Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14413/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO Parte_1
contro
:
con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
–I. , chiedendo di: CP_2
1)Dichiarare irripetibile, infondato e comunque non dovuto, il preteso importo indebito da parte dell' nei confronti della CP_1 ricorrente Signora di 3.826,87 per gli anni 2014 (€ Parte_1
533,27), 2015 (€ 682,03) e 2018 (€ 2.611,57);
2) Condannare l' alla corresponsione a favore della ricorrente CP_1
dei ratei di assegno sociale non corrisposti Pt_2 Parte_1 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, oltre 3/12 del rateo di tredicesima mensilità dell'anno 2023, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi al procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' in data 15.1.2014 domanda di concessione di CP_1
pagina 1 di 8
1.2.2014 cat. AS. N. 04355749.
Parte attrice ha inoltre precisato che il proprio coniuge, _1
, è titolare di pensione di vecchiaia a carico dell' a far
[...] CP_1 data dal 1.10.2013 cat. VOART n. 4902/018/33614275.
Con lettera datata 16.12.2017, l' ha richiesto alla ricorrente la CP_1 comunicazione della situazione reddituale per l'anno 2015 entro il termine del 28.2.2018, dichiarazione resa all' a mezzo modello CP_1
RED/1 nei termini concessi in data 19.2.2018.
Con comunicazione datata 29.8.2022, spedita in data 30.9.2022 e recapitata in data 4.10.2022, l' ha formulato alla ricorrente CP_1 richiesta di comunicazione dei redditi 2018 entro 60 giorni, sostenendo che non risultava presentata la dichiarazione dei redditi per tale anno.
Pertanto, la ricorrente in data 18.11.2022 presentava all'ente di previdenza convenuto domanda di 'ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008', con la quale comunicava la situazione dei redditi rilevanti propria e del coniuge per gli anni dal 2018 al 2022.
Con provvedimento del 10.3.2023, l' ha riliquidato l'importo CP_1 dell'assegno sociale di cui è titolare la ricorrente per il periodo dal 1.2.2014 al 31.3.2023, accertando un importo indebito complessivo di € 3.186,04 di cui:
• a debito € 533,27 per l'anno 2014,
• a debito € 682,03 per l'anno 2015,
• a debito € 2.611,57 per l'anno 2018.
Oltre a ciò, l' non avrebbe provveduto alla corresponsione CP_1 dell'assegno sociale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
In data 21.6.2023, la parte ricorrente presentava ricorso al Comitato provinciale , respinto con delibera del 22.9.2023. CP_1
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'irripetibilità delle somme percepite e in ogni caso l'illegittimità della pretesa di
, chiedendo inoltre la corresponsione dei ratei di assegno CP_1
pagina 2 di 8 sociale non corrisposti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, oltre a 3/12 del rateo di tredicesima mensilità dell'anno 2023.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_3
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'istituto ha esposto che nella domanda di assegno sociale la ricorrente avrebbe omesso di dichiarare che il coniuge, oltre ad essere titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza
10/2013, aveva denunciato al Fisco redditi da terreni e fabbricati sin dal 2014, epoca di decorrenza dell'assegno sociale de quo.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 1.4.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai sensi dell'art. 3, comma sei, della legge n. 335/95, “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata pagina 3 di 8 dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'impostazione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande al trattamento di cui al comma
6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni”.”.
Tanto premesso, si osserva che pacificamente l'assegno sociale previsto dall'art. 3 comma 6 L. n. 335/95, che dal 1^ gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale, non ha natura previdenziale ma assistenziale, in quanto espressione dei generali principi di solidarietà dettati dall'art. 38 Cost.
pagina 4 di 8 Ciò considerato, in tema di indebito assistenziale si afferma: “in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (in questo senso, Cass., sez. L, Ord 13223/2020).
L'indebito assistenziale è dunque ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui sia accertato che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale (Cass., Sezione Lavoro, Sentenza 9 novembre 2018 n. 28771).
Nel caso di specie, si osserva che il coniuge della ricorrente è titolare di una pensione di vecchiaia a carico dell' a far data CP_1 dal 1.10.2013 (cat. VOART n. 4902/018/33614275), e di un reddito da terreni/fabbricati pari a € 682,00: si tratta di redditi che, sulla base della documentazione allegata alla memoria, potevano già essere noti all'ente previdenziale dalla data di decorrenza dell'assegno sociale. Va esclusa in ogni caso l'integrazione del dolo in capo alla ricorrente, poiché tale elemento soggettivo non risulta specificamente dedotto né provato da parte dell'ente convenuto.
pagina 5 di 8 Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 13/08/2024, n. 22755), “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale (L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. In particolare, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.“
Nel medesimo senso, anche la giurisprudenza di questo tribunale afferma: “Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato pagina 6 di 8 [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito". (in questo senso, cfr. Tribunale Milano sez. lav.,
17/02/2022, sent. n.446, dott.ssa . Per_2
Si aggiunga che “Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 relativa al riconoscimento dell'assegno sociale esclude che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si trovino, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale.”. (Tribunale sez. lav. - Milano, 17/02/2022, n.
446, dott.ssa ). Per_2
Si tratta di principi i quali vengono in rilievo anche nel caso di specie, ove l' ha rideterminato la prestazione assistenziale in CP_1 favore della ricorrente sulla base della mera titolarità formale, da parte del coniuge, di un reddito da terreni/fabbricati pari a complessivi € 682,00 annui.
Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara l'insussistenza del credito vantato da nei CP_1 confronti di di euro 3.826,87 per gli anni 2014 (€ Parte_1
533,27), 2015 (€ 682,03) e 2018 (€ 2.611,57);
pagina 7 di 8 condanna l' alla corresponsione a favore della ricorrente dei CP_1 ratei di assegno sociale non corrisposti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, oltre a 3/12 del rateo di tredicesima mensilità dell'anno 2023, con maggiorazione degli interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna infine l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 1.4.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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