TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/09/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 802 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] - RM- l'8.7.1979), elettivamente domiciliato in Tivoli via Parte_1
Antonio del Re n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Pasquarelli giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Giosafat
Riganò giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. è stato assunto dalla (ora Parte_1 Controparte_2 CP_1
con contratto a tempo determinato a partire dal 1999, poi convertito in contratto a tempo
[...] indeterminato con decorrenza dall'anno 2001, per svolgere le mansioni di operaio specializzato inquadrato livello F Ccnl per i dipendenti dell'Industria della gomma.
Con lettera datata 25.6.2024, la ha contestato al quanto segue: Controparte_1 Pt_1
“ EL fruisce, sulla base del documento recante la data del 19/10/2022 denominato “Ricevuta di domanda online” con numero di protocollo INPS.7091.19/10/2022.0131583 che si intende qui integralmente richiamato, dei Permessi di cui alla Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 di cui al comma
3, con finalità di assistenza in favore della Sig.ra sua suocera (con residenza Parte_2 anagrafica in Villalba di Guidonia Montecelio (RM), via Torino n. 23). Stante la prevalente
1 collocazione dei menzionati permessi in occasione del giorno in cui si registra l'inversione della turnistica mattina – pomeriggio oppure a ridosso dei giorni di Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria ed il conseguente sospetto di un relativo uso illecito, la scrivente ha conferito ad una agenzia investigativa privata incarico per verificare la reale fruizione di tali permessi per la finalità prevista dal nostro ordinamento giuridico e l'esistenza della relazione causale diretta tra fruizione ed assistenza al disabile citato. A seguito della ricezione della relazione investigativa è emerso che
Lei nelle giornate del 26/27 aprile 2024, del 6 maggio 2024, del 16 maggio 2024, del 23 maggio 2024
e del 30 maggio 2024, come meglio specificato ai punti 1), 2), 3) e 4) che seguono, si è dedicato esclusivamente ad attività di carattere personale, senza alcun collegamento con l'assistenza della sig.ra Del resto, dall'esame della relazione investigativa risulta che, nelle predette Parte_2 giornate, Lei non ha incontrato la sig.ra salvo – probabilmente, per come evidenziato Parte_2 nei punti che seguono – nella sola giornata del 26 aprile 2024, per meno di 15 minuti, accedendo al civico di Via Tiburtina Valeria n. 106, Mandela di Vicovaro, dove è risultata, di fatto, risiedere la predetta signora 1. Venerdì 26 aprile 2024 / sabato 27 aprile 2024 - Alle ore 11:26 Parte_2
EL usciva dalla sua abitazione in Via Trento a Guidonia Montecelio, alla guida dell'autovettura
Ford focus di colore grigio a lei intestata (targa CM 606 VN), in direzione di Tivoli per poi giungere poco dopo, alle ore 11:28, alla stazione di servizio Eni in via Tiburtina 265. - Alle ore 11:35, ripartiva dalla stazione di servizio Eni, in direzione di Tivoli, per accostare, poco dopo, su Via Tiburtina Valeria di Tivoli, per far salire a bordo una donna di circa 38 anni, per poi dirigersi a Vicovaro. - Alle ore
12.01, dopo aver parcheggiato l'auto, in prossimità di via Tiburtina Valeria Mandela, la donna, scendeva dall'auto per dirigersi al civico 106, per salire al secondo piano dello stabile, mentre EL disbrigava alcuni affari personali, tra cui il riempimento di taniche d'acqua presso una fonte comunale. - Alle ore 12.16 EL si dirigeva a piedi verso il civico 106 di via Tiburtina Valeria Mandela
106 (dove sulla scatola citofonale è scritto con pennarello nero “ ”), accedendo Parte_2 all'appartamento ed ivi rimanendo per circa 15 minuti. - Alle ore 12.30 Lei usciva dall'appartamento del civico 106 di via Tiburtina Valeria Mandela, portando una busta con la mano sinistra e dirigendosi verso la Sua autovettura, per poi recarsi a Subiaco. - Alle ore 17:48, Lei tornava al civico
106 di via Tiburtina Valeria a Vicovaro per prelevare quella che presumibilmente si ritiene essere sua moglie per poi recarsi presso il supermercato “D Più” in via Tiburtina Valeria 103 a Guidonia
Montecelio e fare ritorno a casa alle ore 18:46 assieme a sua moglie, ove non è stato visto uscire sino alle ore 6.10 di sabato 27 aprile 2024, allorquando è terminata l'osservazione da parte degli investigatori privati.
2. Giovedì 16 maggio 2024 - EL usciva alle ore 14:31 dalla Sua abitazione in via Trento 62 alla guida dell'autovettura a lei intestata per recarsi al supermercato situato in via nazionale Tiburtina 11 a Tivoli. Dopo aver chiacchierato con un uomo di circa sessant'anni, faceva
2 rientro a casa alle ore 16:20. - Alle ore 17:15 si allontanava nuovamente dalla Sua abitazione per recarsi in auto al centro commerciale “Porta di Roma” presso il quale arrivava alle ore 18:00 circa per poi rientrare a casa definitivamente alle ore 21:20. 3. Giovedì 23 maggio 2024 – Venerdì 24 maggio 2024 - Alle ore 10:47 usciva dalla sua abitazione in direzione di Via dei Pioppi di Guidonia
Montecelio per recarsi presso la Asl di Guidonia, per disbrigare questioni relative alla sua persona.
- Alle ore 12:26, una volta uscito dall'edificio della Asl, si recava in macchina al supermercato “Il
Castoro” in via di Casal Bianco Vecchia 2 di Guidonia Montecelio per poi far rientro a casa attorno alle ore 12:50. - Alle ore 14:09, usciva nuovamente dall'abitazione di via Trento 62 per recarsi all'hotel “Imperatori” in via Guido Gonnella 15 a Roma. - Poco dopo, alle ore 14:37 si recava presso la sala slot “Big Ben Café” in via Tiburtina 1183 a Roma. - Alle ore 14:58 riprendeva l'autovettura per raggiungere il supermercato “Lidl” di via di Casal Bianco di Guidonia Montecelio. - Giungeva poi, alle ore 15:17, in Via dei Girasoli numero 57 di Guidonia Montecelio presso il punto Enel dove presumibilmente lavora sua moglie. - Alle ore 16:30, una volta risalito in auto, si dirigeva presso
Piazza Aldo Moro 2 a Guidonia Montecelio per incontrarsi con un uomo per fermarsi poi, attorno alle ore 16:43, al civico 1 di Via delle Genziana di Guidonia Montecelio nel parcheggio del
McDonald's. - Alle ore 16.50 faceva rientro presso la Sua abitazione in via Trento 62, per riuscire alle ore 5.48 di venerdì 24 maggio alla guida dell'autovettura Ford Focus grigia, di sua proprietà.
4. Giovedì 30 maggio 2024 - EL non è mai uscito dalla sua abitazione di via Trento 62 né è mai visto in Via Tiburtina Valeria Mendela di Vicovaro, ove risulta abitare al civico n. 102 la signora
Le contestiamo, inoltre, la recidiva avendo EL ricevuto, nell'ultimo biennio, le Parte_2 seguenti sanzioni disciplinari: a) Ammonizione scritta il 25 ottobre per assenza ingiustificata, a seguito della contestazione disciplinare datata 07/10/2022; b) Multa di 3 ore il 6 dicembre 2022 per assenza ingiustificata, a seguito della contestazione disciplinare datata 29/11/2022 […]”.
A seguito delle giustificazioni rese in forma scritta dal lavoratore, la Controparte_1 ritenute non valide dette spiegazioni, ha irrogato al , con provvedimento del 4.7.2024, la Pt_1 sanzione del licenziamento per giusta causa.
Il , nell'impugnare impugnare l'atto di recesso, ha dedotto l'insussistenza dei fatti Pt_1 disciplinari contestati, sostenendo di aver svolto attività di assistenza al disabile, principalmente di carattere burocratico/ amministrativo, non essendo lo stesso in grado di svolgere autonomamente tali attività.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza della domanda sotto ogni sua articolazione, ribadendo la piena legittimità del proprio operato.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed espletata la prova orale, la causa è stata rinviata per discussione, concedendo alle parti termine per note finali.
3 All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
II. Il ricorso è infondato.
I fatti disciplinari da cui è scaturito il licenziamento traggono origine da una indagine affidata dalla ad una agenzia di investigazione privata, all'esito della quale sono Controparte_1 emerse gravi irregolarità nella fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 da parte del lavoratore.
Le mancanze e le irregolarità addebitate al ricorrente, dettagliatamente riportate nella lettera di contestazione, trovano riscontro nella relazione investigativa acquisita in giudizio (doc. 5 della memoria difensiva).
Le circostanze di fatto riportate nella sopra trascritta lettera di contestazione relative agli spostamenti effettuati dal ricorrente nei giorni e negli orari ivi indicati possono ritenersi sostanzialmente pacifiche, poiché il lavoratore non ha confutato – nelle sue linee essenziali – il verificarsi fattuale di tali accadimenti storici né ha offerto significativi elementi per sminuirne la validità.
Ad ogni modo, tali risultanze accertative sono state confermate nella presente sede dall'investigatore che ha condotto l'indagine ( ) che è stato sentito quale testimone. Il Persona_1
ha affermato che, nei giorni oggetto delle contestazioni, il ricorrente si è recato solo una volta Per_1 presso l'abitazione di fatto dell'assistita (sita in Vicovaro via Tiburtina Valeria Parte_2
Mandela n. 102) e si è fermato presso l'abitazione per una breve durata (circa quindici minuti). Ha inoltre specificato, al di fuori di quell'occasione, non è mai stato visto nei giorni oggetto di investigazione con l'assistita, ma è stato rilevato che si occupato di incombenze personali.
L'investigatore privato ha spiegato, inoltre, le modalità con le quali sono state eseguite le indagini, evidenziando che gli accertamenti sono consistiti nell'osservazione contestuale dell'abitazione del ricorrente, della residenza anagrafica dell'assistita (Comune di Vicovaro- via Torino n. 23) e, una volta verificato che la stessa non fosse presente presso l'abitazione anagrafica, è stato accertato il domicilio di fatto di Vicovaro via Tiburtina Valeria Mandela n. 102 che è stato tenuto sotto osservazione.
La difesa del ricorrente pone in dubbio l'attendibilità di tali verifiche, lamentando la carenza del valore probatorio delle foto che sarebbero state scattate oltre la fascia oraria riguardante il permesso,
e ribadendo che l'attività principale di assistenza svolta dal non sia stata riportata all'interno Pt_1 dell'investigazione.
Tuttavia, deve rilevarsi che tali elementi non sono in grado di inficiare il rilievo probatorio della relazione investigativa per una serie di ragioni.
4 Anzitutto, si osserva che, alla stregua delle risultanze processuali acquisite nel presente procedimento, non sono emersi elementi per dubitare dell'attendibilità del che ha affermato Per_1 di aver accertato i fatti mediante l'accertamento dinamico degli spostamenti del ricorrente e tramite l'osservazione statica da parte di altri due agenti presenti presso l'abitazione anagrafica della Pt_2
Deve evidenziarsi, poi, che le deduzioni del ricorrente volte a smentire i riscontri investigativi in esame sono rimaste completamente sfornite di prova, così come le prospettazioni difensive circa il carattere amministrativo/burocratico dell'attività assistenziale svolta dal , che, come tale, Pt_1 giustificherebbe l'assenza dello stesso presso l'abitazione della suocera.
Inoltre, del tutto ininfluente ai fini dell'apprezzamento della legittimità delle indagini investigative e della correttezza del provvedimento espulsivo, è la circostanza che l'accertamento abbia riguardato giorni non oggetto di richiesta di permesso.
A questo punto, appare opportuno rammentare che, secondo il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della legge n.
104 del 1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (cfr.
Cass. n. 17968 del 2016).
L'art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992 prevede che il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
La ragione giustificativa di tale previsione è quella di garantire al lavoratore la possibilità di prestare assistenza ad un familiare disabile e di consentire una più agevole integrazione familiare e sociale di quest'ultimo, senza che la fruizione dei permessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura o di visite mediche. Trattasi di tutele indirette della disabilità che sono state concepite dal Legislatore in una logica di prestazione di servizi e costituiscono parte di un articolato sistema di welfare, anche familiare, connesso ai doveri di solidarietà sociale nei confronti del disabile.
In proposito, la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare che l'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative costituiscono “fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica”
(sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003; cfr. altresì sentenza n. 213 del 2016).
In quest'ottica, la Corte di legittimità ha chiarito che l'assistenza “non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione ma deve
5 necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente” (Cass. Lav. n. 20243 del 2020). Le finalità di assistenza devono essere intese, pertanto, in senso ampio, ma è riservata al Giudice di merito la valutazione della realizzazione in concreto dell'istituto, che deve operare in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave, e pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo (Cass. Sez.
Lav. 30 gennaio 2025, n. 2157). Tale valutazione non può essere ancorata al solo elemento quantitativo dell'assistenza rispetto alla quale occorre invece che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile (Cass. Lav. n. 29062 del 2017).
Ne consegue che l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con le suddette esigenze per il cui soddisfacimento il diritto è riconosciuto;
sicché deve escludersi che il beneficio in discussione possa essere utilizzato per diverse finalità rispetto a quelle sopra illustrate. Il beneficio comporta, infatti, un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal Legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela, con la conseguenza che, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. da ultimo Cass. n. 17102 del 2021).
Dunque, la condotta del lavoratore che si avvalga del permesso di cui alla legge n. 104 del 1992 non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, contraria ai principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., poiché – da un lato - priva ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa e – dall'altro – configura un'indebita percezione dell'indennità previdenziale.
Risulta utile evidenziare, poi, che l'art. 33 legge n. 104 del 1992, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 183 del 2010, non condiziona più il godimento dei permessi in parola ai requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza. Deve escludersi, pertanto, la necessità della continuità dell'assistenza intesa come assoluta coincidenza temporale, così come non può pure pretendersi un impegno fisico continuativo del lavoratore assistente per il soddisfacimento delle esigenze del familiare.
Fatte queste considerazioni in punto di diritto, deve rilevarsi, con riguardo al caso concreto in esame, che le sopra descritte condotte tenute dal denotano un uso improprio dei permessi Pt_1 per l'assistenza al familiare.
6 Invero, in relazione alla giornata del 26.4.2024 in cui il avrebbe dovuto prestare servizio Pt_1 nel turno dalle 6.00 alle 14.00, quest'ultimo si è recato presso l'abitazione dell'assistita alle ore 12.01 fino alle 12.30. In tale lasso di tempo, secondo la ricostruzione fotografica contenuta nella relazione investigativa, il ricorrente ha riempito una tanica di acqua e ha prelevato una sacca. Il ricorrente ha sostenuto che si tratterebbe di attività di assistenza al disabile essendo l'approvvigionamento di acqua effettuato per conto della e contenendo la sacca vestaglie di quest'ultima. Pt_2
Sorvolando sul fatto che sono emerse evidenti discrasie tra la prospettazione attorea e le risultanze processuali (infatti, il ricorrente sostiene di aver riempito delle bottiglie d'acqua mentre dalle foto contenute nella relazione si vede chiaramente che ha riempito una tanica), deve osservarsi che trattasi di attività del tutto marginale, essendo pacifico che nella fascia temporale dalle ore 6.00 alle ore
14.00 il lavoratore non ha offerto un'assistenza considerevole nei confronti dell'assistita, atteso che egli si è trattenuto per soli 15 minuti presso l'abitazione della Inoltre, il riempimento di una Pt_2 tanica d'acqua, così come il prelevamento di vestaglie, sono attività qualitativamente modeste rispetto alle finalità assistenziali, anche considerando che non risulta che il abbia poi consegnato lo Pt_1 stesso giorno la tanica presso l'abitazione della circostanza peraltro che desta dubbi sulla Pt_2 credibilità ricostruzione del ricorrente. Del resto, la teste di parte ricorrente non è Testimone_1 stata in grado di fornire ulteriori dettagli comprovanti l'attività assistenziale ( “ Il ricorrente venne presso la mia abitazione quel giorno in tarda mattina, prelevò la busta con le vestaglie e le ha portate
a Subiaco da sua madre e dopo qualche giorno le ha riportate. Il 26 aprile 2024 ho incontrato il ricorrente solo in quella occasione;
quel giorno il ricorrente entrò anche presso l'abitazione di mia madre per salutarla”).
Quanto alla giornata del 16.5.2024, coincidente con il turno pomeridiano dalle 14.00 alle 20.00, il è stato visto recarsi presso il supermercato il “Castoro” verso le ore 14.50, tornare presso Pt_1 la propria abitazione ad occuparsi di impegni personali, per poi verso le ore 18.00 dirigersi verso il
Centro Commerciale “Porta di Roma”. Il ricorrente ha sostenuto che in tali occasioni si sarebbe occupato della spesa e dell'acquisto dei pannoloni per la Sig.ra Anche in merito a tale giornata Pt_2 la dichiarazione rilasciata dalla teste non è idonea ad apportare elementi significativi a Tes_1 sostegno della difesa del ricorrente stante la genericità delle dichiarazioni rese dal teste rilasciate, per lo più, su circostanze apprese de relato ( “ Ricordo che a maggio 2024 erano terminati i pannoloni di mamma e quindi chiesi al ricorrente se potesse andarli a comprare in un supermercato grande con offerte vantaggiose, perché abitando in un piccolo comune ci sono negozi piccoli con prezzi alti.
Quindi ricordo che intorno a metà maggio si recò presso il supermercato del centro commerciale
Porta di Roma per comprare i pannoloni e lo stesso giorno andò anche presso il supermercato Il
Castoro di Guidonia per la spesa alimentare. Se non ricordo male si recò in mattinata presso il
7 supermercato il Castoro mentre si recò nel pomeriggio presso il centro commerciale Porta di Roma.
Non ricordo se il ricorrente riportò le cose acquistate lo stesso giorno, comunque le avrà riportate massimo il giorno dopo trattandosi anche di prodotti alimentari”).
Peraltro, anche in questa giornata, non risulta che il abbia consegnato all'assistita i Pt_1 prodotti asseritamente acquistati per lei, facendo emergere ancora dubbi sull'attendibilità della sua prospettazione.
Il giorno 23.5.2024 il - che avrebbe dovuto svolgere il turno lavorativo dalle ore 6.00 Pt_1 alle ore 14.00- si è recato presso l'Asl di Guidonia Montecelio alle ore 10.55, affermando di essersi occupato dell'attivazione del servizio di assistenza domiciliare (CAD) in favore della Sig.ra Pt_2
Sul punto, il teste ha riferito quanto segue: “Ricordo che un giorno di maggio Persona_1 oggetto di accertamento ho pedinato il ricorrente presso gli uffici dell'Asl di Guidonia, io mi sono posizionato sotto una tettoia dove le persone erano in attesa, compreso il ricorrente, e ho sentito quest'ultimo parlare con un'altra persona alla quale ha riferito che doveva prenotare una visita cardiologica per sé stesso. Poi una volta che è stato chiamato il suo numero lui è entrato all'interno, io non l'ho seguito all'interno sono rimasto fuori e ho visto il ricorrente uscire dopo circa un paio di ore”.
La ricostruzione del ricorrente, oltre ad essere smentita dal testimone di parte conventa, non è comprovata da alcuna evidenza documentale, dal momento che egli non ha prodotto alcun documento dal quale si possa riscontrare che, in quella giornata, si fosse effettivamente recato presso l'Asl di competenza per attivare il servizio CAD a favore dell'assistita.
Al riguardo, deve rilevarsi la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla Tes_1 che ha fatto riferimento ad una richiesta di rinnovazione che, però, doveva essere effettuata on-line.
Infine, in merito giornata del 30.5.2024 – con orario lavorativo dalle 6.00 alle 14.00- è lo stesso ricorrente che nel proprio atto difensivo dichiara di averla trascorsa interamente all'interno della propria abitazione e ciò al fine di occuparsi della gestione della richiesta CAD e del cambio residenza per la Sig.ra Pt_2
Tuttavia, anche in questo caso il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova in merito agli adempimenti di carattere burocratico e/o amministrativo espletati in quella giornata.
Del resto, non può non rilevarsi la genericità delle allegazioni svolte sul punto dal ricorrente, il quale non ha esattamente descritto gli adempimenti che avrebbe svolto.
Ebbene, secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri della prova fissati dall'art. 2967 cod. civ., spetta al datore di lavoro dimostrare la giusta causa del licenziamento, segnatamente – nella specie – la mancanza del nesso di causa tra l'assenza dal lavoro e la prestazione dell'assistenza al disabile, di contro, grava sul lavoratore l'onere di fornire fatti negativi.
8 Deve osservarsi che, nella specie, a fronte delle risultanze sopra indicate, il non ha offerto Pt_1 precisi concreti elementi per evidenziare che tipologia – qualitativa e quantitativa – di assistenza abbia reso in favore della suocera.
Dunque, alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve affermarsi che, l'assistenza prestata in favore della suocera del lavoratore, non è stata prevalente sia dal punto di vista quantitativo (è stato una sola giornata con la e per un breve lasso di tempo) sia qualitativo (non essendo prestate Pt_2 particolari forme di assistenza nelle giornate in contestazione) ma si è limitata ad una residuale parte delle giornate lavorative.
È risultato, infatti, che per due giorni ha svolto attività di assistenza marginali e che in due giorni non ha svolto alcuna attività.
Da valutazione globale dei fatti contestati, nonché anche considerando singolarmente gli addebiti, emerge pertanto un uso improprio dei permessi ex lege n. 104 del 1992, in quanto si ravvisa un intento del lavoratore preordinato ad approfittare delle agevolazioni per attendere ad attività di proprio esclusivo interesse.
IV. Sulla base delle considerazioni sinora esposte, deve concludersi che alla stregua di una valutazione complessiva dei fatti contestati al emerge il disvalore disciplinare del Pt_1 comportamento globale tenuto dal lavoratore per l'utilizzo improprio dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.
Tali fatti come concretamente accertarti in questa sede assumono rilevanza disciplinare e, quindi, rendono passibile il lavoratore di sanzioni disciplinari.
Come anticipato, il si è reso protagonista di un uso improprio dei permessi e può Pt_1 affermarsi che l'assistenza sia stata insufficiente se si considera l'entità delle attività svolte (fare la spesa, ritirare le vestaglie, occuparsi di riempire le bottiglie d'acqua, ecc.) e che l'unica occasione in cui si è intrattenuto con la suocera è stato nella giornata del 26.4.2024 per un lasso di tempo pari circa a quindici minuti.
La valutazione globale di tutti questi elementi conduce a ritenere che l'addebito contestato al
è meritevole della sanzione del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 3 legge n. Pt_1
604/1966.
V. In base a quanto esposto la domanda va respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- RIGETTA il ricorso;
9 - CONDANNA il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 11.9.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
10