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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12076/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUDO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) VIA G. MARCONI N. C.F._2
22 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 16 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CRUDO MASSIMILIANO
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUDO Controparte_1 C.F._3 MASSIMILIANO e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) VIA G. MARCONI N. C.F._2
22 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 16 BOLOGNA presso il difensore avv. CRUDO MASSIMILIANO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2024 (nata a [...] il 26 Parte_1 gennaio 1975) e (nato a [...] il [...]) proponevano domanda Controparte_1 congiunta di divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 24 settembre 2000 a Monte San
Pietro (BO), iscritto nei Registri suddetto Comune, Atto N.26, P.2, S.A, anno 2000.
Dalla loro unione sono nati due figli (04.11.2004, maggiorenne ma Persona_1 economicamente non autosufficiente) e (25.02.2010). Persona_2
pagina 1 di 5 In data 18.02.2013, a seguito di presentazione di ricorso congiunto, i coniugi comparivano avanti al
Tribunale di Bologna ove sottoscrivevano verbale di separazione consensuale poi omologato dal Tribunale di Bologna con decreto del 19.03.2013.
A seguito del ricorso depositato in data 14.10.2024 il giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione di rito. Alla suddetta udienza, il
06.02.2025, le parti dichiaravano l'intenzione di proseguire con il giudizio di divorzio e l'impossibilità di un'eventuale riconciliazione. La causa veniva trattenuta in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: 1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) disporre l'affidamento del figlio minore in via congiunta, rimanendo a coabitare lo Per_2 stesso (unitamente alla figlia maggiorenne ) con la madre in Monte S. Pietro (BO) via G. Per_1
Brodolini n° 11/1 int. 1;
3) Entrambi i genitori avranno diritto di visitare il figlio quando ne sentiranno necessità, Per_2 previo accordo, anche telefonico, compatibilmente con gli impegni del minore. Il Sig. CP_1 vedrà il figlio, compatibilmente con gli impegni di lavoro, durante la pausa pranzo, tutti i giorni, provvedendo al ritiro del figlio minore all'uscita dalla scuola;
inoltre avrà la possibilità di tenere presso la propria abitazione il figlio minore almeno 15 giorni al mese (notti comprese). Si precisa che è obbligo dei genitori quello di accompagnare a scuola il figlio la mattina successiva al giorno in cui il minore abbia con lo stesso pernottato ed in generale di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione dell'altro genitore al termine dei periodi in cui questi sono a lui affidati.
4) Il figlio minore trascorrerà le festività natalizie con la seguente modalità: Natale con la madre e Capodanno con il padre, alternativamente per ogni anno;
le festività pasquali alternativamente per ogni anno con il padre o con la madre, mentre le vacanze estive verranno concordate tra le parti ogni anno entro il 30/6.
5) entrambi i genitori si impegnano a comunicare anticipatamente dove trascorreranno le festività
e le vacanze con i figli nei rispettivi periodi concordati. 6) il sig. si impegna corrispondere a favore della moglie, per il concorso nel mantenimento CP_1 dei figli, la somma di € 100 a figlio, oltre al 50% delle spese extra documentate per abbigliamento, sanità non mutuate, scolarizzazione e per eventuali attività sportive ed extrascolastiche espletate, previa esibizione dei relativi giustificativi di pagamento.
7) ogni altro rapporto economico e patrimoniale fra i coniugi è già stato regolato a parte e pertanto gli stessi si dicono entrambi economicamente autosufficienti, nulla vantando l'uno verso
l'altro per mantenimento od alimenti, provvedendo in via autonoma al rispettivo sostentamento.
8) Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli, così come Controparte_1 quelli della sig.ra , potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a Parte_1 prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, c/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche dei genitori.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti.
10) Dichiarano di avere regolato con il presente atto tutti rapporti personali e patrimoniali tr loro pendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun altro titolo o ragione.
11) Le spese legali sono compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti dei figli della coppia, di cui uno ancora minorenne e, in ogni caso, entrambi economicamente non autosufficienti, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del proprio diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con pagina 2 di 5 entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa pubblicato in data 19.03.2013 e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla da obiettare a che il figlio minore (unitamente alla sorella ) mantengano la Per_2 Per_1 residenza formale e siano collocati presso l'abitazione materna, sita in Via G. Brodolini n. 11/1 int. 1, Monte San Pietro (BO).
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con frequentazione secondo le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]). Controparte_1 il 24 settembre 2000 a Monte San Pietro (BO), iscritto nei Registri del Comune di Monte S. Pietro, Atto N.26, P.2, S.A, anno 2000.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo si reciproco rispetto;
dà atto e dispone l'affidamento del figlio minore in via congiunta, rimanendo a coabitare lo Per_2 stesso (unitamente alla figlia maggiorenne ) con la madre in Monte S. Pietro (BO) via G. Per_1
Brodolini n° 11/1 int. 1; dà atto e dispone che i genitori avranno diritto di visitare il figlio quando ne sentiranno Per_2 necessità, previo accordo, anche telefonico, compatibilmente con gli impegni del minore;
segnatamente, guenti modalità:
- Il Sig. vedrà i figlio, compatibilmente con gli impegni di lavoro, durante la pausa CP_1 pranzo iorni, provvedendo al ritiro del figlio minore all'uscita dalla scuola;
inoltre avrà
pagina 3 di 5 la possibilità di tenere presso la propria abitazione il figlio minore almeno 15 giorni al mese
(notti comprese). Si precisa che è obbligo dei genitori quello di accompagnare a scuola il figlio la mattina successiva al giorno in cui il minore abbia con lo stesso pernottato ed in generale di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione dell'altro genitore al termine dei periodi in cui questi sono a lui affidati;
- Il figlio minore trascorrerà le festività natalizie con la seguente modalità: Natale con la madre e Capodanno con il padre, alternativamente per ogni anno;
le festività pasquali alternativamente per ogni anno con il padre o con la madre, mentre le vacanze estive verranno concordate tra le parti ogni anno entro il 30/6;
- entrambi i genitori si impegnano a comunicare anticipatamente dove trascorreranno le festività e le vacanze con i figli nei rispettivi periodi concordati. dà atto e dispone che il sig. corrisponda a favore della moglie, per il concorso nel CP_1 mantenimento dei figli, la somma di € 100 a figlio, oltre al 50% delle spese extra documentate per abbigliamento, sanità non mutuate, scolarizzazione e per eventuali attività sportive ed extrascolastiche espletate, previa esibizione dei relativi giustificativi di pagamento;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non pagina 4 di 5 oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale fra i coniugi è già stato regolato a parte e pertanto gli stessi si dicono entrambi economicamente autosufficienti, nulla vantando l'uno verso l'altro per mantenimento od alimenti, provvedendo in via autonoma al rispettivo sostentamento;
dà atto che gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli, così come Controparte_1 quelli della sig.ra , potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere Parte_1 dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, c/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche dei genitori;
dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti;
dà atto che le parti dichiarano di avere regolato con il presente atto tutti rapporti personali e patrimoniali tra loro pendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun altro titolo o ragione;
Le spese del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12076/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUDO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) VIA G. MARCONI N. C.F._2
22 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 16 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CRUDO MASSIMILIANO
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUDO Controparte_1 C.F._3 MASSIMILIANO e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) VIA G. MARCONI N. C.F._2
22 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 16 BOLOGNA presso il difensore avv. CRUDO MASSIMILIANO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2024 (nata a [...] il 26 Parte_1 gennaio 1975) e (nato a [...] il [...]) proponevano domanda Controparte_1 congiunta di divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 24 settembre 2000 a Monte San
Pietro (BO), iscritto nei Registri suddetto Comune, Atto N.26, P.2, S.A, anno 2000.
Dalla loro unione sono nati due figli (04.11.2004, maggiorenne ma Persona_1 economicamente non autosufficiente) e (25.02.2010). Persona_2
pagina 1 di 5 In data 18.02.2013, a seguito di presentazione di ricorso congiunto, i coniugi comparivano avanti al
Tribunale di Bologna ove sottoscrivevano verbale di separazione consensuale poi omologato dal Tribunale di Bologna con decreto del 19.03.2013.
A seguito del ricorso depositato in data 14.10.2024 il giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione di rito. Alla suddetta udienza, il
06.02.2025, le parti dichiaravano l'intenzione di proseguire con il giudizio di divorzio e l'impossibilità di un'eventuale riconciliazione. La causa veniva trattenuta in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: 1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) disporre l'affidamento del figlio minore in via congiunta, rimanendo a coabitare lo Per_2 stesso (unitamente alla figlia maggiorenne ) con la madre in Monte S. Pietro (BO) via G. Per_1
Brodolini n° 11/1 int. 1;
3) Entrambi i genitori avranno diritto di visitare il figlio quando ne sentiranno necessità, Per_2 previo accordo, anche telefonico, compatibilmente con gli impegni del minore. Il Sig. CP_1 vedrà il figlio, compatibilmente con gli impegni di lavoro, durante la pausa pranzo, tutti i giorni, provvedendo al ritiro del figlio minore all'uscita dalla scuola;
inoltre avrà la possibilità di tenere presso la propria abitazione il figlio minore almeno 15 giorni al mese (notti comprese). Si precisa che è obbligo dei genitori quello di accompagnare a scuola il figlio la mattina successiva al giorno in cui il minore abbia con lo stesso pernottato ed in generale di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione dell'altro genitore al termine dei periodi in cui questi sono a lui affidati.
4) Il figlio minore trascorrerà le festività natalizie con la seguente modalità: Natale con la madre e Capodanno con il padre, alternativamente per ogni anno;
le festività pasquali alternativamente per ogni anno con il padre o con la madre, mentre le vacanze estive verranno concordate tra le parti ogni anno entro il 30/6.
5) entrambi i genitori si impegnano a comunicare anticipatamente dove trascorreranno le festività
e le vacanze con i figli nei rispettivi periodi concordati. 6) il sig. si impegna corrispondere a favore della moglie, per il concorso nel mantenimento CP_1 dei figli, la somma di € 100 a figlio, oltre al 50% delle spese extra documentate per abbigliamento, sanità non mutuate, scolarizzazione e per eventuali attività sportive ed extrascolastiche espletate, previa esibizione dei relativi giustificativi di pagamento.
7) ogni altro rapporto economico e patrimoniale fra i coniugi è già stato regolato a parte e pertanto gli stessi si dicono entrambi economicamente autosufficienti, nulla vantando l'uno verso
l'altro per mantenimento od alimenti, provvedendo in via autonoma al rispettivo sostentamento.
8) Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli, così come Controparte_1 quelli della sig.ra , potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a Parte_1 prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, c/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche dei genitori.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti.
10) Dichiarano di avere regolato con il presente atto tutti rapporti personali e patrimoniali tr loro pendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun altro titolo o ragione.
11) Le spese legali sono compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti dei figli della coppia, di cui uno ancora minorenne e, in ogni caso, entrambi economicamente non autosufficienti, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del proprio diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con pagina 2 di 5 entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa pubblicato in data 19.03.2013 e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla da obiettare a che il figlio minore (unitamente alla sorella ) mantengano la Per_2 Per_1 residenza formale e siano collocati presso l'abitazione materna, sita in Via G. Brodolini n. 11/1 int. 1, Monte San Pietro (BO).
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con frequentazione secondo le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]). Controparte_1 il 24 settembre 2000 a Monte San Pietro (BO), iscritto nei Registri del Comune di Monte S. Pietro, Atto N.26, P.2, S.A, anno 2000.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo si reciproco rispetto;
dà atto e dispone l'affidamento del figlio minore in via congiunta, rimanendo a coabitare lo Per_2 stesso (unitamente alla figlia maggiorenne ) con la madre in Monte S. Pietro (BO) via G. Per_1
Brodolini n° 11/1 int. 1; dà atto e dispone che i genitori avranno diritto di visitare il figlio quando ne sentiranno Per_2 necessità, previo accordo, anche telefonico, compatibilmente con gli impegni del minore;
segnatamente, guenti modalità:
- Il Sig. vedrà i figlio, compatibilmente con gli impegni di lavoro, durante la pausa CP_1 pranzo iorni, provvedendo al ritiro del figlio minore all'uscita dalla scuola;
inoltre avrà
pagina 3 di 5 la possibilità di tenere presso la propria abitazione il figlio minore almeno 15 giorni al mese
(notti comprese). Si precisa che è obbligo dei genitori quello di accompagnare a scuola il figlio la mattina successiva al giorno in cui il minore abbia con lo stesso pernottato ed in generale di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione dell'altro genitore al termine dei periodi in cui questi sono a lui affidati;
- Il figlio minore trascorrerà le festività natalizie con la seguente modalità: Natale con la madre e Capodanno con il padre, alternativamente per ogni anno;
le festività pasquali alternativamente per ogni anno con il padre o con la madre, mentre le vacanze estive verranno concordate tra le parti ogni anno entro il 30/6;
- entrambi i genitori si impegnano a comunicare anticipatamente dove trascorreranno le festività e le vacanze con i figli nei rispettivi periodi concordati. dà atto e dispone che il sig. corrisponda a favore della moglie, per il concorso nel CP_1 mantenimento dei figli, la somma di € 100 a figlio, oltre al 50% delle spese extra documentate per abbigliamento, sanità non mutuate, scolarizzazione e per eventuali attività sportive ed extrascolastiche espletate, previa esibizione dei relativi giustificativi di pagamento;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non pagina 4 di 5 oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale fra i coniugi è già stato regolato a parte e pertanto gli stessi si dicono entrambi economicamente autosufficienti, nulla vantando l'uno verso l'altro per mantenimento od alimenti, provvedendo in via autonoma al rispettivo sostentamento;
dà atto che gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli, così come Controparte_1 quelli della sig.ra , potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere Parte_1 dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, c/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche dei genitori;
dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti;
dà atto che le parti dichiarano di avere regolato con il presente atto tutti rapporti personali e patrimoniali tra loro pendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun altro titolo o ragione;
Le spese del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5