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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8288/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8288/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: danni da infiltrazioni condominiali, vertente
TRA
, (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutte rappresentate e difese, giusta Parte_4 C.F._4 procura allegata al ricorso, dall'Avv. CELIA GIUSEPPE, con questi elettivamente domiciliate presso il suo Studio sito in PIAZZA PORTAROTESE 1/a SALERNO;
RICORRENTI
E
, in persona dell'Amministratore p.t. ON
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, P.IVA_1 dall'Avv. ELEFANTE ANTONIO, con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in
VIA MARINO PAGLIA 26 SALERNO
RESISTENTE
NONCHE'
1 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. DE ANGELIS MAURA, con questa elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in VIA PAOLO DE GRANITA 42 SALERNO
RESISTENTE
Conclusioni: come precisate negli scritti e in discussione all'udienza del 10/07/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 31/10/2024, le ricorrenti premettevano di essere comproprietarie dell'appartamento ubicato al piano 3° del fabbricato condominiale di
[...]
Salerno, riportato in N.C.E.U. al foglio 64, part.1123, sub. 41, cat. A/4, vani 5,5, ON rendita € 460,16. Esponevano che la suddetta unità abitativa era in parte coperta da un lastrico solare, attualmente nella disponibilità esclusiva della IN ma oggetto di azione Controparte_2 di rivendica da parte del , che ne sostiene la natura condominiale. Parte_5
Lamentavano che, in conseguenza dell'omessa manutenzione del lastrico solare, il loro appartamento veniva interessato da infiltrazioni d'acqua, in particolare nel soggiorno e nella camera da letto, dove si verificavano la comparsa di macchie d'umidità, il crollo parziale di alcuni pannelli sui sottostanti arredi e sulla pavimentazione e danni all'impianto elettrico. Aggiungevano, inoltre, di aver proposto ricorso per ATP conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., n. R.G. 4999/2023. Riferivano che, nel corso di tale procedimento, il C.t.u. provvedeva all'accertamento delle cause dei danni e alla loro quantificazione in € 12.159,57, nonché all'individuazione degli interventi necessari all'eliminazione delle infiltrazioni.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, le ricorrenti convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il e ON
. Concludevano per l'accertamento della responsabilità dei resistenti in Controparte_2 solido o per quanto di ragione e per la condanna dei medesimi, sempre in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni e all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni, così come quantificati e descritti dal C.t.u. in sede di ATP conciliativo, con vittoria di spese del presente giudizio e del procedimento n. R.G. 4999/2023 e attribuzione al difensore.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il il quale deduceva CP_1
l'interruzione del nesso causale ex art. 2051 c.c. per fatto del terzo. Evidenziava, in particolare, che la IN , unica utilizzatrice del lastrico solare, impediva l'accesso al medesimo per lo CP_2 svolgimento dei lavori di manutenzione dovuti. Precisava, inoltre, che nel verbale dell'assemblea condominiale in data 03/03/2010 la mediante il delegato , si assumeva CP_3 Testimone_1
2 in via esclusiva l'onere di manutenzione del manto di impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo. Sosteneva, infine, la configurabilità di un concorso del fatto colposo delle danneggiate ex art. 1227 c.c. in ragione della loro inerzia delle ricorrenti nella segnalazione del danno e nell'esercizio dell'azione giudiziaria. Concludeva così per il rigetto della domanda o, in caso di accoglimento e in via subordinata, per la condanna della al rimborso dei costi sostenuti dal CP_2
Condominio per dare esecuzione alla sentenza. Ancora in via gradata, chiedeva altresì la riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 c.c., in ogni caso con vittoria di spese.
Si costituiva pure la quale negava la propria responsabilità per difetto di Controparte_2 manutenzione, indicava come potenziale causa dei suddetti danni i lavori svolti dalla IN
e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Parte_6
3. Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione di documenti e del fascicolo collegato di ATP, contenente la CTU, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione con termine massimo di giorni 30 per il deposito della motivazione.
***
1. In via preliminare, va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281-decies e ss. c.p.c., come riformato dal d.lgs. n. 149/2022, e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.
