Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01621/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2025, proposto da
ES TT, IE AN, rappresentate e difese dagli avvocati Chiara Calabrese e Lucia Mariniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante e Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Angri n. 69/D del 27 giugno 2025 (prot. n. 0020755/2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento di diniego n. 69/D del 27 giugno 2025 (prot. n. 0020755/2025), con il quale è stata respinta l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge 47/1985 e ss.mm.ii. relativa alla proprietà ubicata in Angri alla Via Adriana n. 36.
Deducono in fatto le ricorrenti che:
- il Comune di Angri ingiungeva, con Ordinanza Dirigenziale n. 182/2024 del 12 luglio 2024, prot. n. 22996, a AN IE, quale presunta committente, nonché a MA LA, MA Mafalda, MA Filomena, MA TO e MA Espedito, in qualità di proprietari e aventi causa di MA TO, di demolire le opere abusive realizzate in assenza di titolo edilizio in Via Adriana n. 36 e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni;
- detta ordinanza veniva impugnata da AN IE e successivamente il Comune di Angri ne disponeva l’annullamento in autotutela, con provvedimento del 24 settembre 2024, avendo accertato la pendenza di un’istanza di condono;
- in data 3 ottobre 2024 l’Amministrazione adottava il provvedimento di avvio del procedimento di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990, notificato il 9 ottobre 2024, rilevando l’assenza in atti di parte della documentazione necessaria e concedendo il termine di tre mesi per l’integrazione;
- con PEC del 27 dicembre 2024 veniva presentata tempestiva istanza di proroga dei termini per l’integrazione documentale richiesta, rappresentando che la predisposizione di parte degli atti dipendeva da adempimenti e riscontri di competenza di altri enti pubblici, con tempistiche non prevedibili né imputabili alla loro volontà;
- a fronte dell’ingiustificato rigetto opposto dal Comune in data 3 gennaio 2025, il tecnico incaricato provvedeva comunque a depositare, in data 14 gennaio 2025, i documenti già nella propria disponibilità (prot. n. 1390/2025), riservandosi di integrarli una volta acquisiti i necessari riscontri dagli enti competenti interpellati;
- con provvedimento prot. n. 1549/2025 del 16 gennaio 2025, il Comune concedeva ulteriori 30 giorni decorrenti dalla notifica per integrare la documentazione;
- in data 17 febbraio 2025, nel rispetto del termine concesso, veniva depositata la documentazione integrativa comprendente: tavole grafiche (planimetrie, prospetti, sezioni, calcolo planivolumetrico dei corpi A, B, C e D); perizia asseverata con relazione tecnica descrittiva, identificazione catastale, tipologia dell’abuso, superfici e volumi, descrizione degli impianti; relazione fotografica; visure catastali aggiornate al 23 gennaio 2025; dichiarazione sostitutiva di notorietà del tecnico medesimo; nonché comunicazione aggiuntiva con cui si specificava che le dichiarazioni sostitutive degli attuali proprietari sarebbero state depositate in seguito al completamento delle successioni ereditarie e delle volture catastali, già prenotate per il 25 febbraio 2025;
- con provvedimento prot. n. 5634/2025 del 20 febbraio 2025, il Comune riteneva la documentazione non completa e avviava un nuovo procedimento di diniego, concedendo ulteriori tre mesi per l’integrazione;
- la documentazione relativa alla proprietà non veniva ancora prodotta poiché TT ES, odierna ricorrente, coniugata con MA TO in regime di separazione dei beni, aveva avviato l’iter di acquisizione delle quote ereditarie degli altri coeredi; operazione conclusasi con la stipula dell’atto definitivo in data 29 maggio 2025;
- a fronte dell’ulteriore avvio di procedimento di diniego, in data 20 maggio 2025, il tecnico di parte depositava altra documentazione integrativa (prot. n. 16453/2025) e le parti interessate chiedevano una breve proroga di 20 giorni per il completamento della produzione relativa alla titolarità aggiornata del bene;
- tale richiesta non riceveva alcun riscontro da parte del Comune, che procedeva direttamente all’adozione del provvedimento di diniego qui impugnato.
Eccepiscono, previa affermazione della legittimazione di ES TT in qualità di attuale proprietaria di tutti i cespiti oggetto del provvedimento, la violazione del principio per cui quando l’Amministrazione rilevi carenze documentali nell’istanza di sanatoria, deve necessariamente garantire al soggetto interessato la possibilità di integrazione documentale, non avendo nella specie il Comune risposto alla richiesta di proroga e avendo adottato direttamente al diniego.
Eccepiscono altresì la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, nonché la compromissione della possibilità per la ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa procedimentale, in quanto l’ente comunale ha privato la parte interessata della possibilità di completare l’istruttoria documentale, nonostante la dimostrata volontà collaborativa e la produzione di una parte rilevante degli atti richiesti che, tra l’altro, non sono stati esaminati con attenzione da parte del comune.
Ancora, lamentano il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, in violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e dei principi generali dell’azione amministrativa, avendo il Comune adottato il provvedimento di diniego limitandosi a rilevare genericamente l’insufficienza della documentazione presentata, senza procedere a una valutazione approfondita e motivata della copiosa documentazione effettivamente prodotta.
Aggiungono che l’asseverazione tecnica ha lo stesso valore del giuramento, comportando per il tecnico che la sottoscrive la piena responsabilità penale per le dichiarazioni rese, il che conferisce a tale atto un valore probatorio privilegiato che l’Amministrazione non può ignorare o sottovalutare senza adeguata motivazione, sicché la richiesta di una perizia giurata in aggiunta alla perizia asseverata già prodotta appare pertanto irragionevole e contraria ai principi di economicità dell’azione amministrativa.
Per quanto riguarda, poi, l’importo del saldo contributo di costruzione, diritti di segreteria e oblazione, dovuto per la sanatoria, rilevano che l’Amministrazione aveva l’obbligo di comunicare specificamente l’importo richiesto, non potendo limitarsi a una generica richiesta di versamento.
Infine, eccepiscono la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., nonché dei criteri di economicità, efficacia e imparzialità sanciti dall’art. 1 L. 241/1990, poiché l’Amministrazione comunale ha adottato un approccio non uniforme e privo di criteri oggettivi e predeterminati nell’esercizio dell’attività di controllo urbanistico, condizionando l’attività amministrativa a fatti contingenti e non a una valutazione oggettiva e sistematica delle problematiche urbanistiche presenti sul territorio.
In altri termini, denunciano l’adozione di criteri non uniformi e non trasparenti nell’applicazione della normativa urbanistica, il che ha comportato un trattamento non imparziale della propria situazione rispetto all’approccio complessivo adottato dall’Amministrazione nella gestione delle problematiche urbanistiche del territorio comunale.
Si è costituito in resistenza il Comune di Angri deducendo che la presunta istanza di condono, non solo incompleta e mai perfezionata nonostante i plurimi inviti comunali protrattisi per oltre tre decenni, ma altresì riferita ad un manufatto di dimensioni e caratteristiche del tutto incompatibili con le opere effettivamente accertate, non può in alcun modo ritenersi idonea a legittimare le opere abusive oggetto di causa.
Ha evidenziato che il diniego risulta motivato sulla base di due principali elementi ostativi:
1. La consistente discrepanza tra l’immobile originario oggetto di condono (mq 74,40 e mc 299,44) e gli immobili rappresentati nelle integrazioni del 2025 (mq 906,56 e mc 1.707,46);
2. L’inserimento nella rappresentazione dei fabbricati realizzati su particelle acquisite successivamente al decesso di BI LA, che non potevano rientrare nella domanda originaria.
In particolare, secondo la P.A., la verifica istruttoria effettuata dall’U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale, come dettagliatamente evidenziato nella relazione istruttoria, ha accertato inequivocabilmente l’esistenza di discrepanze macroscopiche tra la domanda di condono originaria del 1986 e la documentazione integrativa prodotta nel 2025, rilevando una superficie complessiva degli immobili più di dieci volte superiore a quella dichiarata, nonché la presenza di fabbricati realizzati su particelle acquisite successivamente al decesso della richiedente originaria; un’incongruenza che costituisce chiaro motivo ostativo alla sanatoria.
Ha richiamato il principio verifica della corrispondenza tra domanda e stato di fatto e sottolineato che la mera dichiarazione di conformità dell’istanza di condono non può prevalere sulla realtà materiale accertata.
Ha evidenziato, infine, come la documentazione istruttoria dimostri che l’Ente ha sempre agito con diligenza e nell’osservanza delle disposizioni normative, notificando regolarmente tutti gli atti e concedendo termini congrui per il perfezionamento della pratica di condono.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che inammissibile, e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
In primo luogo, risulta dagli atti che il bene è stato radicalmente trasformato dopo la scadenza del termine per il condono.
Sul punto, il Collegio ritiene di condividere i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “ quando l’immobile abusivo non è meramente integrato, ma è radicalmente sostituito da un altro edificio, l’istanza di condono già proposta va dichiarata improcedibile stante la radicale trasformazione dell’oggetto originario. Conseguentemente, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento di demolizione del nuovo immobile, costruito abusivamente in luogo di quello già realizzato sine titulo ” (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 6153 del 10 luglio 2024; n. 665 del 1° febbraio 2018).
Da ciò discende che nella fattispecie la domanda di sanatoria non era procedibile e per ciò solo il ricorso non è fondato.
A ciò aggiungasi che, come emerge dalla semplice lettura dell’atto impugnato, già con la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 di data 20 febbraio 2025 era stato rilevato che “ non risulta possibile rilasciare la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85 e ss.mm. perché dalla documentazione integrativa si evincono incongruenze in termini di dimensioni delle opere da condonare (negli elaborati grafici del 17.02.2025 prot. n. 5126/2025 vengono riportati manufatti abusivi per circa 892 mq in luogo di 74,30mq riportati nell’istanza di condono edilizio del 19.06.1986 prot. n. 18846); inoltre si precisa che la pratica risulta comunque carente della seguente documentazione… ”.
All’evidenza, il Comune ha posto a fondamento dell’atto impugnato sia la difformità tra l’immobile originario oggetto di condono e gli immobili rappresentati nelle integrazioni, sia la carenza documentale, non sanata neppure dopo la trasmissione dei motivi ostativi.
Per tali ragioni, trattasi di atto plurimotivato, essendo ciascuno dei dedotti profili di illegittimità di per sé sufficiente all’emanazione del gravato diniego.
Vi è quindi difetto di interesse al ricorso, venendo in rilievo, nella specie, un atto plurimotivato nell’ambito del quale non forma oggetto di contestazione la ragione ostativa al rilascio del richiesto condono costituita dalla la rilevata difformità tra l’immobile originario oggetto di condono e gli immobili rappresentati nelle integrazioni.
In altri termini, a fronte di un atto plurimotivato, le contestazioni di parte ricorrente vertono sul solo motivo relativo alla carenza documentale, riguardando i dedotti motivi di impugnazione esclusivamente la presunta violazione delle garanzie procedimentali e del dovere di pronunciarsi sulla richiesta proroga, la genericità del rilievo relativo all’insufficienza documentale e la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.
In punto di interesse al ricorso va rammentato che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa: “ In presenza di un atto amministrativo c.d. plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ” (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza, 23 dicembre 2025, n. 10287).
Nella specie si prefigura, dunque, l’impossibilità di ritrarre alcuna utilità, per il ricorrente, dall’eventuale fondatezza delle censure rivolte all’impianto motivazionale dell’atto.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO