Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7787/2018 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 7787/2018 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Torre del Greco (NA), alla Via Sant'Elena n. 4, presso lo studio dell'avvocato
Francesca Falanga e rappresentata e difesa dall'avvocato Crescenzo Giuseppe Rinaldi in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione (indirizzo p.e.c.:
telefax: 0810152203), nonché Email_1 dall'avvocato Pierfrancesco Micillo, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via E. Pessina n.
90, è anche elettivamente domiciliata, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione depositata in data 1-6-2020 (indirizzo p.e.c.:
. Email_2
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente _1 domiciliato, presso l'Avvocatura Municipale in Torre del Greco, alla via Generale C. A. Dalla
Chiesa, Edificio “la Salle”, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonioluigi Iacomino e
Francesco Nappo, in virtù di procura apposta in calce all'atto di costituzione e risposta
(indirizzo p.e.c.: Email_3 Email_4 fax: n. 0818830321).
pag. 1
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli, alla Via Del Parco Margherita, n. 24, presso lo studio dell'avvocato
Andrea Sepe, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta (indirizzo p.e.c.:
telefax: 081/409077). Email_5
CHIAMATA IN CAUSA
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Pilato, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del proprio difensore: (telefax n. 02/36752400). Email_6
CHIAMATA IN CAUSA (OPPOSTA nel giudizio n. 4037/2021 R.G.)
Oggetto: azione di risarcimento danni – 1218 c.c. – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza cartolare del 5-12-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 20-12-2018, evocava in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo tribunale, il al fine di sentir accertare _1
e dichiarare: 1) l'inadempimento del convenuto agli obblighi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per l'effetto condannarlo al versamento, in suo favore, degli importi di interessi da calcolarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 141 e 143 d.lgs. 163/06 come integrati dal d.lgs. 192/12; 2) la non imputabilità dei “ripristini e danni” paventati dal del Greco con lo stato finale dei lavori e per l'effetto ordinare al _1 CP_1 il riaccredito della somma di euro 106.580,63 illegittimamente detratta;
3) l'esclusiva responsabilità del per tutti i ritardi verificatisi all'esito della _1 certificazione di ultimazione dell'appalto, e, per l'effetto, ed in relazione alle riserve inscritte dall'impresa in calce agli atti contabili ed a quelli finali, dichiarare il diritto di quest'ultima al ristoro di tutti i maggiori oneri e danni complessivamente subiti, quantificati in euro 5.383.997,30 a titolo di maggiori spese generali, maggiore vincolo personale ed attrezzature e maggior vincolo polizze.
pag. 2 Inoltre, chiedeva di aggiornare tutti gli importi richiesti di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava la domanda e ne _1 chiedeva il rigetto.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale e chiedeva: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della per le lavorazioni non eseguite e/o non Parte_1 eseguite a regola d'arte e per la mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, cui era conseguita l'applicazione delle penali non riscosse in relazione ai certificati di pagamento da 1 a 7, e condannare l'attrice al pagamento di euro 561.080,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo;
2) in virtù della c.t.u. di cui all'accertamento tecnico preventivo svolto nell'ambito del giudizio 5559/2017 - Tribunale di Torre Annunziata - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della quale affidataria dei lavori di “Riqualificazione degli Parte_1 spazi pubblici di relazione”, per i danni causati al nell'ambito _1 dell'appalto medesimo, e condannarla al pagamento di euro 271.220,12 come da dettagliato computo metrico estimativo, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito e dell'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in ordine alle cause che hanno determinato Parte_1
l'inefficace organizzazione e gestione delle risorse produttive messe in campo nell'espletamento dell'appalto in questione, quali maestranze e mezzi d'opera impiegati in cantiere, nonché per le periodiche carenze nell'approvvigionamento dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera e quindi, delle conseguenti relative ripercussioni che queste hanno sull'Ente comunale e sui suoi organi politici e tecnici, e condannarla al risarcimento del danno all'immagine sofferto dal , da quantificarsi – _1 eventualmente anche in via equitativa – in corso di causa.
Espletata l'istruttoria e riservata la causa in decisione, con ordinanza del 21-7-2022 – pronunziata da diverso giudicante - la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva ordinata, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa di Controparte_2
A seguito della notifica mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, effettuata in data 5-
9-2022 da parte di , degli atti introduttivi e della ordinanza del 21-7-2022, si Parte_1 costituiva in data 2-12-2022 e chiedeva che fosse accertata e dichiarata la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, che fosse estromessa dal giudizio;
pag. 3 in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda introduttiva del giudizio e della chiamata di terzo in causa per difetto dei presupposti di legge.
A seguito della notifica mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, effettuata in data 5-
9-2022 da parte di e in data 25-7-2022 da parte del Parte_1 _1
, degli atti introduttivi e della ordinanza del 21-7-2022, si costituiva
[...] [...] in data 18-11-2022, che contestava la ritualità del giudizio, si opponeva Controparte_3 alla riunione dei giudizi, contestava la propria legittimazione passiva e chiedeva il rigetto di eventuali domande proposte dalle altre parti nei suoi confronti e la conferma di quelle da essa richieste nel giudizio n. 4037/2021 R.G..
1.2. Con ordinanza del 4-3-2023 veniva riunito al presente il giudizio n. 4037/2021 R.G., relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 735/2021 del 1°-6-2021, notificato in data
15-6-2021, con il quale era stato ingiunto al di pagare la _1 somma di euro 49.500,00, relativa alla fattura n. 600000014 del 20-10-2015, oltre interessi e spese della procedura, in favore di Controparte_3
Con atto di citazione notificato in data 19-7-2021 il si _1 opponeva al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca di questo e che venisse dichiarata l'inesistenza del credito ceduto dalla alla opposta;
in via subordinata, Parte_1 chiedeva dichiarare la continenza del giudizio rispetto a quelle n. 7787/2018 R.G..
In data 29-11-2021 si costituiva in giudizio l'opposta che Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che la era la Controparte_3 esclusiva titolare del credito di euro 49.500,00, e conseguentemente emettere sentenza con gli effetti di cui all'art. 653 c.p.c., con condanna del al _1 pagamento di tale somma ovvero di quell'altra maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
1.3. Con ordinanza del 4-12-2023, il Tribunale formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva poi accettata solo dal e da _1
Controparte_2
Con ordinanza del 6-12-2024, quindi, la causa veniva riservata in decisione ed erano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura ivi indicata.
2. L'attrice ha agito nei confronti del chiedendo di accertare l'inadempimento CP_1 contrattuale di questi relativamente agli obblighi di pagamento degli stati di avanzamento pag. 4 dei lavori e di condannarlo al pagamento “degli importi di interessi” dovuti, al riaccredito della somma di euro 106.580,63 e al risarcimento dei danni subiti di cui alle riserve formulate.
A fondamento di tali domande, deduceva quanto segue: con contratto di Parte_1 appalto n. rep 15725 del 7-10-2013, il affidava ad essa _1
l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
“Riqualificazione degli spazi pubblici di relazione” per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta praticato di euro 4.163.636,20; il termine per finire le opere era fissato dal contratto in 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori del 9-3-2014 e pertanto scadenti il giorno 8-3-2015 poi differito, con le proroghe concesse, al 20-12-2015; all'esito della validazione del progetto esecutivo, redatto dall'affidataria, da parte della stazione appaltante, avviava le lavorazioni giungendo, non Parte_1 senza pregiudizio, alla completa ultimazione delle opere in tempo utile e ciò veniva certificato dalla direzione dei lavori con verbale del 21-12-2015; l'appalto si era contraddistinto per una forte ingerenza della stazione appaltante in corso dell'esecuzione conducendo l'impresa ad eseguire un'opera in condizioni e con modalità differenti da quelle preventivabili;
invero, attraverso un uso distorto degli ordini di servizio,
l'Amministrazione comunale aveva apportato consistenti modifiche al progetto posto a base di gara, quasi al pari di un appalto “a regia”, ordinando alla lo stralcio Parte_1 di alcune lavorazioni al fine di offrire copertura economica ad altre, ritenute di maggior interesse per la popolazione;
l'amministrazione aveva consentito che i tratti viari oggetto dell'appalto, fossero aperti al transito pedonale e veicolare anche nel corso della loro realizzazione, pertanto la aveva dovuto svolgere la propria attività con Parte_1 cantiere c.d. “APERTO” scontrandosi con lo scarso senso civico degli utilizzatori e con il lassismo degli organi di vigilanza dell'ente, i quali in più occasioni avevano consentito il transito delle autovetture sulle strade appena ultimate o la sosta sui marciapiedi appena ripristinati;
anche per tali circostanze, l'impresa esplicitava in calce ai S.A.L. via via emessi, specifiche riserve che venivano definite in parte e temporaneamente con la sottoscrizione di un accordo transattivo il 6-7-2015 che prevedeva il riconoscimento e la corresponsione da parte del di euro 240.000,00 a titolo di danni da anomalo andamento e CP_1
l'esecuzione da parte dell'impresa di una ennesima variante al progetto;
l'accordo veniva ottemperato solo dalla in quanto il ometteva il pagamento del Parte_1 CP_1
pag. 5 saldo pattuito giungendo finanche a sconfessare se stesso al solo fine di produrre una formale giustificazione alle opposizioni giudiziarie promosse nei confronti dei decreti ingiuntivi nel frattempo ottenuti dalla ai fini dell'ottenimento del Parte_1 corrispettivo;
il sebbene certificava che i lavori potevano considerarsi ultimati il CP_1
20-12-15 e che erano stati eseguiti in tempo utile, per oltre un anno dalla data prevista per l'emissione degli atti di collaudo (21-6-2016), si era esercitato in strumentali attività defatigatorie al solo fine di rinviare le attività contabili e di pagamento sulla stessa gravanti, nonché di giovarsi del prolungamento di una attività di manutenzione da parte dell'impresa; ciò era provato dall'O.D.S. n. 22 emesso dalla Direzione Lavori il 18-4-2016 – ove, da un lato lo stesso assicurava l'avvio della redazione dello stato finale CP_4
(dichiarato già redatto dal nelle opposizioni a decreto ingiuntivo presentate CP_1 presso questo ufficio), dall'altro, segnalava che erano giunte al denunce da parte CP_1 di cittadini, circa la sussistenza di vizi e difetti di esecuzione per i quali si ordinava il ripristino;
a detta corrispondenza la replicava, anche attraverso documentazione Pt_1 fotografica dei luoghi, dimostrando l'insussistenza dei vizi lamentati ovvero la non imputabilità degli stessi all'esecutrice, difatti, con note del 26-4-2016 e poi del 14-11-2016, la ribadiva l'avvenuta ultimazione dei lavori e la riconsegna delle aree Pt_1 all'amministrazione comunale, sollecitando la rapida conclusione delle attività di collaudo, sottolineando il grave danno subito, in termini di attività manutentive ulteriori alle previsioni contrattuali, in ragione dell'ingiustificato procrastinarsi delle attività di collaudo;
con note del 14-11-2016, la aveva formalmente contestato al il Parte_1 CP_1 mancato rispetto di tutti i termini previsti dalla normativa regolante le OO.PP. invitando e diffidando l'Amministrazione all'immediata: 1) redazione del Conto Finale che avrebbe dovuto esser emesso entro il 21-1-2016; 2) formalizzazione della presa in consegna dell'opera che sarebbe dovuta avvenire entro il 31-12-2015; 3) emissione del certificato di collaudo provvisorio che doveva dirsi emesso entro il 21-6-2016; 6) pagamento degli importi di cui all'accordo transattivo;
4) pagamento dell'importo di cui allo Stato finale entro il 30-9-2016; 5) adozione entro il 31-12-2015 di una formale perizia di variante relativamente alle opere richieste con il verbale di riunione del 1-10- 2015 in uno alla 6) redazione dello stato finale delle opere, fatto salvo il diritto a vedersi riconosciuto tutto il maggior danno subito e subendo;
solo in data 13-2-2017, la committente giungeva a concordare ben quarantuno nuovi prezzi, e l'8-5-2017, senza provvedere alla redazione di pag. 6 qualsivoglia dovuto atto di variante, aveva invitato l'esecutrice alla sottoscrizione dello
Stato finale dei Lavori;
con lo stato finale dei Lavori l'Amministrazione si era arrogata altresì il diritto di procedere all'applicazione di consistenti detrazioni contabili per circa euro
107.000,00 ed all'applicazione di una penale di circa euro 422.506,30, omettendo anche il riconoscimento di circa euro 328.000,00 per opere aggiuntive dalla stessa ordinate con gli
O.D.S n. 15, 16 e 17; la aveva quindi sottoscritto lo stato finale dei lavori con Pt_1 riserva tempestivamente esplicitata in calce al registro di contabilità con la quale aveva richiesto oltre che l'accreditamento e/o il riaccreditamento del corrispettivo posto in detrazione anche e soprattutto il ristoro di tutti i maggiori oneri e danni subiti per l'ingiustificato ritardo nell'espletamento delle operazioni di collaudo e di presa in consegna definitiva dell'opera da parte della stazione appaltante;
erano state violate le norme che stabilivano gli obblighi del committente di un appalto pubblico relative al pagamento nel corso dei lavori, al collaudo e all'accordo bonario previsti dalla normativa del settore (artt.
141 e 143 d.lgs. 163/2006; artt. 1 e 5 d.lgs. 163/2006 nonché artt. 200 e 237 d.p.r.
207/2010; art. 240 d.lgs. 163/2006).
2.1. Le richieste dell'attrice sono state contestato dal che, in _1 primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, avendo questa ceduto, con scrittura privata per ministero del notaio del 16-12-2013 Persona_1
(registrata a Napoli il 17-12-2013 e notificata al il 19-12-2013), tutti i crediti CP_1 presenti e futuri attinenti al contratto di appalto in favore di Controparte_2
2.2. L'eccezione, da intendersi quale eccezione di carenza di legittimazione sostanziale attiva, è fondata.
Le domande – diversamente da quanto sostenuto nella memoria depositata in data 10-
6-2019 dall'attrice - sono state proposte a titolo contrattuale, lamentando Parte_1 la violazione, da parte del , degli obblighi del committente _1 previsti dalla legge, e chiedendo il pagamento degli interessi per l'inadempimento agli obblighi di pagamento degli stati di avanzamento, il riaccredito della somma detratta con lo stato finale dei lavori e il pagamento dei danni e oneri maturati per le riserve formulate nel corso dei lavori.
Le prime due domande hanno ad oggetto il pagamento degli interessi sulle somme dovute per i pagamenti dei lavori eseguiti e il pagamento di quanto maturato per i lavori e non corrisposto dalla stazione appaltante per ritenuti “ripristini e danni”.
pag. 7 La terza domanda, invece, si riferisce alle pretese economiche maturate per le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori.
Al riguardo va rammentato che l'istituto della riserva, infatti, è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull'andamento dell'appalto in modo da evitare l'esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell'opera ed è dunque correlata alle pretese dell'appaltatore di natura economica di matrice contrattuale: onde l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 3555 del 4-2-2022; Cass. civ., sentenza n. 7479 del
23-3-2017).
Orbene, con scrittura privata autenticata del notaio in data 16-12-2013, Persona_1 rep. n. 129278, racc. 25528, registrata a Napoli in data 17-12-2013 al n. 23235/1T (cfr. documentazione prodotta dalla chiamata in causa , l'attrice ebbe Controparte_3
a cedere ad “..tutti i crediti presenti e futuri attinenti al contratto Controparte_3 per lo “Appalto della progettazione esecutiva e per i lavori del Programma di riqualificazione degli spazi pubblici di relazione…; la cessione in parola è stata notificata al in data 19-12-2023. CP_1
Ne consegue che le richieste, avendo ad oggetto crediti maturati – secondo la prospettazione dell'attrice - dopo la conclusione del contratto del 7-10-2013 e sicuramente dopo la cessione del credito del 16-12-2013, non possono essere pretesi da Parte_1
risultando compresi tra quelli oggetto della descritta cessione del credito.
[...]
Giova al riguardo evidenziare che, anche a seguito della transazione stipulata tra le parti del contratto in data 6-7-2015, il rapporto è rimasto il medesimo e i crediti relativi sono quindi riconducibili all'originario rapporto, non ravvisandosi nella specie una transazione novativa, come invece sostenuto dal CP_1
Difatti, secondo gli insegnamenti della S.C. “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la pag. 8 conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (Cass. civ., ordinanza n. 21371 del
6-10-2020; Cass. civ., sentenza n. 23064 dell'11-11-2016; Cass. civ., sentenza n. 15444 del 14-7-2011); “in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto”
(Cass. civ., ordinanza n. 7194 del 13-3-2019; Cass. civ., sentenza n. 23064 dell'11-11-
2016).
Va poi rammentato che, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976
c.c. sancisce, l'irrisolubilità della transazione (Cass. civ., sentenza n. 24377 del 16-11-
2006).
Orbene, le parti nella transazione in parola non manifestarono la inequivoca volontà di estinguere il precedente rapporto e di regolarne uno nuovo, in quanto le prestazioni in esso previste erano funzionali sempre alla realizzazione delle opere previste nel contratto del 7-10-2013 in relazione alle quali le parti si accordavano stabilendo che la stazione appaltante corrispondesse una somma a titolo di indennizzo alla controparte per le riserve formulate e l'appaltatrice completasse i lavori, secondo la variante concordata, nel termine ivi stabilito;
inoltre, non vi era alcuna intenzione di recidere ogni collegamento con pag. 9 l'originario rapporto avendo espressamente pattuito all'art. 8 della transazione, che, “Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa”.
Pertanto, è evidente che le richieste dell'attrice sono tutte riconducibili al contratto di appalto in questione e che, pertanto, avendo ceduto i relativi crediti, non ha titolo per formulare le domande in questione.
Per tali ragioni, devono essere respinte le domande proposte dall'attrice.
3. Il - come prima precisato - ha altresì dedotto che era la _1 ad essere debitrice (sulla base dello stato finale dei lavori) della somma di Parte_1 euro 561.080,10, a titolo di penali per inosservanza del termine del 31-10-2015, di cui agli artt. 4 e 6 della scrittura transattiva del 6-7-2015 per ogni giorno di ritardo dal 9-3-2015; ha aggiunto di essere creditrice anche della somma di euro 271.220,12, per il maggior danno e per tutti gli inconvenienti e gli inadempimenti riconducibili alla mancata o inesatta esecuzione dei lavori appaltati come accertati dal c.t.u. in sede di A.T.P nel giudizio n.
5559/2017 R.G. promosso dall' nei confronti della e ivi CP_5 Parte_1 quantificati dal c.t.u.; infine, ha lamentato di aver subito un danno all'immagine a causa del comportamento della controparte.
Ha, quindi, spiegato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento delle somme indicate e di quella ulteriore da quantificare, anche in via equitativa, in riferimento all'ultima domanda.
A sostegno delle proprie richieste e difese il deduceva che: il 10-3-2014 era CP_1 avvenuta la consegna dei lavori alla il cui termine per l'esecuzione era Parte_1 fissato al 15-3-2015; dopo diverse proroghe i lavori non erano stati ultimati, nonostante l'emissione di diversi ordini di servizio e atti di diffida;
l'esecuzione dei lavori era stata caratterizzata da una serie di inadempimenti e mancanze a seguito delle quali si erano evidenziati una serie di vizi e difetti, riscontrati anche dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.; l'inefficace organizzazione e gestione delle risorse produttive da parte dell'impresa affidataria, nonché le carenze nell'approvvigionamento dei materiali necessari, sin dalla consegna dei lavori, avevano causato il mancato rispetto dei termini previsti nel programma dei lavori con proteste da parte di operatori commerciali e abitanti e conseguente insorgenza di danni patrimoniali e non patrimoniali (danno all'immagine del;
con ordini di servizio e varie riunioni il direttore dei lavori aveva CP_1
pag. 10 invitato l'impresa a risolvere le inadempienze contestate ma questa non vi aveva provveduto, anzi in occasione delle sottoscrizioni dei SAL n. 1, 2 e 3, l'appaltatore aveva avanzato domande di riserve sul registro di contabilità per anomalo andamento dei lavori per euro 2.820.340,65, oltre a richieste economiche per mancata registrazione di lavorazioni nei documenti contabili;
a tali richieste il D.L. aveva replicato respingendo ogni pretesa e denunciando il comportamento fuorviante dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione; il 6-7-2015 veniva sottoscritto dalle parti un accordo transattivo (ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 163/2006), approvato con delibera di G.C. n. 375 del 26-6-
2015, in cui: a) all'art. 7 l'impresa rinunciava a tutte le riserve già formulate (ai S.A.L. 1, 2
e 3) e ad apporre ulteriori riserve dello stesso tenore o anche di diversa natura, assumendosi l'alea di ogni fatto o situazione che avesse inciso sul termine essenziale di ultimazione dei lavori, ad eccezione del caso fortuito o della comprovata forza maggiore, dietro corresponsione di un importo a saldo e stralcio a definizione delle relative pretese economiche di euro 240.000,00 oltre IVA, da pagarsi in rate;
il pagamento della prima e seconda rata era avvenuto, l'ultima rata, pari ad euro 45.000,00, oltre IVA, non era stata pagata per l'inadempimento dell'impresa affidataria, relativo al mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, previsto al 31-10-2015; b) veniva definito un nuovo cronoprogramma e fissato al 31-10-2015 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori (art. 4 dell'accordo); c) veniva individuata una penale a tutela della stazione appaltante laddove il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori non fosse stato rispettato;
l'impresa non aveva rispettato tale ultimo termine (fissato al 31-10-2015) e aveva ottenuto due proroghe: la prima concessa il 29-10-2015 di 30 giorni, la seconda il 30-11-2015 di 20 giorni;
in tali atti di concessione era specificato che la proroga riguardava solo il differimento del termine di ultimazione dei lavori, mentre tutti i patti e le condizioni di cui all'accordo transattivo restavano fermi, non avendo la proroga carattere novativo su quanto previsto, soprattutto sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di ultimazione (per effetto della proroga rideterminato al 20-12-2015) e delle penali in tal caso applicabili;
nel sopralluogo dell'11-2-2016, in contraddittorio ma in assenza dell'impresa affidataria (sebbene invitata) il D.L. aveva riscontrato che alcuni lavori erano ancora in corso e altri non erano stati eseguiti e/o non eseguiti a regola d'arte; pertanto, veniva intimato, con O.D.S. n. 22 del 18-4-2016, all'impresa affidataria, di completare tali lavorazioni entro 20 giorni;
scaduto il termine, dopo apposita comunicazione, ai fini della pag. 11 redazione dello stato finale, il 23-5-2016 veniva effettuato il sopralluogo dal CP_4 unitamente al Dirigente 7° Settore e al Direttore Operativo, assente l'impresa affidataria, e veniva accertato e verbalizzato che nessun lavoro disposto con O.D.S. era stato CP_6 realizzato;
in data 8-7-2016, veniva comunicato all'impresa I'avvio del procedimento per l'esecuzione in danno dei lavori sopra citati;
con verbale del 17-7-2016, sottoscritto - senza alcuna riserva - tra le parti, I'impresa si era impegnata ad eseguire le inadempienze rilevate con O.D.S n. 22 entro 30 giorni dall'autorizzazione della direzioni lavori e a trasmettere entro 20 giorni (entro il 10-8-2016) i documenti richiesti per il collaudo di cui chiedeva l'attivazione, chiedendo inoltre entro la stessa data (10-8-2016), all'esito della verifica dell'andamento delle attività, della consegna della documentazione e verifica delle operazioni eseguite, il pagamento del saldo dell'importo di cui all'accordo bonario;
i lavori erano iniziati il 13-9-2016 ma, anche in questo caso si riscontravano una disorganizzazione totale nella gestione delle maestranze sia dell'impresa sia della ditta sub appaltatrice, la mancanza di materiali, di attrezzature e mezzi d'opera; dopo aver intimato l'adempimento all'impresa il 31-10-2016, con nota del 7-11-2016, si dava atto del mancato rispetto sia del cronoprogramma sia dei termini previsti con verbale del 17-7-2016 per l'esecuzione delle opere;
veniva disposta la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, per l'esecuzione dei lavori in danno;
invitata l'impresa con nota del 1-2-2017, si era proceduto, in contraddittorio, alla verifica dei lavori eseguiti, per la redazione dello stato di consistenza, sia sulle aree interessate ai lavori, sia presso l'ufficio della Direzione dei Lavori per confrontare gli atti contabili ed erano stati compilati n. 3 verbali, il n. 1 in data 6-2-
2017, n. 2 il 13-2-2017 ed n. 3 il 15-2-2017; in tale ultimo verbale erano state computate le lavorazioni non eseguite e/o non eseguite a regola d'arte, successivamente detratte in sede di contabilizzazione dello stato finale, pari ad euro 106.850,63; dall'accertamento finale risultava che i lavori non erano stati completati, pertanto, si configurava l'ipotesi di inefficacia del certificato di ultimazione, con conseguente necessità di applicazione delle penali di cui all'art. 145 del d.p.r. 207/2010, art. 19 del C.S.A., nonché art. 4 dell'accordo transattivo e art. 16 del contratto;
durante il corso dei lavori erano stati emessi n. 7 certificati di acconto, per un totale di euro 4.163.636,00; lo stato finale redatto il 19-4-
2017 comportava un debito a titolo di penale da parte dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione di euro 561.080,10 per inosservanza del termine, convenuto quale pag. 12 essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., del 31-10-2015 ex artt. 4 e 6 della scrittura transattiva del 6-7-2015 per ogni giorno di ritardo dal 9-3-2015; in conformità con l'art. 7 dell'accordo transattivo, l'impresa aveva firmato il registro di contabilità in occasione dell'ultimo SAL senza riserva;
tuttavia con la sottoscrizione del conto finale, il 31-5-2017, I'impresa firmava con riserva, chiedendo un compenso di euro
5.384.007,30 e oltre al 10% sull'importo contabilizzato al SAL n.7, oltre agli interessi e rivalutazione sulle somme dovute;
in base al capitolato speciale d'appalto la visita del collaudo doveva avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ma, tale termine non era stato rispettato per le motivazioni evidenziate, oltre alla tardiva consegna delle certificazioni richieste all'impresa, avvenuta soltanto il 24-1-2017 e il 31-1-2017; ai fini del collaudo erano state effettuate tre visite di sopralluogo, di cui era stato redatto apposito verbale, il 4-8-2017, il 25-10-2017 e il 17-11-2017, da cui emergeva che l'appaltatore non aveva eseguito e/o non aveva eseguito a regola d'arte alcune lavorazioni;
il collaudatore, con propria relazione di collaudo, aveva confermato integralmente le risultanze riportate nei verbali;
il 14-12-2018 il Collaudatore, aveva redatto il Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo dell'opera sottoscritto dall'appaltatore il 4-1-2019, il quale confermava, in calce, le riserve già esplicitate nel registro di contabilità.
Inoltre, contestava analiticamente le otto riserve formulate dall'appaltatrice.
3.1. L'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta comporta la necessità di valutare la fondatezza delle deduzioni dell'appaltatrice che, rispetto alle richieste di pagamento delle penali dovute per le lavorazioni non eseguite e/o non eseguite a regola d'arte e per la mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, da un lato e a quelle per i danni subiti per la esecuzione dei lavori non a regola d'arte accertate in sede di ATP - espletata dopo la redazione dello stato finale dei lavori del 19-4-2017 - costituiscono fatti che hanno ad oggetto la prova dell'adempimento.
In proposito va rammentato il principio ormai consolidato in giurisprudenza, ed avallato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto pag. 13 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. civ. 3373/2010,
2387/2004, 8615/2006, 13674/2006).
Anche di recente la S.C. ha ribadito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento” (Cass. civ., ordinanza n.
2554 del 27-1-2023; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 13685 del 21-5-2019; Cass. civ., sentenza n. 826 del 20-1-2015; Cass. civ., sentenza n. 15659 del 15-7-2011).
3.2. Orbene, per quanto concerne la richiesta di danni proposta ai sensi dell'art. 1668
c.c. (dopo la redazione del certificato di collaudo del 14-12-2018), dalla consulenza tecnica redatta in sede di a.t.p. – redatta dall'ingegnere , del 30-5-2018 – il cui Persona_2 contenuto è pienamente condivisibile e che deve intendersi qui riportato per intero, in quanto immune da censure e vizi logici, essendo fondato su un'attenta verifica dello stato dei luoghi e sulla base dell'attento esame di tutte le circostanze di fatto ivi descritte, è rimasto accertato che l'impresa appaltatrice non ha eseguito a regola d'arte le opere stabilite e che sussistevano i danni (vizi) lamentati dal . _1
pag. 14 In particolare, l'ausiliario, dopo aver accertato analiticamente lo stato dei luoghi, ha descritto i danni lamentati dal (pavimentazione in basoli non posata a regola CP_1
d'arte; chiusini rumorosi;
attraversamenti pedonali non posati a regola d'arte; assenza di rilavorazione di cordoni in pietrarsa in alcuni tratti dei marciapiedi;
lastre di pietra lavica sconnesse su alcuni marciapiedi;
fontana ornamentale priva di alcuni impianti;
pavimentazione del piazzale Nodo 1 con pendenze tali da non consentire il corretto raccordo con il basamento del monumento;
assenza di n. 2 quadri di telecontrollo completi;
dissuasori oleodinamici non funzionanti a Via Roma ed in Via D. Colamarino) e ha verificato che questi sussistevano, in quanto effettivamente riscontrati durante le operazioni peritali (descrivendo analiticamente questi, le cause e i rimedi per eliminarli).
L'ausiliario ha, quindi, concluso affermando che la responsabilità di tali danni deve essere imputata completamente alla impresa esecutrice nonché redattrice del progetto esecutivo in quanto essi, essendo riconducibili a cattiva esecuzione ed a cattiva progettazione, sono da ricondurre alla responsabilità dell'impresa esecutrice che risponde anche dell'attività delle proprie imprese sub-appaltatrici; il costo stimato del ripristino dei danni, limitato alle contestazioni formulate dal e a quanto evidenziato durante le CP_1 operazioni di sopralluogo, utilizzando il prezzario dei LL.PP. Campania 2018, sono state stimate nell'importo complessivo di euro 271.220,12 oltre I.V.A. e competenze tecniche, secondo i costi analiticamente descritti nell'elaborato (cfr. pag. 148 della c.t.u.).
Pertanto, considerato che non è stato allegato dall'attrice che dopo la redazione dello stato finale siano stati eseguiti ulteriori interventi, e quindi risultando pacifico che lo stato dei luoghi accertato in sede di a.t.p. non sia stato modificato con ulteriori opere prima del collaudo, la richiesta di risarcimento dei danni risulta fondata.
Pertanto, previa rivalutazione della somma indicata in quella di euro 321.316,39, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere riconosciuta anche la somma di euro
31.600,76 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca della costituzione in mora (ovvero dalla data di redazione dello stato finale dei lavori del 19-4-
pag. 15 2017) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per quanto esposto, l'attrice deve essere condannata al pagamento, in favore del della somma complessiva di euro 352.917,15, oltre IVA se _1 dovuta, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
3.3. Quanto alla somma richiesta a titolo di penale per i lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte e per la mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, mentre
- per quanto appare evidenziato al punto che precede - risulta provata la cattiva realizzazione dei lavori, per quanto concerne il ritardo della ultimazione si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le opere sono state consegnate in ritardo rispetto al termine fissato al 31-10-2015, stabilito nella transazione del 6-7-2015 e poi prorogato.
In particolare, con atti del 29-10-2015 prot. n. 67333 e del 30-11-2015 prot. n. 75253, furono concesse due proroghe, di giorni 30 e di giorni 20, con scadenza al 20-12-2015, e a quella data non erano completi.
Con certificato prot. n. 81290 del 23-12-2015, invero, il Comune di Torre del Greco certificava l'ultimazione dei lavori, affermando “i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 20.12.15 e che gli stessi sono stati eseguiti in TEMPO UTILE” ma tuttavia assegnava 11 giorni per l'esecuzione di lavori di piccola entità ai sensi dell'art. 172 comma
2 d.p.r. 554/1999.
In data 11-2-2016, all'esito del sopralluogo a cui era stata invitata l'appaltatrice, finalizzato a verificare l'esecuzione delle opere di dettaglio, l'attrice non si presentava e il direttore dei lavori accertava che erano ancora in corso lavori presso il Nodo 1 (fontana ornamentale) e che anche altri lavori erano stati eseguiti e/o non erano stati eseguiti a regola d'arte; pertanto, veniva intimato, con del 18-4-2016, all'impresa Parte_2 affidataria, di completare tali lavorazioni entro 20 giorni;
scaduto il termine, dopo apposita comunicazione, ai fini della redazione dello stato finale, il 23-5-2016 veniva effettuato il sopralluogo dal direttore dei lavori, unitamente al Dirigente 7° Settore e al Direttore
Operativo, assente l'impresa affidataria, e veniva accertato e verbalizzato (prot. n. 3233) che nessun lavoro disposto con era stato realizzato;
Parte_2
In data 8-7-2016, veniva comunicato all'impresa I'avvio del procedimento per l'esecuzione in danno dei lavori sopra citati;
con verbale del 17-7-2016, sottoscritto - senza alcuna riserva - dalle parti, I'impresa si era impegnata ad eseguire le inadempienze pag. 16 rilevate con O.D.S n. 22 nel termine di giorni 30 e a trasmettere entro 20 giorni (entro il
10-8-2016) i documenti richiesti per il collaudo di cui chiedeva l'attivazione; con nota del
7-11-2016, prot. n. 70317, di dava atto del mancato rispetto del cronoprogramma concordato e del termine di giorni 30 e a seguito di ciò fu disposto alla redazione dello
Stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, per l'esecuzione dei lavori in danno, come da comunicazione prot. n. 42914 dell'8-7-2016.
Con nota prot. n. 7531 dell'1-2-2017, l'impresa fu invitata a presentarsi presso le aree interessate ai lavori per procedere, in contraddittorio, alla verifica dei lavori eseguiti per la redazione dello Stato di consistenza che vennero svolte sia sulle aree interessate ai lavori, sia presso l'ufficio della Direzione dei Lavori per confrontare gli atti contabili ed erano stati compilati n. 3 verbali, il n. 1 in data 6-2-2017, n. 2 il 13-2-2017 ed n. 3 il 15-2-2017; dall'accertamento finale si constatò che lavori non erano stati completati.
A fronte di tali allegazioni, supportate da documenti, l'impresa appaltatrice non ha provato il contrario, per cui è inconfutabile il ritardo lamentato.
Conseguentemente, la richiesta di condanna dell'impresa appaltatrice al pagamento della penale prevista nella transazione del 6-7-2015 è fondata.
All'art. 4 della transazione le parti convennero che per ogni giorno di ritardo fosse dovuta la penale prevista in contratto che, all'art. 16 era stata stabilita, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale.
Risultando il ritardo della consegna dei lavori ben superiore ad un anno, è evidente che deve applicarsi la limitazione menzionata, per cui, considerato che l'importo del contratto è di euro 4.223.834,04, deve essere riconosciuta una penale di euro 422.383,40, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, oltre interessi legali dalla costituzione in mora.
Vertendosi in tema di obbligazione di valuta, alcuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., sentenza n. 3641 dell'8-4-
1998).
3.4. Alcuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di danno all'immagine, richiesta dal fondando la richiesta in riferimento al _1 comportamento della impresa appaltatrice, inerente i ritardi e la sua cattiva organizzazione pag. 17 che avevano causato proteste degli operatori commerciali e degli abitanti delle zone interessate dai lavori.
Invero, il danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione e riconosciuto dalla giurisprudenza è quello derivante dalla commissione di reati ai suoi danni.
In particolare, il danno all'immagine della P.A. è espressamente disciplinato dalla legge n. 20/1994, il cui art. 1, comma 1-sexies, ha previsto che “Nel giudizio di responsabilità,
l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.
Pertanto, la richiesta deve essere respinta.
4. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva – sostanziale – proposta da CP_2
è fondata.
[...]
Invero, risulta documentalmente provato che l'impresa appaltatrice con la scrittura privata autenticata del 17-12-2013, ebbe a cedere i crediti relativi al contratto di appalto in discorso a e non alla chiamata in causa. Controparte_3
Per cui è evidente che alcuna ragione o interesse sussiste affinchè la chiamata in causa sia parte del giudizio e che l'indicazione, contenuta nella comparsa di costituzione del della quale soggetto al quale i crediti erano stato ceduti, era CP_1 Controparte_2 errata.
5. Sempre in riferimento al giudizio principale (n. 7787/2018 R.G.), le parti originarie hanno instaurato il contraddittorio, a seguito dell'ordinanza emessa ex art. 107 c.p.c. dal
Tribunale, anche a la quale ha eccepito la mancanza dei Controparte_3 requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. negli atti ad essa notificati, e la mancanza di domande proposte nei suoi confronti.
I rilievi non appaiono fondati, atteso che la chiamata in causa è stata effettuata al fine di consentire al terzo (litis denuntiatio) di partecipare al giudizio e di evitare un contrasto di giudicati, risultando questi cessionario dei crediti azionati dall'attrice.
Conseguentemente, alcun vizio appare ravvisabile negli atti con i quali è stata denunziata la lite, non essendo stata formulata alcuna domanda nei confronti della chiamata in causa che, peraltro, era parte del giudizio poi riunito al principale.
pag. 18 6. In ordine al giudizio n. 4037/2021 R.G., relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 735/2021 del 1°-6-2021, il , a fondamento della propria _1 opposizione deduceva che: la cessione di credito operata dalla in favore di Parte_1
relativa alla fattura n. 600000014 del 20-10-2015, di cui Controparte_3 all'accordo transattivo del 6-7-2015, era stata oggetto di puntuale contestazione da parte Co della Stazione Appaltante – Comune Torre del Greco, tanto in sede stragiudiziale che in sede di opposizione al d.i. n. 1297/2016 (n. 4811/2016 R.G.) del 16-9-2016 proposta dal all'esito della quale detto decreto era stato revocato con sentenza n. 746/2018; il CP_1 saldo di quanto previsto nel predetto accordo transattivo, di cui alla fattura n. 600000014 del 20-10-2015, non era stato corrisposto dal solo a ragione del perdurante CP_1 inadempimento della rispetto agli impegni assunti;
la Parte_1 Parte_1 consapevole di tali contestazioni aveva comunque ceduto tale presunto credito proponendo, anzi, persino ricorso monitorio contro il (ottenendo d.i. 1297/2016, CP_1 poi revocato); in ogni caso era onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, dal silenzio del debitore non si poteva dedurre (o presumere) un riconoscimento del debito e l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto era una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non valeva in sé quale ricognizione
(espressa o tacita) del debito.
Aggiungeva che: nell'accordo transattivo del 6-7-2015 le parti, avevano convenuto il pagamento a saldo di ogni pregressa pretesa vantata dall'impresa appaltatrice, dell'importo complessivo di euro 240.000,00 di cui 150.000,00 in unica soluzione non appena ultimati una serie di interventi su alcune strade cittadine e, il residuo di euro
90.000,00 in due rate di pari importo da corrispondersi in occasione dei due successivi
SAL; tuttavia l'impresa non aveva rispettato il termine - individuato al 31-10-2015 - di cui all'art. 4 (e ribadito all'art. 6) dell'accordo, espressamente convenuto quale essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., in quanto i lavori erano stati ultimati solo il
20-12-2015 e in maniera incompleta e difettosa (come attestato dai numerosi ordini di servizio, verbali e note protocollari depositate); all'art. 7 dell'accordo l'impresa assumeva sopra di sé l'alea di ogni fatto o situazione che avesse inciso sui tempi di ultimazione dei lavori, ad eccezione del caso fortuito o della forza maggiore;
era dunque la Parte_1 ad essere debitrice di cospicue somme – (le penali per inosservanza del termine essenziale per ogni giorno di ritardo a far tempo dal 9/03/2015 oltre che per il maggior danno e per pag. 19 tutti gli inconvenienti e gli inadempimenti riconducibili alla mancata o inesatta esecuzione dei lavori appaltati); tali circostanze erano state evidenziate ed eccepite dal in CP_1 diverso giudizio, pendente innanzi a codesto Tribunale, rubricato al n. 7787/2018 R.G.;
l'impresa era ancora inadempiente rispetto alle prescrizioni di cui all'ordine di servizio n.
22 del 18-4-2016 e al verbale del 19-7-2016, concernenti tutti gli interventi necessari al ripristino degli inconvenienti sino a quel momento riscontrati;
la Parte_1 sottoscrivendo il verbale in data 19-7-2016 aveva espressamente convenuto che il saldo di cui all'accordo transattivo sarebbe stato corrisposto solo all'esito del completamento degli interventi di cui all'ordine di servizio n. 22 previa verifica dell'andamento delle relative attività, consegna della documentazione richiesta e verifica delle lavorazioni eseguite;
la documentazione di cui al citato verbale non era mai stata consegnata;
le lavorazioni di ripristino di cui al citato ordine di servizio (n. 22), erano iniziate con ritardo e non erano mai state completate.
6.1. L'opposizione è fondata.
Infatti, per quanto prima ampiamente illustrato, la cedente del credito è rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte con la transazione del 6-7-2015 per cui il credito azionato dalla cessionaria opposta, relativo alla somma di cui alla fattura n. 600000014 del
20-10-2015, non è dovuto dall'opponente attesa la fondata eccezione di CP_1 inadempimento proposta ai sensi dell'art. 1460 c.c.
È noto, invero, che nella cessione del credito, il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario l'eccezione di inadempimento che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente e nell'ambito del rapporto causale da cui scaturisce il credito;
conseguentemente, in mancanza di prova del cessionario circa l'intervenuto esatto adempimento del contratto da cui sorge la sua pretesa, deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna del debitore ceduto a pagamento del credito.
6.2. L'opposta ha contestato i motivi di opposizione Controparte_3 osservando che nella qualità di cessionaria del credito era estranea alle vicende successive tra la ceduta e la cedente (sulla garanzia per vizi delle opere, sulle riserve o sulle penali) e che aveva diritto al pagamento del credito residuo di euro 49.500,00 rispetto al quello complessivo di euro 240.000,00; tale credito era tra quelli ceduti dalla impresa appaltatrice e era relativo alle fatture n. 600000007 del 24-7-2015, n. 600000009 del 24-8-2015 - saldate il 24-11-2015 - e n. 6000000014 del 20-10-2015, emesse in relazione all'accordo pag. 20 bonario sottoscritto tra appaltatrice/cedente ed il opponente, ai sensi dell'art. 239 CP_1
Codice degli Appalti, in data 6-7-2015 con riferimento alle riserve iscritte dalla prima nel corso del contratto di appalto sino al luglio 2015 e non era stato pagato nonostante la liquidazione del SL n. 7 e la certificazione della ultimazione dei lavori del 21-12-2015.
Le argomentazioni esposte non paralizzano l'eccezione proposta dall'opponente.
Invero, come già evidenziato, il opponente ha eccepito ex art. 1460 c.c. CP_1
l'inadempimento da parte della cedente agli obblighi assunti con la sottoscrizione della transazione del 6-7-2015 e tale fondata eccezione è tra quelle opponibili alla opposta cessionaria del credito.
Premesso che nella specie non sussistono questioni sui requisiti di forma e sulla validità ed efficacia del contratto di factoring stipulato tra l'impresa appaltatrice e la cessionaria nei confronti dell'opposto ceduto , ai sensi della legge 21-2- _1
1991 n. 52 e dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006, in relazione alle eccezioni opponibili dall'amministrazione (debitore ceduto), è stato osservato come, ancorché il nucleo essenziale del negozio sia costituito dalla cessione dei crediti di impresa, esso non si esaurisce nella sola cessione, poiché altrimenti non si differenzierebbe dall'istituto tipico disciplinato dall'art. 1260 ss. c.c. (Cass. n. 24657/2016).
E tuttavia la giurisprudenza ha sempre applicato pedissequamente proprio le norme sulla cessione dei crediti, così come l'art. 1 comma 2 della legge 52/1991 rubricata come
“disciplina della cessione dei crediti di impresa” fa salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni del credito.
