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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8315 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Silvia Podda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata a [...], l'[...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1) affidare in via esclusiva la minore figlia al padre cui competerà l'esercizio in via esclusiva Per_1
della responsabilità genitoriale, confermando la residenza della minore presso l'abitazione paterna in
Siliqua; 2) assegnare l'abitazione familiare sita al C.so Repubblica 260 in Siliqua al Sig. che Parte_1
vi risiederà con la minore figlia;
3) determinare in misura non inferiore a € 250,00 la somma che la Sig.ra dovrà Parte_2
versare mensilmente, entro il giorno 15 di ciascun mese, al Sig. a titolo di contributo nel Pt_1
mantenimento della figlia con previsione di aggiornamento in base agli Indici ISTAT, Per_1
stabilendo che la madre concorra altresì al pagamento delle spese straordinarie mediche e scolastiche per la figlia nella percentuale del 50%;
4) porre a carico della convenuta le spese e le competenze del giudizio che dovranno essere liquidate a favore dello Stato essendo il Sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2021, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con n SILIQUA il 12/01/2020, e che dall'unione coniugale era Controparte_1
nata il [...] la figlia di percepire la pensione di 700/800 euro al mese quale invalido Per_1
al 100%, riconosciutagli nel 1999 a seguito di un sinistro stradale, mentre la moglie lavorava come badante e collaboratrice domestica;
nel 2013 la famiglia si era trasferita in Romania dove si trovava la madre e un figlio della moglie nato da precedente relazione;
dopo qualche mese, tuttavia, la moglie si era trasferita prima a Bergamo e poi in Germania per motivi lavorativi, e alla fine dello stesso anno esso ricorrente aveva fatto rientro in Italia unitamente alla bambina di soli 3 anni, ristabilendosi a
Siliqua; la moglie era invece rimasta definitivamente in Germania disinteressandosi della famiglia;
da allora il padre aveva sempre provveduto in via esclusiva alla cura e al mantenimento della figlia,
con l'ausilio della propria madre, mentre la convenuta si era limitata a recarsi in Sardegna per vedere la figlia solo due volte in un anno, riducendo i contatti a 1 o 2 telefonate alla settimana;
a giugno
2021, su proposta della convenuta e con la speranza di recuperare il rapporto, aveva accettato di recarsi in Romania per il periodo estivo, ma a settembre, dopo i continui litigi fra loro, aveva deciso di rientrare definitivamente a Siliqua per garantire maggiore serenità e stabilità alla bambina, mentre la moglie era tornata in Germania;
tanto premesso, il ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affidamento della minore in via esclusiva al padre, e l'assegnazione della casa coniugale per abitarvi con la figlia, ed altresì la determinazione di un assegno di euro 250,00 mensili in capo alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La convenuta non si è costituita e non è comparsa.
Sentito il ricorrente, il presidente f.f. ha in via temporanea e urgente affidato la minore in via esclusiva al padre, assegnando a questo la casa coniugale, con diritto di visita della madre ogni qualvolta ve ne fosse stata la possibilità previo accordo fra i genitori, e prevedendo in capo alla madre il versamento di un assegno di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Mutato il rito, il ricorrente non ha reiterato la domanda di addebito, per il resto insistendo nelle domande formulate.
La convenuta, regolamenti chiamata in giudizio, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Con sentenza parziale n. 224/2023, pubblicata in data 8/02/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La disciplina stabilita in via temporanea deve essere integralmente confermata.
Il ricorrente ha infatti allegato di essere l'unico genitore a occuparsi concretamente della cura,
educazione e mantenimento della minore, oggi quattordicenne, e che al di là di contatti telefonici fra la minore e la madre limitati a una o due volte alla settimana non vi sia una effettiva partecipazione della madre alla vita della figlia.
La crescita e l'accudimento materiale e morale della minore sono quindi rimessi in via esclusiva al padre, mentre la madre vive e lavora in Germania senza neppure contribuire sul piano economico.
Ebbene, sulla base di tali allegazioni, che appaiono riscontrate dal disinteresse mostrato dalla convenuta nel non costituirsi in giudizio nonostante le domande formulate, così rinunciando a far valere fatti o circostanze contrarie a quanto affermato dal ricorrente, appare necessario, nell'esclusivo interesse della minore, disporre l'affidamento al padre che già di fatto se ne occupa integralmente senza la partecipazione della madre. Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento, l'art. 337ter c.c. impone ai genitori di adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità
professionale o casalinga.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha avuto modo di chiarire che detto obbligo non viene meno neppure per il fatto che, in relazione a situazioni contingenti, i genitori siano privi di redditi per essere inoccupati, dato che, in tali casi, dovrà soccorrere il principio dell'esistenza in loro capo di una adeguata capacità lavorativa, spendibile nel mercato del lavoro. In questi casi, il contributo per il mantenimento del figlio dovrà essere fissato in un importo sostenibile sulla base, appunto, delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire un'occupazione anche saltuaria (Cass.,
sentenza 29 ottobre 2013 n. 24424).
Nel caso in esame, deve tenersi conto che sul padre gravano tutti gli oneri di mantenimento della figlia, oggi di 14 anni, a cui provvede in via esclusiva con il proprio reddito di 1.224 euro percepito a titolo di pensione e indennità di accompagnamento.
Quanto alla capacità economica della madre, pur non essendovi alcuna risultanza specifica circa i redditi effettivamente percepiti, sia per la giovane età (36 anni) sia per l'assenza di impedimenti o limitazioni, non emerse, deve ritenersi basata sul possesso di una piena capacità lavorativa.
Deve ritenersi quindi congruo e sostenibile l'importo richiesto di euro 250,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio per la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 224/2023, pubblicata in data 8/02/2023, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. affida la minore in via esclusiva al padre, presso il quale resterà collocata;
Persona_2
2. assegna a la casa familiare, sita in Siliqua Corso Repubblica 260; Parte_1
3. dispone che la madre possa vedere e sentire la minore ogni qualvolta ve ne sia la possibilità,
secondo accordi fra i genitori e tenuto conto della volontà della minore;
4. dispone che corrisponda in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 250,00 titolo di contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o utili nel suo interesse;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 21/01/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti