CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 433/2022 promossa da:
(C.F. , quale cessionaria di Parte_1 C.F._1 [...] (P. IV ), con il patrocinio dell'avv. LORENO Parte_2 P.IV_1
MARCHEI (C.F. ) del Foro di Rimini;
C.F._2
APPELLANTE contro
(P. IV ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA Controparte_1 P.IV_2
ANGELOZZI (C.F. ) del foro di Teramo;
C.F._3
APPELLATO nonché nei confronti di
P.IV , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO COLIV Controparte_2 P.IV_3
(C.F. ) del Foro di Bologna;
C.F._4
TERZA CHIAMATA APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IV_4
MANUELA IZZO (C.F. ), del Foro di Rimini;
C.F._5
TERZA CHIAMATA APPELLATA
Avverso la sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Rimini in data 20.01.2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito, in accoglimento dei motivi di appello, in totale riforma della Sentenza n. 59/2022 decisa dal
Tribunale di Rimini in data 20.01.2022 e pubblicata in data 21.01.2022, a definizione del procedimento iscritto al R.G. 5038/2016, accogliere le domande formulate da Parte_2 nel giudizio di primo grado nei seguenti termini:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato che la (già Parte_2 Parte_2 Controparte_4
ha conferito all'Ing. quale legale rappresentante della
[...] Persona_1 Parte_3
l'incarico di redigere il progetto strutturale allegato alla Denuncia di Deposito ex art. 13 L.R.
[...]
Emilia-Romagna n. 19/2018 (2008* n.d.r.), PG/2012/0024635, pratica sismica 95/2012, per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento del fabbricato a destinazione alberghiera denominato
“Hotel Washington” (oggi “L'HOTEL”), sito in Comune di Riccione, Via Parini n.8; accertato che, a causa degli errori professionali commessi dalla nello Parte_3 svolgimento del suo incarico, detto procedimento amministrativo si è concluso con impiego di tempo ulteriore a quanto necessario, e comunque, con l'esito negativo del controllo del progetto depositato, come da comunicazione del S.T.B. Romagna di cui alla nota PG/2013/0126856 del 23.05.2013; accertato che gli errori professionali della convenuta ed il conseguente esito Parte_3 negativo del procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo, hanno comportato, per la società
l'inutile perdita di oltre un anno per la realizzazione degli Parte_2 interventi edilizi, e ritardato l'inizio della sua struttura ricettiva, con conseguente grave danno;
accertato che, a. causa degli errori professionali commessi dalla la committente Parte_3
(già ha dovuto Parte_4 Controparte_4 sopportare maggiori spese ed oneri bancari, tra cui quelli per l'esecuzione e la successiva demolizione di opere previste nell'elaborato progettuale della Parte_3 condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale rappresentante p.t. a Parte_3 risarcire, e dunque corrispondere, in favore dell'attrice la Parte_2 somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per danno da mancato guadagno, Euro 175.000,39
(centosettantacinquemila/39) per maggiori spese ed interessi bancari corrisposti, ed Euro 45.626,90
(quarantacinquemilaseicentoventisei/90) per maggiori oneri di cantieri, ovvero per quei maggiori o minori importi risultanti in corso di causa o che saranno ritenuti di giustizia.
Condannare inoltre la in persona del suo legale rappresentante p.t. a Parte_3 risarcire alla l'ulteriore somma di Euro 158.498,35 Parte_2
(centocinquantottomilaquattrocentonovantotto/35) a titolo di ristoro dei costi di esecuzione e di demolizione di opere erette in violazione alle norme in materia di costruzioni in zona sismica, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, risultante in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali ed accessori di Legge, comprensivi dei costi di CTU e CTP.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
L'appellata ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
In via principale, 1. respingere l'appello proposto da in quanto Parte_2 inammissibile e infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 59/2022 del Tribunale di Rimini;
pagina 2 di 14 2. respingere in ogni caso le domande di in quanto Parte_2 infondate in fatto e diritto per i motivi già esposti in atti;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di , dichiarare LE TERZE CHIAMATE Parte_2
Società̀ e a tenere indenne e manlevata Controparte_5 Controparte_3 [...]
dalla somma a qualsiasi titolo dovuta all'appellante, anche a titolo di risarcimento Parte_3 del danno, e dalle relative spese di lite, e per l'effetto, condannare quest'ultime a versare le somme ritenute dovute a titolo di ristoro per il nocumento subito da Parte_2
, a seguito del preteso inadempimento di con rigetto di
[...] Parte_3 tutte le avverse eccezioni e deduzioni.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte appellante e in particolare si ribadisce l'inammissibilità̀ della richiesta di consulenza tecnica avanzata nel presente giudizio;
ci si oppone altresì̀ ex art. 345 c.p.c. all'ammissione della documentazione nuova depositata da solo in grado d'appello”. CP_3
La terza chiamata appellata ( ha concluso come da fogli allegati al verbale Controparte_2 d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso dui tutti i limiti ed esclusioni contrattuali della denegata obbligazione assicurativa. Col favore delle spese”.
La terza chiamata appellata ( ha concluso come da fogli allegati al Controparte_3 verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
• - dichiarare inammissibili le domande di condanna in proprio favore formulate dalla
Sig.ra Parte_1
• - dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
• - accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso fra e Parte_2 [...]
e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria;
Parte_3
• - in subordine, rigettare l'appello siccome infondato;
• - in ogni caso, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di
[...]
siccome infondata, in fatto e in diritto, e non provata, domanda in ogni caso da Controparte_3 contenersi nel limite dei massimali di polizza e della sola quota della accertata responsabilità di
[...]
ferme le franchigie e gli scoperti di polizza. Parte_3 Con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IV e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società acquistava, in data 09.11.2006, l'albergo Parte_2
“Washington”, sito in via Parini n. 8, Comune di Riccione, con l'obiettivo di procedere alla sua integrale ristrutturazione con ampliamento, previa accensione di un mutuo di €3.995.000,00.
Nel contesto dei lavori atti a realizzare il progetto in questione, iniziati in forza di D.I.A. n. 19/2011, e commissionati a diversi professionisti, l'Ing. , incaricato di redigere il progetto relativo CP_6 alle opere strutturali, inoltrava al Comune di Riccione istanza di autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia).
Durante l'istruttoria della pratica il Servizio Tecnico di Bacino di Romagna, (autorità competente ex art. 3, co. 1 L.R. 19/2008, atteso che le funzioni in materia sismica, già delegate dall'art. 149 della L.R.
pagina 3 di 14 21 aprile 1999, n. 3, sono mantenute in capo ai Comuni, che le esercitano tuttavia avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali), emergeva che l'ultimo piano dell'edificio non era conforme alla normativa sismica, e la committente si vedeva costretta a sospendere le Parte_2 opere ed a chiedere l'archiviazione dell'istanza all'Ufficio preposto, come da nota PG/2012/0190361 del 02.08.2012.
A fronte di quanto accaduto con il primo tecnico (Ing. ), che rimaneva in carica in CP_6 qualità di Direttore dei Lavori, la società committente incaricava della redazione del Parte_2 nuovo progetto strutturale la società , che provvedeva ad inoltrare, in data 12.07.2012, Parte_3
Denuncia di deposito PG/2012/0024635 pratica sismica n. 95/2012, corredata dal progetto strutturale dell'Ing. suo legale rappresentante, e da asseverazione ex art. 481 c.p., sempre di Persona_1 paternità del riguardante la conformità e la congruità dell'opera alle prescrizioni sismiche, Per_1 di pianificazione territoriale, urbanistica ed alla normativa tecnica.
Nelle more era stato emanato il D.L. 6 giugno 2012 n. 74, poi convertito in Legge 1° agosto 2012, n.
122, il cui art. 8, al fine di imprimere un'accelerazione nei procedimenti oggetto d'esame e per consentire una più rapida esecuzione dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dal noto sisma del
2012, aveva previsto, derogando al regime ordinario in via provvisoria (più specificatamente fino al 31 dicembre 2012), la sostituzione del precedente meccanismo autorizzatorio con quello, più snello, della semplice denuncia di deposito del progetto esecutivo.
L'istruttoria operata dal personale del Servizio Tecnico di Bacino di Romagna portava, in un primo momento, ad una richiesta di integrazioni, con PG/2012/0289239 del 7.12.2012, in cui venivano chiesti
15 punti di integrazione e chiarimenti progettuali, concedendo 30 giorni per la produzione dell'integrazione e dei chiarimenti richiesti. In data 04.03.2013 veniva trasmessa al S.T.B. l'integrazione alla pratica sismica con nota acquisita con protocollo PG.2013 0057394. In un secondo momento, e a seguito dell'esame della documentazione integrativa prodotta, con nota PG/2013/0075351 del 22.03.2013, il S.T.B. Romagna comunicava l'avviso di adozione provvedimento di diniego ex art.12 L.R. 19/08 (preavviso di rigetto ex art.10 bis L. 240/91) concedendo i 10 giorni di legge per la presentazione di eventuali osservazioni.
Presa visione dell'ulteriore documentazione prodotta, il S.T.B. infine, in data 23.05.2013, con nota
PG/2013/0126856, comunicava l'esito negativo del controllo del progetto depositato e relativo alla originaria Denuncia di Deposito ex art.13 L.R. n.19/2008 con PG/2012/0024635, pratica sismica
95/2012.
Successivamente, l'Ing. in data 23.12.2013 modificava il progetto e presentava una nuova Per_1 istanza di autorizzazione sismica (Prot. 181/13), secondo il regime ordinario nel frattempo ritornato in vigore, che veniva approvata dal competente ufficio tecnico e che quindi consentiva, alla società committente l'utilizzo dell'albergo dal 28.07.2014. Parte_2
Con atto di citazione del 19.09.2016, notificato il 27.09.2016, la società conveniva in Parte_2 giudizio l'Ing. e la dinanzi al Tribunale di Rimini, per ottenere da CP_6 Parte_3 questi ultimi, obbligati in solido, il risarcimento dei danni (quantificati complessivamente in quasi un milione di euro) causati dagli errori nello svolgimento dei rispettivi incarichi professionali. Più precisamente, la società addebitava ai tecnici convenuti il mancato rilascio dell'autorizzazione sismica inerente la prima istanza del 29.09.2011 redatta e firmata dall'Ing. , il rigetto della CP_6 pratica inerente la seconda denuncia di deposito del 12.07.2012, l'esecuzione e successiva demolizione delle opere eseguite in conformità al progetto allegato a quest'ultima poi non accolta dal Servizio Tecnico di Bacino con nota in data 23.05.2013, nonché il grave ritardo nel completamento dell'incarico e nell'apertura dell'attività alberghiera, consentendone l'utilizzo, come già sopra riportato, a partire dal 28.07.2014.
pagina 4 di 14 Sollevata (e accolta con sentenza parziale n. 1198/2017 del 06.12.2017) dall'Ing. CP_6 l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Rimini ex art. 819-ter c.p.c., e quindi disposta la separazione della domanda proposta dalla società committente allora attrice nei confronti dell'Ing.
