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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1705/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10435/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004742502000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21426/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 10020259004742502000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento della cartella n. 10020170000807742000 (tassa auto anno 2011).
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica della suindicata cartella, nonchè degli atti ad essa prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 18.6.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
Con memoria dell'1.12.2025 la ricorrente ha contestato la validità della documentazione prodotta dalla
Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla ricorrente, prima della intimazione impugnata, sono state notificate due ulteriori intimazioni di pagamento (la n.
10020199012552988000, notificata il 28.9.2019, e la n. 100202390026233488000, notificata il
1.6.2023), entrambe aventi ad oggetto la cartella n. 10020170000807742000; le notifiche delle suindicate intimazioni sono state effettuate a mezzo pec, all'indirizzo
“Email_4”.
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
In particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici andava eccepita impugnando le intimazioni sopra indicate;
ancora, la notifica di dette intimazione ha interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
In ordine alle modalità di notifica dei suindicati atti, con ordinanza n. 1615 del 22/1/2025, la
Cassazione ha stabilito che è valida la notifica alla pec di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei;
in particolare, nell'ordinanza in esame, la Corte Suprema richiama anzitutto l'art. 3 bis
L. n. 53/94 e la propria giurisprudenza precedente (Cass. n. 2460/2021), secondo la quale le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge. Essa osserva poi che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge
a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
ES AE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10435/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004742502000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21426/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 10020259004742502000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento della cartella n. 10020170000807742000 (tassa auto anno 2011).
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica della suindicata cartella, nonchè degli atti ad essa prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto del 18.6.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
Con memoria dell'1.12.2025 la ricorrente ha contestato la validità della documentazione prodotta dalla
Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla ricorrente, prima della intimazione impugnata, sono state notificate due ulteriori intimazioni di pagamento (la n.
10020199012552988000, notificata il 28.9.2019, e la n. 100202390026233488000, notificata il
1.6.2023), entrambe aventi ad oggetto la cartella n. 10020170000807742000; le notifiche delle suindicate intimazioni sono state effettuate a mezzo pec, all'indirizzo
“Email_4”.
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
In particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici andava eccepita impugnando le intimazioni sopra indicate;
ancora, la notifica di dette intimazione ha interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
In ordine alle modalità di notifica dei suindicati atti, con ordinanza n. 1615 del 22/1/2025, la
Cassazione ha stabilito che è valida la notifica alla pec di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei;
in particolare, nell'ordinanza in esame, la Corte Suprema richiama anzitutto l'art. 3 bis
L. n. 53/94 e la propria giurisprudenza precedente (Cass. n. 2460/2021), secondo la quale le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge. Essa osserva poi che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge
a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
ES AE