Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1556
TAR
Sentenza breve 14 luglio 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione delle disposizioni sull'autotutela

    La decisione impugnata è sussumibile nell'ambito dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Collegio ritiene che la decisione non contenga un'adeguata motivazione circa la sussistenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali (ulteriori e distinte rispetto al mero ripristino della legalità violata) al ritiro del provvedimento concessorio della sovvenzione pubblica e alla conseguente restituzione delle somme, la loro comparazione con gli interessi antagonisti (dei destinatari) emergenti nel caso concreto, nonché la ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione. Il difetto di motivazione assume connotazioni diverse in relazione alle due annualità sovvenzionate.

  • Accolto
    Contributo 2023 impiegato per le finalità culturali

    Non vi sono elementi per dubitare che il contributo pubblico abbia finanziato le spese ritenute «ammissibili» dall’Amministrazione (l’allestimento di carri allegorici e costumi, i costi artistici, approntamento di spazi urbani, et similia), come rendicontate dall’ente richiedente. In ossequio al principio generale di proporzionalità, il potere di autotutela va esercitato nella misura strettamente occorrente a riparare la lesione di valori giuridici concretamente pregiudicati dall’illegittimità da cui era affetto l’atto, con il minimo sacrificio possibile delle posizioni giuridiche concorrenti. Un interesse pubblico preminente al recupero delle somme oggetto di pubbliche sovvenzioni (già impiegate) può ritenersi sussistente quando l’erogazione abbia assunto carattere indebito in ragione dell’assenza del presupposto giustificativo sostanziale (posto a fondamento dell’intervento pubblico), non quando si adduca semplicemente l’assenza originaria di un requisito soggettivo, in capo ad amministratori o rappresentanti legali, senza che in concreto tale insufficienza risulti avere influito, in termini di benessere collettivo, sulla missione assegnata all’Amministrazione.

  • Accolto
    Consolidamento del legittimo affidamento per il contributo 2023

    Il Ministero è intervenuto dopo più di un anno e mezzo dall’erogazione delle somme, oltre quindi il termine ragionevole previsto dalla legge ‒ nella formulazione vigente ratione temporis (dal 31 luglio 2021 al 17 dicembre 2025) ‒ «comunque non superiore a dodici mesi», dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Il termine decadenziale suddetto è espressione di una «regola di certezza dei rapporti, che rende immodificabile l’assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo».

  • Accolto
    Esclusione del termine decadenziale per false rappresentazioni dei fatti

    Il legale rappresentante del Comitato ‒ che, in occasione della sottoscrizione della domanda di partecipazione del 2023, ha reso la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ‒ non poteva menzionare la sentenza di patteggiamento (del 30 ottobre 2023), in quanto sopraggiunta rispetto alla presentazione della domanda (in data 18 settembre 2023) e all’atto di assegnazione dei contributi. Le condanne del membro del consiglio direttivo non erano invece conoscibili con l’ordinaria diligenza (salvo prova contraria che nel presente giudizio non è stata fornita) dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione, in quanto tali condanne erano coperte dalla «non menzione» nel Casellario giudiziale ad uso dei privati. Il legale rappresentante poteva ragionevolmente ritenere applicabile l’art. 28, comma 8, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il quale prevede che l’interessato non è tenuto ad indicare la presenza di iscrizioni per le quali è prevista la non menzione.

  • Accolto
    Mancanza di deficit motivazionale per la revoca del contributo 2024

    Per l’anno 2024, non è ravvisabile analogo deficit motivazionale ‒ in ordine alla mancata esemplificazione dell’interesse pubblico prevalente e alla consolidazione dell’affidamento legittimo del destinatario ‒ in quanto l’atto di autotutela è intervenuto prima dell’erogazione concreta delle somme, dopo un termine di appena 4 mesi dall’assegnazione (il Comitato è stato ammesso al contributo, per l’annualità 2024, con decreto direttoriale del 29 novembre 2024; l’Amministrazione ha comunicato il provvedimento definitivo di revoca con nota del 31 marzo 2025).

  • Rigettato
    Nullità della clausola del bando per contrarietà alla disciplina sugli appalti pubblici e ai principi del Casellario giudiziale

    L’ambito applicativo del codice dei contratti pubblici è circoscritto ai contratti di appalto e di concessione. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito. La circostanza che, nel frattempo, il Ministero abbia richiamato la disciplina in materia di appalti pubblici in un bando successivo è ininfluente ai fini della decisione della presente controversia, trattandosi di un auto-vincolo. Per i bandi oggetto della presente controversia, invece, l’Amministrazione non ha manifestato analoga volontà di sottoporre la procedura in esame alla generalità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

  • Accolto
    Irricevibilità del ricorso per tardività riformata

    L’onere dell’interessato di procedere all’immediata impugnazione delle clausole del bando non sussiste quando il carattere dubbio, equivoco o ambiguo della clausola è tale da non rendere immediatamente percepibile l’effetto preclusivo alla partecipazione. Nel caso in esame, la formulazione delle clausole dei due bandi impediva all’interessato di percepire con ragionevole certezza la sussistenza delle condizioni che avrebbero potuto precludergli direttamente ed immediatamente la partecipazione. L’incertezza del quadro regolativo era accentuata dalla novellata disciplina sull’efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento.

  • Accolto
    Natura autonomamente lesiva del diniego di annullamento in autotutela

    È conseguentemente erroneo anche il capo di sentenza che ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile, nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di revoca dei contributi, in quanto l’atto per le ragioni anzidette presentava valenza autonomamente lesiva (e non, come ritenuto dal giudice di primo grado, meramente esecutiva dei precedenti bandi, non tempestivamente impugnati).

  • Accolto
    Contrarietà della clausola di bando a disposizione di legge

    La disposizione citata esclude che le disposizioni di legge diverse da quelle penali (vigenti al momento della sua entrata in vigore), volte ad equiparare la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, possano produrre effetti, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie. Il vincolo che il legislatore ha posto a sé stesso ‒ di limitare l’efficacia di tutte quelle disposizioni extra penali, che dispongono l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna ‒ non può evidentemente essere derogato dall’Amministrazione. In definitiva, a seguito dell’entrata in vigore della disposizione citata, l’Amministrazione appellata, nell’emanare il bando, non poteva equiparare i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (senza la contestuale applicazione di pene accessorie) alle sentenze di condanna penale, quale requisito soggettivo (negativo) ostativo all’accesso alla procedura di finanziamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1556
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1556
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo