Articolo 36 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 35Articolo 37
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29 luglio 1945
Art. 36. (Revoca della liberazione condizionale) .


Se la liberazione condizionale deve essere revocata, si provvede con le forme prescritte dall' articolo 590 del codice di procedura penale .

Il procuratore militare del Re Imperatore competente per la esecuzione ordina la carcerazione del condannato e informa il procuratore generale militare del Re Imperatore per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la residua pena.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945