Quindi è decisivo stabilire quali eccezioni siano opponibili, da parte del debitore ceduto, al factor - cessionario, poiché - a differenza di quanto stabilito per la delegazione (art. 1271 c.c.), per l'espromissione (art. 1272 c.c.) e per le obbligazioni solidali (art. 1297 c.c.)
- in tema di cessione dei crediti né il codice civile, né la legge 52/1991 hanno previsto una normativa apposita che disciplini il trasferimento delle eccezioni, così come per le azioni.
In dottrina, escluso che la questione possa essere risolta sulla base di un generico richiamo ai principi espressi dagli artt. 1263 (effetti della cessione sugli accessori del credito) e 1248 c.c. (inopponibilità della compensazione), ovvero della regola giurisprudenziale per cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, si sono distinte due serie di eccezioni:
pag. 21 1) quelle attinenti alla fonte negoziale del credito (inesistenza, nullità, annullabilità del negozio da cui è sorto il rapporto obbligatorio), sempre opponibili al factor - cessionario come al cedente;
2) quelle attinenti a fatti posteriori al rapporto obbligatorio, volte a ridurre od eliminare il debito ceduto, ed allora si distingue a seconda che il fatto costitutivo dell'eccezione si sia verificato prima o dopo la conseguita conoscenza dell'atto da parte del ceduto, essendo opponibile al factor l'eccezione sorta prima di tale conoscenza ed inopponibile se il ceduto conosceva già il trasferimento del credito.
E cioè, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass. n.
8373/2009). È stato inoltre precisato che è sempre opponibile la risoluzione contrattuale anche se intervenuta dopo la cessione del credito, atteso che la risoluzione opera, secondo le regole generali, con efficacia ex tunc, ai sensi dell'art. 1458 co. 1 c.c. (Cass. n.
4818/1977 e Cass. n. 8772/1993 in motivazione Cass. n. 5302/2008 cit.).
Ebbene, il caso di specie rientra proprio tra le eccezioni del primo tipo: l'eccezione di inadempimento è infatti opponibile anche al factor (in tal senso Cass. n.11719/2003; Cass.
n. 575/2001; Cass. n. 2821/1999). Inoltre, a venire in rilievo è una cessione di crediti futuri, sicché l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto o della sua notifica, sicché occorre avere riguardo al sorgere del credito di cui alle fatture emesse da parte della cedente e anticipate dalla cessionaria (Cass. n. 19341/2017).
6.3. In ragione di tutto quanto esposto, deve essere revocato il monitorio opposto.
7. Ricorrono i presupposti per la condanna dell'attrice e della opposta Parte_1 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. Controparte_3
Invero, a differenza delle altre parti, costoro non hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185 bis c.p.c., insistendo nelle proprie eccezioni sebbene nel corpo della proposta fossero state illustrate sommariamente le ragioni che ritenevano queste infondate.
pag. 22 A riguardo, si ritiene sussistente la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la parte che rifiuta ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., o che, comunque, non la valuta seriamente ed attentamente e non adduce fondate ragioni a sostegno del proprio rifiuto.
In altri termini, la parte non può limitarsi a rifiutare apoditticamente una proposta conciliativa, formulata peraltro in termini più favorevoli rispetto all'esito della lite, mostrando ostinazione nel proseguire un giudizio.
La scorrettezza di tale comportamento deve trovare una propria sanzione processuale nel caso di mancato e ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa.
In particolare, costituisce specificazione del dovere generale di lealtà e di probità cui sono tenuti sia le parti sia i relativi difensori, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., quello particolare di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta conciliativa formulata dal giudice e di fare quanto in potere delle parti stesse per aprire e intraprendere su di essa un dialogo.
Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo della somma liquidata per i compensi.
Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte, quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto sopra esposto circa la censurabile condotta dell'attrice e dalla opposta, in relazione all'assenza di un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del giudice, si ritiene equo ed appropriato condannare, ciascuna, al pagamento di una somma pari al doppio del compenso di causa liquidato a loro carico.
8. Le spese di lite, compensate per un quinto, relativamente ai rapporti tra l'attrice e il convenuto, atteso l'esito complessivo del giudizio, seguono per il resto il regime CP_1 della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi aumentati del 20 % di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro
520.000,01 ad euro 1.000.000,00: fase studio, euro 4.607,00; fase introduttiva, euro
3.039,00; fase istruttoria: euro 13.534,00; fase decisoria, euro 8.013. Il tutto aumentato del 20% e poi ridotto di un quinto).
pag. 23 Nei rapporti tra la chiamata in causa l'attrice e il questi ultimi Controparte_2 CP_1 devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, risultando causalmente riconducibile ad entrambi la erronea chiamata in causa di essa (per la soccombenza della prima e per la errata indicazione in comparsa di costituzione della cessionaria, non verificata, da parte del secondo), che vanno liquidate con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto dei criteri prima indicati
(scaglione di riferimento, da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00: fase studio, euro
2.304,00; fase introduttiva, euro 1.520,00; fase istruttoria: euro 6.767,00; fase decisoria, euro 4.007,00).
Quanto alle spese relative al giudizio riunito, n. 4037/2021 R.G., queste seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00),
Le spese di c.t.u. e di vanno poste definitivamente a carico dell'attrice. CP_7
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del
[...] _1
, in persona del Sindaco p.t., e sulla domanda proposta in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t. nel giudizio n. 4037/2021 R.G., nonché di CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., e di ogni altra istanza, eccezione,
[...] deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti di , in persona del Sindaco p.t.; _1
B) accoglie parzialmente le domande riconvenzionali proposte dal _1
, in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, condanna in
[...] Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del primo:
pag. 24 1) della somma di euro 352.917,15, oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
2) della somma di euro 422.383,40, oltre interessi legali dalla costituzione in mora;
C) rigetta per il resto la domanda riconvenzionale proposta dal _1
;
[...]
D) revoca il decreto ingiuntivo n. 735/2021 del 1°-6-2021, notificato in data 15-6-2021, emesso dal tribunale di Torre Annunziata;
E) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Parte_1 somma di euro 56.050,56, in favore del , in persona del _1
Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
F) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 Pt_1 pagamento della somma di euro 15.232,00 in favore del , in _1 persona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
G) compensa le spese processuali per un quinto e condanna in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 414,40 per _1 esborsi ed euro 28.025,28 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
H) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., in solido, al pagamento delle spese _1 processuali in favore di in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_2 liquida in euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti;
I) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore di , in persona _1 del Sindaco p.t., che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti;
J) pone le spese di c.t.u. e di a.t.p. definitivamente a carico in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 6 marzo 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 25