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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2998 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2998 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. RONCHIETTO CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
GIUSEPPE PALUMBO, 3 00195 ROMA presso il difensore avv. RONCHIETTO
CLAUDIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA presso il difensore avv. AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso l'ordinanza ex art.702 bis cpc nr.14918/2019 RG emessa il
14.3.2020 dal Tribunale di Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la società esercente Parte_1
l'attività di custodia giudiziaria di veicoli, ha chiesto la condanna del Controparte_1
al pagamento della somma di € 71.174,59, a titolo di differenza tra quanto
[...]
liquidato in suo favore dalla Commissione di cui alla L. n. 311 del 2004 con decreto di liquidazione del 5 novembre 2007 — provvedimento correttivo di un errore materiale contenuto nel precedente decreto del 24 maggio 2007, recante un importo superiore al dovuto — emesso all'esito della vendita coattiva di un certo numero di veicoli quale compenso per l'attività di custodia precedentemente svolta, e quanto invece ritenuto effettivamente dovuto (€ 172.161,26).
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha richiamato la sentenza n. 267 del
14 dicembre 2017 con la quale la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in fattispecie analoga, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 318 a 321 del medesimo articolo.
Secondo la società, tale pronuncia — avente efficacia retroattiva — ha determinato la necessità di ricalcolare i compensi per l'attività di custodia, in quanto la propria posizione era ancora pendente quanto alla determinazione del corrispettivo dovuto per la custodia dei veicoli oggetto di alienazione coattiva.
Ne consegue, ad avviso della società ricorrente, che, venuta meno ex tunc
l'applicabilità delle disposizioni dichiarate incostituzionali, il compenso avrebbe dovuto essere rideterminato sulla base dei criteri ordinari (analiticamente indicati in ricorso), con il risultato economico sopra indicato.
2 Il Tribunale di Roma con ordinanza n.14918/2019 ha respinto la domanda.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento correttivo dell' errore materiale contenuto nel provvedimento emesso il 24/5/2007 per un importo superiore al dovuto e notificato alla società il 5 novembre 2007 non è stato impugnato in alcun modo, con conseguente definitività della liquidazione disposta. Ha osservato, pertanto, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 267 del
14 dicembre 2017 della Corte costituzionale è intervenuta oltre dieci anni dopo l'adozione dei provvedimenti di liquidazione, ossia quando il relativo rapporto doveva ritenersi ormai esaurito per intervenuta prescrizione, nonostante l'accettazione delle somme con riserva compiuta dalla società ricorrente.
In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che, anche a voler ritenere quale vero provvedimento di liquidazione quello del 24 maggio 2007, l'azione proposta sarebbe comunque inammissibile, in quanto diretta ad aggirare il giudicato amministrativo formatosi a seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio, emessa il 20 maggio 2009 e pubblicata il 20 luglio 2009, sul ricorso R.G. n. 6679/07, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il decreto di liquidazione, così consumando il proprio potere di contestare l'importo liquidato.
Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto appello la società Parte_1
[...]
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
a) nullità dell'ordinanza decisoria per violazione del diritto di difesa:
L'appellante ha esposto che, nel giudizio di primo grado, la parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, in relazione alla quale egli aveva chiesto un termine per replicare. Tuttavia, il Tribunale, nella prima udienza, ritenendo di “dover anzitutto esaminare le eccezioni di nullità e di inammissibilità del ricorso”, si era riservato la decisione, concedendo termine di giorni 20 alla parte ricorrente e ulteriori giorni 10 alla parte resistente per il deposito di note difensive su tali questioni, senza tuttavia
3 autorizzare l'odierno appellante a controdedurre sull'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, così violando il diritto di difesa e la possibilità di replicare alla predetta eccezione.
Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito, ritenendo tale statuizione erronea sotto diversi profili.
In primo luogo, l'appellante ha osservato che il ricorso proposto dallo stesso avanti al
TAR del Lazio, R.G. n. 6679/2007, avverso il decreto di liquidazione del 24 maggio
2007, costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c. Ciò in quanto il successivo decreto di liquidazione del 5 novembre 2007 rappresenta una mera correzione di errore materiale e non comporta né la revoca del precedente decreto né la novazione della decisione originaria della Commissione ministeriale.
In secondo luogo, l'appellante ha rilevato che, in base all'art. 1, comma 320, della legge n. 311/2004, secondo cui “le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006”, il termine previsto dall'art. 1184 c.c. in favore del debitore è scaduto solo nel 2010. Ne consegue che il custode avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al pagamento del residuo credito soltanto da tale momento e che, pertanto, al tempo della pronuncia della Corte costituzionale, il diritto di credito non risultava ancora prescritto.
In terzo luogo, l'appellante ha richiamato l'attenzione sul fatto che i cinque pagamenti parziali effettuati dal , ai sensi della citata disposizione, Controparte_1
costituiscono essi stessi atti interruttivi della prescrizione del diritto del depositario.
Infine, ha evidenziato che anche la richiesta di pagamento del credito vantato, trasmessa dall'appellante al con lettera raccomandata A.R. Controparte_1
4 del 10 gennaio 2017, ricevuta in data 12 gennaio 2017, integra un ulteriore atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
b) Sulla dichiarata inammissibilità della domanda attorea
L'appellante ha esposto che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda sulla base del fatto che l'azione sarebbe comunque inammissibile, in quanto diretta ad aggirare il giudicato amministrativo, formato dal ricorso con il quale la società avrebbe consumato il proprio potere di contestare l'importo liquidato.
Tuttavia, l'appellante ha precisato che, nel presente giudizio, l'azione proposta avanti il Giudice Ordinario mira al ripristino del suo patrimonio, ritenuto illegittimamente leso dal decreto della Commissione ex L. n. 311/2004, con il riconoscimento di quanto effettivamente dovutogli per l'opera prestata, applicando le norme vigenti (D.M.
265/2006), a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
312 a 321, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza in premessa richiamata. In altri termini, l'azione mira a far valere il proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dal provvedimento dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte.
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
Sui motivi di ricorso non affrontati dall'Ordinanza impugnata
L'appellante ha chiesto altresì di esaminare le ulteriori questioni non affrontate dal giudice di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. In particolare, ha contestato quanto sostenuto dal secondo cui la Controparte_1
tutela del diritto soggettivo del custode, violato dai decreti della Commissione
Ministeriale ex L. 311/04, avrebbe dovuto essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione, come previsto dalla speciale procedura ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia. L'appellante ha osservato che la speciale procedura ex art. 170 DPR 115/02 e il relativo termine decadenziale dettato per le opposizioni ai decreti di pagamento ex art. 168 T.U. non può trovare applicazione
5 analogica nell'ipotesi in cui il privato agisca per la tutela di un diritto soggettivo leso da un provvedimento amministrativo, emesso da un organo amministrativo e poi dichiarato incostituzionale.
Ad avviso dell'appellante, infatti, la legge 311/2004, derogatoria rispetto alla disciplina del DPR 115/02 e finalizzata a disciplinare i rapporti tra custode, quale ausiliario del giudice, e il Magistrato procedente, non prevede alcuna applicazione del termine decadenziale previsto dall'art. 170 T.U., che si riferisce esclusivamente alle opposizioni ai decreti di pagamento adottati ex art. 168.
Quale quarto motivo di appello ha dedotto:
Sulla validità della clausola di riserva
L'appellante ha contestato l'assunto della controparte secondo cui la connotazione pubblicistica della custodia e il carattere decisorio e giurisdizionale del provvedimento di liquidazione del compenso impedirebbero di attribuire rilevanza alla clausola di riserva apposta in calce alla notifica dei decreti di liquidazione. A parere dell'appellante, infatti, il diritto soggettivo patrimoniale del custode di ottenere il giusto compenso per l'opera svolta appartiene alla sua sfera patrimoniale ed è pienamente disponibile, non potendo essere intaccato dal potere amministrativo.
Ne deriva, dunque, il carattere legittimo della clausola di riserva, in quanto la stessa concretizza l'esercizio del diritto riconosciuto al creditore di considerare l'obbligazione ministeriale solo parzialmente adempiuta, evitando la sua estinzione e consentendo, in pendenza del termine di prescrizione, di adire il giudice ordinario per ottenere l'integrale compenso, illegittimamente decurtato dal debitore. CP_1
Quale quinto motivo di appello ha dedotto:
Sulla disciplina applicabile a determinare il compenso dovuto
L'appellante ha evidenziato che la disciplina applicabile al caso di specie è quella dettata dal D.M. n. 265/2006 e, in particolare, dalle tabelle ivi allegate, rilevando che l'art. 6 del medesimo decreto non solo individua nel giorno della pubblicazione, 2 settembre 2006, la data di efficacia delle disposizioni, ma ne estende l'applicazione anche all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro per i quali,
6 alla data di entrata in vigore del decreto, non sia stato ancora emesso il decreto di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Sul maggior danno
L'appellante ha richiesto che, in relazione a tutte le somme dovute alla depositeria dal
, venga riconosciuto e calcolato il maggior danno derivante Controparte_1
dalla svalutazione monetaria.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i titoli ed i motivi tutti sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, previa dichiarazione di nullità dell'ordinanza impugnata e, comunque, in totale riforma dell'ordinanza decisoria ex art.702 bis cpc nr.14918/2019
RG emessa il 14.3.2020 comunicata il 2.4.2020, non notificata, accertare che il compenso dovuto alla depositeria per la custodia dei Parte_1
veicoli oggetto del Decreto di liquidazione ex L. 311/04 del 5.11.2007 ammonta ad €.
172.161,26 come da prospetto di calcolo allegato al ricorso introduttivo e, per l'effetto, tenuto conto delle somme già liquidate per € 100.986,67, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere alla società attrice, la
[...]
residua somma di €. 71.174,59, oltre accessori di legge. Andranno, altresì corrisposti all'attrice sulla somma sopra indicata gli interessi legali ed il maggior danno, rivestendo l'attrice la qualità di imprenditore commerciale, a decorrere dalla data in cui si è perfezionata l'alienazione coatta dei veicoli, sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari, del doppio grado di giudizio, da determinare ex DM 55/2014 e distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Ai fini della determinazione del C.U. si indica il valore della controversia compreso nello scaglione di valore da €. 52.000,00 ad €. 250.000,00.
Il si è costituito in giudizio chiedendo preliminarmente di Controparte_1
dichiarare l'appello inammissibile sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c.- attesa la mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge- sia ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per il divieto di
"nova", posto che la società appellante- nel richiedere nell'atto di appello la
7 soddisfazione integrale del proprio diritto soggettivo patrimoniale- avrebbe modificato la domanda così come proposta in primo grado.
Nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare l'ordinanza impugnata.
Il Collegio in via preliminare ritiene che non possa essere accolta la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c, atteso che l'impugnazione proposta individua le questioni e i punti contestati dell'ordinanza impugnata e, con essi, le relative doglianze.
Analogamente non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando il diverso titolo giuridico della pretesa dedotto innanzi al giudice di primo grado comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. 1684/2012).
Ebbene, il Collegio ritiene che tali circostanze non ricorrano nel caso di specie, atteso che il fatto costitutivo della pretesa, così come prospettato sia nel ricorso di primo grado sia nell'atto di appello, si identifica, in entrambi i casi, nella declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 267 del 14 dicembre 2017, con la quale la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 1, commi da 312
a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in fattispecie analoga, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 318 a 321 del medesimo articolo.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, posto che entrambi involgono il profilo dei cd. rapporti esauriti.
In merito alla doglianza dedotta nel primo motivo d'appello concernente la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del contraddittorio, il Collegio ritiene non condivisibile la censura mossa dall'appellante, atteso che il giudice di primo grado- nel
8 riservarsi con termine di giorni 20 a parte ricorrente ed ulteriori giorni 10 a parte resistente per note sulle questioni di nullità o inammissibilità del ricorso- ha riconosciuto alla parte appellante la possibilità di controdedurre, non essendo in alcun modo preclusa allo stesso la possibilità di presentare controdeduzioni anche in relazione all'eccezione di prescrizione avanzata dalla controparte.
Per tale ragione, dunque, non risulta violato il principio del contraddittorio né compromesso il diritto di difesa, sicché deve ritenersi valida l'ordinanza del giudice di primo grado.
Analogamente non può trovare accoglimento il secondo motivo di appello posto che la spettanza del diritto al pagamento delle somme residue asseritamente dovute dal costituisce un cd. rapporto esaurito, intendendosi con tale espressione sia i CP_1
rapporti che hanno trovato la loro definitiva ed irretrattabile conclusione sul piano processuale, mediante sentenza passata in giudicato, sia i rapporti rispetto ai quali sia trascorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio dei diritti relativi (Cass., sez. 1, 20/11/2012, n. 20381; Cass., sez. L, 7/7/2016, n. 13884;
Cass., sez. 2, 30/1/2025, n. 2258).
Ebbene, nel caso di specie non è revocabile in dubbio che, pur volendo considerare non prescritto il diritto di credito vantato dalla società appellante, il relativo rapporto è da intendersi come esaurito in forza del passaggio in giudicato della sentenza del TAR- non impugnata dall'appellante in sede di ricorso al Consiglio di Stato- che ha rigettato la domanda di nullità del Decreto di liquidazione della Commissione ex lege 311/04 presentata dall'appellante e ha ritenuto, altresì, manifestatamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1 commi da 312 a 321della legge 311/2004 .
Ne deriva, pertanto, che, trattandosi di un rapporto esaurito, deve escludersi l'operatività dell'effetto retroattivo della sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 267 del 14 dicembre 2017.
Come evidenziato da costante giurisprudenza, infatti, gli effetti ex tunc delle pronunce di incostituzionalità delle leggi incontrano come unico limite quello dei rapporti esauriti, e ciò al fine di rendere intangibili le situazioni sostanziali consolidatesi in
9 modo definitivo e di preservare superiori esigenze di certezza giuridica, tutelando l'affidamento legittimamente sorto nella stabile applicazione delle norme (Cass.
15475/2021; Cass. 13884/2016; Cass. 20381/2012; Corte cost. 139/1984, Corte cost.
1/2014; Corte cost. 108/2019).
Per completezza deve evidenziarsi, inoltre, che nella fattispecie in esame il rapporto afferente il diritto di credito vantato dalla società appellante è da considerarsi esaurito non solo in virtù del passaggio in giudicato della summenzionata sentenza del TAR, ma anche in forza del decorso del termine di 20 giorni di decadenza per proporre opposizione ai sensi dell'articolo 170 del D.P.R. numero 115 del 2002, applicabile ratione temporis.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell'art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez.
U., 26/6/2009, n. 15044).
Non può parimenti essere accolta l'impostazione dell'appellante, che, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di provvedimenti amministrativi favorevoli successivamente caducati, in via giurisdizionale o in autotutela, per illegittimità, assume l'esistenza di un danno da affidamento, riconducibile alla lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio.
Come evidenziato dalla costante giurisprudenza in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti dall'affidamento incolpevole del privato su un provvedimento illegittimo, infatti, la tutela del diritto alla conservazione dell'integrità patrimoniale è riconosciuta soltanto in presenza di un provvedimento ampliativo, ossia favorevole al privato, il cui successivo ritiro abbia determinato la lesione del suo legittimo affidamento (Cass., Sez. U., 21 settembre 2020, n. 19677;
Cass., Sez. U., nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011).
10 Ebbene, nel caso in esame è indubbio che il decreto di liquidazione del 24 maggio 2007 non integri un provvedimento a carattere favorevole per l'appellante, poiché – essendo lesivo, in quanto recante un importo inferiore a quello risultante dal ricalcolo dei compensi successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale – è stato da questi impugnato dinanzi al TAR Lazio.
Dalle considerazioni che precedono, dunque, deriva l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 14918/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di appello che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3)Dà atto che sussistono in capo alla parte appellante i presupposti della debenza di un importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2002.
Roma 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2998 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. RONCHIETTO CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
GIUSEPPE PALUMBO, 3 00195 ROMA presso il difensore avv. RONCHIETTO
CLAUDIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA presso il difensore avv. AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso l'ordinanza ex art.702 bis cpc nr.14918/2019 RG emessa il
14.3.2020 dal Tribunale di Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la società esercente Parte_1
l'attività di custodia giudiziaria di veicoli, ha chiesto la condanna del Controparte_1
al pagamento della somma di € 71.174,59, a titolo di differenza tra quanto
[...]
liquidato in suo favore dalla Commissione di cui alla L. n. 311 del 2004 con decreto di liquidazione del 5 novembre 2007 — provvedimento correttivo di un errore materiale contenuto nel precedente decreto del 24 maggio 2007, recante un importo superiore al dovuto — emesso all'esito della vendita coattiva di un certo numero di veicoli quale compenso per l'attività di custodia precedentemente svolta, e quanto invece ritenuto effettivamente dovuto (€ 172.161,26).
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha richiamato la sentenza n. 267 del
14 dicembre 2017 con la quale la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in fattispecie analoga, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 318 a 321 del medesimo articolo.
Secondo la società, tale pronuncia — avente efficacia retroattiva — ha determinato la necessità di ricalcolare i compensi per l'attività di custodia, in quanto la propria posizione era ancora pendente quanto alla determinazione del corrispettivo dovuto per la custodia dei veicoli oggetto di alienazione coattiva.
Ne consegue, ad avviso della società ricorrente, che, venuta meno ex tunc
l'applicabilità delle disposizioni dichiarate incostituzionali, il compenso avrebbe dovuto essere rideterminato sulla base dei criteri ordinari (analiticamente indicati in ricorso), con il risultato economico sopra indicato.
2 Il Tribunale di Roma con ordinanza n.14918/2019 ha respinto la domanda.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento correttivo dell' errore materiale contenuto nel provvedimento emesso il 24/5/2007 per un importo superiore al dovuto e notificato alla società il 5 novembre 2007 non è stato impugnato in alcun modo, con conseguente definitività della liquidazione disposta. Ha osservato, pertanto, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 267 del
14 dicembre 2017 della Corte costituzionale è intervenuta oltre dieci anni dopo l'adozione dei provvedimenti di liquidazione, ossia quando il relativo rapporto doveva ritenersi ormai esaurito per intervenuta prescrizione, nonostante l'accettazione delle somme con riserva compiuta dalla società ricorrente.
In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che, anche a voler ritenere quale vero provvedimento di liquidazione quello del 24 maggio 2007, l'azione proposta sarebbe comunque inammissibile, in quanto diretta ad aggirare il giudicato amministrativo formatosi a seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio, emessa il 20 maggio 2009 e pubblicata il 20 luglio 2009, sul ricorso R.G. n. 6679/07, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il decreto di liquidazione, così consumando il proprio potere di contestare l'importo liquidato.
Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto appello la società Parte_1
[...]
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
a) nullità dell'ordinanza decisoria per violazione del diritto di difesa:
L'appellante ha esposto che, nel giudizio di primo grado, la parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, in relazione alla quale egli aveva chiesto un termine per replicare. Tuttavia, il Tribunale, nella prima udienza, ritenendo di “dover anzitutto esaminare le eccezioni di nullità e di inammissibilità del ricorso”, si era riservato la decisione, concedendo termine di giorni 20 alla parte ricorrente e ulteriori giorni 10 alla parte resistente per il deposito di note difensive su tali questioni, senza tuttavia
3 autorizzare l'odierno appellante a controdedurre sull'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, così violando il diritto di difesa e la possibilità di replicare alla predetta eccezione.
Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito, ritenendo tale statuizione erronea sotto diversi profili.
In primo luogo, l'appellante ha osservato che il ricorso proposto dallo stesso avanti al
TAR del Lazio, R.G. n. 6679/2007, avverso il decreto di liquidazione del 24 maggio
2007, costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c. Ciò in quanto il successivo decreto di liquidazione del 5 novembre 2007 rappresenta una mera correzione di errore materiale e non comporta né la revoca del precedente decreto né la novazione della decisione originaria della Commissione ministeriale.
In secondo luogo, l'appellante ha rilevato che, in base all'art. 1, comma 320, della legge n. 311/2004, secondo cui “le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006”, il termine previsto dall'art. 1184 c.c. in favore del debitore è scaduto solo nel 2010. Ne consegue che il custode avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al pagamento del residuo credito soltanto da tale momento e che, pertanto, al tempo della pronuncia della Corte costituzionale, il diritto di credito non risultava ancora prescritto.
In terzo luogo, l'appellante ha richiamato l'attenzione sul fatto che i cinque pagamenti parziali effettuati dal , ai sensi della citata disposizione, Controparte_1
costituiscono essi stessi atti interruttivi della prescrizione del diritto del depositario.
Infine, ha evidenziato che anche la richiesta di pagamento del credito vantato, trasmessa dall'appellante al con lettera raccomandata A.R. Controparte_1
4 del 10 gennaio 2017, ricevuta in data 12 gennaio 2017, integra un ulteriore atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
b) Sulla dichiarata inammissibilità della domanda attorea
L'appellante ha esposto che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda sulla base del fatto che l'azione sarebbe comunque inammissibile, in quanto diretta ad aggirare il giudicato amministrativo, formato dal ricorso con il quale la società avrebbe consumato il proprio potere di contestare l'importo liquidato.
Tuttavia, l'appellante ha precisato che, nel presente giudizio, l'azione proposta avanti il Giudice Ordinario mira al ripristino del suo patrimonio, ritenuto illegittimamente leso dal decreto della Commissione ex L. n. 311/2004, con il riconoscimento di quanto effettivamente dovutogli per l'opera prestata, applicando le norme vigenti (D.M.
265/2006), a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
312 a 321, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza in premessa richiamata. In altri termini, l'azione mira a far valere il proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dal provvedimento dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte.
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
Sui motivi di ricorso non affrontati dall'Ordinanza impugnata
L'appellante ha chiesto altresì di esaminare le ulteriori questioni non affrontate dal giudice di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. In particolare, ha contestato quanto sostenuto dal secondo cui la Controparte_1
tutela del diritto soggettivo del custode, violato dai decreti della Commissione
Ministeriale ex L. 311/04, avrebbe dovuto essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione, come previsto dalla speciale procedura ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia. L'appellante ha osservato che la speciale procedura ex art. 170 DPR 115/02 e il relativo termine decadenziale dettato per le opposizioni ai decreti di pagamento ex art. 168 T.U. non può trovare applicazione
5 analogica nell'ipotesi in cui il privato agisca per la tutela di un diritto soggettivo leso da un provvedimento amministrativo, emesso da un organo amministrativo e poi dichiarato incostituzionale.
Ad avviso dell'appellante, infatti, la legge 311/2004, derogatoria rispetto alla disciplina del DPR 115/02 e finalizzata a disciplinare i rapporti tra custode, quale ausiliario del giudice, e il Magistrato procedente, non prevede alcuna applicazione del termine decadenziale previsto dall'art. 170 T.U., che si riferisce esclusivamente alle opposizioni ai decreti di pagamento adottati ex art. 168.
Quale quarto motivo di appello ha dedotto:
Sulla validità della clausola di riserva
L'appellante ha contestato l'assunto della controparte secondo cui la connotazione pubblicistica della custodia e il carattere decisorio e giurisdizionale del provvedimento di liquidazione del compenso impedirebbero di attribuire rilevanza alla clausola di riserva apposta in calce alla notifica dei decreti di liquidazione. A parere dell'appellante, infatti, il diritto soggettivo patrimoniale del custode di ottenere il giusto compenso per l'opera svolta appartiene alla sua sfera patrimoniale ed è pienamente disponibile, non potendo essere intaccato dal potere amministrativo.
Ne deriva, dunque, il carattere legittimo della clausola di riserva, in quanto la stessa concretizza l'esercizio del diritto riconosciuto al creditore di considerare l'obbligazione ministeriale solo parzialmente adempiuta, evitando la sua estinzione e consentendo, in pendenza del termine di prescrizione, di adire il giudice ordinario per ottenere l'integrale compenso, illegittimamente decurtato dal debitore. CP_1
Quale quinto motivo di appello ha dedotto:
Sulla disciplina applicabile a determinare il compenso dovuto
L'appellante ha evidenziato che la disciplina applicabile al caso di specie è quella dettata dal D.M. n. 265/2006 e, in particolare, dalle tabelle ivi allegate, rilevando che l'art. 6 del medesimo decreto non solo individua nel giorno della pubblicazione, 2 settembre 2006, la data di efficacia delle disposizioni, ma ne estende l'applicazione anche all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro per i quali,
6 alla data di entrata in vigore del decreto, non sia stato ancora emesso il decreto di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Sul maggior danno
L'appellante ha richiesto che, in relazione a tutte le somme dovute alla depositeria dal
, venga riconosciuto e calcolato il maggior danno derivante Controparte_1
dalla svalutazione monetaria.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i titoli ed i motivi tutti sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, previa dichiarazione di nullità dell'ordinanza impugnata e, comunque, in totale riforma dell'ordinanza decisoria ex art.702 bis cpc nr.14918/2019
RG emessa il 14.3.2020 comunicata il 2.4.2020, non notificata, accertare che il compenso dovuto alla depositeria per la custodia dei Parte_1
veicoli oggetto del Decreto di liquidazione ex L. 311/04 del 5.11.2007 ammonta ad €.
172.161,26 come da prospetto di calcolo allegato al ricorso introduttivo e, per l'effetto, tenuto conto delle somme già liquidate per € 100.986,67, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere alla società attrice, la
[...]
residua somma di €. 71.174,59, oltre accessori di legge. Andranno, altresì corrisposti all'attrice sulla somma sopra indicata gli interessi legali ed il maggior danno, rivestendo l'attrice la qualità di imprenditore commerciale, a decorrere dalla data in cui si è perfezionata l'alienazione coatta dei veicoli, sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari, del doppio grado di giudizio, da determinare ex DM 55/2014 e distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Ai fini della determinazione del C.U. si indica il valore della controversia compreso nello scaglione di valore da €. 52.000,00 ad €. 250.000,00.
Il si è costituito in giudizio chiedendo preliminarmente di Controparte_1
dichiarare l'appello inammissibile sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c.- attesa la mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge- sia ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per il divieto di
"nova", posto che la società appellante- nel richiedere nell'atto di appello la
7 soddisfazione integrale del proprio diritto soggettivo patrimoniale- avrebbe modificato la domanda così come proposta in primo grado.
Nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare l'ordinanza impugnata.
Il Collegio in via preliminare ritiene che non possa essere accolta la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c, atteso che l'impugnazione proposta individua le questioni e i punti contestati dell'ordinanza impugnata e, con essi, le relative doglianze.
Analogamente non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando il diverso titolo giuridico della pretesa dedotto innanzi al giudice di primo grado comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. 1684/2012).
Ebbene, il Collegio ritiene che tali circostanze non ricorrano nel caso di specie, atteso che il fatto costitutivo della pretesa, così come prospettato sia nel ricorso di primo grado sia nell'atto di appello, si identifica, in entrambi i casi, nella declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 267 del 14 dicembre 2017, con la quale la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 1, commi da 312
a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in fattispecie analoga, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 318 a 321 del medesimo articolo.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, posto che entrambi involgono il profilo dei cd. rapporti esauriti.
In merito alla doglianza dedotta nel primo motivo d'appello concernente la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del contraddittorio, il Collegio ritiene non condivisibile la censura mossa dall'appellante, atteso che il giudice di primo grado- nel
8 riservarsi con termine di giorni 20 a parte ricorrente ed ulteriori giorni 10 a parte resistente per note sulle questioni di nullità o inammissibilità del ricorso- ha riconosciuto alla parte appellante la possibilità di controdedurre, non essendo in alcun modo preclusa allo stesso la possibilità di presentare controdeduzioni anche in relazione all'eccezione di prescrizione avanzata dalla controparte.
Per tale ragione, dunque, non risulta violato il principio del contraddittorio né compromesso il diritto di difesa, sicché deve ritenersi valida l'ordinanza del giudice di primo grado.
Analogamente non può trovare accoglimento il secondo motivo di appello posto che la spettanza del diritto al pagamento delle somme residue asseritamente dovute dal costituisce un cd. rapporto esaurito, intendendosi con tale espressione sia i CP_1
rapporti che hanno trovato la loro definitiva ed irretrattabile conclusione sul piano processuale, mediante sentenza passata in giudicato, sia i rapporti rispetto ai quali sia trascorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio dei diritti relativi (Cass., sez. 1, 20/11/2012, n. 20381; Cass., sez. L, 7/7/2016, n. 13884;
Cass., sez. 2, 30/1/2025, n. 2258).
Ebbene, nel caso di specie non è revocabile in dubbio che, pur volendo considerare non prescritto il diritto di credito vantato dalla società appellante, il relativo rapporto è da intendersi come esaurito in forza del passaggio in giudicato della sentenza del TAR- non impugnata dall'appellante in sede di ricorso al Consiglio di Stato- che ha rigettato la domanda di nullità del Decreto di liquidazione della Commissione ex lege 311/04 presentata dall'appellante e ha ritenuto, altresì, manifestatamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1 commi da 312 a 321della legge 311/2004 .
Ne deriva, pertanto, che, trattandosi di un rapporto esaurito, deve escludersi l'operatività dell'effetto retroattivo della sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 267 del 14 dicembre 2017.
Come evidenziato da costante giurisprudenza, infatti, gli effetti ex tunc delle pronunce di incostituzionalità delle leggi incontrano come unico limite quello dei rapporti esauriti, e ciò al fine di rendere intangibili le situazioni sostanziali consolidatesi in
9 modo definitivo e di preservare superiori esigenze di certezza giuridica, tutelando l'affidamento legittimamente sorto nella stabile applicazione delle norme (Cass.
15475/2021; Cass. 13884/2016; Cass. 20381/2012; Corte cost. 139/1984, Corte cost.
1/2014; Corte cost. 108/2019).
Per completezza deve evidenziarsi, inoltre, che nella fattispecie in esame il rapporto afferente il diritto di credito vantato dalla società appellante è da considerarsi esaurito non solo in virtù del passaggio in giudicato della summenzionata sentenza del TAR, ma anche in forza del decorso del termine di 20 giorni di decadenza per proporre opposizione ai sensi dell'articolo 170 del D.P.R. numero 115 del 2002, applicabile ratione temporis.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell'art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez.
U., 26/6/2009, n. 15044).
Non può parimenti essere accolta l'impostazione dell'appellante, che, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di provvedimenti amministrativi favorevoli successivamente caducati, in via giurisdizionale o in autotutela, per illegittimità, assume l'esistenza di un danno da affidamento, riconducibile alla lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio.
Come evidenziato dalla costante giurisprudenza in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti dall'affidamento incolpevole del privato su un provvedimento illegittimo, infatti, la tutela del diritto alla conservazione dell'integrità patrimoniale è riconosciuta soltanto in presenza di un provvedimento ampliativo, ossia favorevole al privato, il cui successivo ritiro abbia determinato la lesione del suo legittimo affidamento (Cass., Sez. U., 21 settembre 2020, n. 19677;
Cass., Sez. U., nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011).
10 Ebbene, nel caso in esame è indubbio che il decreto di liquidazione del 24 maggio 2007 non integri un provvedimento a carattere favorevole per l'appellante, poiché – essendo lesivo, in quanto recante un importo inferiore a quello risultante dal ricalcolo dei compensi successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale – è stato da questi impugnato dinanzi al TAR Lazio.
Dalle considerazioni che precedono, dunque, deriva l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 14918/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di appello che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3)Dà atto che sussistono in capo alla parte appellante i presupposti della debenza di un importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2002.
Roma 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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