Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 3 giugno
2024, iscritta al n. 1378 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Genova n. 39, presso lo studio dell'Avv. Dominga Martines che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 3 giugno 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12 settembre 2004 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 92).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
a NI (TR) il 30 ottobre 2007, e a NI (TR) il 1° ottobre 2010; che Per_2
sono separati per effetto della sentenza n. 149/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo e pubblicata in data 19 giugno 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) Cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento condiviso. Le figlie minori saranno affidate in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Viterbo Strada Piscine
n. 3 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) Modalità di visita. Le figlie d salvo diverse modalità concordate Per_1 Per_2
di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse delle stesse, trascorreranno con il padre: - fine settimana alternati dal venerdì (all'uscita da scuola) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.00); - un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il lunedì, dall'uscita di scuola e fino alle ore 21.30, nella settimana in cui trascorreranno con il padre anche il weekend, due pomeriggi
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a settimana, indicativamente il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:30 nelle settimane il cui weekend è invece di spettanza della madre;
- nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che le figlie possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: - metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 aprile di ogni anno;
- metà dei ponti festivi alternandosi con la madre.
4) Mantenimento delle figlie. Il padre provvederà al mantenimento delle figlie, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 800 Parte_2
mensili (per 12 mensilità), euro 400 per ciascuna figlia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di maggio 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo. Il padre provvederà al pagamento per l'intero, delle lezioni private di ripetizione della figlia e delle lezioni di pianoforte della figlia Per_1
il padre provvederà inoltre al pagamento per intero delle ricariche Per_2
telefoniche dei cellulari in uso alle figlie;
il padre contribuirà nella misura del 50% all'acquisto dei capispalla invernali e delle scarpe per le figlie;
il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate e secondo le indicazioni del Protocollo sulle spese straordinarie del
Tribunale di Viterbo;
5) Casa coniugale. La casa familiare sita in Viterbo Strada Piscine n. 3 sarà assegnata alla madr on ogni arredo e pertinenza. Su detto immobile, Parte_2
di proprietà di entrambi i coniugi, risulta gravare un mutuo, a tasso variabile, intestato ad entrambi i coniugi le cui rate mensili ammontano ad euro 510,00 circa.
Al riguardo le parti si accordano come segue: i coniugi pagheranno al 50% la rata del mutuo ancora pendente sulla casa familiare per un importo pari ad euro 250,00
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ciascuno, salvo che il sig. non decida di pagare per l'intero la rata dandone Pt_1
previa comunica-zione alla sig.ra Poiché il mantenimento della casa Pt_2
familiare, una villetta di circa 160 mq, oltre giardino, a seguito della separazione risulta eccessivamente oneroso, le parti si impegnano a mettere in vendita detto immobile, dando mandato a più agenzie immobiliari, e per un prezzo non inferiore a 250.000 mila euro, stabilendo sin d'ora che il ricavato della vendita sarà così suddiviso: dall'importo totale ricavato dalla vendita dell'immobile verrà decurtato l'importo necessario ad estinguere la restante parte di mutuo ancora gravante sulla casa, la somma residua verrà divisa al 50% tra i coniugi fermo restando le condizioni di cui al paragrafo “altri rapporti economici” fino al momento della vendita, nella casa coniugale rimarrà ad abitare la madre con le figlie e con tutti gli arredi che la compongono. Per provvedere al riscaldamento della casa familiare disposta su 2 piani e di una superficie di 160 mq, (servita da un bombolone) il sig.
[...]
provvederà a scaricare, entro il mese di settembre di ciascun anno Euro Parte_1
300 di gas, una volta terminato detto quantitativo di gas, provvederà allo scarico successivo e sempre per lo stesso importo, la sig.ra e così via fino alla fine Pt_2
dell'inverno; i parteciperà alle spese veterinarie dei cani e dei gatti Parte_1
della famiglia, nella misura del 50%.
6)Altri Rapporti Economici. Il sig. è titolare della Ditta Edilizia Parte_1
Paris Alessandro SAS, di cui attualmente la moglie risulta Parte_2
socia accomandante e titolare di una quota del 15% inoltre la stessa Sig.r
[...]
risulta aver prestato diverse fideiussioni per rapporti bancari inerenti Parte_2
la società e più specificatamente: fideiussione Generica in favore di
[...]
per un prestito il cui importo residuo risulta pari ad Euro Controparte_1
10.000 circa;
fideiussione specifica in favore d Controparte_1
per un rapporto bancario di anticipazione effetti c.d. buon Fine” per un Pt_3
importo totale di euro 30.000; Ipoteca di I grado sulla casa familiare per un importo di euro 140.000 totali di cui il debito residuo risulta pari ad euro 24.000 circa.
Premesso che la sig.r ha deciso di recedere dalla qualità di Parte_2
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socio accomandante, dalla societ , di cui il marito è socio Controparte_1
accomandatario, in relazione alla svincolo della sig.ra dalle Parte_2
suddette posizioni bancarie, i coniugi fin da ora si accordano come segue: laddove il sig. fino alla data del divorzio non riuscisse a svincolare la sig.ra Pt_1 Pt_2
dalle suddette posizioni di garanzia prestate in favore della società
[...]
, le parti si accordano come segue: dal prezzo della vendita Controparte_2
della casa familiare, estinta la parte residua del mutuo gravante sulla casa, come sopra descritto, il sig. , con la sua quota parte, si obbliga ad Parte_1
estinguere tutte le posizioni bancarie di cui la sig.ra risultasse ancora Pt_2
garante in favore della . Il sig. , inoltre, Controparte_2 Parte_1
dovendo restituire alla moglie l'importo di euro 8.600, si impegna a versare detta cifra in due tranche da euro 4.300 la prima entro luglio 2024 e la seconda, dello stesso importo, entro il mese di dicembre 2024. Il sig. si impegna inoltre a Pt_1
versare sul conto della figlia l'importo di euro 1.500, che aveva prelevato Per_1
per far fronte ad un impegno lavorativo improvviso, entro fine anno 2025.
7) Consenso all'espatrio. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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