(da rimettere alla decisione arbitrale) da quella proposta dalla medesima nei confronti CP_6 dell'altra parte allora convenuta, la causa proseguiva quindi nei confronti Controparte_7 esclusivamente di quest'ultima, che chiamava in manleva le due compagnie assicuratrici
[...]
e Controparte_3 Controparte_2
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e CTU tecnico-estimativa, con incarico affidato all'Ing. , tesa a verificare: a) se la denuncia di deposito di (Ing. Pt_5 Parte_3
presentasse gli errori descritti dall'Ing. negli elaborati allegati all'atto di citazione; Per_1 Per_2 b) se l'esito negativo della pratica 95/2012 fosse addebitabile alla in caso Parte_3 positivo, quantificare, sulla base della documentazione in atti, le spese sostenute da parte attrice per l'esecuzione e la successiva demolizione.
Il giudizio veniva definito con sentenza n. 59/2022, con la quale il Giudice di prime cure, ritenendo che l'incarico svolto dall'Ing. per fosse da qualificare come prestazione Per_1 Controparte_8 di speciale difficoltà, con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c., così pronunciava“1) Rigetta la domanda;
2) Condanna alla rifusione in favore della Parte_2 parte convenuta e della terza chiamata in causa Parte_3 [...] delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del Controparte_3 regolamento n. 55 del 2014 si liquidano rispettivamente quanto a in Parte_3 complessivi € 27.096,00 ( di cui € 3.534,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) oltre ad esborsi pari a € 518,00 e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge e quanto a in Controparte_3 complessivi € 20.717,00 ( di cui € 2.702,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”.
La società che ha visto respinte le proprie ragioni, ha impugnato la sentenza, per i Parte_2 seguenti motivi:
1) Erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui ritiene che l'operato dell'Ing.
legale rapp.te della pur accertato come ripetutamente erroneo, non Per_1 Parte_3 comporta la risarcibilità di alcun danno, in difetto di prova della gravità della colpa, e nel contesto della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, con la conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c.
2) Erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui, ritenendo sussistenti la particolare difficoltà dell'incarico e la non gravità degli errori dell'Ing. non ha condannato la Per_1 [...] a rifondere a sia l'importo di Parte_3 Parte_2
€31.108,93, oltre accessori, accertato in sede di CTU, sia gli ulteriori importi chiesti, da determinare con la riconvocazione dell'Ausiliario e le ulteriori istanze istruttorie;
3) – Erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui, nonostante l'accertamento di danni per €31.108,93, ha condannato a rifondere spese legali per €27.096,00 alla convenuta Parte_2 [...] ed €20.717,00 alla terza chiamata in violazione delle tariffe Parte_3 Controparte_9 di cui al D.M. 55/2014.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello. Parte_3
Si è costituita, inoltre, contumace in primo grado, la quale ha in primo luogo, Controparte_2 eccepito limiti ed esclusioni, nel caso oggetto di odierno esame, della copertura offerta dal contratto di assicurazione, in secondo luogo, contestato nel merito la fondatezza dell'appello.
Infine, si è costituita anche la quale, oltre a contestare anch'essa Controparte_3 l'appello nel merito ha, in via preliminare, eccepito: a) l'inammissibilità dell'appello; b) la nullità del pagina 5 di 14 contratto intercorso tra e c) le reticenze di Parte_2 Parte_3 Parte_3 con conseguente insussistenza del diritto all'indennizzo, eccezione sollevata in primo grado, assorbita dal rigetto della domanda nel merito e in questa sede riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
-------
L'appello è ammissibile, perché i motivi sono adeguatamente analitici, e parzialmente fondato.
Il primo motivo va esaminato, tenendo conto della documentazione in atti e degli esiti della CTU tecnico-estimativa disposta nell'ambito del primo grado di giudizio, incarico affidato all'Ing. Pt_5
Preliminarmente, tuttavia, e alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, pare opportuno operare una distinzione a monte tra il generale ed elevato livello di complessità che connotava l'intervento edilizio e la prestazione progettuale, nel suo insieme, e la valutazione dei singoli e ben puntualmente individuati profili di inadempimento contestati all'Ing. amministratore delegato Persona_1 della e progettista strutturale dell'intero intervento. Parte_3
La complessità generale dell'intervento è da considerarsi, infatti, circostanza pressoché pacifica;
sul punto, molto chiaramente, si esprime il CTU secondo cui: “...Preso atto del fabbricato esistente come raffigurato negli elaborati grafici di rilevo strutturale agli atti, emerge la notevole complessità̀ strutturale dell'intervento legata alle aspettative del committente e dettate agli strutturisti dal progetto architettonico. Inoltre, si è intervenuti su un fabbricato esistente prevalentemente in muratura, in adiacenza con altri fabbricati con giunto di separazione con geometria irregolare, con fondazioni bisognose di rinforzo le cui modifiche architettoniche al fabbricato portavano all'adeguamento sismico dell'opera. Il progetto prevedeva inoltre la demolizione con rifacimento del quinto piano fuori terra e sopraelevazione al sesto piano fuori terra e infine l'ampliamento del fabbricato principale con edificio in aderenza al piano terra, composto da un piano fuori terra giuntato e avente destinazione d'uso di cucina o altro. Vero è che al fine di adempiere all'incarico di progettazione, i progettisti strutturali hanno utilizzato le più moderne tecnologie costruttive, tra le quali rinforzo della muratura esistente con iniezioni di malta e fibra di vetro, sopraelevazione con strutture lignee leggere non allineante con le murature esistenti sottostanti che hanno comportato anche il rafforzamento dei solai stessi e allargamento delle fondazioni esistenti...”.
Ciò posto, va pure rilevato che gli specifici inadempimenti riferibili all'attività progettuale svolta dall'Ing. quale ingegnere strutturista, non sono occorsi nel contesto della Persona_1 risoluzione di problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza (ex multiis, v. Cass.
n. 16275/2015), circostanza per la quale avrebbe potuto teoricamente trovare applicazione l'art. 2236 c.c., e si sono verificati, invece, per reiterate mancanze di esattezza nei rilievi, (in particolare descrittivi dell'edificio a confine) e carenze dei dettagli progettuali necessari sul piano strettamente pertinente alle strutture, chiaramente identificati dalla normativa vigente.
Dalle motivazioni che hanno condotto il Servizio Tecnico di Bacino di Romagna (richiamate e analizzate dal CTU a rigettare, con nota PG/2013/0126856 del 23.05.2013, la pratica sismica Pt_5 95/2012, emerge che: “Gli elaborati delle strutture e le relazioni tecniche prodotte non indicano la presenza, a tutti gli impalcati e in corrispondenza di tutte le pareti murarie resistenti, di cordoli e/o incatenamenti efficaci, ossia dotati di adeguata armatura resistente, continui lungo lo sviluppo delle pareti e ben ancorati alle estremità̀ in corrispondenza degli incroci murari. La carenza dei cordoli e/o incatenamenti a tutti i piani e su tutte le pareti murarie resistenti non assicura il collegamento tra le pareti murarie e tra queste e gli impalcati…il progetto e la documentazione successivamente prodotta prevedono una valutazione semplificata delle interazioni strutturali (sollecitazioni e deformazioni) tra gli edifici, mettendo in conto nelle analisi numeriche un'azione sismica aggiuntiva ottenuta incrementando in modo convenzionale le masse. Tale valutazione, tuttavia, non tiene conto di alcuni
pagina 6 di 14 elementi essenziali per definire il comportamento reale dell'edificio oggetto dell'adeguamento e il livello di sicurezza in presenza di azioni sismiche…b) l'assenza di una qualsiasi indicazione, anche minima, sulla consistenza dell'edificio contiguo (altezza, n. piani, configurazione planoaltimetrico, ecc.) e sulla presenza di irregolarità̀ o vulnerabilità strutturali – altezze diverse, piani sfalsati, pareti murarie non collegate, ecc…)…Il progetto la documentazione integrativa presentata e la documentazione depositata come osservazioni, sono carenti dei seguenti elementi essenziali:
1. Il rilievo dei principali elementi che caratterizza la configurazione strutturale dell'edificio contiguo (altra proprietà̀) e delle eventuali irregolarità̀ e vulnerabilità̀ locali, importante ai fini della valutazione di sicurezza in presenza del sisma… 2. La mancanza di una rappresentazione chiara e di sintesi, in forma grafico-tabellare, dei principali risultati delle analisi numeriche che consenta di comprendere il comportamento dell'edificio di progetto, i valori delle sollecitazioni per i setti murari più̀ significativi e l'esito delle verifiche di sicurezza, in presenza del sisma per gli stati limite considerati”.
Tali rilievi operati dal Servizio Tecnico di Bacino, richiamati e sostanzialmente condivisi dal CTU
a detta del quale il Servizio Tecnico di Bacino, a fronte di tali macroscopiche carenze Pt_5 istruttorie, non poteva non esprimere parere di diniego con riferimento alla pratica sismica n. 95/2012 (“…mettendo pertanto il S.T.B. nella posizione di non poter fare altro che esprimere il parere negativo, con le gravi conseguenze che ne sono derivate”, v. pag. 17 elaborato CTU), hanno tutte avuto ad oggetto mancanze attinenti ad integrazioni di tipo strutturale, e gli stessi rilievi richiesti si riferiscono specificatamente ad indicazioni riguardanti la parte strutturale del progetto. Su quest'ultimo punto, va ricordato che il tecnico individuato in qualità di Progettista strutturale dell'intero intervento era l'Ing. come pacificamente risulta dalla lettera d'incarico tra la società committente Per_1 e che recita: “il Sig. in qualità di legale Parte_2 Parte_3 Parte_2 rappresentante della società…incarica in modo esclusivo la allo Controparte_10 svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva strutturale per il Genio Civile dell'intero intervento di adeguamento sismico dell'Hotel Washington, 8 -Riccione…”, e come inoltre risulta dall'Asseverazione di Conformità e Congruità resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 c.p., depositata unitamente alla Denuncia di Deposito, e nella quale è presente la seguente dicitura: “Progettista strutturale dell'intero intervento Ing. , che timbra e firma in calce al fronte del Persona_1 modulo.
Ciò posto, e individuato il ruolo ricoperto dall'Ing. all'interno dell'organizzazione di Per_1 professionisti deputata ad attuare il progetto commissionato, l'esatta natura degli inadempimenti contestati al medesimo, che hanno integrato la violazione dell'art. 1176, co. 2 cc, si desume dalle chiarissime critiche del CTU, secondo cui “l'incompletezza dei rilievi, mancanza di cordoli o catene associati ad una modellazione matematica infedele, l'assunzione di parametri incerti per le murature rinforzate, certamente portavano a risultati diversi e difformi dal reale comportamento dell'edificio sotto sisma…lo studio accurato delle problematiche legate al giunto sismico tra edifici limitrofi è fondamentale, nell'analisi dei fabbricati soggetti a sollecitazioni sismiche, per evitare gli effetti del martellamento dato dall'oscillazione di uno rispetto all'altro…il dato che emerge con chiarezza dalla lettura delle carte, è come a fronte delle richieste avanzate dal S.T.B. Romagna, il Progettista strutturale non abbia prodotto la documentazione richiesta dalla normativa in materia…” .
Le osservazioni di cui sopra, se da una parte conducono la Corte a fare propria la conclusione resa dal CTU Ing. al I quesito posto (“In conclusione la Denuncia di Deposito ex art. 13 L.R. Emilia- Pt_5
Romagna n. 19/2008, inoltrata al di Riccione in data 12.07.2012, PG/2012/0024635, pratica CP_11 sismica 95/2012, accompagnata da asseverazione ai sensi dell'art. 481 c.p. sul rispetto normativo, e le successive integrazioni depositate presenta tutta una serie di errori sopraindicati che hanno portato al diniego e quindi all'esito negativo del predetto Deposito Sismico”), dall'altra impongono la riforma della decisione di primo grado, nella parte in cui ha escluso la responsabilità in capo all'Ing. pagina 7 di 14 facendo applicazione, al caso oggetto d'esame, dell'art. 2236 c.c. Per_1
Sono evidenti infatti i profili di responsabilità, che derivano dalla omissione di elementi prescritti dalla normativa sismica, la cui allegazione costituisce attività di ordinario espletamento, in quanto tale nient'affatto assimilabile ai già richiamati “problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza”. Sul punto, e sempre sull'errata applicazione dell'art. 2236 cc. da parte del Giudice di prime cure, si richiama giurisprudenza costante, secondo la quale “il rilievo per cui la disposizione dell'art. 2236 cc che, nei casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave non può trovare applicazione, per la "ratio" stessa che la ispira, ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta, nei limiti considerati, ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale in concreto renda necessario affrontare” (ex multiis, così molto chiaramente Cass. n. 6937/1996).
Ne deriva, quindi, che l'applicazione dell'art. 2236 cc deve effettuarsi caso per caso, assumendo un atteggiamento ispirato alla prudenza, ben potendo rinvenirsi, nell'alveo di prestazioni complesse, specifici compiti, connotati da semplicità, che non giustificano l'operatività della speciale tutela apprestata dall'ordinamento a favore del professionista ex art. 2236 cc, come avviene appunto nella fattispecie.
Con il secondo motivo d'appello, la società appellante lamenta il mancato riconoscimento, a titolo di risarcimento danni, dei seguenti importi asseritamente sostenuti: € 31.108,93 (così come riconosciuti dal CTU Ing. a titolo di esecuzione e demolizione delle opere eseguite in violazione della Pt_5 normativa sismica, € 200.000 per mancato guadagno, € 175.000,39 per maggiori spese ed interessi bancari e € 45.626,9 per maggiori oneri di cantiere;
il secondo motivo è parzialmente fondato, ed ha indotto la Corte ad ammettere CTU tecnico contabile, incarico affidato alla Dott.ssa Persona_3
[...]
Esaminando le varie voci di danno prospettate, si osserva per i costi di “esecuzione e demolizione delle opere eseguite in violazione della normativa sismica”, che paiono condivisibili le valutazioni e conclusioni del CTU Ing. il cui elaborato, anche per questo specifico profilo, si ritiene Pt_5 completo, ragionevole e non contraddittorio. In questa sede, e stanti le molteplici difficoltà tecniche, segnalate dallo stesso a procedere alla liquidazione dell'importo (“preso atto che… ad oggi Pt_5 nulla è visionabile delle opere relative all'esecuzione e successiva demolizione di opere… Da quanto sopraddetto è emerso che NON ci siano sufficienti indicazioni per poter stabilire quali voci del computo metrico redatto dal Geom. presente agli atti possa rientrare nelle spese sostenute CP_12 da parte attrice per l'esecuzione e successiva demolizione… neanche dal confronto della documentazione agli atti e quella integrata), si esaminavano esclusivamente i preventivi depositati in atti, i quali a loro volta venivano confrontati con i preventivi, emessi da ditte dei rispettivi settori
(infissi, canali e vetrate), quotati al valore di mercato degli anni 2013/2014.
La Corte ritiene tale modus operandi ragionevole, così come ritiene esente da vizi formali e sostanziali il computo metrico, fedele e riproduttivo di tutti gli elementi raccolti dal CTU, mediante il quale il CTU giungeva a liquidare la predetta somma di € 31.108,93 (“In conclusione, in risposta al quesito n°3, la quantificazione delle spese sostenute da parte attrice per l'esecuzione e successiva demolizione di opere previste nel progetto strutturale a firma dell'Ing. risultate in difformità Persona_1 rispetto alla normativa tecnica vigente, ammontano a €31.108.93 + IV+ tasse”).
Sempre sul punto, va respinta la tesi sostenuta da secondo cui non v'è nesso Parte_3 causale tra la condotta posta in essere dall'Ing. e il danno patrimoniale consistente nelle Per_1 spese sostenute per l'esecuzione e successiva demolizione di opere previste nel progetto strutturale.
pagina 8 di 14 Il fatto che la decisione di iniziare anzitempo i lavori fosse stata adottata dall'Ing. , non esclude CP_6 la responsabilità dell'odierna appellata, che è subentrata, pacificamente chiamata a porre rimedio, a fronte del rigetto della precedente pratica edilizia di cui quest'ultimo era il dominus. Ne consegue che l'Ing. avrebbe dovuto, in ossequio a basilari doveri di diligenza, innanzitutto passare a Per_1 vaglio critico i risultati e i lavori precedentemente espletati dal suo c.d. predecessore, i.e. l'Ing. . CP_6 Se questo (doveroso) vaglio critico fosse stato effettuato, allora l'Ing. avrebbe Per_1 potuto/dovuto quantomeno suggerire l'interruzione della costruzione di quelle opere, poi successivamente demolite. Sul punto, invece, stessa parte appellata afferma che: “il progetto strutturale realizzato dall'Ing. è naturalmente fondato sulle osservazioni, sui grafici, sulle Persona_4 misurazioni e sulle deduzioni rappresentate nel progetto architettonico a cura dell'Arch. e Per_5 dell'Ing. ”. CP_6
Né, inoltre, assume valore dirimente l'assunto per cui l'Ing. non sarebbe tenuto a risarcire Per_1
dei costi sostenuti per l'esecuzione della demolizione delle opere, essendo questa stata il Parte_2 frutto di decisione autonoma della società committente, in assenza di ordine di demolizione emesso dall'Autorità competente;
le opere così come realizzate non erano state infatti assentite, e la domanda era stata respinta, per carenze strutturali;
l'istruttoria svolta in primo grado ha consentito di accertare, a seguito della deposizione di più testi, che in seguito alle parziali demolizioni vennero eseguite opere di rinforzo strutturale dei solai e dei muri, prima di proseguire nei lavori, il che conferma che non era possibile la conservazione di quella parte di strutture (murarie e non), smontate e demolite.
Va quindi riconosciuto l'importo così liquidato a favore della società appellante, per i costi sostenuti vanamente.
Per quanto riguarda invece il mancato guadagno e gli oneri finanziari ascrivibili al ritardo, occorre tenere conto della CTU contabile redatta dalla Dott.ssa con scrupolo analitico, ragionevolezza, e Per_3 completezza, esaminando ed elaborando n. 4 prospetti (all.ti n.5,6,7,8) relativamente al quesito per il
“mancato guadagno”, e ricostruendo per ogni contratto di mutuo i maggiori esborsi tramite l'elaborazione di 4 tabelle, con criteri di analisi successive.
Lo sforzo ricostruttivo del Ctu tuttavia, è rimasto sul piano delle ipotesi, ed è stato in concreto vanificato, sul piano del convincimento probatorio, dalla assenza dei documenti e/o dalla inattendibilità dei dati forniti dalla per rappresentare un mancato guadagno;
è pacifico, che l'apertura Parte_2 dell'albergo è slittata, ma la documentazione contabile agli atti è priva di situazioni contabili/bilanci e gli stessi documenti contabili depositati non risultano coerenti con le prospettive reddituali attese. Più tecnicamente, “Il Business Plan su cui si fondano le richieste risarcitorie della società̀ non Parte_6 trova conforto nel medesimo Business Plan ……. sia nei risultati degli esercizi già oggetto di analisi, sia rispetto ai successivi risultati – in perdita – rendendo i dati non accettabili…”.
Conclusivamente, sul punto, non ha provato alcun danno da mancato guadagno, atteso Parte_2 che, da un lato, ha registrato solo perdite dalla gestione diretta e non ha quindi provato il mancato guadagno per il ritardo nell'inizio dell'attività alberghiera e, dall'altro, non ha provato, ma neppure tempestivamente allegato, di avere avuto intenzione di affittare l'Hotel Washington e dovuto ritardare la percezione dei canoni in conseguenza del rigetto della pratica sismica n. 95/2012: solo nella avanzata estate del 2015, ha invero contrattato un affitto.
Quanto alla voce “maggiori spese ed interessi bancari”, si evidenzia in via preliminare, come già puntualmente riportato da CTU, che seppure è pacifico che la aveva contratto, in Parte_2 precedenza, due mutui per realizzare l'intervento, non sono stati forniti i contratti di mutuo, i piani di ammortamento originali, eventuali documenti riferiti alle rinegoziazioni e/o prolungamento del periodo di preammortamento e i contratti di mutuo rinegoziati. Ciò ha comportato il mancato assolvimento dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale tra il ritardo specificamente attribuibile al e l'aggravamento degli oneri in parola, vista la mancanza di adeguata e idonea Per_1 pagina 9 di 14 documentazione, e ciò anche a valere con riferimento all'importo, determinato in €105.235,61, di cui
“si sa solo che è stato imputato dagli istituti di credito a la quale non ne ha fornito prova Parte_2 né della causa (ritardo) né dell'effettivo sostenimento (tramite idonei e/c bancari)”.
Infine, per ragioni di completezza ed esaustività, si rileva che l'importo risarcitorio richiesto da parte appellante a titolo di “maggiori oneri di cantiere”, e ammontante alla somma di € 45.626,9, non è stato compiutamente allegato e adeguatamente supportato da documenti, se non attraverso un'apodittica perizia di parte priva di valore probatorio.
Traendo le conclusioni, l'importo risarcitorio che può e deve essere riconosciuto alla società oggi appellante, e a fronte di una richiesta complessivamente pari alla somma di € 451.736,22 (comprensiva delle sopramenzionate plurime voci di costo), è limitato alla somma di € 31.108,93 per le spese sostenute per la esecuzione e successiva demolizione delle opere eseguite in violazione delle norme sismiche.
Il terzo motivo d'appello, con il quale la società si duole per essere stata condannata, dal Giudice di prime cure, a rifondere spese legali per € 27.096,00 all'allora convenuta e € Parte_3
20.717,00 alla terza chiamata è assorbito, attesa la riforma nel merito Controparte_3 della decisione, a cui consegue la individuazione della come soccombente. Parte_3
Passando all'esame delle domande nei confronti delle terze chiamate, si osserva che la società
[...] sin dal primo grado di giudizio aveva chiamato in manleva e Parte_3 Controparte_13
(c.d. assicurazione di primo rischio, polizza n. 301012737) e
[...] Controparte_3
(assicurazione di secondo rischio, polizza n. 1/33584/122/102869980), nel caso in cui questa
[...] fosse stata condannata al risarcimento dei danni a favore della società committente Parte_2
Nel presente appello si è costituita rimasta contumace nel corso del primo grado di Controparte_2 giudizio, e con comparsa di costituzione e risposta ha eccepito tutti i limiti contrattualmente previsti dal contratto;
non si tratta, tuttavia di eccezione tardiva, essendo pacifico e condivisibile l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto.
Ora, la Corte, analizzate le clausole della polizza n. 301012737 stipulata tra e Parte_7
(che la difesa della assicurata non scende in verità ad esaminare Controparte_2 Parte_3 nel merito, pur avendo depositato in primo grado la polizza, in una versione peraltro incompleta, inidonea a definire la effettiva copertura prestata, mentre la copia completa prodotta dalla Assicurazione solo in appello è inammissibile per tardività ex art.345 cpc) è giunta alla conclusione che le previsioni contrattuali contemplate non consentono di ritenere provata la inclusione nella copertura della responsabilità professionale dedotta nella fattispecie, che riguarda il danno arrecato a terzi, per errori commessi nella attività progettuale e tecnica, che abbiano generato spese per la “esecuzione e successiva demolizione delle opere eseguite in violazione della normativa”.
Le norme della polizza invocate, (il cui testo è anche in parte riportato dalla difesa della nella CP_2 narrativa della comparsa di costituzione), sono suscettibili di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per: “danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente l'Attività di Ingegneria ed Architettura anche integrata incaricato della pianificazione, progettazione” (art. 1 Sezione II Condizioni Particolari), “danni a cose anche per i danni da interruzione o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni .. purché́ conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini del precedente comma” (art. 1 delle C.G.A. lett. b), “· i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o
pagina 10 di 14 parziale delle stesse;
le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette;
purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo” (art. 4 delle Norme che regolano il contratto, alla sezione II, DANNI ALLE OPERE), “perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività di: rilievi geometrici, operazioni di estimo purché inerenti l'opera progettata dall' , contabilità lavori, Parte_8 assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari” (art. 5, sezione II, Danni Patrimoniali, lettera B), “perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza del mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi” (art. 5, sezione II, Danni Patrimoniali, lettera C).
Nessuna delle definizioni contemplate prevede quella specifica fattispecie, rappresentata dalle perdite derivanti dall'esecuzione e successiva demolizione di opere in quanto violative della normativa, che qui rileva per rendere operativa la garanzia assicurata dalla polizza oggetto d'esame; d'altro canto non consta la pattuizione di una clausola generale e di ampio respiro, che consenta di ritenere coperta la affermazione di responsabilità professionale.
Al contrario, ad avviso della Corte è senz'altro operativa la polizza n. 1/33584/122/102869980, intercorrente tra e Parte_7 Controparte_3
Occorre tuttavia affrontare la difesa preliminare di che in grado di appello: a) Controparte_3 eccepisce la nullità del contratto intercorso tra e per avere ad Parte_2 Parte_3 oggetto opere intellettuali riservate ai professionisti, espletate da una società con personalità giuridica distinta dai soci che non rispecchia i requisiti di cui all'art. 17, co. 7, L. 109/1994, richiamato dall'art. 10, co. 9, L. 183/2011 (Legge di stabilità del 2012); b) ripropone l'eccezione, già sollevata in primo grado di violazione da parte della dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e Parte_3 veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
Entrambe le eccezioni vanno respinte;
circa la prima, sub a), è fondato il rilievo di tardività opposto dalla difesa di , atteso che ha sollevato per la prima volta l'eccezione in Parte_3 CP_3 questa sede, allegando inammissibilmente nel giudizio nuovi fatti e documenti, in violazione dell'art. 345, co.
3. Cpc;
vero è infatti che la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto, (in una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale), riguardando i fatti costitutivi della domanda integra un'eccezione in senso lato, ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
ciò tuttavia a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi, una volta superati i termini per le produzioni istruttorie in primo grado di cui all'art.184 cpc (vedi tra le più recenti Cass. 4867 del 2024, 30885 del 2022).
Anche la eccezione sub b) va respinta. Per consolidato orientamento della giurisprudenza, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (testuale, ex multiis, v. Cass. n. 11115/2020). Nel merito questa Corte ritiene convincente la puntuale e completa versione dei fatti fornita dalla società assicurata dalla quale si evince l'assenza di indici di Parte_3 allarme circa rischi di responsabilità ossia eventuali “malumori” manifestati dalla ,; è vero Parte_2 infatti, per quanto consta, che “a) alla data di conclusione della polizza (1° dicembre 2014), Pt_2 non aveva manifestato alcun sintomo di sfiducia nei confronti di . Anzi, poco prima Parte_3
pagina 11 di 14 della conclusione della polizza, aveva rinnovato la propria fiducia nei confronti dell'Ing. Pt_2
affidandogli la pratica sismica n. 181/2013, poi andata a buon fine a marzo 2014; b) solo Per_1 il 30 giugno 2015 ossia 7 mesi dopo la stipula della polizza, la Committente ha contestato l'operato dell'Ing. . E la circostanza che solo allora lo abbia fatto è circostanza dedotta da Per_1 Pt_2
e pacifica tra le parti (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in primo grado di ). Pt_2 Pt_2
Esclusa la fondatezza delle eccezioni preliminari, e procedendo con ordine, si osserva che la polizza all'art. 3.2, laddove descrive l'attività assicurata, precisa che “La garanzia si intende valida CP_3 per il rischio relativo alla responsabilità civile inerente all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere ed architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore di tutte le opere previste dall'articolo 14 della legge 143 del 2/3/49 (Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetti) comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive leggi regionali.”
La copertura prestata per quanto definita “a secondo rischio”, troverà ordinaria applicazione come “a primo rischio” grazie al combinato disposto di due clausole presenti nella stessa polizza: gli artt.
3.6 e 3.11. Il primo, che disciplina l'efficacia temporale del contratto di assicurazione, prevede che:
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla stipulazione del contratto, e comunque denunciati alla Società durante la validità della stessa…”, mentre il secondo, rubricato “Esistenza di altra copertura assicurativa di R.C. professionale, recita: “qualora esista altra copertura assicurativa da chiunque stipulata che garantisca la responsabilità civile professionale dell' , la presente assicurazione si intende prestata a Parte_8 secondo rischio, e ciò in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente assicurazione si intende operante a primo rischio…”.
Accertate dunque le condizioni che rendono concretamente operante la copertura assicurativa, la norma contrattuale specificamente riferibile al caso in esame è l'art. 3.4, n. 2, lett. b), rubricato “Mancata rispondenza durante l'esecuzione dei lavori”, ove è previsto che “la garanzia è operante per i gravi difetti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori…è operante esclusivamente per le perdite patrimoniali consistenti in: *) maggiori costi sostenuti dal committente per la demolizione dell'opera
(o parte di essa) nonché per gli interventi strettamente necessari per eliminare il grave difetto che renda l'opera (o parte della stessa su cui il grave difetto incide) inidonea all'uso e/o necessità cui è destinata rispetto ai costi che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da gravi difetti;
*)i costi di nuova progettazione e/o direzione qualora assegnati a professionista diverso dall'Assicurato”.
Prevede inoltre la lettera della polizza che, ai fini dell'esatta determinazione dell'importo riconosciuto dalla società assicuratrice al netto di “Massimale – Scoperto / Minimo non indennizzabile”, “la presente garanzia si intende prestata, nell'ambito del massimale previsto all'articolo 3.14 della presente Sezione per la garanzia perdite patrimoniali, fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del medesimo e comunque con un massimo di €200.000 per sinistro ed anno assicurativo e prevede l'applicazione di uno scoperto del 20% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di
€5.000,00”.
Passando alla quantificazione delle somme per cui deve essere pronunciata la condanna, si osserva che l'importo risarcitorio dovuto dalla pari ad € 31.108,93 costituisce un debito di Parte_3 valore, e va quindi rivalutato, con applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino alla data della presente decisione;
si assume in via equitativa, come data dalla quale far decorrere il suddetto conteggio, il giorno 23.05.2013 (data in cui il Servizio Tecnico di Bacino di pagina 12 di 14 Romagna ha emesso provvedimento di rigetto della pratica sismica 95/2012 controversa); l'ammontare complessivo dovuto è quindi pari alla somma di € 42.103,34.
L'obbligo contrattuale di rimborso della assicurazione, visto lo scoperto pari al 20% (che nel caso di specie assorbe la soglia minima non indennizzabile di € 5.000,00) viene quindi accertato nella misura dell'80 % dell'importo per cui l'assicurato è condannato, pari ad €.33.682,67, alla attualità, oltre interessi legali successivi alla decisione.
Quanto alle spese legali, tra la attrice e la convenuta se ne opera una compensazione parziale, nella misura della metà, in ragione del fatto che le pretese della attrice sono state accolte in misura molto limitata;
verosimilmente un approccio più moderato avrebbe consentito di risolvere la vertenza in fase stragiudiziale. Per questo solo metà delle spese sostenute dalla attrice, liquidate per l'intero come in dispositivo, in ragione del valore della condanna, si pongono a carico della con Controparte_14 liquidazione a favore del difensore della attrice, dichiaratosi antistatario;
le spese della Ctu svolta in primo grado si pongono a carico definitivo della Parte_3 Controparte_3 va condannata a rivalere per contratto la anche di tutte le spese di soccombenza nei Parte_3 confronti della attrice.
Anche le spese di difesa sostenute dalla vanno poste a carico della Parte_3 [...]
, in ragione della soccombenza interna. Controparte_3
Le spese della assicurazione , costituitasi peraltro solo in appello, si pongono a Controparte_2 carico della in ragione della soccombenza, ma si liquidano nel minimo, attesa la Parte_3 modesta attività difensiva spiegata;
si escludono i compensi per la fase decisionale, per il carattere sostanzialmente ripetitivo della memoria conclusionale.
Le spese della Ctu inutilmente svolta in appello si pongono a carico definitivo della Parte_1 quale cessionaria di (salva la solidarietà nei confronti del Ctu). Parte_2 Pt_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, così provvede:
1) accertata la responsabilità professionale in capo a la condanna a rifondere Parte_3
a quale cessionaria di le maggiori spese Parte_1 Parte_2 per l'esecuzione e la successiva demolizione di opere previste nell'elaborato progettuale della nell'importo liquidato alla attualità di € 42.103,34, oltre interessi legali Parte_3 successivi;
2) compensa per la metà le spese legali dei due gradi tra e e Parte_1 Parte_3 condanna a rifondere a la restante metà, che liquida Parte_3 Parte_1 nell'intero in € 7.616,00 per il primo grado, ed € 9.991,00 per l'appello, oltre accessori di legge ed esborsi, disponendo il pagamento diretto al difensore antistatario avv. Loreno Marchei;
condanna a pagare integralmente le spese della Ctu svolta in primo Parte_3 grado;
3) condanna quale cessionaria di al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese sostenute per la Ctu svolta in appello;
4) condanna a rifondere alla assicurata gli Controparte_3 Parte_3 esborsi per cui vi è condanna ai punti precedenti, nel limite, per il punto1), della somma di
€.33.682,67, alla attualità, oltre interessi legali successivi alla decisione;
5) condanna a rifondere. a le spese del grado, che Parte_3 Controparte_2 liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 6) condanna a rifondere alla le spese dei due Controparte_3 Parte_3 gradi di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per il primo grado, ed € 9.991,00 per l'appello, oltre accessori di legge ed esborsi.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 433/2022 promossa da:
(C.F. , quale cessionaria di Parte_1 C.F._1 [...] (P. IV ), con il patrocinio dell'avv. LORENO Parte_2 P.IV_1
MARCHEI (C.F. ) del Foro di Rimini;
C.F._2
APPELLANTE contro
(P. IV ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA Controparte_1 P.IV_2
ANGELOZZI (C.F. ) del foro di Teramo;
C.F._3
APPELLATO nonché nei confronti di
P.IV , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO COLIV Controparte_2 P.IV_3
(C.F. ) del Foro di Bologna;
C.F._4
TERZA CHIAMATA APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IV_4
MANUELA IZZO (C.F. ), del Foro di Rimini;
C.F._5
TERZA CHIAMATA APPELLATA
Avverso la sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Rimini in data 20.01.2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito, in accoglimento dei motivi di appello, in totale riforma della Sentenza n. 59/2022 decisa dal
Tribunale di Rimini in data 20.01.2022 e pubblicata in data 21.01.2022, a definizione del procedimento iscritto al R.G. 5038/2016, accogliere le domande formulate da Parte_2 nel giudizio di primo grado nei seguenti termini:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato che la (già Parte_2 Parte_2 Controparte_4
ha conferito all'Ing. quale legale rappresentante della
[...] Persona_1 Parte_3
l'incarico di redigere il progetto strutturale allegato alla Denuncia di Deposito ex art. 13 L.R.
[...]
Emilia-Romagna n. 19/2018 (2008* n.d.r.), PG/2012/0024635, pratica sismica 95/2012, per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento del fabbricato a destinazione alberghiera denominato
“Hotel Washington” (oggi “L'HOTEL”), sito in Comune di Riccione, Via Parini n.8; accertato che, a causa degli errori professionali commessi dalla nello Parte_3 svolgimento del suo incarico, detto procedimento amministrativo si è concluso con impiego di tempo ulteriore a quanto necessario, e comunque, con l'esito negativo del controllo del progetto depositato, come da comunicazione del S.T.B. Romagna di cui alla nota PG/2013/0126856 del 23.05.2013; accertato che gli errori professionali della convenuta ed il conseguente esito Parte_3 negativo del procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo, hanno comportato, per la società
l'inutile perdita di oltre un anno per la realizzazione degli Parte_2 interventi edilizi, e ritardato l'inizio della sua struttura ricettiva, con conseguente grave danno;
accertato che, a. causa degli errori professionali commessi dalla la committente Parte_3
(già ha dovuto Parte_4 Controparte_4 sopportare maggiori spese ed oneri bancari, tra cui quelli per l'esecuzione e la successiva demolizione di opere previste nell'elaborato progettuale della Parte_3 condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale rappresentante p.t. a Parte_3 risarcire, e dunque corrispondere, in favore dell'attrice la Parte_2 somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per danno da mancato guadagno, Euro 175.000,39
(centosettantacinquemila/39) per maggiori spese ed interessi bancari corrisposti, ed Euro 45.626,90
(quarantacinquemilaseicentoventisei/90) per maggiori oneri di cantieri, ovvero per quei maggiori o minori importi risultanti in corso di causa o che saranno ritenuti di giustizia.
Condannare inoltre la in persona del suo legale rappresentante p.t. a Parte_3 risarcire alla l'ulteriore somma di Euro 158.498,35 Parte_2
(centocinquantottomilaquattrocentonovantotto/35) a titolo di ristoro dei costi di esecuzione e di demolizione di opere erette in violazione alle norme in materia di costruzioni in zona sismica, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, risultante in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali ed accessori di Legge, comprensivi dei costi di CTU e CTP.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
L'appellata ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
In via principale, 1. respingere l'appello proposto da in quanto Parte_2 inammissibile e infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 59/2022 del Tribunale di Rimini;
pagina 2 di 14 2. respingere in ogni caso le domande di in quanto Parte_2 infondate in fatto e diritto per i motivi già esposti in atti;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di , dichiarare LE TERZE CHIAMATE Parte_2
Società̀ e a tenere indenne e manlevata Controparte_5 Controparte_3 [...]
dalla somma a qualsiasi titolo dovuta all'appellante, anche a titolo di risarcimento Parte_3 del danno, e dalle relative spese di lite, e per l'effetto, condannare quest'ultime a versare le somme ritenute dovute a titolo di ristoro per il nocumento subito da Parte_2
, a seguito del preteso inadempimento di con rigetto di
[...] Parte_3 tutte le avverse eccezioni e deduzioni.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte appellante e in particolare si ribadisce l'inammissibilità̀ della richiesta di consulenza tecnica avanzata nel presente giudizio;
ci si oppone altresì̀ ex art. 345 c.p.c. all'ammissione della documentazione nuova depositata da solo in grado d'appello”. CP_3
La terza chiamata appellata ( ha concluso come da fogli allegati al verbale Controparte_2 d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso dui tutti i limiti ed esclusioni contrattuali della denegata obbligazione assicurativa. Col favore delle spese”.
La terza chiamata appellata ( ha concluso come da fogli allegati al Controparte_3 verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
• - dichiarare inammissibili le domande di condanna in proprio favore formulate dalla
Sig.ra Parte_1
• - dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
• - accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso fra e Parte_2 [...]
e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria;
Parte_3
• - in subordine, rigettare l'appello siccome infondato;
• - in ogni caso, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di
[...]
siccome infondata, in fatto e in diritto, e non provata, domanda in ogni caso da Controparte_3 contenersi nel limite dei massimali di polizza e della sola quota della accertata responsabilità di
[...]
ferme le franchigie e gli scoperti di polizza. Parte_3 Con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IV e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società acquistava, in data 09.11.2006, l'albergo Parte_2
“Washington”, sito in via Parini n. 8, Comune di Riccione, con l'obiettivo di procedere alla sua integrale ristrutturazione con ampliamento, previa accensione di un mutuo di €3.995.000,00.
Nel contesto dei lavori atti a realizzare il progetto in questione, iniziati in forza di D.I.A. n. 19/2011, e commissionati a diversi professionisti, l'Ing. , incaricato di redigere il progetto relativo CP_6 alle opere strutturali, inoltrava al Comune di Riccione istanza di autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia).
Durante l'istruttoria della pratica il Servizio Tecnico di Bacino di Romagna, (autorità competente ex art. 3, co. 1 L.R. 19/2008, atteso che le funzioni in materia sismica, già delegate dall'art. 149 della L.R.
pagina 3 di 14 21 aprile 1999, n. 3, sono mantenute in capo ai Comuni, che le esercitano tuttavia avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali), emergeva che l'ultimo piano dell'edificio non era conforme alla normativa sismica, e la committente si vedeva costretta a sospendere le Parte_2 opere ed a chiedere l'archiviazione dell'istanza all'Ufficio preposto, come da nota PG/2012/0190361 del 02.08.2012.
A fronte di quanto accaduto con il primo tecnico (Ing. ), che rimaneva in carica in CP_6 qualità di Direttore dei Lavori, la società committente incaricava della redazione del Parte_2 nuovo progetto strutturale la società , che provvedeva ad inoltrare, in data 12.07.2012, Parte_3
Denuncia di deposito PG/2012/0024635 pratica sismica n. 95/2012, corredata dal progetto strutturale dell'Ing. suo legale rappresentante, e da asseverazione ex art. 481 c.p., sempre di Persona_1 paternità del riguardante la conformità e la congruità dell'opera alle prescrizioni sismiche, Per_1 di pianificazione territoriale, urbanistica ed alla normativa tecnica.
Nelle more era stato emanato il D.L. 6 giugno 2012 n. 74, poi convertito in Legge 1° agosto 2012, n.
122, il cui art. 8, al fine di imprimere un'accelerazione nei procedimenti oggetto d'esame e per consentire una più rapida esecuzione dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dal noto sisma del
2012, aveva previsto, derogando al regime ordinario in via provvisoria (più specificatamente fino al 31 dicembre 2012), la sostituzione del precedente meccanismo autorizzatorio con quello, più snello, della semplice denuncia di deposito del progetto esecutivo.
L'istruttoria operata dal personale del Servizio Tecnico di Bacino di Romagna portava, in un primo momento, ad una richiesta di integrazioni, con PG/2012/0289239 del 7.12.2012, in cui venivano chiesti
15 punti di integrazione e chiarimenti progettuali, concedendo 30 giorni per la produzione dell'integrazione e dei chiarimenti richiesti. In data 04.03.2013 veniva trasmessa al S.T.B. l'integrazione alla pratica sismica con nota acquisita con protocollo PG.2013 0057394. In un secondo momento, e a seguito dell'esame della documentazione integrativa prodotta, con nota PG/2013/0075351 del 22.03.2013, il S.T.B. Romagna comunicava l'avviso di adozione provvedimento di diniego ex art.12 L.R. 19/08 (preavviso di rigetto ex art.10 bis L. 240/91) concedendo i 10 giorni di legge per la presentazione di eventuali osservazioni.
Presa visione dell'ulteriore documentazione prodotta, il S.T.B. infine, in data 23.05.2013, con nota
PG/2013/0126856, comunicava l'esito negativo del controllo del progetto depositato e relativo alla originaria Denuncia di Deposito ex art.13 L.R. n.19/2008 con PG/2012/0024635, pratica sismica
95/2012.
Successivamente, l'Ing. in data 23.12.2013 modificava il progetto e presentava una nuova Per_1 istanza di autorizzazione sismica (Prot. 181/13), secondo il regime ordinario nel frattempo ritornato in vigore, che veniva approvata dal competente ufficio tecnico e che quindi consentiva, alla società committente l'utilizzo dell'albergo dal 28.07.2014. Parte_2
Con atto di citazione del 19.09.2016, notificato il 27.09.2016, la società conveniva in Parte_2 giudizio l'Ing. e la dinanzi al Tribunale di Rimini, per ottenere da CP_6 Parte_3 questi ultimi, obbligati in solido, il risarcimento dei danni (quantificati complessivamente in quasi un milione di euro) causati dagli errori nello svolgimento dei rispettivi incarichi professionali. Più precisamente, la società addebitava ai tecnici convenuti il mancato rilascio dell'autorizzazione sismica inerente la prima istanza del 29.09.2011 redatta e firmata dall'Ing. , il rigetto della CP_6 pratica inerente la seconda denuncia di deposito del 12.07.2012, l'esecuzione e successiva demolizione delle opere eseguite in conformità al progetto allegato a quest'ultima poi non accolta dal Servizio Tecnico di Bacino con nota in data 23.05.2013, nonché il grave ritardo nel completamento dell'incarico e nell'apertura dell'attività alberghiera, consentendone l'utilizzo, come già sopra riportato, a partire dal 28.07.2014.
pagina 4 di 14 Sollevata (e accolta con sentenza parziale n. 1198/2017 del 06.12.2017) dall'Ing. CP_6 l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Rimini ex art. 819-ter c.p.c., e quindi disposta la separazione della domanda proposta dalla società committente allora attrice nei confronti dell'Ing.
(da rimettere alla decisione arbitrale) da quella proposta dalla medesima nei confronti CP_6 dell'altra parte allora convenuta, la causa proseguiva quindi nei confronti Controparte_7 esclusivamente di quest'ultima, che chiamava in manleva le due compagnie assicuratrici
[...]
e Controparte_3 Controparte_2
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e CTU tecnico-estimativa, con incarico affidato all'Ing. , tesa a verificare: a) se la denuncia di deposito di (Ing. Pt_5 Parte_3
presentasse gli errori descritti dall'Ing. negli elaborati allegati all'atto di citazione; Per_1 Per_2 b) se l'esito negativo della pratica 95/2012 fosse addebitabile alla in caso Parte_3 positivo, quantificare, sulla base della documentazione in atti, le spese sostenute da parte attrice per l'esecuzione e la successiva demolizione.
Il giudizio veniva definito con sentenza n. 59/2022, con la quale il Giudice di prime cure, ritenendo che l'incarico svolto dall'Ing. per fosse da qualificare come prestazione Per_1 Controparte_8 di speciale difficoltà, con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c., così pronunciava“1) Rigetta la domanda;
2) Condanna alla rifusione in favore della Parte_2 parte convenuta e della terza chiamata in causa Parte_3 [...] delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del Controparte_3 regolamento n. 55 del 2014 si liquidano rispettivamente quanto a in Parte_3 complessivi € 27.096,00 ( di cui € 3.534,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) oltre ad esborsi pari a € 518,00 e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge e quanto a in Controparte_3 complessivi € 20.717,00 ( di cui € 2.702,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”.
La società che ha visto respinte le proprie ragioni, ha impugnato la sentenza, per i Parte_2 seguenti motivi:
1) Erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui ritiene che l'operato dell'Ing.
legale rapp.te della pur accertato come ripetutamente erroneo, non Per_1 Parte_3 comporta la risarcibilità di alcun danno, in difetto di prova della gravità della colpa, e nel contesto della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, con la conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c.
2) Erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui, ritenendo sussistenti la particolare difficoltà dell'incarico e la non gravità degli errori dell'Ing. non ha condannato la Per_1 [...] a rifondere a sia l'importo di Parte_3 Parte_2
€31.108,93, oltre accessori, accertato in sede di CTU, sia gli ulteriori importi chiesti, da determinare con la riconvocazione dell'Ausiliario e le ulteriori istanze istruttorie;
3) – Erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui, nonostante l'accertamento di danni per €31.108,93, ha condannato a rifondere spese legali per €27.096,00 alla convenuta Parte_2 [...] ed €20.717,00 alla terza chiamata in violazione delle tariffe Parte_3 Controparte_9 di cui al D.M. 55/2014.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello. Parte_3
Si è costituita, inoltre, contumace in primo grado, la quale ha in primo luogo, Controparte_2 eccepito limiti ed esclusioni, nel caso oggetto di odierno esame, della copertura offerta dal contratto di assicurazione, in secondo luogo, contestato nel merito la fondatezza dell'appello.
Infine, si è costituita anche la quale, oltre a contestare anch'essa Controparte_3 l'appello nel merito ha, in via preliminare, eccepito: a) l'inammissibilità dell'appello; b) la nullità del pagina 5 di 14 contratto intercorso tra e c) le reticenze di Parte_2 Parte_3 Parte_3 con conseguente insussistenza del diritto all'indennizzo, eccezione sollevata in primo grado, assorbita dal rigetto della domanda nel merito e in questa sede riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
-------
L'appello è ammissibile, perché i motivi sono adeguatamente analitici, e parzialmente fondato.
Il primo motivo va esaminato, tenendo conto della documentazione in atti e degli esiti della CTU tecnico-estimativa disposta nell'ambito del primo grado di giudizio, incarico affidato all'Ing. Pt_5
Preliminarmente, tuttavia, e alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, pare opportuno operare una distinzione a monte tra il generale ed elevato livello di complessità che connotava l'intervento edilizio e la prestazione progettuale, nel suo insieme, e la valutazione dei singoli e ben puntualmente individuati profili di inadempimento contestati all'Ing. amministratore delegato Persona_1 della e progettista strutturale dell'intero intervento. Parte_3
La complessità generale dell'intervento è da considerarsi, infatti, circostanza pressoché pacifica;
sul punto, molto chiaramente, si esprime il CTU secondo cui: “...Preso atto del fabbricato esistente come raffigurato negli elaborati grafici di rilevo strutturale agli atti, emerge la notevole complessità̀ strutturale dell'intervento legata alle aspettative del committente e dettate agli strutturisti dal progetto architettonico. Inoltre, si è intervenuti su un fabbricato esistente prevalentemente in muratura, in adiacenza con altri fabbricati con giunto di separazione con geometria irregolare, con fondazioni bisognose di rinforzo le cui modifiche architettoniche al fabbricato portavano all'adeguamento sismico dell'opera. Il progetto prevedeva inoltre la demolizione con rifacimento del quinto piano fuori terra e sopraelevazione al sesto piano fuori terra e infine l'ampliamento del fabbricato principale con edificio in aderenza al piano terra, composto da un piano fuori terra giuntato e avente destinazione d'uso di cucina o altro. Vero è che al fine di adempiere all'incarico di progettazione, i progettisti strutturali hanno utilizzato le più moderne tecnologie costruttive, tra le quali rinforzo della muratura esistente con iniezioni di malta e fibra di vetro, sopraelevazione con strutture lignee leggere non allineante con le murature esistenti sottostanti che hanno comportato anche il rafforzamento dei solai stessi e allargamento delle fondazioni esistenti...”.
Ciò posto, va pure rilevato che gli specifici inadempimenti riferibili all'attività progettuale svolta dall'Ing. quale ingegnere strutturista, non sono occorsi nel contesto della Persona_1 risoluzione di problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza (ex multiis, v. Cass.
n. 16275/2015), circostanza per la quale avrebbe potuto teoricamente trovare applicazione l'art. 2236 c.c., e si sono verificati, invece, per reiterate mancanze di esattezza nei rilievi, (in particolare descrittivi dell'edificio a confine) e carenze dei dettagli progettuali necessari sul piano strettamente pertinente alle strutture, chiaramente identificati dalla normativa vigente.
Dalle motivazioni che hanno condotto il Servizio Tecnico di Bacino di Romagna (richiamate e analizzate dal CTU a rigettare, con nota PG/2013/0126856 del 23.05.2013, la pratica sismica Pt_5 95/2012, emerge che: “Gli elaborati delle strutture e le relazioni tecniche prodotte non indicano la presenza, a tutti gli impalcati e in corrispondenza di tutte le pareti murarie resistenti, di cordoli e/o incatenamenti efficaci, ossia dotati di adeguata armatura resistente, continui lungo lo sviluppo delle pareti e ben ancorati alle estremità̀ in corrispondenza degli incroci murari. La carenza dei cordoli e/o incatenamenti a tutti i piani e su tutte le pareti murarie resistenti non assicura il collegamento tra le pareti murarie e tra queste e gli impalcati…il progetto e la documentazione successivamente prodotta prevedono una valutazione semplificata delle interazioni strutturali (sollecitazioni e deformazioni) tra gli edifici, mettendo in conto nelle analisi numeriche un'azione sismica aggiuntiva ottenuta incrementando in modo convenzionale le masse. Tale valutazione, tuttavia, non tiene conto di alcuni
pagina 6 di 14 elementi essenziali per definire il comportamento reale dell'edificio oggetto dell'adeguamento e il livello di sicurezza in presenza di azioni sismiche…b) l'assenza di una qualsiasi indicazione, anche minima, sulla consistenza dell'edificio contiguo (altezza, n. piani, configurazione planoaltimetrico, ecc.) e sulla presenza di irregolarità̀ o vulnerabilità strutturali – altezze diverse, piani sfalsati, pareti murarie non collegate, ecc…)…Il progetto la documentazione integrativa presentata e la documentazione depositata come osservazioni, sono carenti dei seguenti elementi essenziali:
1. Il rilievo dei principali elementi che caratterizza la configurazione strutturale dell'edificio contiguo (altra proprietà̀) e delle eventuali irregolarità̀ e vulnerabilità̀ locali, importante ai fini della valutazione di sicurezza in presenza del sisma… 2. La mancanza di una rappresentazione chiara e di sintesi, in forma grafico-tabellare, dei principali risultati delle analisi numeriche che consenta di comprendere il comportamento dell'edificio di progetto, i valori delle sollecitazioni per i setti murari più̀ significativi e l'esito delle verifiche di sicurezza, in presenza del sisma per gli stati limite considerati”.
Tali rilievi operati dal Servizio Tecnico di Bacino, richiamati e sostanzialmente condivisi dal CTU
a detta del quale il Servizio Tecnico di Bacino, a fronte di tali macroscopiche carenze Pt_5 istruttorie, non poteva non esprimere parere di diniego con riferimento alla pratica sismica n. 95/2012 (“…mettendo pertanto il S.T.B. nella posizione di non poter fare altro che esprimere il parere negativo, con le gravi conseguenze che ne sono derivate”, v. pag. 17 elaborato CTU), hanno tutte avuto ad oggetto mancanze attinenti ad integrazioni di tipo strutturale, e gli stessi rilievi richiesti si riferiscono specificatamente ad indicazioni riguardanti la parte strutturale del progetto. Su quest'ultimo punto, va ricordato che il tecnico individuato in qualità di Progettista strutturale dell'intero intervento era l'Ing. come pacificamente risulta dalla lettera d'incarico tra la società committente Per_1 e che recita: “il Sig. in qualità di legale Parte_2 Parte_3 Parte_2 rappresentante della società…incarica in modo esclusivo la allo Controparte_10 svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva strutturale per il Genio Civile dell'intero intervento di adeguamento sismico dell'Hotel Washington, 8 -Riccione…”, e come inoltre risulta dall'Asseverazione di Conformità e Congruità resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 c.p., depositata unitamente alla Denuncia di Deposito, e nella quale è presente la seguente dicitura: “Progettista strutturale dell'intero intervento Ing. , che timbra e firma in calce al fronte del Persona_1 modulo.
Ciò posto, e individuato il ruolo ricoperto dall'Ing. all'interno dell'organizzazione di Per_1 professionisti deputata ad attuare il progetto commissionato, l'esatta natura degli inadempimenti contestati al medesimo, che hanno integrato la violazione dell'art. 1176, co. 2 cc, si desume dalle chiarissime critiche del CTU, secondo cui “l'incompletezza dei rilievi, mancanza di cordoli o catene associati ad una modellazione matematica infedele, l'assunzione di parametri incerti per le murature rinforzate, certamente portavano a risultati diversi e difformi dal reale comportamento dell'edificio sotto sisma…lo studio accurato delle problematiche legate al giunto sismico tra edifici limitrofi è fondamentale, nell'analisi dei fabbricati soggetti a sollecitazioni sismiche, per evitare gli effetti del martellamento dato dall'oscillazione di uno rispetto all'altro…il dato che emerge con chiarezza dalla lettura delle carte, è come a fronte delle richieste avanzate dal S.T.B. Romagna, il Progettista strutturale non abbia prodotto la documentazione richiesta dalla normativa in materia…” .
Le osservazioni di cui sopra, se da una parte conducono la Corte a fare propria la conclusione resa dal CTU Ing. al I quesito posto (“In conclusione la Denuncia di Deposito ex art. 13 L.R. Emilia- Pt_5
Romagna n. 19/2008, inoltrata al di Riccione in data 12.07.2012, PG/2012/0024635, pratica CP_11 sismica 95/2012, accompagnata da asseverazione ai sensi dell'art. 481 c.p. sul rispetto normativo, e le successive integrazioni depositate presenta tutta una serie di errori sopraindicati che hanno portato al diniego e quindi all'esito negativo del predetto Deposito Sismico”), dall'altra impongono la riforma della decisione di primo grado, nella parte in cui ha escluso la responsabilità in capo all'Ing. pagina 7 di 14 facendo applicazione, al caso oggetto d'esame, dell'art. 2236 c.c. Per_1
Sono evidenti infatti i profili di responsabilità, che derivano dalla omissione di elementi prescritti dalla normativa sismica, la cui allegazione costituisce attività di ordinario espletamento, in quanto tale nient'affatto assimilabile ai già richiamati “problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza”. Sul punto, e sempre sull'errata applicazione dell'art. 2236 cc. da parte del Giudice di prime cure, si richiama giurisprudenza costante, secondo la quale “il rilievo per cui la disposizione dell'art. 2236 cc che, nei casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave non può trovare applicazione, per la "ratio" stessa che la ispira, ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta, nei limiti considerati, ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale in concreto renda necessario affrontare” (ex multiis, così molto chiaramente Cass. n. 6937/1996).
Ne deriva, quindi, che l'applicazione dell'art. 2236 cc deve effettuarsi caso per caso, assumendo un atteggiamento ispirato alla prudenza, ben potendo rinvenirsi, nell'alveo di prestazioni complesse, specifici compiti, connotati da semplicità, che non giustificano l'operatività della speciale tutela apprestata dall'ordinamento a favore del professionista ex art. 2236 cc, come avviene appunto nella fattispecie.
Con il secondo motivo d'appello, la società appellante lamenta il mancato riconoscimento, a titolo di risarcimento danni, dei seguenti importi asseritamente sostenuti: € 31.108,93 (così come riconosciuti dal CTU Ing. a titolo di esecuzione e demolizione delle opere eseguite in violazione della Pt_5 normativa sismica, € 200.000 per mancato guadagno, € 175.000,39 per maggiori spese ed interessi bancari e € 45.626,9 per maggiori oneri di cantiere;
il secondo motivo è parzialmente fondato, ed ha indotto la Corte ad ammettere CTU tecnico contabile, incarico affidato alla Dott.ssa Persona_3
[...]
Esaminando le varie voci di danno prospettate, si osserva per i costi di “esecuzione e demolizione delle opere eseguite in violazione della normativa sismica”, che paiono condivisibili le valutazioni e conclusioni del CTU Ing. il cui elaborato, anche per questo specifico profilo, si ritiene Pt_5 completo, ragionevole e non contraddittorio. In questa sede, e stanti le molteplici difficoltà tecniche, segnalate dallo stesso a procedere alla liquidazione dell'importo (“preso atto che… ad oggi Pt_5 nulla è visionabile delle opere relative all'esecuzione e successiva demolizione di opere… Da quanto sopraddetto è emerso che NON ci siano sufficienti indicazioni per poter stabilire quali voci del computo metrico redatto dal Geom. presente agli atti possa rientrare nelle spese sostenute CP_12 da parte attrice per l'esecuzione e successiva demolizione… neanche dal confronto della documentazione agli atti e quella integrata), si esaminavano esclusivamente i preventivi depositati in atti, i quali a loro volta venivano confrontati con i preventivi, emessi da ditte dei rispettivi settori
(infissi, canali e vetrate), quotati al valore di mercato degli anni 2013/2014.
La Corte ritiene tale modus operandi ragionevole, così come ritiene esente da vizi formali e sostanziali il computo metrico, fedele e riproduttivo di tutti gli elementi raccolti dal CTU, mediante il quale il CTU giungeva a liquidare la predetta somma di € 31.108,93 (“In conclusione, in risposta al quesito n°3, la quantificazione delle spese sostenute da parte attrice per l'esecuzione e successiva demolizione di opere previste nel progetto strutturale a firma dell'Ing. risultate in difformità Persona_1 rispetto alla normativa tecnica vigente, ammontano a €31.108.93 + IV+ tasse”).
Sempre sul punto, va respinta la tesi sostenuta da secondo cui non v'è nesso Parte_3 causale tra la condotta posta in essere dall'Ing. e il danno patrimoniale consistente nelle Per_1 spese sostenute per l'esecuzione e successiva demolizione di opere previste nel progetto strutturale.
pagina 8 di 14 Il fatto che la decisione di iniziare anzitempo i lavori fosse stata adottata dall'Ing. , non esclude CP_6 la responsabilità dell'odierna appellata, che è subentrata, pacificamente chiamata a porre rimedio, a fronte del rigetto della precedente pratica edilizia di cui quest'ultimo era il dominus. Ne consegue che l'Ing. avrebbe dovuto, in ossequio a basilari doveri di diligenza, innanzitutto passare a Per_1 vaglio critico i risultati e i lavori precedentemente espletati dal suo c.d. predecessore, i.e. l'Ing. . CP_6 Se questo (doveroso) vaglio critico fosse stato effettuato, allora l'Ing. avrebbe Per_1 potuto/dovuto quantomeno suggerire l'interruzione della costruzione di quelle opere, poi successivamente demolite. Sul punto, invece, stessa parte appellata afferma che: “il progetto strutturale realizzato dall'Ing. è naturalmente fondato sulle osservazioni, sui grafici, sulle Persona_4 misurazioni e sulle deduzioni rappresentate nel progetto architettonico a cura dell'Arch. e Per_5 dell'Ing. ”. CP_6
Né, inoltre, assume valore dirimente l'assunto per cui l'Ing. non sarebbe tenuto a risarcire Per_1
dei costi sostenuti per l'esecuzione della demolizione delle opere, essendo questa stata il Parte_2 frutto di decisione autonoma della società committente, in assenza di ordine di demolizione emesso dall'Autorità competente;
le opere così come realizzate non erano state infatti assentite, e la domanda era stata respinta, per carenze strutturali;
l'istruttoria svolta in primo grado ha consentito di accertare, a seguito della deposizione di più testi, che in seguito alle parziali demolizioni vennero eseguite opere di rinforzo strutturale dei solai e dei muri, prima di proseguire nei lavori, il che conferma che non era possibile la conservazione di quella parte di strutture (murarie e non), smontate e demolite.
Va quindi riconosciuto l'importo così liquidato a favore della società appellante, per i costi sostenuti vanamente.
Per quanto riguarda invece il mancato guadagno e gli oneri finanziari ascrivibili al ritardo, occorre tenere conto della CTU contabile redatta dalla Dott.ssa con scrupolo analitico, ragionevolezza, e Per_3 completezza, esaminando ed elaborando n. 4 prospetti (all.ti n.5,6,7,8) relativamente al quesito per il
“mancato guadagno”, e ricostruendo per ogni contratto di mutuo i maggiori esborsi tramite l'elaborazione di 4 tabelle, con criteri di analisi successive.
Lo sforzo ricostruttivo del Ctu tuttavia, è rimasto sul piano delle ipotesi, ed è stato in concreto vanificato, sul piano del convincimento probatorio, dalla assenza dei documenti e/o dalla inattendibilità dei dati forniti dalla per rappresentare un mancato guadagno;
è pacifico, che l'apertura Parte_2 dell'albergo è slittata, ma la documentazione contabile agli atti è priva di situazioni contabili/bilanci e gli stessi documenti contabili depositati non risultano coerenti con le prospettive reddituali attese. Più tecnicamente, “Il Business Plan su cui si fondano le richieste risarcitorie della società̀ non Parte_6 trova conforto nel medesimo Business Plan ……. sia nei risultati degli esercizi già oggetto di analisi, sia rispetto ai successivi risultati – in perdita – rendendo i dati non accettabili…”.
Conclusivamente, sul punto, non ha provato alcun danno da mancato guadagno, atteso Parte_2 che, da un lato, ha registrato solo perdite dalla gestione diretta e non ha quindi provato il mancato guadagno per il ritardo nell'inizio dell'attività alberghiera e, dall'altro, non ha provato, ma neppure tempestivamente allegato, di avere avuto intenzione di affittare l'Hotel Washington e dovuto ritardare la percezione dei canoni in conseguenza del rigetto della pratica sismica n. 95/2012: solo nella avanzata estate del 2015, ha invero contrattato un affitto.
Quanto alla voce “maggiori spese ed interessi bancari”, si evidenzia in via preliminare, come già puntualmente riportato da CTU, che seppure è pacifico che la aveva contratto, in Parte_2 precedenza, due mutui per realizzare l'intervento, non sono stati forniti i contratti di mutuo, i piani di ammortamento originali, eventuali documenti riferiti alle rinegoziazioni e/o prolungamento del periodo di preammortamento e i contratti di mutuo rinegoziati. Ciò ha comportato il mancato assolvimento dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale tra il ritardo specificamente attribuibile al e l'aggravamento degli oneri in parola, vista la mancanza di adeguata e idonea Per_1 pagina 9 di 14 documentazione, e ciò anche a valere con riferimento all'importo, determinato in €105.235,61, di cui
“si sa solo che è stato imputato dagli istituti di credito a la quale non ne ha fornito prova Parte_2 né della causa (ritardo) né dell'effettivo sostenimento (tramite idonei e/c bancari)”.
Infine, per ragioni di completezza ed esaustività, si rileva che l'importo risarcitorio richiesto da parte appellante a titolo di “maggiori oneri di cantiere”, e ammontante alla somma di € 45.626,9, non è stato compiutamente allegato e adeguatamente supportato da documenti, se non attraverso un'apodittica perizia di parte priva di valore probatorio.
Traendo le conclusioni, l'importo risarcitorio che può e deve essere riconosciuto alla società oggi appellante, e a fronte di una richiesta complessivamente pari alla somma di € 451.736,22 (comprensiva delle sopramenzionate plurime voci di costo), è limitato alla somma di € 31.108,93 per le spese sostenute per la esecuzione e successiva demolizione delle opere eseguite in violazione delle norme sismiche.
Il terzo motivo d'appello, con il quale la società si duole per essere stata condannata, dal Giudice di prime cure, a rifondere spese legali per € 27.096,00 all'allora convenuta e € Parte_3
20.717,00 alla terza chiamata è assorbito, attesa la riforma nel merito Controparte_3 della decisione, a cui consegue la individuazione della come soccombente. Parte_3
Passando all'esame delle domande nei confronti delle terze chiamate, si osserva che la società
[...] sin dal primo grado di giudizio aveva chiamato in manleva e Parte_3 Controparte_13
(c.d. assicurazione di primo rischio, polizza n. 301012737) e
[...] Controparte_3
(assicurazione di secondo rischio, polizza n. 1/33584/122/102869980), nel caso in cui questa
[...] fosse stata condannata al risarcimento dei danni a favore della società committente Parte_2
Nel presente appello si è costituita rimasta contumace nel corso del primo grado di Controparte_2 giudizio, e con comparsa di costituzione e risposta ha eccepito tutti i limiti contrattualmente previsti dal contratto;
non si tratta, tuttavia di eccezione tardiva, essendo pacifico e condivisibile l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto.
Ora, la Corte, analizzate le clausole della polizza n. 301012737 stipulata tra e Parte_7
(che la difesa della assicurata non scende in verità ad esaminare Controparte_2 Parte_3 nel merito, pur avendo depositato in primo grado la polizza, in una versione peraltro incompleta, inidonea a definire la effettiva copertura prestata, mentre la copia completa prodotta dalla Assicurazione solo in appello è inammissibile per tardività ex art.345 cpc) è giunta alla conclusione che le previsioni contrattuali contemplate non consentono di ritenere provata la inclusione nella copertura della responsabilità professionale dedotta nella fattispecie, che riguarda il danno arrecato a terzi, per errori commessi nella attività progettuale e tecnica, che abbiano generato spese per la “esecuzione e successiva demolizione delle opere eseguite in violazione della normativa”.
Le norme della polizza invocate, (il cui testo è anche in parte riportato dalla difesa della nella CP_2 narrativa della comparsa di costituzione), sono suscettibili di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per: “danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente l'Attività di Ingegneria ed Architettura anche integrata incaricato della pianificazione, progettazione” (art. 1 Sezione II Condizioni Particolari), “danni a cose anche per i danni da interruzione o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni .. purché́ conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini del precedente comma” (art. 1 delle C.G.A. lett. b), “· i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o
pagina 10 di 14 parziale delle stesse;
le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette;
purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo” (art. 4 delle Norme che regolano il contratto, alla sezione II, DANNI ALLE OPERE), “perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività di: rilievi geometrici, operazioni di estimo purché inerenti l'opera progettata dall' , contabilità lavori, Parte_8 assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari” (art. 5, sezione II, Danni Patrimoniali, lettera B), “perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza del mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi” (art. 5, sezione II, Danni Patrimoniali, lettera C).
Nessuna delle definizioni contemplate prevede quella specifica fattispecie, rappresentata dalle perdite derivanti dall'esecuzione e successiva demolizione di opere in quanto violative della normativa, che qui rileva per rendere operativa la garanzia assicurata dalla polizza oggetto d'esame; d'altro canto non consta la pattuizione di una clausola generale e di ampio respiro, che consenta di ritenere coperta la affermazione di responsabilità professionale.
Al contrario, ad avviso della Corte è senz'altro operativa la polizza n. 1/33584/122/102869980, intercorrente tra e Parte_7 Controparte_3
Occorre tuttavia affrontare la difesa preliminare di che in grado di appello: a) Controparte_3 eccepisce la nullità del contratto intercorso tra e per avere ad Parte_2 Parte_3 oggetto opere intellettuali riservate ai professionisti, espletate da una società con personalità giuridica distinta dai soci che non rispecchia i requisiti di cui all'art. 17, co. 7, L. 109/1994, richiamato dall'art. 10, co. 9, L. 183/2011 (Legge di stabilità del 2012); b) ripropone l'eccezione, già sollevata in primo grado di violazione da parte della dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e Parte_3 veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
Entrambe le eccezioni vanno respinte;
circa la prima, sub a), è fondato il rilievo di tardività opposto dalla difesa di , atteso che ha sollevato per la prima volta l'eccezione in Parte_3 CP_3 questa sede, allegando inammissibilmente nel giudizio nuovi fatti e documenti, in violazione dell'art. 345, co.
3. Cpc;
vero è infatti che la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto, (in una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale), riguardando i fatti costitutivi della domanda integra un'eccezione in senso lato, ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
ciò tuttavia a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi, una volta superati i termini per le produzioni istruttorie in primo grado di cui all'art.184 cpc (vedi tra le più recenti Cass. 4867 del 2024, 30885 del 2022).
Anche la eccezione sub b) va respinta. Per consolidato orientamento della giurisprudenza, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (testuale, ex multiis, v. Cass. n. 11115/2020). Nel merito questa Corte ritiene convincente la puntuale e completa versione dei fatti fornita dalla società assicurata dalla quale si evince l'assenza di indici di Parte_3 allarme circa rischi di responsabilità ossia eventuali “malumori” manifestati dalla ,; è vero Parte_2 infatti, per quanto consta, che “a) alla data di conclusione della polizza (1° dicembre 2014), Pt_2 non aveva manifestato alcun sintomo di sfiducia nei confronti di . Anzi, poco prima Parte_3
pagina 11 di 14 della conclusione della polizza, aveva rinnovato la propria fiducia nei confronti dell'Ing. Pt_2
affidandogli la pratica sismica n. 181/2013, poi andata a buon fine a marzo 2014; b) solo Per_1 il 30 giugno 2015 ossia 7 mesi dopo la stipula della polizza, la Committente ha contestato l'operato dell'Ing. . E la circostanza che solo allora lo abbia fatto è circostanza dedotta da Per_1 Pt_2
e pacifica tra le parti (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in primo grado di ). Pt_2 Pt_2
Esclusa la fondatezza delle eccezioni preliminari, e procedendo con ordine, si osserva che la polizza all'art. 3.2, laddove descrive l'attività assicurata, precisa che “La garanzia si intende valida CP_3 per il rischio relativo alla responsabilità civile inerente all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere ed architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore di tutte le opere previste dall'articolo 14 della legge 143 del 2/3/49 (Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetti) comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive leggi regionali.”
La copertura prestata per quanto definita “a secondo rischio”, troverà ordinaria applicazione come “a primo rischio” grazie al combinato disposto di due clausole presenti nella stessa polizza: gli artt.
3.6 e 3.11. Il primo, che disciplina l'efficacia temporale del contratto di assicurazione, prevede che:
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla stipulazione del contratto, e comunque denunciati alla Società durante la validità della stessa…”, mentre il secondo, rubricato “Esistenza di altra copertura assicurativa di R.C. professionale, recita: “qualora esista altra copertura assicurativa da chiunque stipulata che garantisca la responsabilità civile professionale dell' , la presente assicurazione si intende prestata a Parte_8 secondo rischio, e ciò in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente assicurazione si intende operante a primo rischio…”.
Accertate dunque le condizioni che rendono concretamente operante la copertura assicurativa, la norma contrattuale specificamente riferibile al caso in esame è l'art. 3.4, n. 2, lett. b), rubricato “Mancata rispondenza durante l'esecuzione dei lavori”, ove è previsto che “la garanzia è operante per i gravi difetti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori…è operante esclusivamente per le perdite patrimoniali consistenti in: *) maggiori costi sostenuti dal committente per la demolizione dell'opera
(o parte di essa) nonché per gli interventi strettamente necessari per eliminare il grave difetto che renda l'opera (o parte della stessa su cui il grave difetto incide) inidonea all'uso e/o necessità cui è destinata rispetto ai costi che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da gravi difetti;
*)i costi di nuova progettazione e/o direzione qualora assegnati a professionista diverso dall'Assicurato”.
Prevede inoltre la lettera della polizza che, ai fini dell'esatta determinazione dell'importo riconosciuto dalla società assicuratrice al netto di “Massimale – Scoperto / Minimo non indennizzabile”, “la presente garanzia si intende prestata, nell'ambito del massimale previsto all'articolo 3.14 della presente Sezione per la garanzia perdite patrimoniali, fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del medesimo e comunque con un massimo di €200.000 per sinistro ed anno assicurativo e prevede l'applicazione di uno scoperto del 20% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di
€5.000,00”.
Passando alla quantificazione delle somme per cui deve essere pronunciata la condanna, si osserva che l'importo risarcitorio dovuto dalla pari ad € 31.108,93 costituisce un debito di Parte_3 valore, e va quindi rivalutato, con applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino alla data della presente decisione;
si assume in via equitativa, come data dalla quale far decorrere il suddetto conteggio, il giorno 23.05.2013 (data in cui il Servizio Tecnico di Bacino di pagina 12 di 14 Romagna ha emesso provvedimento di rigetto della pratica sismica 95/2012 controversa); l'ammontare complessivo dovuto è quindi pari alla somma di € 42.103,34.
L'obbligo contrattuale di rimborso della assicurazione, visto lo scoperto pari al 20% (che nel caso di specie assorbe la soglia minima non indennizzabile di € 5.000,00) viene quindi accertato nella misura dell'80 % dell'importo per cui l'assicurato è condannato, pari ad €.33.682,67, alla attualità, oltre interessi legali successivi alla decisione.
Quanto alle spese legali, tra la attrice e la convenuta se ne opera una compensazione parziale, nella misura della metà, in ragione del fatto che le pretese della attrice sono state accolte in misura molto limitata;
verosimilmente un approccio più moderato avrebbe consentito di risolvere la vertenza in fase stragiudiziale. Per questo solo metà delle spese sostenute dalla attrice, liquidate per l'intero come in dispositivo, in ragione del valore della condanna, si pongono a carico della con Controparte_14 liquidazione a favore del difensore della attrice, dichiaratosi antistatario;
le spese della Ctu svolta in primo grado si pongono a carico definitivo della Parte_3 Controparte_3 va condannata a rivalere per contratto la anche di tutte le spese di soccombenza nei Parte_3 confronti della attrice.
Anche le spese di difesa sostenute dalla vanno poste a carico della Parte_3 [...]
, in ragione della soccombenza interna. Controparte_3
Le spese della assicurazione , costituitasi peraltro solo in appello, si pongono a Controparte_2 carico della in ragione della soccombenza, ma si liquidano nel minimo, attesa la Parte_3 modesta attività difensiva spiegata;
si escludono i compensi per la fase decisionale, per il carattere sostanzialmente ripetitivo della memoria conclusionale.
Le spese della Ctu inutilmente svolta in appello si pongono a carico definitivo della Parte_1 quale cessionaria di (salva la solidarietà nei confronti del Ctu). Parte_2 Pt_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, così provvede:
1) accertata la responsabilità professionale in capo a la condanna a rifondere Parte_3
a quale cessionaria di le maggiori spese Parte_1 Parte_2 per l'esecuzione e la successiva demolizione di opere previste nell'elaborato progettuale della nell'importo liquidato alla attualità di € 42.103,34, oltre interessi legali Parte_3 successivi;
2) compensa per la metà le spese legali dei due gradi tra e e Parte_1 Parte_3 condanna a rifondere a la restante metà, che liquida Parte_3 Parte_1 nell'intero in € 7.616,00 per il primo grado, ed € 9.991,00 per l'appello, oltre accessori di legge ed esborsi, disponendo il pagamento diretto al difensore antistatario avv. Loreno Marchei;
condanna a pagare integralmente le spese della Ctu svolta in primo Parte_3 grado;
3) condanna quale cessionaria di al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese sostenute per la Ctu svolta in appello;
4) condanna a rifondere alla assicurata gli Controparte_3 Parte_3 esborsi per cui vi è condanna ai punti precedenti, nel limite, per il punto1), della somma di
€.33.682,67, alla attualità, oltre interessi legali successivi alla decisione;
5) condanna a rifondere. a le spese del grado, che Parte_3 Controparte_2 liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 6) condanna a rifondere alla le spese dei due Controparte_3 Parte_3 gradi di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per il primo grado, ed € 9.991,00 per l'appello, oltre accessori di legge ed esborsi.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 14 di 14