Sentenza breve 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01556/2026REG.PROV.COLL.
N. 06781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6781 del 2025, proposto da
COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriana Baso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
PRO LOCO SANTHIA APS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 13800 del 2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. RI IM e uditi per le parti gli avvocati Adriana Baso ed Edoardo Morena dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:
- il Comitato Bacanal del Gnoco è un ente per la salvaguardia degli usi, costumi e dialetto delle varie tradizioni storico culturali veronesi, finanziato quasi esclusivamente da sovvenzioni pubbliche, soprattutto statali;
- con decreto direttoriale n. 1608 del 25 ottobre 2023, il Comitato è stato ammesso al contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici disposto dal Ministero della Cultura con decreto ministeriale n. 278 del 24 agosto 2023, ricevendo una somma pari ad € 193.512,00;
- con decreto direttoriale n. 1749 del 29 novembre 2024, il Comitato è stato ammesso al contributo anche per l’annualità 2024;
- a seguito di ordinarie verifiche di regolarità svolte dall’Amministrazione, è emerso che il signor VA OR – legale rappresentante dell’ente – è stato destinatario di sentenza di applicazione della pena tra le parti per concorso in bancarotta fraudolenta (emessa in data 30 ottobre 2023 e divenuta irrevocabile in data 14 dicembre 2023), e che il sig. RE AN – componente del consiglio direttivo – è stato condannato per il reato di lesioni personali (con sentenza divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 2014), e per falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici (con decreto penale reso esecutivo in data 11 marzo 2016);
- con nota prot. n. 207 del 3 marzo 2025, l’Amministrazione ha quindi comunicato al Comitato il preavviso di revoca dei contributi per le annualità 2023 e 2024, per mancanza del requisito di ammissione di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), previsto da entrambi i bandi, ossia di «a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione»;
- valutate le osservazioni di parte, l’Amministrazione ha comunicato il provvedimento definitivo di revoca con nota prot. 3438 del 31 marzo 2025;
- in data 16 aprile 2025, il Comitato ha presentato istanza di annullamento in autotutela, rigettata con nota prot. n 5447-P del 2 maggio 2025;
- con ricorso integrato, il Comitato ha chiesto al T.a.r. Lazio l’annullamento:
i) del provvedimento revoca del 31 marzo 2025;
ii) del preavviso di revoca comunicato in data 3 marzo 2025;
iii) del decreto ministeriale del 24 agosto 2023, Rep. N. 278 (Bando 2023) nella parte in cui ha previsto che «Per i soggetti richiedenti diversi dai comuni, il legale rappresentante, gli amministratori […] devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione» (art. 2, comma 2, lettera a); - del DDG n. 1499 del 16 ottobre 2024 (Bando 2024), nella parte in cui ha previsto che «Per i soggetti richiedenti diversi dai comuni, il legale rappresentante, gli amministratori […] devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione» (art. 2, comma 2, lett. a);
- con motivi aggiunti presentati del 6 maggio 2025, l’associazione ha impugnato la nota del 2 maggio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di annullamento o revoca in autotutela.
2.– Con sentenza del 14 luglio 2025, n. 13800, il T.a.r. ha ritenuto il ricorso principale «in parte irricevibile per tardività (ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a), c.p.a.), laddove è diretto a impugnare i bandi delle procedure relative alle annualità 2023 e 2024; in parte inammissibile (ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b), c.p.a.) nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di revoca dei contributi, in quanto tale atto non presenta valenza autonomamente lesiva, bensì meramente esecutiva dei precedenti bandi, non tempestivamente impugnati», e «respingendolo, per il resto, nel merito».
3.– Il Comitato ha, quindi, proposto appello, sostenendo l’erroneità della sentenza per i seguenti motivi.
3.1.– Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la violazione dell’art. 21- novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In particolare, l’appellante lamenta che i precedenti penali relativi al componente del consiglio direttivo e al legale rappresentante non erano conosciuti o, comunque, non erano oggetto di alcun obbligo dichiarativo ai sensi dell’art. 28, comma 8 del d.P.R. n. 313 del 2002, sicché «sussisteva un legittimo affidamento oggetto di tutela ex art. 21- novies in capo al Bacanal in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissione ex art. 2, comma 2, dei bandi de quibus ed alla conseguente legittimità della erogazione dei contributi 2023 ed assegnazione di quelli per il 2024, in presenza di “cause di illegittimità o irregolarità non “note o comunque non conoscibili sulla base dell’ordinaria diligenza dal privato che confida nella stabilità degli atti posti in essere dall’amministrazione».
Inoltre, stante il decorso di più di un anno e mezzo dall’erogazione del contributo 2023 e 4 mesi dall’assegnazione di quello per il 2024, l’Amministrazione non poteva più annullare o revocare i contributi de quibus né ex art. 21- nonies né ex art. 2 dei bandi (nonché art. 4 dei decreti di assegnazione). Difatti, le «false rappresentazioni dei fatti» che, ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentono all’amministrazione l’esercizio dell’autotutela anche dopo il decorso del termine indicato al comma 1, sono solo le rappresentazioni la cui difformità dalla realtà sia conosciuta dalla parte, che ne fa uso consapevole nel corso del procedimento o che siano comunque rimproverabili.
3.2.– Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui, riconosciuta la portata direttamente escludente delle clausole del bando, ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività.
L’appellante eccepisce la nullità della clausola di cui all’art. 2, comma 2, dei bandi, in quanto contraria alla disciplina generale sugli appalti pubblici (in particolare all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e ai principi generali contenuti nella disciplina sul Casellario giudiziale (in particolare gli artt. 28, comma 8, e 24 del d.P.R. n. 313 del 2002), con la conseguenza che la stessa non era soggetta ad onere di immediata impugnativa in quanto non immediatamente lesiva ed escludente. I bandi de quibus dovevano infatti ritenersi ‘etero-integrati’, ovvero interpretati alla luce dell’art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023, richiamato dall’art. 10, comma 2, cit., che non prevede tra le cause di esclusione automatica qualsiasi condanna, ma solo quelle per reati contro la pubblica amministrazione compiuti da amministratori muniti di legale rappresentanza.
3.3.– Con il terzo motivo, l’appellante censura l’omissione di pronuncia in merito ai profili di doglianza riferiti alla posizione del legale rappresentante, ritenuti assorbiti «dal momento che l’esclusione derivante dalla posizione del componente del consiglio direttivo costituisce un’autonoma ratio decidendi del provvedimento gravato».
3.4.– Con il quarto motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che il diniego di annullamento in autotutela della revoca dovesse intendersi come atto meramente confermativo.
3.5.– Con il quinto motivo d’appello è censurata l’omissione di pronuncia con riferimento al motivo di ricorso n. 5, avente ad oggetto l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023, per avere l’Amministrazione revocato i contributi valutando l’assenza requisiti richiesti in capo ad un membro del direttivo del Comitato non munito di rappresentanza legale.
3.6.– Con il sesto motivo, l’appellante censura la sentenza per non aver tenuto debitamente conto di quanto dedotto dal ricorrente in sede di primi motivi aggiunti, ovvero che il Bando del 2025, nel prefigurare i requisiti di partecipazione dei soggetti richiedenti, ha richiamato la disciplina in materia di appalti pubblici, rilevando ai fini della corretta interpretazione delle clausole previste dai pregressi bandi.
4.– Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al gravame, eccependo in sintesi che:
i) la fattispecie in esame deve essere inquadrata nell’ambito della ‘decadenza’ e non dell’annullamento d’ufficio;
ii) con riferimento all’annualità 2023, il Comitato avrebbe dovuto informare immediatamente l’Amministrazione dell’avvenuta perdita del requisito morale, necessario ai fini della erogazione e del “mantenimento” del contributo, in virtù di un principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra privato e amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241;
iii) con riferimento all’annualità 2024, non può invocarsi alcuna ‘mancata conoscenza’ , di talché il ricorrente ha reso una dichiarazione non veritiera che ha giustificato la revoca dell’ammissione al godimento del contributo.
5.‒ Con ordinanza 19 settembre 2025, 3420, il Collegio ‒ ritenuto che: «la statuizione di rito della sentenza appellata […] non sembra fondarsi su argomenti condivisibili» e che «nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, nelle more della udienza pubblica, appare prevalente l’interesse del comitato appellante a non subire l’azione esecutiva del Ministero […]» ‒ ha sospeso sia l’esecutività della sentenza impugnata, sia l’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado.
6.– All’odierna udienza pubblica del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.– Il primo ordine di motivi riproposti in appello, incentrati sulla violazione delle disposizioni che disciplinano l’autotutela, è fondato nei termini che seguono.
1.1.– L’atto impugnato ha disposto la «revoca» dei contributi concessi al Comitato (ente di diritto privato senza scopo di lucro) per gli anni 2023 e 2024 in ragione della mancanza originaria del requisito di ammissione di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), formulato in modo identico in entrambi i bandi, secondo cui «[…] il legale rappresentante, gli amministratori […] devono […] non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione […]».
È emerso, in particolare, che il legale rappresentante del Comitato era stato destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per concorso in bancarotta fraudolenta, emessa in data 30 ottobre 2023 e divenuta irrevocabile in data 14 dicembre 2023; mentre un componente del consiglio direttivo era stato condannato per il reato di lesioni personali, con sentenza divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 2014, e per falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, con decreto penale reso esecutivo in data 11 marzo 2016.
Il Collegio concorda con la statuizione del giudice di primo grado, secondo cui «l’assimilazione tra componente del consiglio direttivo e amministratore, oltre a non essere stata espressamente contestata dalla ricorrente (che si è limitata a rappresentare che il componente di cui si discute era sprovvisto di poteri di rappresentanza), risulta corroborata dall’art 14 dello Statuto del Comitato ricorrente (doc. 6 allegato al ricorso), che definisce il consiglio direttivo come l’organo di amministrazione»
1.2.‒ La qualificazione giuridica di un provvedimento deve essere effettuata dal giudice in base al contenuto dispositivo e alla causa giuridica dell’atto.
La «revoca» di contributi pubblici (con richiesta di restituzione delle somme erogate) va annoverata tra i provvedimenti c.d. di secondo grado, quando l’Amministrazione esercita la funzione di riesame di un atto già adottato affetto da illegittimità originaria – nel caso in esame, il precedente atto di ammissione al contributo – al fine di garantire la cura dell’interesse pubblico in via continuativa.
Il potere di annullamento d’ufficio, in quanto diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, è assoggettato a regole specifiche, con riguardo a presupposti, disciplina procedimentale e a portata della discrezionalità di cui la funzione di autotutela è espressione. L’art. 21- nonies , della legge 7 agosto 1990, n. 241 sancisce la regola per cui l’Amministrazione non può mettere in discussione i presupposti iniziali favorevolmente valutati senza il rispetto delle necessarie garanzie e degli affidamenti in capo a cittadini e imprese direttamente coinvolti.
Diversa è l’ipotesi in cui l’Amministrazione accerti, in corso di rapporto, l’inadempimento del programma di investimenti (o di altri obblighi discendenti dal titolo pubblicistico), o comunque la mancata verificazione delle condizioni sostanziali cui era subordinata l’erogazione del contributo, ovvero ancora il sopravvenuto venir in meno dei requisiti di idoneità (di cui l’istante era inizialmente provvisto) che legge prescriva debbano essere conservati ininterrottamente ai fini del perdurante godimento dei benefici. In questo caso, a differenza del primo citato, l’Amministrazione deve – con azione vincolata – limitarsi ad accertare la «decadenza» del titolo, in ragione della cessazione (o della mancata realizzazione) di quelle condizioni che l’istante ben conosceva essere essenziali per la perdurante concessione del contributo o altri titolo abilitativo (una conferma sistematica della distinzione in commento, si trae dall’art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’art. 56, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha esteso i presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ad un atto che, sebbene denominato «decadenza», viene comminato a seguito della «verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza»; sono conformi all’orientamento seguito dal Collegio le sentenze Consiglio di Stato, sez. II, 16 aprile 2025, n. 3264; sez. VI, sentenza 21 ottobre 2021, n. 7064; sez. VI, 29 luglio 2019 n. 5324; le affermazioni contenute nella pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 18 del 2020, apparentemente difformi, in realtà si riferiscono al diverso problema della distinzione tra gli istituti della ‘decadenza’ e della ‘sanzione’).
1.3.– La decisione impugnata ‒ la quale va sussunta, alla luce di quando sopra riferito, nel perimetro applicativo dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ‒ non contiene, secondo il Collegio, un’adeguata motivazione circa la sussistenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali (ulteriori e distinte rispetto al mero ripristino della legalità violata) al ritiro del provvedimento concessorio della sovvenzione pubblica e alla conseguente restituzione delle somme, la loro comparazione con gli interessi antagonisti (dei destinatari) emergenti nel caso concreto, nonché la ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione.
Il difetto di motivazione assume connotazioni diverse in relazione alle due annualità sovvenzionate.
1.4.‒ Con il riferimento alla richiesta di restituzione del contributo concesso per l’anno 2023, non è oggetto di contestazione (il punto è stato dal Collegio sollecitato anche nel corso della discussione pubblica della causa) che le somme erogate siano state impiegate dal Comitato per le finalità culturali per le quali erano state assegnate ‒ ossia «la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici» ‒ e che non sono state distratte per fini egoistici. Non risulta, in sostanza, alcun inadempimento rispetto al programma di investimento vagliato positivamente dall’Amministrazione ministeriale. Non vi sono elementi per dubitare che il contributo pubblico abbia finanziato le spese ritenute «ammissibili» dall’Amministrazione (l’allestimento di carri allegorici e costumi, i costi artistici, approntamento di spazi urbani, et similia), come rendicontate dall’ente richiedente.
In ossequio al principio generale di proporzionalità, il potere di autotutela va esercitato nella misura strettamente occorrente a riparare la lesione di valori giuridici concretamente pregiudicati dall’illegittimità da cui era affetto l’atto, con il minimo sacrificio possibile delle posizioni giuridiche concorrenti.
Un interesse pubblico preminente al recupero delle somme oggetto di pubbliche sovvenzioni (già impiegate) può ritenersi sussistente quando l’erogazione abbia assunto carattere indebito in ragione dell’assenza del presupposto giustificativo sostanziale (posto a fondamento dell’intervento pubblico), non quando si adduca semplicemente l’assenza originaria di un requisito soggettivo, in capo ad amministratori o rappresentanti legali, senza che in concreto tale insufficienza risulti avere influito, in termini di benessere collettivo, sulla missione assegnata all’Amministrazione.
1.5.‒ Sempre con riferimento alla richiesta di restituzione del contributo concesso per l’anno 2023, l’Amministrazione non ha considerato il consolidamento della posizione di legittimo affidamento del dell’ente beneficiario (sull’ammissibilità a contribuzione delle spese previste nel programma), determinatosi per via del periodo temporale decorso.
Il Ministero, infatti, è intervenuto dopo più di un anno e mezzo dall’erogazione delle somme, oltre quindi il termine ragionevole previsto dalla legge ‒ nella formulazione vigente ratione temporis (dal 31 luglio 2021 al 17 dicembre 2025) ‒ «comunque non superiore a dodici mesi», dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Il termine decadenziale suddetto è espressione di una «regola di certezza dei rapporti, che rende immodificabile l’assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo» (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 30 marzo 2016, n. 839).
La Corte costituzionale ha osservato che il «termine estintivo del potere di annullamento influisce sulla qualità dello stesso processo decisionale di primo grado: la limitazione della potestà di autotutela incentiva gli organi competenti alla attenta valutazione e ponderazione degli interessi già in primo grado; valutazione che potrebbe essere meno meditata nella consapevolezza di avere una seconda chance di intervento, tramite un contrarius actus, rispetto a quello originariamente assunto in via illegittima, senza limiti temporali predeterminati» (sentenza n. 88 del 2025).
1.5.1.– Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ritiene il Collegio che non ricorra l’ipotesi di esclusione del termine decadenziale fisso contemplata dal comma 2-bis del medesimo articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove i predetti atti ampliativi siano stati «conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato».
Tale eccezione è interpretata dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione «o» e di un argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; Sez. VI, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926).
Va ancora premesso che, come affermato recentemente da questa Sezione, le «false rappresentazioni dei fatti» che, ai sensi dalla norma richiamata, consentono all’Amministrazione l’esercizio dell’autotutela anche dopo il decorso del termine fisso «sono solo le rappresentazioni la cui difformità dalla realtà sia conosciuta dalla parte, che – quindi – ne fa uso consapevole nel corso del procedimento o siano comunque rimproverabili: una diversa interpretazione, che valorizzasse ai fini di che trattasi anche la falsa rappresentazione di cui il privato non sia consapevole o che la sua levità sia in definitiva scusabile, finirebbe per sacrificare il di lui affidamento, consentendo l’annullamento dell’atto anche a distanza di molto tempo, in maniera irragionevole, cioè in difetto di una giusta causa» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2025, n. 2783).
Su queste basi, ritiene il Collegio che il contributo non è stato conseguito attraverso dichiarazioni dolosamente reticenti o la cui erroneità sia rimproverabile.
In primo luogo, il legale rappresentante del Comitato ‒ che, in occasione della sottoscrizione della domanda di partecipazione del 2023, ha reso la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ‒ non poteva menzionare la sentenza di patteggiamento (del 30 ottobre 2023), in quanto sopraggiunta rispetto alla presentazione della domanda (in data 18 settembre 2023) e all’atto di assegnazione dei contributi (si osservi che il punto motivazionale del provvedimento impugnato, relativo al requisito soggettivo del legale rappresentante, non è stato scrutinato dal giudice di prime cure, avendo questi ritenuto sufficiente a sorreggere l’atto l’autonoma ratio decidendi basata sulla posizione del membro del direttivo).
Le condanne del membro del consiglio direttivo non erano invece conoscibili con l’ordinaria diligenza (salvo prova contraria che nel presente giudizio non è stata fornita) dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione, in quanto tali condanne erano coperte dalla «non menzione» nel Casellario giudiziale ad uso dei privati (cfr. l’allegato n. 11 del fascicolo di primo grado, il quale riporta l’attestazione del sistema informativo del Casellario tenuto dal Ministero della Giustizia che recita la dizione «NULLA»).
Il legale rappresentante poteva ragionevolmente ritenere applicabile l’art. 28, comma 8, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale), il quale recita che: «L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1».
Il richiamato articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002, prevede che: «Nel certificato [del casellario giudiziale] sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; […] b) alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; […] e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali».
In definitiva, dalle norme richiamate si desume la regola che l’interessato, il quale renda dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico (e quindi anche il legale rappresentante di un ente che, per la partecipazione ad un bando, debba attestare il requisito soggettivo per sé o per altri), non è tenuto ad indicare la presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione.
1.6.‒ Per motivi speculari a quelli appena esposti, il Collegio ritiene che, con riguardo invece alla revoca del contributo per l’anno 2024, non è ravvisabile analogo deficit motivazionale ‒ in ordine alla mancata esemplificazione dell’interesse pubblico prevalente e alla consolidazione dell’affidamento legittimo del destinatario ‒ in quanto l’atto di autotutela è intervenuto prima dell’erogazione concreta delle somme, dopo un termine di appena 4 mesi dall’assegnazione (il Comitato è stato ammesso al contributo, per l’annualità 2024, con decreto direttoriale del 29 novembre 2024; l’Amministrazione ha comunicato il provvedimento definitivo di revoca con nota del 31 marzo 2025).
2.‒ Con il secondo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui, riconosciuta la portata direttamente escludente delle clausole del bando, ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività.
In particolare, la statuizione di irricevibilità ha riguardato la contestazione dell’illegittimità delle clausole di entrambi i bandi (di cui all’art. 2, comma 2), per violazione dell’art. 10, comma 2, e 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell’art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
2.1.– Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente escluso che le clausole dei bandi de quibus dovessero considerarsi non apposte (e, quindi, per ciò solo non necessitanti di immediata impugnazione), perché in contrasto con l’art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023 (che ha escluso il patteggiamento dalle cause tassative di esclusione automatica), richiamato dall’art. 10, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 36 del 2023 (che contiene il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative, precisando che «le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte»).
L’ambito applicativo del codice dei contratti pubblici è, infatti, circoscritto «ai contratti di appalto e di concessione» (art. 13, comma 1). Le disposizioni del codice «non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto» (art. 13, comma 2). Ai contratti esclusi che «offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto», si applicano soltanto i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice (art. 13, comma 5).
La circostanza che, nel frattempo il Ministero, in sede di pubblicazione del bando di finanziamento dei “Carnevali storici” del 4 aprile 2025, abbia invece richiamato (all’art. 2, comma 2) il requisito di «non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’art. 94 del codice dei contratti pubblici», è ininfluente ai fini della decisione della presente controversia, trattandosi di un auto-vincolo.
Per i bandi oggetto della presente controversia, invece, l’Amministrazione non ha (legittimamente) manifestato analoga volontà di sottoporre la procedura in esame alla generalità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
2.2.‒ Ciò posto, la statuizione di irricevibilità va comunque riformata.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, l’onere dell’interessato di procedere, nelle gare pubbliche, all’immediata impugnazione delle clausole del bando che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l’effetto escludente (configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta), non sussiste quando il carattere dubbio, equivoco o ambiguo della clausola è tale da non rendere immediatamente percepibile l’effetto preclusivo alla partecipazione per chi sia privo di un determinato requisito soggettivo richiesto dal bando, ne esclude l’immediata lesività e ne quindi consente l’impugnazione unitamente all’atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di diverse interpretazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2387; sez. III, 16 ottobre 2013, n. 5035).
Nel caso in esame, per le ragioni sopra indicate al punto 1.5.1. della motivazione, la formulazione delle clausole dei due bandi – che, peraltro, non prevedevano espressamente l’obbligo di dichiarare il possesso di tali requisiti anche nei casi in cui sia stata concessa il beneficio della non menzione – impediva all’interessato di percepire con ragionevole certezza la sussistenza delle condizioni che avrebbero potuto precludergli direttamente ed immediatamente la partecipazione.
L’incertezza del quadro regolativo – che rende del tutto sproporzionata la sanzione processuale della irricevibilità – era accentuata dalla novellata disciplina sull’efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento, operata dall’art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150 del 2022, di cui si dirà al punto seguente.
Vale la pena richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4, secondo cui: «[…] il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L’eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell’interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell’ esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell’immediata contestazione si traduce nell’impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo»).
È conseguentemente erroneo anche il capo di sentenza che ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile, nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di revoca dei contributi, in quanto l’atto per le ragioni anzidette presentava valenza autonomamente lesiva (e non, come ritenuto dal giudice di primo grado, meramente esecutiva dei precedenti bandi, non tempestivamente impugnati).
3.‒ Veniamo quindi al terzo motivo di appello, con il quale l’appellante ripropone i profili di doglianza relativi alla posizione del legale rappresentante del Comitato ricorrente (di cui ai motivi numeri 1, 2 e 4 del ricorso introduttivo).
La clausola di bando è, secondo il Collegio, contraria a disposizione di legge.
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto ‒ con l’art. 25, comma 1, lettera b), una modifica (in vigore dal 30 dicembre 2022) dell’art. 445, comma 1- bis , del c.p.p., il quale prevede che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti «anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».
La disposizione citata esclude che le disposizioni di legge diverse da quelle penali (vigenti al momento della sua entrata in vigore), volte ad equiparare la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, possano produrre effetti, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 524 del 29 aprile 2024, che in forza di tale assunto ha ritenuto che la novella incide sull’operatività dell’articolo 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nel senso di escludere l’inconferibilità tutte le volte in cui all’applicazione della pena su richiesta della parte non si accompagni l’applicazione di pene accessorie).
Il vincolo che il legislatore ha posto a sé stesso ‒ di limitare l’efficacia di tutte quelle disposizioni extra penali, che dispongono l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna ‒ non può evidentemente essere derogato dall’Amministrazione.
In definitiva, a seguito dell’entrata in vigore della disposizione citata, l’Amministrazione appellata, nell’emanare il bando, non poteva equiparare i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (senza la contestuale applicazione di pene accessorie) alle sentenze di condanna penale, quale requisito soggettivo (negativo) ostativo all’accesso alla procedura di finanziamento.
In termini generali, non resta invece preclusa la possibilità (ove consentita dal bando) di valorizzare i ‘fatti’ sui quali è intervenuta la sentenza di patteggiamento, quali indici che – unitamente ad altri elementi autonomamente raccolti in sede procedimentale – consentano di muovere un giudizio di inaffidabilità nei confronti dell’istante.
4.‒ Possono assorbirsi gli altri motivi di appello quarto, quinto e sesto – ivi inclusi quelli aggiunti promossi avverso la nota (prot. 5447_P del 2 maggio 2025) che ha riscontrato in termini meramente confermativi l’istanza di annullamento (nella nota si legge infatti che: «non si ravvisano gli elementi per agire in autotutela sul provvedimento di revoca già adottato da questa Amministrazione, in quanto l’atto risulta puntualmente motivato e il relativo procedimento amministrativo definito a seguito di una attenta attività istruttoria e di apposite verifiche») –, trattandosi di censure che (nella parte in cui non sono state già affrontate e risolte nei punti precedenti della motivazione) non sarebbero comunque idonee, ove accolte, a garantire all’appellante alcuna utilità sostantiva ulteriore.
5.– L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato il provvedimento impugnato.
5.1.– In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione nel valutare l’ an dell’annullamento dovrà tenere in considerazione non solo l’interesse pubblico primario tutelato dal provvedimento invalido, bensì soppesare anche quelli, sempre di natura pubblica, al ripristino della legalità e alla certezza delle relazioni giuridiche, nonché la posizione, di natura privata, di affidamento del destinatario della determinazione favorevole.
Per l’anno 2023, l’Amministrazione dovrà prendere atto della portata preclusiva dei vizi sostanziali (mancata identificazione dell’interesse pubblico specifico, attuale e preponderante rispetto alle posizioni giuridiche antagoniste) e procedimentali (superamento del termine fisso ragionevole) accertati dal Collegio.
Per l’anno 2024, l’Amministrazione ‒ fermo restando la possibilità di motivare sulla base dell’incidenza, quale autonoma ratio decidendi, della condanna del componente del consiglio direttivo ‒ dovrà appurare se, in relazione alla posizione del legale rappresentante, il bando consenta una verifica sostanziale di inaffidabilità del richiedente, desunta anche dai fatti oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta (emessa in data 30 ottobre 2023 e divenuta irrevocabile in data 14 dicembre 2023), il cui disvalore giuridico è astrattamente idoneo ad interferire sulla fiducia alla corretta gestione delle sovvenzione pubbliche, tenuto altresì conto che nel frattempo il Comitato non ha ritenuto di modificare la composizione dei propri organi. È onere dell’Amministrazione indicare gli elementi a tal fine emergenti dall’istruttoria procedimentale.
6.– Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione della novità e particolarità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in primo grado (con il ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti) nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AD ET, Presidente
RI IM, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IM | AD ET |
IL SEGRETARIO