Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 972
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21 novembre 1967
Art. 1. Articolo unico.

Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125 , fermi restando i poteri di vigilanza da parte del Ministero della sanita', sono stabilite la pianta organica e le tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti Istituti.
Il trattamento economico e normativo di detto personale dovra' essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma.

Entrata in vigore il 21 novembre 1967