2. Venendo al merito, le ricorrenti hanno adeguatamente provato la sussistenza dei danni da infiltrazioni lamentati. Da un lato, invero, nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco in data
07/08/2022 in atti si legge: “nell'appartamento di proprietà della sig.ra , sito in Parte_1
Salerno alla via Botteghelle n. 14, 3° piano (…) si rilevavano evidenti infiltrazioni d'acqua meteoriche, provenienti dal terrazzo di copertura nel vano soggiorno, la causa dell'evento sono le piogge che hanno determinato oltre al gocciolamento il distacco di alcuni elementi dal soffitto in cartongesso all'interno dell'appartamento. Inoltre vi era un annerimento con muffa delle pareti e del soffitto, la causa è da ricercare nelle precedenti infiltrazioni mai risolte. Per il fenomeno descritto si riteneva opportuno interdire l'uso del soggiorno. L'infiltrazione interessava il soggiorno dell'appartamento e si manifestava dal soffitto con gocciolamento d'acqua.”. Per altro verso, nell'elaborato peritale depositato nel procedimento per ATP n. 4999/2023 in atti, il C.t.u. ha inserito documentazione fotografica dello stato dei luoghi, nella quale sono chiaramente visibili macchie d'umidità sul soffitto del salone. Più esaustivamente, il C.t.u. ha riscontrato che: “Il Vano Salone dell'Appartamento presenta danni a controsoffittatura in centro vano, porzioni di parteti perimetrali in corrispondenza degli infissi ed in particolare della porta finestra di accesso al balcone esterno. In tale zona si è altresì verificato sfondellamento del solaio con danni a porzioni cementizie ed elementi metallici. Ulteriori degradi risultano presenti nelle porzioni adiacenti ad ulteriori infissi minori del
3 vano salone ed in corrispondenza dell'intradosso rampa/scala. Il Vano Letto Matrimoniale dell'Appartamento presenta danni di degrado da infiltrazioni su porzioni della parete che attornia la porta finestra di comunicazione con il balcone esterno” (cft. pag. 45 della CTU a firma Arch.
, prodotta in allegato al ricorso). Persona_1
Per quanto concerne la causa dei danni, nella suddetta CTU, che si ritiene condivisibile per la completezza e precisione dell'esame svolto e per l'assenza di vizi logici, si legge: “Con riferimento alle Cause di provenienza delle infiltrazioni, appare incontrovertibilmente dimostrato come:
- I Degradi a centro controsoffittatura ed all'intradosso della rampa scala condominiale nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da fugatura degradata e guaina- sotto pavimentazione da verificare, nonché da veicolazioni sotto uscio porta e ristagni sul CP_4 pianerottolo di arrivo scala condominiale lignea attualmente dismessa.
- I Degradi da sfondellamento solaio e controsoffittatura ed infiltrazioni attraverso pareti esterne nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da cornicioni degradati, sia sul frontalino ma anche e soprattutto per necessità di revisione canaletta perimetrale di cui va verificata la pendenza e la perfetta tenuta di rivestimento impermeabile fino all'imbocco della discendente pluviale.
- I Degradi da infiltrazioni attraverso soffitto e pareti esterne nel vano letto matrimoniale siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da cornicioni degradati, sia sul frontalino ma anche e soprattutto per necessità di revisione canaletta perimetrale di cui va verificata la pendenza e la perfetta tenuta di rivestimento impermeabile fino all'imbocco della discendente pluviale, oltre che naturalmente a provvedere a ripulitura monofalda in tegole da ristagni terriccio e vegetazione spontanea anomala da rimuovere.” (pag. 56 e 57 dell'elaborato).
Emerge, quindi, che i danni sono derivati in parte dal degrado dei cornicioni e della canaletta perimetrale e in parte dallo stato del lastrico solare, “la cui fugatura, oggetto di rappezzi occasionali agevolmente individuabili per differenze di cromatismi, diventa agevole veicolazione delle infiltrazioni”.
3. In relazione alla prima causa di danno, si osserva che cornicioni e grondaie sono componenti del tetto e delle facciate dell'edificio, che costituiscono parti comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 1 c.c.
Riguardo ad essi, dunque, l'obbligo di manutenzione grava sull'amministratore e sull'assemblea condominiale (artt. 1130 co. 1 n. 4 e 1135 co. 1 n. 4 c.c.).
Nel caso di specie, è infondata l'eccezione del di imputabilità dell'omessa manutenzione CP_1 esclusivamente all'ostruzionismo della IN , la quale avrebbe impedito ogni accesso CP_2 al lastrico solare. Sempre nella CTU in atti, invero, si legge: “Le modalità di accesso al terrazzo de quo vengono sinteticamente ripercorse:
4 - Scale condominiale a struttura lignea attualmente in disuso;
- Abbaino intercomunicante con sottotetto di proprietà , raggiungibile tramite scala a Pt_1 chiocciola ma attualmente sbarrato.
- Porta finestra funzionante ed indicata in planimetria catastale sub.68 di intercomunicazione del terrazzo con il vano cucina/pranzo dell'appartamento privato della IG.ra . CP_2
Tale assetto delle intercomunicazioni e degli accessi non impedisce comunque l'attuazione degli interventi di rimozione delle cause di infiltrazione (anche in itinere di prosecuzione del Giudizio parallelo e qualsiasi siano gli esiti dell'altro Giudizio) (…) Infatti, sempre ispezione diretta dei luoghi, ha confermato la possibilità condominiale di intervenire tramite ponteggi su cornicioni, linee di gronde e manto di tegole (…) il stesso poteva già indipendentemente e con ponteggi CP_1 intervenire su cornicione, intradosso, canale di gronda e pareti esterne senza dover forzatamente accedere sul calpestio del terrazzo stesso”.
Si evince, quindi, che il ben avrebbe potuto eseguire i lavori di manutenzione su CP_1 cornicioni e grondaie, ai quali era in grado di accedere liberamente e senza impedimenti da parte della
. Di conseguenza, il va condannato all'esecuzione a proprie spese degli CP_2 CP_1 interventi su cornicioni e grondaie come indicati a pag. 58 della CTU e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti.
4. Riguardo ai danni dipesi dall'omessa manutenzione del lastrico solare, “qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il , in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei CP_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 co. 1 n. 4 c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 co. 1 n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (Cass. Sez. Unite n. 9449/2016). Nel caso di specie, tale rigorosa prova contraria CP_1
(imputabilità dei danni in via esclusiva) non è stata fornita e comunque non emerge dagli atti.
Da un lato è pacifica la sussistenza di un contrasto fra il e la circa la proprietà CP_1 CP_2 del bene, peraltro non oggetto del presente giudizio. Nella memoria difensiva del giudizio di ATP in atti, invero, “dichiara di aver usucapito il diritto di uso esclusivo della Controparte_2 terrazza/lastrico solare posta in naturale prolungamento della propria unità immobiliare (…), stante il possesso esclusivo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico”. Viceversa, nella memoria difensiva
5 in ATP del in atti si legge: “ (…) è, seppur sine titulo, nella CP_1 Controparte_2 detenzione esclusiva del terrazzo sovrastante l'immobile danneggiato da numerosi anni - sebbene non abbia mai dimostrato di averne titolo”. Ai sensi dell'art. 1117 c.c., “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come (...) i lastrici solari”.
Si aggiunga che dagli atti non risulta un regolamento condominiale derogatorio alla presunzione legale, né l'acquisto in via negoziale della proprietà esclusiva da parte della , né la CP_2 pubblicazione di una sentenza di accertamento dell'avvenuta usucapione da parte della IN.
Anzi, la IN stessa, per mezzo del suo delegato , nel verbale di assemblea Testimone_1 condominiale del 03/03/2010 in atti “pacificamente riconosce la condominialità della terrazza (…) riconoscendo che le opere realizzate sul terrazzo sono oggetto di mera tolleranza da parte del
Condominio, inidonea a determinare eventuale acquisto per usucapione delle parti comuni”. In difetto di prova contraria e ai soli fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. oggetto del presente giudizio, il lastrico solare deve quindi presumersi in regime di comproprietà fra i condomini.
Per altro verso, la circostanza che la abbia ostacolato la manutenzione del lastrico solare CP_3 da parte del non è stata contestata. La resistente, invero, si è limitata ad affermare CP_1 genericamente di non essere mai stata “richiesta … di interventi/accessi” (v. memoria difensiva di costituzione in atti). In difetto di una specifica contestazione della resistente costituita, il fatto deve dunque ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ne deriva che le spese di manutenzione del lastrico sono poste a carico di entrambe le parti resistenti secondo il criterio di riparto stabilito dall'art. 1126 c.c. L'assunzione da parte del IG. CP_2 dell'onere di manutenzione del manto di impermeabilizzazione e della pavimentazione (v. verbale di assemblea condominiale in data 03/03/2010 in atti), invero, non può essere considerata una deroga pattizia alla norma in esame, poiché dal verbale non emerge una manifestazione espressa della volontà di tutti i condomini di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti, indispensabile per la modifica del criterio legale di riparto delle spese ex art. 1126 c.c. (Cass. n. 5814/2016).
Ciononostante, solo il può essere condannato all'esecuzione diretta dei lavori. “Poiché CP_1 il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo;
ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite
6 dall'art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti
i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi” (Cass. n. 10233/2002; conf. Cass. n. 4596/2012).
Il , perciò, va condannato all'esecuzione degli interventi sul terrazzo come indicati a pag. CP_1
57 della CTU e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti, mentre ad va ordinato di non opporre ostacoli allo svolgimento dei suddetti lavori. In Controparte_2 applicazione dell'art. 1126 c.c., inoltre, la va condannata a rimborsare al un CP_2 CP_1 terzo dei costi degli interventi medesimi.
5. Per quanto concerne il risarcimento dovuto alle ricorrenti, i danni in oggetto sono frutto della situazione complessiva di degrado sia del lastrico solare, sia di cornicioni e grondaie. Il degrado della controsoffittatura nel vano salone, in particolare, è conseguenza della combinazione di infiltrazioni provenienti in ugual misura dalle porzioni di edificio sopracitate, le quali quindi hanno entrambe contribuito indistintamente alla causazione del danno. Nella CTU in atti, invero, si legge: “I Degradi
a centro controsoffittatura (…) nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da fugatura degradata e guaina- sotto pavimentazione da verificare (…) - I Degradi da sfondellamento solaio e controsoffittatura ed infiltrazioni attraverso pareti esterne nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da cornicioni degradati”. Alla luce degli obblighi di manutenzione già menzionati e del comportamento ostruzionistico tenuto dalla IN , sussiste pertanto CP_2 una responsabilità concorrente delle parti resistenti. Ne consegue che il e la CP_1 CP_2 vanno condannati in solido al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di € 12.159,57, così come quantificata in sede di ATP (v. pag. 60 CTU in atti), liquidata all'attualità in € 13.022,90. Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 07/08/2022 (data di intervento dei Vigili del Fuoco) e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7 6. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e va accolta. Di conseguenza, va accertata la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. del e di CP_1 [...] per i danni da infiltrazioni cagionati all'immobile di proprietà delle ricorrenti. Il CP_2 va condannato all'esecuzione a proprie spese degli interventi su cornicioni e grondaie CP_1 come indicati a pag. 58 della CTU, nonché all'esecuzione dei lavori sul terrazzo come indicati a pag.
57 della CTU. Nei confronti di invece, vanno disposti il divieto di frapporre Controparte_2 impedimenti all'esecuzione dei lavori sul terrazzo e la condanna al rimborso in favore del di un terzo dei costi di questi ultimi lavori. Entrambe le parti resistenti, infine, vanno CP_1 condannate in solido al pagamento in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 13.022,90 liquidata all'attualità. Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 07/08/2022 e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Le spese di lite, comprensive anche di quelle dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico delle parti resistenti in solido fra loro. Esse vanno determinate secondo il D.M. 147/2022, ritenuti congrui valori prossimi ai medi stante le questioni affrontate e l'attività espletata, applicata la fascia di valore da € 5.201 a € 26.000, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8288/2024 R.G., così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1.1 accerta la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. del ON
e di per i danni da infiltrazioni cagionati all'immobile di proprietà delle
[...] Controparte_2 ricorrenti;
1.2 condanna il , in persona dell'amministratore p.t., ON all'esecuzione a proprie spese degli interventi su cornicioni e grondaie come indicati a pag. 58 della
CTU, e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti, nonché all'esecuzione dei lavori sul terrazzo come indicati a pag. 57 della CTU e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti;
CTU a firma Arch. che deve Persona_1 ritenersi quivi interamente richiamata;
8 1.3 ordina ad di non frapporre impedimenti all'esecuzione dei lavori sul terrazzo Controparte_2
e la condanna la predetta al rimborso, in favore del , in CP_1 ON persona dell'Amm.re pt., di un terzo dei costi dei lavori come indicati a pag. 57 della CTU una volta eseguiti;
1.4 condanna il in persona dell'amministratore p.t. e ON
, in solido fra loro, al pagamento in favore delle ricorrenti ed a titolo risarcitorio Controparte_2 della somma di € 13.022,90 liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 07/08/2022 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato dalla sentenza sino al saldo;
2. condanna il in persona dell'amministratore p.t. e ON
, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che Controparte_2 si liquidano: A) per il procedimento di ATP ex art. 696-bis c.p.c., in euro 118,50 per esborsi ed €
2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
B) per il presente giudizio, in € 264,00 per esborsi e € 4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2.1 pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in sede di ATP ex art. 696-bis c.p.c., a definitivo carico delle parti resistenti, in solido fra loro;
2.2 dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite in favore del difensore antistatario Avv.
Celia Giuseppe.
Così deciso in Salerno, in data 18/07/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio.
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TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8288/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: danni da infiltrazioni condominiali, vertente
TRA
, (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutte rappresentate e difese, giusta Parte_4 C.F._4 procura allegata al ricorso, dall'Avv. CELIA GIUSEPPE, con questi elettivamente domiciliate presso il suo Studio sito in PIAZZA PORTAROTESE 1/a SALERNO;
RICORRENTI
E
, in persona dell'Amministratore p.t. ON
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, P.IVA_1 dall'Avv. ELEFANTE ANTONIO, con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in
VIA MARINO PAGLIA 26 SALERNO
RESISTENTE
NONCHE'
1 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. DE ANGELIS MAURA, con questa elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in VIA PAOLO DE GRANITA 42 SALERNO
RESISTENTE
Conclusioni: come precisate negli scritti e in discussione all'udienza del 10/07/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 31/10/2024, le ricorrenti premettevano di essere comproprietarie dell'appartamento ubicato al piano 3° del fabbricato condominiale di
[...]
Salerno, riportato in N.C.E.U. al foglio 64, part.1123, sub. 41, cat. A/4, vani 5,5, ON rendita € 460,16. Esponevano che la suddetta unità abitativa era in parte coperta da un lastrico solare, attualmente nella disponibilità esclusiva della IN ma oggetto di azione Controparte_2 di rivendica da parte del , che ne sostiene la natura condominiale. Parte_5
Lamentavano che, in conseguenza dell'omessa manutenzione del lastrico solare, il loro appartamento veniva interessato da infiltrazioni d'acqua, in particolare nel soggiorno e nella camera da letto, dove si verificavano la comparsa di macchie d'umidità, il crollo parziale di alcuni pannelli sui sottostanti arredi e sulla pavimentazione e danni all'impianto elettrico. Aggiungevano, inoltre, di aver proposto ricorso per ATP conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., n. R.G. 4999/2023. Riferivano che, nel corso di tale procedimento, il C.t.u. provvedeva all'accertamento delle cause dei danni e alla loro quantificazione in € 12.159,57, nonché all'individuazione degli interventi necessari all'eliminazione delle infiltrazioni.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, le ricorrenti convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il e ON
. Concludevano per l'accertamento della responsabilità dei resistenti in Controparte_2 solido o per quanto di ragione e per la condanna dei medesimi, sempre in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni e all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni, così come quantificati e descritti dal C.t.u. in sede di ATP conciliativo, con vittoria di spese del presente giudizio e del procedimento n. R.G. 4999/2023 e attribuzione al difensore.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il il quale deduceva CP_1
l'interruzione del nesso causale ex art. 2051 c.c. per fatto del terzo. Evidenziava, in particolare, che la IN , unica utilizzatrice del lastrico solare, impediva l'accesso al medesimo per lo CP_2 svolgimento dei lavori di manutenzione dovuti. Precisava, inoltre, che nel verbale dell'assemblea condominiale in data 03/03/2010 la mediante il delegato , si assumeva CP_3 Testimone_1
2 in via esclusiva l'onere di manutenzione del manto di impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo. Sosteneva, infine, la configurabilità di un concorso del fatto colposo delle danneggiate ex art. 1227 c.c. in ragione della loro inerzia delle ricorrenti nella segnalazione del danno e nell'esercizio dell'azione giudiziaria. Concludeva così per il rigetto della domanda o, in caso di accoglimento e in via subordinata, per la condanna della al rimborso dei costi sostenuti dal CP_2
Condominio per dare esecuzione alla sentenza. Ancora in via gradata, chiedeva altresì la riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 c.c., in ogni caso con vittoria di spese.
Si costituiva pure la quale negava la propria responsabilità per difetto di Controparte_2 manutenzione, indicava come potenziale causa dei suddetti danni i lavori svolti dalla IN
e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Parte_6
3. Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione di documenti e del fascicolo collegato di ATP, contenente la CTU, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione con termine massimo di giorni 30 per il deposito della motivazione.
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1. In via preliminare, va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281-decies e ss. c.p.c., come riformato dal d.lgs. n. 149/2022, e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.
2. Venendo al merito, le ricorrenti hanno adeguatamente provato la sussistenza dei danni da infiltrazioni lamentati. Da un lato, invero, nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco in data
07/08/2022 in atti si legge: “nell'appartamento di proprietà della sig.ra , sito in Parte_1
Salerno alla via Botteghelle n. 14, 3° piano (…) si rilevavano evidenti infiltrazioni d'acqua meteoriche, provenienti dal terrazzo di copertura nel vano soggiorno, la causa dell'evento sono le piogge che hanno determinato oltre al gocciolamento il distacco di alcuni elementi dal soffitto in cartongesso all'interno dell'appartamento. Inoltre vi era un annerimento con muffa delle pareti e del soffitto, la causa è da ricercare nelle precedenti infiltrazioni mai risolte. Per il fenomeno descritto si riteneva opportuno interdire l'uso del soggiorno. L'infiltrazione interessava il soggiorno dell'appartamento e si manifestava dal soffitto con gocciolamento d'acqua.”. Per altro verso, nell'elaborato peritale depositato nel procedimento per ATP n. 4999/2023 in atti, il C.t.u. ha inserito documentazione fotografica dello stato dei luoghi, nella quale sono chiaramente visibili macchie d'umidità sul soffitto del salone. Più esaustivamente, il C.t.u. ha riscontrato che: “Il Vano Salone dell'Appartamento presenta danni a controsoffittatura in centro vano, porzioni di parteti perimetrali in corrispondenza degli infissi ed in particolare della porta finestra di accesso al balcone esterno. In tale zona si è altresì verificato sfondellamento del solaio con danni a porzioni cementizie ed elementi metallici. Ulteriori degradi risultano presenti nelle porzioni adiacenti ad ulteriori infissi minori del
3 vano salone ed in corrispondenza dell'intradosso rampa/scala. Il Vano Letto Matrimoniale dell'Appartamento presenta danni di degrado da infiltrazioni su porzioni della parete che attornia la porta finestra di comunicazione con il balcone esterno” (cft. pag. 45 della CTU a firma Arch.
, prodotta in allegato al ricorso). Persona_1
Per quanto concerne la causa dei danni, nella suddetta CTU, che si ritiene condivisibile per la completezza e precisione dell'esame svolto e per l'assenza di vizi logici, si legge: “Con riferimento alle Cause di provenienza delle infiltrazioni, appare incontrovertibilmente dimostrato come:
- I Degradi a centro controsoffittatura ed all'intradosso della rampa scala condominiale nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da fugatura degradata e guaina- sotto pavimentazione da verificare, nonché da veicolazioni sotto uscio porta e ristagni sul CP_4 pianerottolo di arrivo scala condominiale lignea attualmente dismessa.
- I Degradi da sfondellamento solaio e controsoffittatura ed infiltrazioni attraverso pareti esterne nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da cornicioni degradati, sia sul frontalino ma anche e soprattutto per necessità di revisione canaletta perimetrale di cui va verificata la pendenza e la perfetta tenuta di rivestimento impermeabile fino all'imbocco della discendente pluviale.
- I Degradi da infiltrazioni attraverso soffitto e pareti esterne nel vano letto matrimoniale siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da cornicioni degradati, sia sul frontalino ma anche e soprattutto per necessità di revisione canaletta perimetrale di cui va verificata la pendenza e la perfetta tenuta di rivestimento impermeabile fino all'imbocco della discendente pluviale, oltre che naturalmente a provvedere a ripulitura monofalda in tegole da ristagni terriccio e vegetazione spontanea anomala da rimuovere.” (pag. 56 e 57 dell'elaborato).
Emerge, quindi, che i danni sono derivati in parte dal degrado dei cornicioni e della canaletta perimetrale e in parte dallo stato del lastrico solare, “la cui fugatura, oggetto di rappezzi occasionali agevolmente individuabili per differenze di cromatismi, diventa agevole veicolazione delle infiltrazioni”.
3. In relazione alla prima causa di danno, si osserva che cornicioni e grondaie sono componenti del tetto e delle facciate dell'edificio, che costituiscono parti comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 1 c.c.
Riguardo ad essi, dunque, l'obbligo di manutenzione grava sull'amministratore e sull'assemblea condominiale (artt. 1130 co. 1 n. 4 e 1135 co. 1 n. 4 c.c.).
Nel caso di specie, è infondata l'eccezione del di imputabilità dell'omessa manutenzione CP_1 esclusivamente all'ostruzionismo della IN , la quale avrebbe impedito ogni accesso CP_2 al lastrico solare. Sempre nella CTU in atti, invero, si legge: “Le modalità di accesso al terrazzo de quo vengono sinteticamente ripercorse:
4 - Scale condominiale a struttura lignea attualmente in disuso;
- Abbaino intercomunicante con sottotetto di proprietà , raggiungibile tramite scala a Pt_1 chiocciola ma attualmente sbarrato.
- Porta finestra funzionante ed indicata in planimetria catastale sub.68 di intercomunicazione del terrazzo con il vano cucina/pranzo dell'appartamento privato della IG.ra . CP_2
Tale assetto delle intercomunicazioni e degli accessi non impedisce comunque l'attuazione degli interventi di rimozione delle cause di infiltrazione (anche in itinere di prosecuzione del Giudizio parallelo e qualsiasi siano gli esiti dell'altro Giudizio) (…) Infatti, sempre ispezione diretta dei luoghi, ha confermato la possibilità condominiale di intervenire tramite ponteggi su cornicioni, linee di gronde e manto di tegole (…) il stesso poteva già indipendentemente e con ponteggi CP_1 intervenire su cornicione, intradosso, canale di gronda e pareti esterne senza dover forzatamente accedere sul calpestio del terrazzo stesso”.
Si evince, quindi, che il ben avrebbe potuto eseguire i lavori di manutenzione su CP_1 cornicioni e grondaie, ai quali era in grado di accedere liberamente e senza impedimenti da parte della
. Di conseguenza, il va condannato all'esecuzione a proprie spese degli CP_2 CP_1 interventi su cornicioni e grondaie come indicati a pag. 58 della CTU e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti.
4. Riguardo ai danni dipesi dall'omessa manutenzione del lastrico solare, “qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il , in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei CP_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 co. 1 n. 4 c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 co. 1 n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (Cass. Sez. Unite n. 9449/2016). Nel caso di specie, tale rigorosa prova contraria CP_1
(imputabilità dei danni in via esclusiva) non è stata fornita e comunque non emerge dagli atti.
Da un lato è pacifica la sussistenza di un contrasto fra il e la circa la proprietà CP_1 CP_2 del bene, peraltro non oggetto del presente giudizio. Nella memoria difensiva del giudizio di ATP in atti, invero, “dichiara di aver usucapito il diritto di uso esclusivo della Controparte_2 terrazza/lastrico solare posta in naturale prolungamento della propria unità immobiliare (…), stante il possesso esclusivo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico”. Viceversa, nella memoria difensiva
5 in ATP del in atti si legge: “ (…) è, seppur sine titulo, nella CP_1 Controparte_2 detenzione esclusiva del terrazzo sovrastante l'immobile danneggiato da numerosi anni - sebbene non abbia mai dimostrato di averne titolo”. Ai sensi dell'art. 1117 c.c., “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come (...) i lastrici solari”.
Si aggiunga che dagli atti non risulta un regolamento condominiale derogatorio alla presunzione legale, né l'acquisto in via negoziale della proprietà esclusiva da parte della , né la CP_2 pubblicazione di una sentenza di accertamento dell'avvenuta usucapione da parte della IN.
Anzi, la IN stessa, per mezzo del suo delegato , nel verbale di assemblea Testimone_1 condominiale del 03/03/2010 in atti “pacificamente riconosce la condominialità della terrazza (…) riconoscendo che le opere realizzate sul terrazzo sono oggetto di mera tolleranza da parte del
Condominio, inidonea a determinare eventuale acquisto per usucapione delle parti comuni”. In difetto di prova contraria e ai soli fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. oggetto del presente giudizio, il lastrico solare deve quindi presumersi in regime di comproprietà fra i condomini.
Per altro verso, la circostanza che la abbia ostacolato la manutenzione del lastrico solare CP_3 da parte del non è stata contestata. La resistente, invero, si è limitata ad affermare CP_1 genericamente di non essere mai stata “richiesta … di interventi/accessi” (v. memoria difensiva di costituzione in atti). In difetto di una specifica contestazione della resistente costituita, il fatto deve dunque ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ne deriva che le spese di manutenzione del lastrico sono poste a carico di entrambe le parti resistenti secondo il criterio di riparto stabilito dall'art. 1126 c.c. L'assunzione da parte del IG. CP_2 dell'onere di manutenzione del manto di impermeabilizzazione e della pavimentazione (v. verbale di assemblea condominiale in data 03/03/2010 in atti), invero, non può essere considerata una deroga pattizia alla norma in esame, poiché dal verbale non emerge una manifestazione espressa della volontà di tutti i condomini di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti, indispensabile per la modifica del criterio legale di riparto delle spese ex art. 1126 c.c. (Cass. n. 5814/2016).
Ciononostante, solo il può essere condannato all'esecuzione diretta dei lavori. “Poiché CP_1 il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo;
ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite
6 dall'art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti
i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi” (Cass. n. 10233/2002; conf. Cass. n. 4596/2012).
Il , perciò, va condannato all'esecuzione degli interventi sul terrazzo come indicati a pag. CP_1
57 della CTU e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti, mentre ad va ordinato di non opporre ostacoli allo svolgimento dei suddetti lavori. In Controparte_2 applicazione dell'art. 1126 c.c., inoltre, la va condannata a rimborsare al un CP_2 CP_1 terzo dei costi degli interventi medesimi.
5. Per quanto concerne il risarcimento dovuto alle ricorrenti, i danni in oggetto sono frutto della situazione complessiva di degrado sia del lastrico solare, sia di cornicioni e grondaie. Il degrado della controsoffittatura nel vano salone, in particolare, è conseguenza della combinazione di infiltrazioni provenienti in ugual misura dalle porzioni di edificio sopracitate, le quali quindi hanno entrambe contribuito indistintamente alla causazione del danno. Nella CTU in atti, invero, si legge: “I Degradi
a centro controsoffittatura (…) nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da fugatura degradata e guaina- sotto pavimentazione da verificare (…) - I Degradi da sfondellamento solaio e controsoffittatura ed infiltrazioni attraverso pareti esterne nel vano salone siano imputabili ad infiltrazioni provenienti da cornicioni degradati”. Alla luce degli obblighi di manutenzione già menzionati e del comportamento ostruzionistico tenuto dalla IN , sussiste pertanto CP_2 una responsabilità concorrente delle parti resistenti. Ne consegue che il e la CP_1 CP_2 vanno condannati in solido al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di € 12.159,57, così come quantificata in sede di ATP (v. pag. 60 CTU in atti), liquidata all'attualità in € 13.022,90. Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 07/08/2022 (data di intervento dei Vigili del Fuoco) e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7 6. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e va accolta. Di conseguenza, va accertata la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. del e di CP_1 [...] per i danni da infiltrazioni cagionati all'immobile di proprietà delle ricorrenti. Il CP_2 va condannato all'esecuzione a proprie spese degli interventi su cornicioni e grondaie CP_1 come indicati a pag. 58 della CTU, nonché all'esecuzione dei lavori sul terrazzo come indicati a pag.
57 della CTU. Nei confronti di invece, vanno disposti il divieto di frapporre Controparte_2 impedimenti all'esecuzione dei lavori sul terrazzo e la condanna al rimborso in favore del di un terzo dei costi di questi ultimi lavori. Entrambe le parti resistenti, infine, vanno CP_1 condannate in solido al pagamento in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 13.022,90 liquidata all'attualità. Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 07/08/2022 e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Le spese di lite, comprensive anche di quelle dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico delle parti resistenti in solido fra loro. Esse vanno determinate secondo il D.M. 147/2022, ritenuti congrui valori prossimi ai medi stante le questioni affrontate e l'attività espletata, applicata la fascia di valore da € 5.201 a € 26.000, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8288/2024 R.G., così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1.1 accerta la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. del ON
e di per i danni da infiltrazioni cagionati all'immobile di proprietà delle
[...] Controparte_2 ricorrenti;
1.2 condanna il , in persona dell'amministratore p.t., ON all'esecuzione a proprie spese degli interventi su cornicioni e grondaie come indicati a pag. 58 della
CTU, e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti, nonché all'esecuzione dei lavori sul terrazzo come indicati a pag. 57 della CTU e in dettaglio nei computi metrici allegati, quivi da considerarsi ritrascritti;
CTU a firma Arch. che deve Persona_1 ritenersi quivi interamente richiamata;
8 1.3 ordina ad di non frapporre impedimenti all'esecuzione dei lavori sul terrazzo Controparte_2
e la condanna la predetta al rimborso, in favore del , in CP_1 ON persona dell'Amm.re pt., di un terzo dei costi dei lavori come indicati a pag. 57 della CTU una volta eseguiti;
1.4 condanna il in persona dell'amministratore p.t. e ON
, in solido fra loro, al pagamento in favore delle ricorrenti ed a titolo risarcitorio Controparte_2 della somma di € 13.022,90 liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 07/08/2022 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato dalla sentenza sino al saldo;
2. condanna il in persona dell'amministratore p.t. e ON
, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che Controparte_2 si liquidano: A) per il procedimento di ATP ex art. 696-bis c.p.c., in euro 118,50 per esborsi ed €
2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
B) per il presente giudizio, in € 264,00 per esborsi e € 4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2.1 pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in sede di ATP ex art. 696-bis c.p.c., a definitivo carico delle parti resistenti, in solido fra loro;
2.2 dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite in favore del difensore antistatario Avv.
Celia Giuseppe.
Così deciso in Salerno, in data 18/07/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio.
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