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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9819 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6355/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.02.2024 da 1) Parte_1
Nato ad Agrigento (AG) il 18/03/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. MOSSUTO LAURA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata ad Agrigento (AG) il 22/10/1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. CONTE ROSSANA presso la quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: , nato il [...] Per_1
FATTO Il Sig. , con ricorso depositato in data 17.02.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , avuto dalla Per_1 convivenza more uxorio con la Sig.ra alle condizioni ivi previste Parte_2
In data 09.05.2024 si è costituito in giudizio la resistente. Le parti, all'udienza del 27 novembre 2025, davanti al Got, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni: “- Affido del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo i seguenti tempi: un weekend Per_1 al mese, il terzo di ogni mese, salvo modifiche da comunicare almeno 20 giorni prima per ragioni di lavoro ovvero per esigenze di , dal venerdì quando lo andrà a prendere all'uscita di scuola Per_1
(alle ore 16.30, salvo imprevisti eccezionali e giustificati) e lo ripoterà a casa della madre la domenica entro le ore 18,00 ovvero, previa comunicazione e congruo preavviso, oppure fino al lunedì mattina con riaccompagnamento del bambino a scuola, alle ore 8 e 30. Il signore dovrà Parte_1 comunicare ove si recherà con il figlio e dove pernotterà con lo stesso nei giorni di visita. Se cadrà un ponte in prossimità della visita del padre, trascorrerà con lui anche la festività. Per_1
Diversamente i ponti saranno alternati tra i genitori Per le vacanze pasquali il padre terrà, ad anni alterni, dal giovedì prima di Pasqua al martedì dopo lunedì dell'Angelo con prelievo e ritorno a casa della madre ovvero fino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola alle ore 8.30. Per le festività natalizie la settimana dal 23/12 al 30/12 starà con la mamma, tranne quando la Per_1 mamma si troverà in Sicilia allora starà il 24/12 con la mamma e il 25/12 con il papà ad Per_1 anni alterni. Ad anni alterni il papà terrà con sé il bambino dal 30/12 al 07/01. Nell'anno successivo terrà dal 02/01/ al 07/01. Per le vacanze estive starà con il papà per 11 giorni a Per_1 Per_1
Luglio e 11 giorni ad Agosto e aggiungerà tre giorni al weekend di visita ordinaria di Giugno e al weekend di visita ordinaria di Settembre. La mamma concorrerà alle spese di viaggio del bambino per le visite di Luglio e di Agosto che farà con il padre. Le parti dovranno comunicare con congruo anticipo i luoghi di vacanza e/o villeggiatura o di lunga permanenza in cui si recheranno o dimoreranno con il figlio minore, fornendo i recapiti telefonici. Entrambi i genitori invieranno entro il 30 maggio di ogni anno un calendario per le visite estive. Eventuali modifiche dovranno essere sempre comunicate con congruo preavviso e giustificate.
- Le parti concordano che il genitore, con cui in quel momento non sta il bambino, avrà la possibilità di contattare una volta al giorno con una telefonata o con una videochiamata (videochiamate Per_1 solo due volte a settimana) in una fascia oraria tra le ore 17,30 alle 18,30 con una comunicazione della durata massima di 20 minuti.
- Il padre, si obbliga al versamento, a titolo di mantenimento per il figlio, dell'importo mensile di € 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 20.06.2025 da intendersi qui integralmente richiamate;
- I genitori prestano il consenso per il rinnovo dei documenti del bambino e al rilascio del passaporto, fermo restando ciascun genitore dovrà prestare il consenso al viaggio del minore e nello esclusivo interesse dello stesso;
- Gli assegni unici e universali per figli a carico verranno percepiti al 100% dalla mamma.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 28.11.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.02.2024 da 1) Parte_1
Nato ad Agrigento (AG) il 18/03/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. MOSSUTO LAURA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata ad Agrigento (AG) il 22/10/1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. CONTE ROSSANA presso la quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: , nato il [...] Per_1
FATTO Il Sig. , con ricorso depositato in data 17.02.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , avuto dalla Per_1 convivenza more uxorio con la Sig.ra alle condizioni ivi previste Parte_2
In data 09.05.2024 si è costituito in giudizio la resistente. Le parti, all'udienza del 27 novembre 2025, davanti al Got, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni: “- Affido del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo i seguenti tempi: un weekend Per_1 al mese, il terzo di ogni mese, salvo modifiche da comunicare almeno 20 giorni prima per ragioni di lavoro ovvero per esigenze di , dal venerdì quando lo andrà a prendere all'uscita di scuola Per_1
(alle ore 16.30, salvo imprevisti eccezionali e giustificati) e lo ripoterà a casa della madre la domenica entro le ore 18,00 ovvero, previa comunicazione e congruo preavviso, oppure fino al lunedì mattina con riaccompagnamento del bambino a scuola, alle ore 8 e 30. Il signore dovrà Parte_1 comunicare ove si recherà con il figlio e dove pernotterà con lo stesso nei giorni di visita. Se cadrà un ponte in prossimità della visita del padre, trascorrerà con lui anche la festività. Per_1
Diversamente i ponti saranno alternati tra i genitori Per le vacanze pasquali il padre terrà, ad anni alterni, dal giovedì prima di Pasqua al martedì dopo lunedì dell'Angelo con prelievo e ritorno a casa della madre ovvero fino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola alle ore 8.30. Per le festività natalizie la settimana dal 23/12 al 30/12 starà con la mamma, tranne quando la Per_1 mamma si troverà in Sicilia allora starà il 24/12 con la mamma e il 25/12 con il papà ad Per_1 anni alterni. Ad anni alterni il papà terrà con sé il bambino dal 30/12 al 07/01. Nell'anno successivo terrà dal 02/01/ al 07/01. Per le vacanze estive starà con il papà per 11 giorni a Per_1 Per_1
Luglio e 11 giorni ad Agosto e aggiungerà tre giorni al weekend di visita ordinaria di Giugno e al weekend di visita ordinaria di Settembre. La mamma concorrerà alle spese di viaggio del bambino per le visite di Luglio e di Agosto che farà con il padre. Le parti dovranno comunicare con congruo anticipo i luoghi di vacanza e/o villeggiatura o di lunga permanenza in cui si recheranno o dimoreranno con il figlio minore, fornendo i recapiti telefonici. Entrambi i genitori invieranno entro il 30 maggio di ogni anno un calendario per le visite estive. Eventuali modifiche dovranno essere sempre comunicate con congruo preavviso e giustificate.
- Le parti concordano che il genitore, con cui in quel momento non sta il bambino, avrà la possibilità di contattare una volta al giorno con una telefonata o con una videochiamata (videochiamate Per_1 solo due volte a settimana) in una fascia oraria tra le ore 17,30 alle 18,30 con una comunicazione della durata massima di 20 minuti.
- Il padre, si obbliga al versamento, a titolo di mantenimento per il figlio, dell'importo mensile di € 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 20.06.2025 da intendersi qui integralmente richiamate;
- I genitori prestano il consenso per il rinnovo dei documenti del bambino e al rilascio del passaporto, fermo restando ciascun genitore dovrà prestare il consenso al viaggio del minore e nello esclusivo interesse dello stesso;
- Gli assegni unici e universali per figli a carico verranno percepiti al 100% dalla mamma.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 28.11.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato