di colpa nelle vicende considerate. Il trasferimento, infatti, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, essendo condizionato alla sola valutazione del presupposto essenziale costituito dalla sussistenza di situazioni di fatto lesive del prestigio, decoro o funzionalità dell'Amministrazione, alla quale spettano ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente in relazione a vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione” )
Alla luce di tutto ciò, il provvedimento n. 5 del 09.03.2024 (che ha caducato la disposizione n.3 del
21 febbraio 2024) e che ha stabilito la reviviscenza del provvedimento n.23 del 2 dicembre 2023 e l'assegnazione temporanea del ricorrente al Servizio Amministrativo Unico della Campania, è legittimo, essendo corrispondente alle finalità poste dalla PA a suo fondamento ossia , in relazione ai fatti di cui alla vicenda penale che vede coinvolto il ricorrente, evitare “ potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori .. tutelare al meglio l' sotto i diversi aspetti che i fatti contestatigli sottendono e che CP_5
l'allontanamento del dott. dalla postazione lavorativa e dalle mansioni presso la Procura Pt_1 regionale della Corte dei conti per la Campania e il suo collocamento temporaneo presso gli uffici del locale , risponde anche alle esigenze di tutela dello stesso dipendente, al fine di evitare – CP_3 anche solo in via potenziale - che possa essere coinvolto in eventuali ulteriori episodi collegati ai fatti già oggetto di contestazione penale”, trovando il controllo giurisdizionale il limite della sua non estendibilità al merito della scelta organizzativa.
Pertanto il ricorso è da rigettare, assorbita ogni altra valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse a agire per il fascicolo
- rigetta il ricorso per il fascicolo - condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di parte convenuta della somma di 2695,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Napoli, il 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 25.09.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2122/2024 + 7390/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. D'Aponte Marcello, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cira Sannino ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz n. 11, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorsi iscritti il 29.01.2024 ed il 25.03.2024 successivamente riuniti, il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente della Corte dei Conti quale Funzionario area III, posizione economica F2;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l' dal 27.03.2012, CP_2 in comando presso la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania dal 15.04.2014, assunto nei ruoli di quest'ultima a far data dal 01.07.2016;
- di aver svolto dal 15.04.2014 e fino a tutto il 3 dicembre 2023 l'attività di funzionario collaboratore di vari magistrati in servizio presso la Procura Regionale;
- di aver sempre ottenuto il massimo punteggio in sede di valutazione della propria serietà e professionalità nello svolgere l'attività di funzionario collaboratore dei diversi magistrati che si sono succeduti nell'arco temporale intercorrente dal 2014 al 3 dicembre 2023;
- che gli veniva attribuita la posizione organizzativa per il primo semestre 2021, relativamente all'attività di coordinamento della Segreteria del magistrato di riferimento ed alla nomina di componente, quale segretario, della commissione di sorveglianza e scarto degli archivi della Procura
Regionale;
- di non aver mai subito, fino al 2023, alcuna contestazione di addebito;
- che con nota DGRU SPD 0000007 del 20.01.2023, notificata in data 25.01.2023, la Corte dei Conti gli contestava un comportamento disciplinarmente rilevante dal seguente contenuto: “Con nota prot.
n. 113 del 17 gennaio 2023 il dott. dirigente del segnalava allo Persona_1 CP_3 scrivente servizio la richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 27 Dicembre 2022 dal P.M. della
Procura della Repubblica di Napoli dott. nei confronti della S.V. per i reati di cui Persona_2 agli artt. 10, 476, c.p. in relazione ai fatti contestati a seguito delle indagini compiute dall'autorità di Polizia Giudiziaria nell'ambito del giudizio penale pendente avanti il Tribunale di Napoli n.
33174/21 R.G.N.R: - n. 24277/22 R.G. G.I.P. e pertanto del conseguente esercizio dell'azione penale.
Nello specifico con la predetta richiesta di rinvio venivano contestati alla S.V. i reati di cui agli artt.
110 e 476 c.p., in quanto, all'epoca dei fatti, Ella era assegnata presso la Segreteria della Procura
Regionale Campania – ed avrebbe, in concorso con un'altra dipendente della Corte dei conti, la sig.ra anch'essa assegnata presso il medesimo ufficio – in qualità di incaricato di Parte_2 pubblico servizio, “formato, nell'ambito del fascicolo istruttorio n. 2271/2017 in essere presso la
Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania, nei confronti di per Parte_3 danno erariale, il decreto di archiviazione, apparentemente redatto dal Sostituto Procuratore
Generale dott. e dal Procuratore Regionale dott. , in data 14 Controparte_4 Persona_3 maggio 2019, contraffatto in ogni sua componente, poi registrato a “Giu.di.C0 dalla stessa Pt_2 con l'account …considerato pertanto che la condotta ascrivibile alla S.V. appare sanzionabile – in proporzione alla gravità ed intenzionalità del comportamento che sarà in concreto accertato al termine del procedimento avviato con il presente atto anche tenendo conto delle risultanze istruttorie che emergeranno in sede penale – con una delle sanzioni previste dagli artt. 55-quater, comma 1, lett. f) bis del Dlgs n. 165/2001 e dall'art. 43, comma 9, par. 1 e 2 del citato C.C.N.L. Comparto funzioni centrali 2019 – 2021 del 9 maggio 2022”;
- di aver presentato le proprie deduzioni difensive nel termine di legge, rappresentando l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'attivazione del procedimento disciplinare aperto e chiedendo l'archiviazione dello stesso ovvero la sospensione fino all'esito del procedimento penale;
- che con nota SPD N. 44 del 18.5.2023, la Corte dei Conti, Direzione Generale Gestione Risorse
Umane Servizio Procedimenti Disciplinari, disponeva la “sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Dott. con la nota di contestazione n. 7 del 20 gennaio Parte_1
2023, notificata allo stesso brevi manu in data 25 gennaio 2023”;
- che successivamente alla sospensione di tale procedimento disciplinare continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la Segreteria della Procura Regionale quale funzionario collaboratore di riferimento dei magistrati in servizio;
- che con atto n. 23/2023 del 2 dicembre 2023, a firma del Dirigente p.t. del Servizio Amministrativo
Unico Regionale per la Campania, rubricata “Mobilità personale amministrativo all'interno della sede regionale”, “con decorrenza dal 4 Dicembre p.v., per esigenze di carattere organizzativo anche se in sovrannumero…”, la Corte dei Conti disponeva la sua assegnazione, tra gli altri, al Servizio
Unico Regionale per la Campania;
- che, ritenendo tale disposizione illegittima in quanto priva di motivazione e contraddittoria, atteggiandosi la stessa quale sanzione disciplinare non codificata e comunque irrogata senza la preventiva attivazione di procedimento disciplinare, adiva codesto Tribunale con ricorso avente RG.
2122/2024;
- che successivamente alla notifica del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Dirigente del
, con disposizione n. 3/2024 del 21 febbraio 2024, disponeva, in via di autotutela, la sua CP_3 riassegnazione alla Segreteria della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania;
- che con disposizione n. 5 del 09.03.2024 trasmessa in data 09.03.2024, sempre il Dirigente del presso la Corte dei Conti, disponeva “il ritiro della disposizione n. 3/2024”; CP_3
- che, senza che ve ne fossero i presupposti di fatto e di diritto, veniva, nuovamente, trasferito ad altro ufficio con atto che costituiva, a tutti gli effetti, una sanzione disciplinare non codificata né, tantomeno comminata, a seguito di regolare procedimento disciplinare.
In diritto, il ricorrente evidenziava la natura sanzionatoria della disposizione dirigenziale del servizio amministrativo unico per la Campania della Corte dei Conti n. 5 del 9 marzo 2024; la violazione e falsa applicazione dell'art. 55–ter d. lgs. 165/2001; la violazione e falsa applicazione degli artt. dal
62 al 66 del C.C.N.L. Funzioni Centrali;
la natura discriminatoria e ritorsiva delle disposizioni dirigenziale del servizio amministrativo unico per la Campania della Corte dei Conti;
la violazione e falsa applicazione art. 2103 c.c.; la violazione e falsa applicazione art. 15, lett. b), l. 300/70; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del C.C.N.L. Funzioni Centrali;
l'eccesso di potere.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 23 del 02.12.2023 e n. 5 del 9.3.2024, per tutte le causali in premessa e della disposizione n. 6 del 12.3.2024 nella parte in cui attribuisce le mansioni inferiori che il ricorrente deve espletare a seguito del disposto illegittimo trasferimento;
2) per l'effetto ordinare alla Corte dei
Conti in persona del Presidente p.t. la riassegnazione del Dott. alla Segreteria Parte_1 della Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Campania;
3) condannare la Corte dei
Conti in persona del Presidente p.t. al risarcimento dei danni esistenziale e da demansionamento subiti dal ricorrente a seguito dell'illegittimo provvedimento di trasferimento n. 23 del 02.12.2023 e n. 5 09.03.2024 e n. 6 del 12.03.2024 nella parte in cui attribuisce le mansioni inferiori che il ricorrente deve espletare a seguito del disposto illegittimo trasferimento, da quantificarsi anche in via equitativa;
4)con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Corte dei Conti si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire con riferimento al giudizio avente
RG 2122/2024 (in cui si chiedeva l'annullamento del provv. n. 23/2023). Deduceva, altresì,
l'infondatezza delle domande e con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto delle stesse, concludendo nel modo seguente: “previa riunione dei giudizi connessi, disporre l'integrale rigetto del ricorso avversario, perché inammissibile, infondato e non provato. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
In primis va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse a agire di parte ricorrente in relazione al fascicolo RG 2122/24, essendo stato il provvedimento oggetto di impugnazione ( provvedimento n.23 del 2 dicembre 2023, che disponeva l'assegnazione del ricorrente al Servizio Amministrativo Unico della Campania), già annullato mediante disposizione n.3 del 21 febbraio 2024.
Pertanto oggetto di accertamento è il provvedimento n. 5 del 09.03.2024 (che ha caducato la disposizione n.3 del 21 febbraio 2024) e la disposizione n.6 del 12.03.2024 che ha attribuito al ricorrente le specifiche mansioni all'esito della sua assegnazione al Servizio Amministrativo Unico della Campania, di cui alla impugnativa del ricorso relativo al fascicolo RG 7390/24
Sul punto la disposizione n. 5 del 09.03.2024 stabilisce che: “ … vista la propria disposizione n. 23 del 2 dicembre 2023 con la quale si è disposto che il dott. (Area III F2) in servizio Parte_1 presso la Segreteria della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania è assegnato al
Servizio amministrativo unico regionale della Corte dei conti per la Campania”; considerato che tale spostamento all'interno della medesima sede di lavoro del dott. dalla Segreteria della Pt_1 Procura regionale della Campania all'ufficio del costituisce attuazione del più CP_3 ampio processo di riorganizzazione e rotazione già programmato per soddisfare le diverse esigenze connesse alle scoperture di organico e di razionalizzazione nella collocazione delle risorse umane all'interno degli uffici della Corte dei conti per la Campania;
constatato il sopravvenuto decreto di rinvio a giudizio, in data 27 dicembre 2022, di alcuni funzionari in servizio nella sede di Napoli della
Corte dei conti per i fatti contestati dalla Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito del giudizio penale pendente avanti il Tribunale di Napoli n. 33174/21 R.G.N.R. - n. 24277/22 R.G. G.I.P, che vede coinvolto il dott. ; ritenuto di anticipare, con la propria citata disposizione Parte_1
n. 23 del 2 dicembre 2023, la suddetta movimentazione di personale, a seguito del detto decreto di rinvio a giudizio, quale misura organizzativa necessaria anche al fine di prevenire, in relazione ai fatti oggetto del suindicato giudizio penale, potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori;
vista la propria disposizione n. 3/2024 di revoca parziale della disposizione n. 23 del 2 dicembre 2023 nella parte in cui è previsto che il dott. (Area III F1) in servizio presso la Procura regionale Parte_1 della Corte dei conti per la Campania è assegnato al Servizio amministrativo unico regionale della
Corte dei conti per la Campania;
Ritenuto che
, anche in ottemperanza alla direttiva operativa prot.
n. 2064 del 6 marzo 2024 emanata dal Segretario Generale ai sensi dell'art.16 comma 1 lettere e) ed h) del d.lgs. n.16572001 e dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed h), del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, nella quale si ribadisce che sono “rimaste immutate le esigenze di indifferibile anticipazione dell'avviato processo di riorganizzazione della sede napoletana in correlazione con la necessità, scaturita dalle vicende giudiziarie che tuttora vedono implicato il dott. quale destinatario del citato rinvio a giudizio, di tutelare Parte_1 al meglio l' sotto i diversi aspetti che i fatti contestatigli sottendono e che l'allontanamento CP_5 del dott. dalla postazione lavorativa e dalle mansioni presso la Procura regionale della Pt_1
Corte dei conti per la Campania e il suo collocamento temporaneo presso gli uffici del locale , CP_3 risponde anche alle esigenze di tutela dello stesso dipendente, al fine di evitare – anche solo in via potenziale - che possa essere coinvolto in eventuali ulteriori episodi collegati ai fatti già oggetto di contestazione penale”, si debba procedere al ritiro, con effetto immediato, del provvedimento n. 3 del 21 febbraio 2024; considerato, altresì, che la propria citata disposizione di revoca parziale non
è stata adottata in presenza di presupposti di fatto e di diritto diversi, o nuovi, rispetto a quelli che hanno reso necessaria la misura organizzativa di spostamento del dott. dalla Segreteria della Pt_1
Procura regionale al della medesima sede di lavoro, e che pertanto essa, re melius CP_3 perpensa, è da ritenersi priva di una valida motivazione;
ritenuto di confermare le esigenze organizzative e cautelative del proprio provvedimento n. 23/2023 e della suddetta direttiva segretariale n. 2064 del 6 marzo 2024; ritenuto altresì necessario disporre il contestuale spostamento del dott. dal alla Segreteria della Procura regionale, nella Persona_4 CP_3 medesima sede di lavoro, per soddisfare le diverse esigenze connesse alle scoperture di organico e di razionalizzazione nella collocazione delle risorse umane all'interno degli uffici della Corte dei conti per la Campania;
DISPONE Art.1 : Ferma restando la permanenza delle indifferibili esigenze di equilibrato bilanciamento degli interessi dell'Istituto e del dott. come in Parte_1 premessa esposti, di procedere al ritiro, con effetto immediato, del proprio provvedimento n. 3 del
21 febbraio 2024, con reviviscenza, in toto, degli effetti del proprio provvedimento prot. n. 23 del 2 dicembre 2023, con conferma dell'assegnazione temporanea del dott. al Servizio Parte_1 amministrativo unico regionale della Corte dei conti per la Campania. Art.2 Per soddisfare le diverse esigenze connesse alle scoperture di organico e di razionalizzazione nella collocazione delle risorse umane all'interno degli uffici della Corte dei conti per la Campania, il dott. Persona_4 attualmente assegnato al per la Campania, dalla data della presente disposizione viene CP_3 assegnato alla Segreteria della Procura regionale, nella medesima sede di lavoro”
Il suddetto provvedimento di assegnazione temporanea del ricorrente al Servizio amministrativo C unico regionale della Corte dei conti per Campania, risulta adottato in relazione a esigenze organizzative e cautelative, in considerazione della avvenuta comunicazione circa “ il sopravvenuto decreto di rinvio a giudizio, in data 27 dicembre 2022, di alcuni funzionari in servizio nella sede di
Napoli della Corte dei conti per i fatti contestati dalla Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito del giudizio penale pendente avanti il Tribunale di Napoli n. 33174/21 R.G.N.R. - n.
24277/22 R.G. G.I.P, che vede coinvolto il dott. . In particolare il provvedimento Parte_1
n 5 del 09.03.2024 risulta adottato “quale misura organizzativa necessaria anche al fine di prevenire, in relazione ai fatti oggetto del suindicato giudizio penale, potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori”.
Inoltre nel suddetto provvedimento è scritto altresì: “ …ritenuto che, anche in ottemperanza alla direttiva operativa prot. n. 2064 del 6 marzo 2024 emanata dal Segretario Generale ai sensi dell'art.16 comma 1 lettere e) ed h) del d.lgs. n.16572001 e dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed h), del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, nella quale si ribadisce che sono “rimaste immutate le esigenze di indifferibile anticipazione dell'avviato processo di riorganizzazione della sede napoletana in correlazione con la necessità, scaturita dalle vicende giudiziarie che tuttora vedono implicato il dott. quale destinatario del citato Parte_1 rinvio a giudizio, di tutelare al meglio l' sotto i diversi aspetti che i fatti contestatigli CP_5 sottendono e che l'allontanamento del dott. dalla postazione lavorativa e dalle mansioni Pt_1 presso la Procura regionale della Corte dei conti per la Campania e il suo collocamento temporaneo presso gli uffici del locale , risponde anche alle esigenze di tutela dello stesso dipendente, al CP_3 fine di evitare – anche solo in via potenziale - che possa essere coinvolto in eventuali ulteriori episodi collegati ai fatti già oggetto di contestazione penale”
Si rileva, pertanto, che l'assegnazione temporanea del ricorrente al è avvenuta in quanto la sua CP_3 vicenda giudiziaria ha reso necessario anticipare il già avviato processo di riorganizzazione della sede napoletana della Corte dei Conti, al fine di tutelare l' e lo stesso dipendente, e per evitare CP_5 potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori. Si tratta, pertanto, di una assegnazione temporanea presso altro ufficio nell'ambito della stessa sede di servizio, riconducibile agli atti di gestione del rapporto di lavoro di cui all'art. 5 del D.lgs 165/2001. Tale spostamento non è configurabile come un vero e proprio trasferimento in senso tecnico ex art.2103 cc, in quanto non vi è un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione, ma solo assegnazione temporanea ad altro ufficio nella medesima sede di servizio ( sul punto cfr. Cass. sez lavoro n.34014 del 12.11.2021
“assegnazione del dipendente a un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio a un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 del codice civile, (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001), e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio.
Per la soluzione del contrasto tra le parti in ordine alla legittimità del provvedimento datoriale di modifica del luogo di lavoro n. 5 del 09.03.2024 (che ha caducato la disposizione n.3 del 21 febbraio
2024 e che prescinde dalla circostanza che il provvedimento n. 23/23 sia stato inizialmente revocato, dal momento della sua successiva reviviscenza), è possibile richiamare la giurisprudenza ordinaria e amministrativa pronunciatasi in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto i principi che improntano l'agire della PA sono i medesimi: in entrambi i casi il mutamento di sede lavorativa del dipendente risponde a esigenze sovraordinate di buon andamento della PA, necessarie nel caso in esame, come per l'incompatibilità ambientale, dal momento che l'ufficio originariamente assegnato è strettamente connesso agli addebiti oggetto del procedimento penale. Si evidenzia come la giurisprudenza ordinaria e amministrativa stabilisca che l'assegnazione temporanea per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, essendo la sua adozione subordinata a una valutazione discrezionale, da parte dell'Amministrazione, dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio e il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del lavoratore nella sede originaria di servizio. Non trattandosi di provvedimento a carattere disciplinare, la sua legittimità prescinde dall'osservanza delle garanzie sostanziali o procedurali previste per le sanzioni disciplinari e il controllo giurisdizionale è volto a accertare solo la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità poste a fondamento dalla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro e non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare caratteri di inevitabilità, né è soggetta a oneri di forma, e non necessariamente deve contenere l'indicazione dei motivi ( cfr. sul punto Cass. Civ lavoro 11/05/2017 n.11568 “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 2143 del 2017) il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 cod. civ. La sua adozione è subordinata ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata sede. Trattasi di un provvedimento che non ha carattere disciplinare, con la conseguenza che la sua legittimità prescinde dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che la P.A. datrice di lavoro ha posto a suo fondamento: il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo (cfr., in fattispecie riguardante rapporto di lavoro privato, Cass. n. 4265 del 2007). Proprio alla mancanza di carattere disciplinare consegue che il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi (Cass., n. 807 del 2017, n. 11984 del
2010)… le disfunzioni tecniche organizzative e produttive ex art. 2103 cod. civ., possono costituiscono la ragione del trasferimento medesimo, per cui non è ravvisabile un'alternatività del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rispetto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive, quando le stesse ne costituiscono la ragione, come peraltro affermato da Cass. S.U., n.
16102 del 2009 (cfr. Cass. n. 4265 del 2007; id., 10252 del 1995), laddove rileva che la giurisprudenza ha individuato situazioni di fatto, di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all'art. 2103 cod. civ., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sè, un'obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro” cfr anche TAR Palermo sez. V n.4998/2024 “ ..nell'adottare un atto di trasferimento per incompatibilità ambientale, si deve prescindere dall'imputabilità al dipendente di profili soggettivi di colpa nelle vicende considerate. Il trasferimento, infatti, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, essendo condizionato alla sola valutazione del presupposto essenziale costituito dalla sussistenza di situazioni di fatto lesive del prestigio, decoro o funzionalità dell'Amministrazione, alla quale spettano ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente in relazione a vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione” )
Alla luce di tutto ciò, il provvedimento n. 5 del 09.03.2024 (che ha caducato la disposizione n.3 del
21 febbraio 2024) e che ha stabilito la reviviscenza del provvedimento n.23 del 2 dicembre 2023 e l'assegnazione temporanea del ricorrente al Servizio Amministrativo Unico della Campania, è legittimo, essendo corrispondente alle finalità poste dalla PA a suo fondamento ossia , in relazione ai fatti di cui alla vicenda penale che vede coinvolto il ricorrente, evitare “ potenziali situazioni di conflitto o incompatibilità, sia a tutela del buon andamento degli uffici, sia nell'interesse dei singoli lavoratori .. tutelare al meglio l' sotto i diversi aspetti che i fatti contestatigli sottendono e che CP_5
l'allontanamento del dott. dalla postazione lavorativa e dalle mansioni presso la Procura Pt_1 regionale della Corte dei conti per la Campania e il suo collocamento temporaneo presso gli uffici del locale , risponde anche alle esigenze di tutela dello stesso dipendente, al fine di evitare – CP_3 anche solo in via potenziale - che possa essere coinvolto in eventuali ulteriori episodi collegati ai fatti già oggetto di contestazione penale”, trovando il controllo giurisdizionale il limite della sua non estendibilità al merito della scelta organizzativa.
Pertanto il ricorso è da rigettare, assorbita ogni altra valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse a agire per il fascicolo
- rigetta il ricorso per il fascicolo - condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di parte convenuta della somma di 2695,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Napoli, il 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia