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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2348/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CAMMISA ANDREA come Parte_1
da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MARIALUIGIA FERRANTE come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. PALLADINO ROSARIO come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione cartella di pagamento
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 29.1.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 24/02/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120220034059166000, notificata in data 21 febbraio
2023, relativa a rate premio 2020. CP_1
Si sono costituiti in giudizio l' e l' . In particolare, CP_1 Controparte_2
l' ha dedotto che “da un controllo contabile effettuato ed a seguito delle sentenze CP_1 intervenute, gli importi ingiunti risultano sgravati a seguito di sistemazione contabile effettuata in via amministrativa in data anteriore al deposito dell'opposizione”.
2. Tanto premesso, va osservato che affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nella fattispecie in esame, sulla base delle difese svolte dall' e non contestata dalle CP_1
parti, lo sgravio della somma di € 135,76 determina l'insussistenza del credito iscritto a ruolo oggetto della presente opposizione, e, conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere, non sussistendo più il credito vantato dall'ente previdenziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della circostanza che l' non ha CP_1
documentato la data dello sgravio e dall'estratto di ruolo depositato da
[...]
[..
[...] in data 10.7.2023 dopo il deposito del ricorso e la notifica del ricorso Controparte_3
non risultava ancora sgravato l'importo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'iscrizione a ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120220034059166000;
- condanna l' e l' in solido tra CP_1 Controparte_2 loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 30.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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