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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola DAL CENGIO Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico MARIOTTO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
1 Chiedono che il Tribunale dichiari lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a)il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Per_1
condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
b)il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità concordate in sede di separazione;
c)il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 200, Per_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Controparte_1
entro il giorno 12 di ogni mese;
d)il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne con la somma di Per_2
euro 100, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare direttamente al figlio entro il giorno 12 di ogni mese;
e)le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come regolamentate da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
f)spese compensate .
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.7.2025 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Lonigo il 21.4.2012; che il matrimonio Controparte_1
era entrato in irreversibile crisi e che con decreto in data 5.12.2019 il Tribunale di
Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 6.11.2025 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
2 alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex
adverso indicate.
All'udienza del 2.12.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 5.12.2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne a carico del padre, così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
in Lonigo il 21.4.2012 alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 26, parte II, serie C, anno 2012;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola DAL CENGIO Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico MARIOTTO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
1 Chiedono che il Tribunale dichiari lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a)il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Per_1
condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
b)il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità concordate in sede di separazione;
c)il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 200, Per_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Controparte_1
entro il giorno 12 di ogni mese;
d)il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne con la somma di Per_2
euro 100, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare direttamente al figlio entro il giorno 12 di ogni mese;
e)le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come regolamentate da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
f)spese compensate .
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.7.2025 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Lonigo il 21.4.2012; che il matrimonio Controparte_1
era entrato in irreversibile crisi e che con decreto in data 5.12.2019 il Tribunale di
Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 6.11.2025 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
2 alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex
adverso indicate.
All'udienza del 2.12.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 5.12.2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne a carico del padre, così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
in Lonigo il 21.4.2012 alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 26, parte II, serie C, anno 2012;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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