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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Rosaria Barbato, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3949/2019 R.G.
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione nato a [...] il [...] (C.F. , residente alla Persona_1 C.F._1
via Nula n. 43, elettivamente domiciliato in Massa Lubrense, Trav. S.Maria della Neve n. 5, presso lo studio dall'Avv. Giovanna Staiano, che lo rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
alla Via Rotabile Massa Turro n. 75, (C.F. ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Sorrento (NA) al Corso Italia n.226 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Damiano, che la rappresenta e la difende, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione di udienza del 08.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, rinotificato su disposizione del Tribunale, con provvedimento del
30.09.2019, , conveniva in giudizio al fine di sentir così Persona_1 Controparte_1
provvedere: accertare e dichiarare che è proprietario per la quota del 50% Persona_1 dell'immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n. 19 del locale terraneo riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII, per acquisto fatto in data
11 aprile 2002 per Notaio , rep. n. 14538, raccolta 4172, registrato in data 29 aprile Persona_2
1 2004; dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione ordinaria tra l'attore e avente ad oggetto l'immobile descritto, previa Controparte_1
determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista, all'uopo delegato a provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
accertare e dichiarare, inoltre, che la comproprietaria occupa senza titolo, in via unica ed esclusiva, l'immobile Controparte_1 sito in Massa Lubrense al Corso S. Agata, sopra meglio individuato, sin dal 2002 e, per l'effetto, condannare a pagare, a , la somma a titolo di indennità di Controparte_2 Persona_1 occupazione pari al 50% del valore locativo (mensile e/o annuale) dell'immobile per l'occupazione del detto appartamento a far data dal giorno della comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente per l'udienza presidenziale di separazione, 17 gennaio 2017, sino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
L'attore a sostegno della domanda deduceva di essere comproprietario, unitamente alla convenuta, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n.
19 del locale terraneo riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII, per acquisto fatto in data 11 aprile 2002 per Notaio , rep. n. 14538, raccolta 4172, Persona_2
registrato in data 29/04/2002; che il detto immobile era occupato interamente senza titolo dalla sig.ra che dall'11.06.2005, esercitava nello stesso attività commerciale di vendita al CP_1
dettaglio di calzature ed accessori con impresa individuale e che la convenuta, anche dopo la separazione (17 gennaio 2017) aveva continuato a occupare l'immobile in questione in via unica ed esclusiva, senza corrispondere alcun importo all'attore a titolo di indennità di occupazione per il suo uso esclusivo.
Il deduceva, altresì, di aver esperito il previsto obbligatorio tentativo di conciliazione Per_1
dichiarando la disponibilità a cedere la propria quota e che nelle more aveva chiesto l'indennità di occupazione a lui spettante in qualità di comproprietario;
il difensore della convenuta dichiarava che la stessa non era interessata all'acquisto, piuttosto era disponibile a cedere la propria quota verso il corrispettivo di € 125.000 (centoventicinquemila/00), riteneva, altresì, che non fosse dovuta alcuna indennità di occupazione così come richiesta;
che, pertanto, la mediazione si chiudeva con esito negativo.
2 Alla prima udienza del 30.09.2019, compariva la difesa attorea che, segnalando il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione entro i termini di legge, chiedeva termine per poter rinnovare la notifica che, a sua volta, il designato giudice concedeva, rinviando la causa all'udienza del 20.04.2020, riservando ogni verifica sulla regolarità del contraddittorio.
Con ordinanza del 14.04.2020, richiamando le disposizioni di cui all'art. 83, commi 1 e 3 del D.L.
n. 18/2020, come modificato dall'art. 36, comma 1 del D.L. n. 23/2020, il giudice disponeva il rinvio d'ufficio della nuova prima udienza del 20.04.2020 all'udienza del 22.02.2021, per gli stessi adempimenti già fissati.
Con comparsa depositata in data 01.02.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ordinaria, impugnava e contestava quanto dedotto, eccepito e richiesto, in merito alle altre domande avanzate nell'atto di citazione, unitamente alla documentazione ad esso allegata, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto che in diritto. In particolare, la convenuta chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare che le parti in causa sono proprietari in modo indiviso e ciascuno per la quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n. 19 del locale terraneo riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII;
nel merito, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti in causa, ed accertata la indivisibilità del bene attraverso una Consulenza Tecnica d'Ufficio, attribuire alla convenuta, per averne fatto espressa richiesta ex art. 720 cod. civ. l'intero bene, previa quantificazione del valore del 50% di proprietà dell'attore, attraverso l'ausilio di una C.T.U.; di rigettare, altresì, la richiesta di occupazione sine titulo, nonché del pagamento dei frutti civili, e comunque nella misura richiesta e quantificata;
con vittoria di spese ed onorari di causa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La allegava la indivisibilità del bene, sia perché in ipotesi di divisione dello stesso, sarebbe CP_1 compromessa l'originaria destinazione dell'immobile in comunione che è destinato ad uso commerciale, sia perché la divisione produrrebbe un notevole deprezzamento delle eventuali unità ricavate, ovvero la impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, attesa la piccolissima consistenza effettiva dell'immobile pari a mq. 21, essendo peraltro impedita la frazionabilità dai locali strumenti urbanistici.
La convenuta deduceva, altresì, che l'atto notarile di acquisto del cespite costituiva il titolo giustificativo di occupazione dell'immobile e che fin dalla data di acquisto del bene (Aprile 2002), il non aveva mai contestato, l'uso esclusivo dello stesso destinato ad attività Persona_1
individuale di impresa.
3 All'udienza del 22.3.2021, il giudice, letta la concorde richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 22.11.2021, che veniva rinviata del 1.12.2021.
Con note ex art. 183 c.p.c II termine, l'attore - riportandosi ad ogni precedente difesa, atto introduttivo nonché verbali di causa e insistendo nelle proprie richieste – deduceva che, contrariamente a quanto affermato da controparte, dal giorno della separazione a più riprese aveva richiesto la rendita a lui spettante, nella misura del 50%, senza ricevere alcun riscontro e che, da subito, aveva richiesto la parte di fitto a lui spettante in quanto comproprietario. In ogni caso, parte attrice insisteva affinché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c., venisse dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria e, in via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c a mezzo di professionista, e comunque dichiarandosi disponibile ad acquistare la quota spettante alla sig.ra
CP_1
Con note ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. parte convenuta, replicando alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. depositata dall'attore, osservava che le precisazioni dell'attore relative alla richiesta della rendita a lui spettante, nella misura del 50% era inammissibile, perché svolta fuori termine, in quanto andava introdotta con la prima memoria istruttoria, denominata “memoria di precisazione”, e non con la seconda memoria, destinata esclusivamente alla articolazione dei mezzi di prova ed alla ulteriore produzione documentale e, comunque, era infondata, perché priva di qualsiasi riscontro documentale avente data certa in merito alla richiesta di pagamento asseritamente fatta dall'attore alla convenuta;
per lo stesso motivo, anche la precisazione secondo cui: “...intervenuta la separazione, da subito, il sig. ha richiesto la parte di fitto a lui Per_1 spettante in quanto comproprietario…” era inammissibile ed infondata;
ancora, anche l'affermazione dell'attore, relativa all'esperito tentativo di conciliazione, nel quale lo stesso si dichiarava disponibile a cedere la propria quota alla comparente, ma la stessa si dichiarava non interessata all'acquisto, era inammissibile perché in violazione del principio di inutilizzabilità, nel processo, delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di mediazione, a sua volta discendente dal dovere di riservatezza prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.Legs. n. 28/2010, che, in ogni caso, non prevedeva alcun obbligo, a carico delle parti in causa, di restare vincolate alle dichiarazioni rese in sede di mediazione.
All'udienza del 1.12.2021, il giudice, letti gli atti di causa, nominava CTU l'ing. Persona_3
e fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del 31.1.2022.
4 Disposti diversi rinvii, all'udienza del 14.11.2022, il giudice, lette le deduzioni della parte comparsa avverso le conclusioni rese dal CTU;
ritenutane l'opportunità, disponeva la convocazione del CTU per l'udienza “in presenza” del 27.3.2023.
A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 8.1.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 08.07.2024, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 08.07.2024, il giudice, preso atto che le parti costituite ritualmente avevano depositato le rispettive note insistendo nelle proprie richieste, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 22.07.2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari
La domanda attorea è procedibile, in quanto risulta ritualmente esperito dalle parti il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria in materia di successione e di diritti reali (cfr allegato 3 produzione attorea).
Sempre in rito deve osservarsi che la domanda di divisione non risulta essere stata trascritta come prescrive l'art. 2646, co. 2, c.c. e che dalla relazione ipocatastale sul bene risulta che alla data del
05.02.2021 non vi erano iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli (cfr relazione ipocatastale depositata in data 17.02.2021).
Si evidenzia che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere
“se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti” (Cass. n.
4703/1981; n. 4330/1986) e - si aggiunge - anche al fine di tutelare l'eventuale assegnatario del bene in caso di attribuzione o di vendita all'asta.
Merito.
La domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La legittimazione attiva e passiva delle parti quali comproprietarie nella misura del 50% ciascuna del bene immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n. 19 riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII, per acquistone fatto in data 11 aprile 2002 per
Notaio , rep. n. 14538, raccolta 4172, registrato in data 29 aprile 2004, oltre ad essere Persona_2
pacifica tra le parti, è provata per tabulas (cfr titolo di acquisto del bene allegato 4 produzione attorea).
5 Il ctu nominato in corso di causa, individuato e descritto il bene secondo il titolo di provenienza, ha concluso per l'impossibilità di pervenire alla divisione dell'immobile. Delle risultanze di tale indagine occorre dare brevemente cognizione per esporre la valutazione finale espressa dal C.T.U, che appare condivisibile dal Tribunale, per le ragioni che si andranno ad esporre nel prosieguo della motivazione.
Preliminarmente il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito la provenienza e la consistenza del bene rientrante nella comunione, evidenziando che con atto in data 11.04.2002, con Atto di
Compravendita redatto dal Notaio, dott. , repertorio n.14538-raccolta 4172, registrato Persona_2
in data 29/04/2022, i Sigg.ri e acquistarono dalla Persona_1 Controparte_1
Sig.ra ciascuno per una quota pari al 50% ed in regime di separazione dei beni, il Persona_4 locale terraneo sito in Massalubrense (NA) al C.so Sant'Agata n. 19 e registrato al N.C.E.U. al fgl.
4, mappale 404, sub. 2, cat. C/1, cls. VII, cons. mq.21,00 sup. catast. Mq.29,00 rendita €.652,90 (cfr allegato C visura catastale storico dell'immobile al marzo 2022); che l'unità immobiliare in oggetto
è situata al piano terra di un edificio multipiano, ad angolo tra C.so Sant'Agata, da cui si accede al locale medesimo, e Via Termine, su quest'ultima l'immobile in esame dispone di un secondo accesso che, attualmente, è chiuso ed è utilizzato come vetrina fissa per esposizione;
altre vetrine, non fisse bensì mobili, sono applicate alle pareti dello stabile sia ai lati del vano di ingresso che a quelli della menzionata vetrina fissa;
che il fabbricato, a cui appartiene il locale di cui è causa è stato certamente realizzato oltre 60 anni fa.
Il C.T.U. evidenziava, altresì, che al suo interno l'unita immobiliare è articolata in tre ambienti;
che da una porta di ingresso prospiciente su Via Sant' Agata si entra nel locale principale che ha una superficie netta di mq.19,00; dal locale principale, attraverso una porta posta sul lato sinistro rispetto al citato ingresso, si perviene ad un ambiente wc/deposito avente superficie netta di mq.4,35. Infine, per mezzo di una scala in legno, posta sul fondo della parete sinistra del già citato locale principale, si accede ad un piano ammezzato adibito anch'esso a deposito e con superficie netta pari a mq. 14,50. Il locale ammezzato è stato realizzato con un solaio costituito da travi in legno di dimensioni (16x16) cm. e da un assito, anch'esso in legno, dello spessore di cm.3 che funge da pavimento del soppalco medesimo.
Con riferimento alla divisibilità del cespite il ctu conclude “(…) dopo aver preso visione degli atti di causa, ed a seguito dei rilievi grafici e fotografici eseguiti, nonché sulla scorta delle caratteristiche tipologiche, strutturali e metriche dell'immobile in esame, ritiene di poter considerare impraticabile l'ipotesi di comoda divisibilità dello stesso” e, non evidenziando criticità in ordine alla commerciabilità del cespite, ne stimava il valore in base ai dati OMI dell' CP_3
in euro 121.000,00 ed in base al criterio del metodo sintetico comparativo ricavato dai
[...]
6 valori di vendita sul territorio di beni similari in euro in euro 296.000,00 momento del deposito della ctu, ovvero all'aprile 2022 (cfr relazione depositata in data 04.07.2022).
Il ctu ha altresì determinato il valore locativo dell'immobile in euro € 622,00 (seicen-toventidue,00) mensili, sempre alla luce del metodo sintetico comparativo, ritenuto quello maggiormente rispondente ai reali valori di mercato (cfr pagg. 14-16 ctu).
Parte convenuta ha contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla stima del cespite deducendo che: a- il “coefficiente correttivo” di 1,50= indicato ai fini della pratica estimativa è errato perché sproporzionato rispetto alla effettiva ubicazione del cespite, ossia un piccolissimo locale commerciale (mq. 19 effettivi); b- non si comprende la ragione per cui sia stata presa in considerazione, ai fini del valore di stima del cespite, la superficie soppalcata, attesa la sua ridottissima altezza (come espressamente riconosciuto dall'ausiliario del giudice) che ne rende, in concreto, manifesta la ridottissima fruibilità e la difficilissima praticabilità, alpunto che, come già eccepito, sarebbe più corretto parlare di “mensola di appoggio o di servizio”, ma giammai di
“soppalco”; c- non si comprende la ragione per cui il cespite sia stato ricompreso nella categoria dei
“negozi ubicati in zone commerciali eccezionalmente favorevoli”; d- è completamente assente il
“metodo sintetico comparativo” perché sono indicate semplici proposte di vendita, ma non prezzi di compravendita.
In sede di chiarimenti depositati in data 26.05.2023 il ctu , a fronte dei rilievi critici di parte convenuta, confermava le sue conclusioni in ordine alla stima del bene, evidenziando che lo stato dei luoghi, così come rilevato planimetricamente e documentato fotograficamente era tale da far ritenere che la superficie dell'ammezzato si potesse considerare “utile” nella quota del 50% ai fini della stima del valore dell'immobile, in quanto il soppalco utilizzato come deposito, incrementa la capacità ricettiva del locale, di aver utilizzato due parametri, vetustà ed ubicazione commerciale, ricompresivi di quelli indicati dal consulente di parte, di aver fatto riferimento a due agenzie immobiliari di riconosciuta attendibilità e professionalità a livello nazionale la prima ( , a CP_4
livello locale la seconda ( ) entrambe con sede, proprio sul C.so S. Agata;
che i rogiti CP_5 notarili richiamati dal consulente di parte e risalenti agli anni 2015/2016 avevano oggetto “solo due immobili” (e non almeno tre per giustificare una media), ubicati, tra l'altro, sulla medesima strada, e cioè Via dei Campi, (già via S. Maria della Neve) che presenta un traffico veicolare decisamente scarso, poche altre attività commerciali limitrofe, laddove l'immobile oggetto di lite si trova sul
Corso principale del paese;
che il valore di mercato cui perviene il consulente di parte è pari ad €.
124.000,00 (Eurocentoventiquattromila/00), quasi coincidente proprio con l'importo calcolato con il criterio del “Valore Unitario Medio” dell'Agenzia delle Entrate che, è stato stimato in €.121.000,00, criterio ritenuto non congruo dallo stesso consulente di parte convenuta.
7 Posto che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del ctu in ordine alla non comoda divisibilità del bene, il giudice non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni dello stesso anche in ordine alla stima del cespite, evidenziandosi che le quotazioni OMI, pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione(cfr Sez. 5 - , Ordinanza n. 22804 del 13/08/2024).
Nel caso in esame il ctu ha tenuto conto delle superfici nette ed a quelle ragguagliate delle pertinenze accessorie, nella misura del 50% delle stesse ed ha evidenziato che il bene è ubicato sul
Corso principale del paese, è in “uno stato di manutenzione buono evidenziando anche che il contesto urbano in cui è ubicato risulta particolarmente attivo e vario a causa della compre-senza di molteplici e diversificate attività di carattere residenziale, commer-ciale e professionale, religioso e turistico ricettivo nonché di un parcheggio pubblico a pagamento nelle vicinanze della
Chiesa di S.Maria delle Grazie”.
Per le stesse motivazioni vanno confermate le conclusioni del ctu anche in ordine al valore locativo del bene.
E' opportuno richiamare l'art.1116 cod. civ. che dispone l'applicazione alle divisioni non ereditarie della normativa di cui all'art. 713 e ss. del cod. civ. non in contrasto con le disposizioni generali.
L'art. 718 c.c. che, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, specifica come ciascun coerede abbia il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.; tale principio trova però deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Corte di Cassazione n. 25888/2016)
Pertanto, nella fattispecie in esame, i principi sopra richiamati, nonché alle peculiarità del cespite in comunione, non consentono di ritenere divisibile il bene su cui insiste la comunione di cui si chiede lo scioglimento.
Orbene, considerata l'indivisibilità del bene comune in diritto si osserva che, ove il C.T.U. non ritenga possibile addivenire alla formazione di un comodo progetto di divisione, l'art. 720 c.c.
8 prevede diverse possibilità, tra cui quella di una richiesta di attribuzione da parte di uno o più condividenti congiuntamente.
Parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha richiesto l'attribuzione dell'intero bene ai sensi dell'art. 720 c.c., offrendosi di corrispondere, all'attore, un conguaglio in denaro.
L'attore in caso di indivisibilità del cespite ne chiedeva la vendita, e solo nella memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2, si dichiarava disponibile ad acquistare la quota della controparte, senza tuttavia mai formulare, neanche in sede di precisazione delle conclusioni una espressa domanda di attribuzione del bene ai sensi dell'art. 720 c.c.
Pur non essendo revocabile in dubbio che l'istanza di attribuzione di immobili non divisibili, di cui all'articolo 720 c.c., è ammissibile anche se formulata nel corso del giudizio, non essendo qualificabile come domanda autonoma, poiché si inserisce nell'ambito del già proposto giudizio di divisione con la funzione di veicolarne uno dei possibili esiti , legato alla condizione fattuale della infrazionabilità del bene in natura, e di evitare la vendita, che rappresenta l'extrema ratio prevista dal legislatore, è altrettanto vero che la stessa deve essere formulata in modo chiaro e preciso, e non come mera dichiarazione di intenti (all'uopo si evidenzia che anche in sede di comparsa conclusionale l'attore conclude per la vendita del bene, in caso di indivisibilità, cfr conclusioni sub
3)in subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, or-dinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c a mezzo di professionista, all'uopo delegato a provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa).
Pertanto alla luce del principio secondo cui la vendita del bene rappresenta l'extrema ratio, va accolta la richiesta della convenuta di assegnazione del bene.
Tuttavia, l'attributaria dovrà corrispondere all'attore adeguato conguaglio commisurato al valore delle rispettive quote di proprietà del bene. In particolare, prendendo le mosse dal valore di stima attribuito dal c.t.u. all'immobile (euro 296.000,00), dovrà corrispondere a Controparte_1 titolo di conguaglio l'importo di euro € 148.000,00 in favore del condividente non attributario.
Su tale importo, devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483;
2004/12818).
In tema di divisione giudiziale, il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore (da determinarsi con riferimento al valore del bene al momento della decisione della causa di divisione), che deve essere rivalutato se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in una eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene;
su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento
(Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2007, n. 12702). Nel caso di specie, poiché la stima del bene può ritenersi già effettuata all'attualità ( la CTU è stata depositata nel 2022), sull'importo di euro
9 148.000,00 (equivalente alla differenza tra il complessivo valore del compendio da dividersi e la quota di 1/2 di spettanza dell'assegnatario) andranno calcolati i soli interessi nella misura legale dal deposito della presente sentenza.
Va, infine esaminata la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile oggetto di lite dalla data dell'udienza di comparizione coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, quindi dalla data del 17 gennaio 2017.
La domanda va decisa secondo quanto disposto dall'art. 1102 cc.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione con orientamento univoco ha infatti ritenuto applicabile l'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità (cfr per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5156 del
30/03/2012).
Tuttavia tale diritto non sorge quale conseguenza diretta della occupazione. Infatti, la Corte di
Cassazione ha altresì precisato che "ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicchè, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del
09/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24647 del 03/12/2010).
La Suprema Corte ha affermato, altresì, con principio applicabile anche alla fattispecie, che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non
10 occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile (Cass. n. 10264/2023).
Ebbene nel caso in esame risulta per tabulas che con lettera raccomandata A/R ricevuta dalla convenuta in data 06.06.2018, l'attore manifestava alla la sua volontà di trarre i frutti civili CP_1
derivanti dal godimento del bene, adibito ad esercizio commerciale, chiedendo espressamente il pagamento della sua quota parte del canone di locazione del bene quantificato in euro 600,00 mensili complessivi (cfr allegato 2 produzione attorea).
Dunque in accoglimento della domanda in esame, tenuto conto del valore locativo del cespite come stimato dal ctu in euro 622,00 mensili ed arrotondato ad euro 600,00, va Controparte_1 condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 23.700,00 ( pari ad euro 300,00 mensili, corrispondenti alla quota del 50% per 79 mesi dal luglio 2018 all'attualità), oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite si rileva che , secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione, "nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte" (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n.
1111 nonchè, da ultimo, Cass. 15.5.2002, n. 7059 e Cass. 13.2.2006, n. 3083).
Nella fattispecie le spese, quantificate come da dispositivo in applicazione del DM 147/22 ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento (52.000,00 – 260.000,00, individuato con riferimento a ciascuna quota) attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico della massa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, sono poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
La presente statuizione costituisce titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per procedere alla trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II., senza necessità di ordine apposito, trattandosi di atto dovuto. Essa costituisce, parimenti, titolo idoneo ex art. 2817, n. 2) c.c. per procedere all'iscrizione di ipoteca legale a garanzia del pagamento del conguaglio, salva concorde attestazione, all'atto della trascrizione, della già avvenuta corresponsione del conguaglio medesimo o comunque rinuncia alla garanzia legale
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Torre Annunziata, , definitivamente pronunciando ,così provvede:
1. dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti sul seguente bene immobile: locale terraneo sito in Massalubrense (NA) al C.so Sant'Agata n. 19 e registrato al N.C.E.U. al fgl.
4, mappale 404, sub. 2, cat. C/1, cls. VII, come individuato dal ctu nella relazione depositata in data 04.07.2022, e in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 720 c.c. dalla convenuta, assegna a già titolare della quota di ½, la proprietà del Controparte_1
predetto immobile e condanna al pagamento, a titolo di conguaglio, Controparte_1
in favore di della somma di euro 148.000,00 oltre interessi al tasso legale Persona_1
dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di rendiconto e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento di euro 23.700,00 in favore di oltre interessi al tasso legale Persona_1
dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. pone le spese di lite a carico della massa, imputandole a ciascun condividente in proporzione della rispettiva quota e liquidando le stesse, per l'attore in euro 7.052,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali ed euro 544,00 per esborsi, spettanti al difensore dell'attore; in euro 7.052,00
oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore costituito nell'interesse della convenuta;
4. pone le spese di ctu,, come liquidate in corso di causa, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
Torre Annunziata, lì 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Rosaria Barbato, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3949/2019 R.G.
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione nato a [...] il [...] (C.F. , residente alla Persona_1 C.F._1
via Nula n. 43, elettivamente domiciliato in Massa Lubrense, Trav. S.Maria della Neve n. 5, presso lo studio dall'Avv. Giovanna Staiano, che lo rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
alla Via Rotabile Massa Turro n. 75, (C.F. ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Sorrento (NA) al Corso Italia n.226 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Damiano, che la rappresenta e la difende, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione di udienza del 08.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, rinotificato su disposizione del Tribunale, con provvedimento del
30.09.2019, , conveniva in giudizio al fine di sentir così Persona_1 Controparte_1
provvedere: accertare e dichiarare che è proprietario per la quota del 50% Persona_1 dell'immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n. 19 del locale terraneo riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII, per acquisto fatto in data
11 aprile 2002 per Notaio , rep. n. 14538, raccolta 4172, registrato in data 29 aprile Persona_2
1 2004; dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione ordinaria tra l'attore e avente ad oggetto l'immobile descritto, previa Controparte_1
determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista, all'uopo delegato a provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
accertare e dichiarare, inoltre, che la comproprietaria occupa senza titolo, in via unica ed esclusiva, l'immobile Controparte_1 sito in Massa Lubrense al Corso S. Agata, sopra meglio individuato, sin dal 2002 e, per l'effetto, condannare a pagare, a , la somma a titolo di indennità di Controparte_2 Persona_1 occupazione pari al 50% del valore locativo (mensile e/o annuale) dell'immobile per l'occupazione del detto appartamento a far data dal giorno della comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente per l'udienza presidenziale di separazione, 17 gennaio 2017, sino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
L'attore a sostegno della domanda deduceva di essere comproprietario, unitamente alla convenuta, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n.
19 del locale terraneo riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII, per acquisto fatto in data 11 aprile 2002 per Notaio , rep. n. 14538, raccolta 4172, Persona_2
registrato in data 29/04/2002; che il detto immobile era occupato interamente senza titolo dalla sig.ra che dall'11.06.2005, esercitava nello stesso attività commerciale di vendita al CP_1
dettaglio di calzature ed accessori con impresa individuale e che la convenuta, anche dopo la separazione (17 gennaio 2017) aveva continuato a occupare l'immobile in questione in via unica ed esclusiva, senza corrispondere alcun importo all'attore a titolo di indennità di occupazione per il suo uso esclusivo.
Il deduceva, altresì, di aver esperito il previsto obbligatorio tentativo di conciliazione Per_1
dichiarando la disponibilità a cedere la propria quota e che nelle more aveva chiesto l'indennità di occupazione a lui spettante in qualità di comproprietario;
il difensore della convenuta dichiarava che la stessa non era interessata all'acquisto, piuttosto era disponibile a cedere la propria quota verso il corrispettivo di € 125.000 (centoventicinquemila/00), riteneva, altresì, che non fosse dovuta alcuna indennità di occupazione così come richiesta;
che, pertanto, la mediazione si chiudeva con esito negativo.
2 Alla prima udienza del 30.09.2019, compariva la difesa attorea che, segnalando il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione entro i termini di legge, chiedeva termine per poter rinnovare la notifica che, a sua volta, il designato giudice concedeva, rinviando la causa all'udienza del 20.04.2020, riservando ogni verifica sulla regolarità del contraddittorio.
Con ordinanza del 14.04.2020, richiamando le disposizioni di cui all'art. 83, commi 1 e 3 del D.L.
n. 18/2020, come modificato dall'art. 36, comma 1 del D.L. n. 23/2020, il giudice disponeva il rinvio d'ufficio della nuova prima udienza del 20.04.2020 all'udienza del 22.02.2021, per gli stessi adempimenti già fissati.
Con comparsa depositata in data 01.02.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ordinaria, impugnava e contestava quanto dedotto, eccepito e richiesto, in merito alle altre domande avanzate nell'atto di citazione, unitamente alla documentazione ad esso allegata, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto che in diritto. In particolare, la convenuta chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare che le parti in causa sono proprietari in modo indiviso e ciascuno per la quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n. 19 del locale terraneo riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII;
nel merito, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti in causa, ed accertata la indivisibilità del bene attraverso una Consulenza Tecnica d'Ufficio, attribuire alla convenuta, per averne fatto espressa richiesta ex art. 720 cod. civ. l'intero bene, previa quantificazione del valore del 50% di proprietà dell'attore, attraverso l'ausilio di una C.T.U.; di rigettare, altresì, la richiesta di occupazione sine titulo, nonché del pagamento dei frutti civili, e comunque nella misura richiesta e quantificata;
con vittoria di spese ed onorari di causa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La allegava la indivisibilità del bene, sia perché in ipotesi di divisione dello stesso, sarebbe CP_1 compromessa l'originaria destinazione dell'immobile in comunione che è destinato ad uso commerciale, sia perché la divisione produrrebbe un notevole deprezzamento delle eventuali unità ricavate, ovvero la impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, attesa la piccolissima consistenza effettiva dell'immobile pari a mq. 21, essendo peraltro impedita la frazionabilità dai locali strumenti urbanistici.
La convenuta deduceva, altresì, che l'atto notarile di acquisto del cespite costituiva il titolo giustificativo di occupazione dell'immobile e che fin dalla data di acquisto del bene (Aprile 2002), il non aveva mai contestato, l'uso esclusivo dello stesso destinato ad attività Persona_1
individuale di impresa.
3 All'udienza del 22.3.2021, il giudice, letta la concorde richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 22.11.2021, che veniva rinviata del 1.12.2021.
Con note ex art. 183 c.p.c II termine, l'attore - riportandosi ad ogni precedente difesa, atto introduttivo nonché verbali di causa e insistendo nelle proprie richieste – deduceva che, contrariamente a quanto affermato da controparte, dal giorno della separazione a più riprese aveva richiesto la rendita a lui spettante, nella misura del 50%, senza ricevere alcun riscontro e che, da subito, aveva richiesto la parte di fitto a lui spettante in quanto comproprietario. In ogni caso, parte attrice insisteva affinché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c., venisse dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria e, in via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c a mezzo di professionista, e comunque dichiarandosi disponibile ad acquistare la quota spettante alla sig.ra
CP_1
Con note ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. parte convenuta, replicando alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. depositata dall'attore, osservava che le precisazioni dell'attore relative alla richiesta della rendita a lui spettante, nella misura del 50% era inammissibile, perché svolta fuori termine, in quanto andava introdotta con la prima memoria istruttoria, denominata “memoria di precisazione”, e non con la seconda memoria, destinata esclusivamente alla articolazione dei mezzi di prova ed alla ulteriore produzione documentale e, comunque, era infondata, perché priva di qualsiasi riscontro documentale avente data certa in merito alla richiesta di pagamento asseritamente fatta dall'attore alla convenuta;
per lo stesso motivo, anche la precisazione secondo cui: “...intervenuta la separazione, da subito, il sig. ha richiesto la parte di fitto a lui Per_1 spettante in quanto comproprietario…” era inammissibile ed infondata;
ancora, anche l'affermazione dell'attore, relativa all'esperito tentativo di conciliazione, nel quale lo stesso si dichiarava disponibile a cedere la propria quota alla comparente, ma la stessa si dichiarava non interessata all'acquisto, era inammissibile perché in violazione del principio di inutilizzabilità, nel processo, delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di mediazione, a sua volta discendente dal dovere di riservatezza prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.Legs. n. 28/2010, che, in ogni caso, non prevedeva alcun obbligo, a carico delle parti in causa, di restare vincolate alle dichiarazioni rese in sede di mediazione.
All'udienza del 1.12.2021, il giudice, letti gli atti di causa, nominava CTU l'ing. Persona_3
e fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del 31.1.2022.
4 Disposti diversi rinvii, all'udienza del 14.11.2022, il giudice, lette le deduzioni della parte comparsa avverso le conclusioni rese dal CTU;
ritenutane l'opportunità, disponeva la convocazione del CTU per l'udienza “in presenza” del 27.3.2023.
A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 8.1.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 08.07.2024, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 08.07.2024, il giudice, preso atto che le parti costituite ritualmente avevano depositato le rispettive note insistendo nelle proprie richieste, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 22.07.2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari
La domanda attorea è procedibile, in quanto risulta ritualmente esperito dalle parti il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria in materia di successione e di diritti reali (cfr allegato 3 produzione attorea).
Sempre in rito deve osservarsi che la domanda di divisione non risulta essere stata trascritta come prescrive l'art. 2646, co. 2, c.c. e che dalla relazione ipocatastale sul bene risulta che alla data del
05.02.2021 non vi erano iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli (cfr relazione ipocatastale depositata in data 17.02.2021).
Si evidenzia che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere
“se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti” (Cass. n.
4703/1981; n. 4330/1986) e - si aggiunge - anche al fine di tutelare l'eventuale assegnatario del bene in caso di attribuzione o di vendita all'asta.
Merito.
La domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La legittimazione attiva e passiva delle parti quali comproprietarie nella misura del 50% ciascuna del bene immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, al Corso S. Agata n. 19 riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 404, sub 2, cat. C/1, classe VII, per acquistone fatto in data 11 aprile 2002 per
Notaio , rep. n. 14538, raccolta 4172, registrato in data 29 aprile 2004, oltre ad essere Persona_2
pacifica tra le parti, è provata per tabulas (cfr titolo di acquisto del bene allegato 4 produzione attorea).
5 Il ctu nominato in corso di causa, individuato e descritto il bene secondo il titolo di provenienza, ha concluso per l'impossibilità di pervenire alla divisione dell'immobile. Delle risultanze di tale indagine occorre dare brevemente cognizione per esporre la valutazione finale espressa dal C.T.U, che appare condivisibile dal Tribunale, per le ragioni che si andranno ad esporre nel prosieguo della motivazione.
Preliminarmente il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito la provenienza e la consistenza del bene rientrante nella comunione, evidenziando che con atto in data 11.04.2002, con Atto di
Compravendita redatto dal Notaio, dott. , repertorio n.14538-raccolta 4172, registrato Persona_2
in data 29/04/2022, i Sigg.ri e acquistarono dalla Persona_1 Controparte_1
Sig.ra ciascuno per una quota pari al 50% ed in regime di separazione dei beni, il Persona_4 locale terraneo sito in Massalubrense (NA) al C.so Sant'Agata n. 19 e registrato al N.C.E.U. al fgl.
4, mappale 404, sub. 2, cat. C/1, cls. VII, cons. mq.21,00 sup. catast. Mq.29,00 rendita €.652,90 (cfr allegato C visura catastale storico dell'immobile al marzo 2022); che l'unità immobiliare in oggetto
è situata al piano terra di un edificio multipiano, ad angolo tra C.so Sant'Agata, da cui si accede al locale medesimo, e Via Termine, su quest'ultima l'immobile in esame dispone di un secondo accesso che, attualmente, è chiuso ed è utilizzato come vetrina fissa per esposizione;
altre vetrine, non fisse bensì mobili, sono applicate alle pareti dello stabile sia ai lati del vano di ingresso che a quelli della menzionata vetrina fissa;
che il fabbricato, a cui appartiene il locale di cui è causa è stato certamente realizzato oltre 60 anni fa.
Il C.T.U. evidenziava, altresì, che al suo interno l'unita immobiliare è articolata in tre ambienti;
che da una porta di ingresso prospiciente su Via Sant' Agata si entra nel locale principale che ha una superficie netta di mq.19,00; dal locale principale, attraverso una porta posta sul lato sinistro rispetto al citato ingresso, si perviene ad un ambiente wc/deposito avente superficie netta di mq.4,35. Infine, per mezzo di una scala in legno, posta sul fondo della parete sinistra del già citato locale principale, si accede ad un piano ammezzato adibito anch'esso a deposito e con superficie netta pari a mq. 14,50. Il locale ammezzato è stato realizzato con un solaio costituito da travi in legno di dimensioni (16x16) cm. e da un assito, anch'esso in legno, dello spessore di cm.3 che funge da pavimento del soppalco medesimo.
Con riferimento alla divisibilità del cespite il ctu conclude “(…) dopo aver preso visione degli atti di causa, ed a seguito dei rilievi grafici e fotografici eseguiti, nonché sulla scorta delle caratteristiche tipologiche, strutturali e metriche dell'immobile in esame, ritiene di poter considerare impraticabile l'ipotesi di comoda divisibilità dello stesso” e, non evidenziando criticità in ordine alla commerciabilità del cespite, ne stimava il valore in base ai dati OMI dell' CP_3
in euro 121.000,00 ed in base al criterio del metodo sintetico comparativo ricavato dai
[...]
6 valori di vendita sul territorio di beni similari in euro in euro 296.000,00 momento del deposito della ctu, ovvero all'aprile 2022 (cfr relazione depositata in data 04.07.2022).
Il ctu ha altresì determinato il valore locativo dell'immobile in euro € 622,00 (seicen-toventidue,00) mensili, sempre alla luce del metodo sintetico comparativo, ritenuto quello maggiormente rispondente ai reali valori di mercato (cfr pagg. 14-16 ctu).
Parte convenuta ha contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla stima del cespite deducendo che: a- il “coefficiente correttivo” di 1,50= indicato ai fini della pratica estimativa è errato perché sproporzionato rispetto alla effettiva ubicazione del cespite, ossia un piccolissimo locale commerciale (mq. 19 effettivi); b- non si comprende la ragione per cui sia stata presa in considerazione, ai fini del valore di stima del cespite, la superficie soppalcata, attesa la sua ridottissima altezza (come espressamente riconosciuto dall'ausiliario del giudice) che ne rende, in concreto, manifesta la ridottissima fruibilità e la difficilissima praticabilità, alpunto che, come già eccepito, sarebbe più corretto parlare di “mensola di appoggio o di servizio”, ma giammai di
“soppalco”; c- non si comprende la ragione per cui il cespite sia stato ricompreso nella categoria dei
“negozi ubicati in zone commerciali eccezionalmente favorevoli”; d- è completamente assente il
“metodo sintetico comparativo” perché sono indicate semplici proposte di vendita, ma non prezzi di compravendita.
In sede di chiarimenti depositati in data 26.05.2023 il ctu , a fronte dei rilievi critici di parte convenuta, confermava le sue conclusioni in ordine alla stima del bene, evidenziando che lo stato dei luoghi, così come rilevato planimetricamente e documentato fotograficamente era tale da far ritenere che la superficie dell'ammezzato si potesse considerare “utile” nella quota del 50% ai fini della stima del valore dell'immobile, in quanto il soppalco utilizzato come deposito, incrementa la capacità ricettiva del locale, di aver utilizzato due parametri, vetustà ed ubicazione commerciale, ricompresivi di quelli indicati dal consulente di parte, di aver fatto riferimento a due agenzie immobiliari di riconosciuta attendibilità e professionalità a livello nazionale la prima ( , a CP_4
livello locale la seconda ( ) entrambe con sede, proprio sul C.so S. Agata;
che i rogiti CP_5 notarili richiamati dal consulente di parte e risalenti agli anni 2015/2016 avevano oggetto “solo due immobili” (e non almeno tre per giustificare una media), ubicati, tra l'altro, sulla medesima strada, e cioè Via dei Campi, (già via S. Maria della Neve) che presenta un traffico veicolare decisamente scarso, poche altre attività commerciali limitrofe, laddove l'immobile oggetto di lite si trova sul
Corso principale del paese;
che il valore di mercato cui perviene il consulente di parte è pari ad €.
124.000,00 (Eurocentoventiquattromila/00), quasi coincidente proprio con l'importo calcolato con il criterio del “Valore Unitario Medio” dell'Agenzia delle Entrate che, è stato stimato in €.121.000,00, criterio ritenuto non congruo dallo stesso consulente di parte convenuta.
7 Posto che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del ctu in ordine alla non comoda divisibilità del bene, il giudice non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni dello stesso anche in ordine alla stima del cespite, evidenziandosi che le quotazioni OMI, pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione(cfr Sez. 5 - , Ordinanza n. 22804 del 13/08/2024).
Nel caso in esame il ctu ha tenuto conto delle superfici nette ed a quelle ragguagliate delle pertinenze accessorie, nella misura del 50% delle stesse ed ha evidenziato che il bene è ubicato sul
Corso principale del paese, è in “uno stato di manutenzione buono evidenziando anche che il contesto urbano in cui è ubicato risulta particolarmente attivo e vario a causa della compre-senza di molteplici e diversificate attività di carattere residenziale, commer-ciale e professionale, religioso e turistico ricettivo nonché di un parcheggio pubblico a pagamento nelle vicinanze della
Chiesa di S.Maria delle Grazie”.
Per le stesse motivazioni vanno confermate le conclusioni del ctu anche in ordine al valore locativo del bene.
E' opportuno richiamare l'art.1116 cod. civ. che dispone l'applicazione alle divisioni non ereditarie della normativa di cui all'art. 713 e ss. del cod. civ. non in contrasto con le disposizioni generali.
L'art. 718 c.c. che, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, specifica come ciascun coerede abbia il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.; tale principio trova però deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Corte di Cassazione n. 25888/2016)
Pertanto, nella fattispecie in esame, i principi sopra richiamati, nonché alle peculiarità del cespite in comunione, non consentono di ritenere divisibile il bene su cui insiste la comunione di cui si chiede lo scioglimento.
Orbene, considerata l'indivisibilità del bene comune in diritto si osserva che, ove il C.T.U. non ritenga possibile addivenire alla formazione di un comodo progetto di divisione, l'art. 720 c.c.
8 prevede diverse possibilità, tra cui quella di una richiesta di attribuzione da parte di uno o più condividenti congiuntamente.
Parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha richiesto l'attribuzione dell'intero bene ai sensi dell'art. 720 c.c., offrendosi di corrispondere, all'attore, un conguaglio in denaro.
L'attore in caso di indivisibilità del cespite ne chiedeva la vendita, e solo nella memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2, si dichiarava disponibile ad acquistare la quota della controparte, senza tuttavia mai formulare, neanche in sede di precisazione delle conclusioni una espressa domanda di attribuzione del bene ai sensi dell'art. 720 c.c.
Pur non essendo revocabile in dubbio che l'istanza di attribuzione di immobili non divisibili, di cui all'articolo 720 c.c., è ammissibile anche se formulata nel corso del giudizio, non essendo qualificabile come domanda autonoma, poiché si inserisce nell'ambito del già proposto giudizio di divisione con la funzione di veicolarne uno dei possibili esiti , legato alla condizione fattuale della infrazionabilità del bene in natura, e di evitare la vendita, che rappresenta l'extrema ratio prevista dal legislatore, è altrettanto vero che la stessa deve essere formulata in modo chiaro e preciso, e non come mera dichiarazione di intenti (all'uopo si evidenzia che anche in sede di comparsa conclusionale l'attore conclude per la vendita del bene, in caso di indivisibilità, cfr conclusioni sub
3)in subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, or-dinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c a mezzo di professionista, all'uopo delegato a provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa).
Pertanto alla luce del principio secondo cui la vendita del bene rappresenta l'extrema ratio, va accolta la richiesta della convenuta di assegnazione del bene.
Tuttavia, l'attributaria dovrà corrispondere all'attore adeguato conguaglio commisurato al valore delle rispettive quote di proprietà del bene. In particolare, prendendo le mosse dal valore di stima attribuito dal c.t.u. all'immobile (euro 296.000,00), dovrà corrispondere a Controparte_1 titolo di conguaglio l'importo di euro € 148.000,00 in favore del condividente non attributario.
Su tale importo, devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483;
2004/12818).
In tema di divisione giudiziale, il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore (da determinarsi con riferimento al valore del bene al momento della decisione della causa di divisione), che deve essere rivalutato se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in una eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene;
su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento
(Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2007, n. 12702). Nel caso di specie, poiché la stima del bene può ritenersi già effettuata all'attualità ( la CTU è stata depositata nel 2022), sull'importo di euro
9 148.000,00 (equivalente alla differenza tra il complessivo valore del compendio da dividersi e la quota di 1/2 di spettanza dell'assegnatario) andranno calcolati i soli interessi nella misura legale dal deposito della presente sentenza.
Va, infine esaminata la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile oggetto di lite dalla data dell'udienza di comparizione coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, quindi dalla data del 17 gennaio 2017.
La domanda va decisa secondo quanto disposto dall'art. 1102 cc.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione con orientamento univoco ha infatti ritenuto applicabile l'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità (cfr per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5156 del
30/03/2012).
Tuttavia tale diritto non sorge quale conseguenza diretta della occupazione. Infatti, la Corte di
Cassazione ha altresì precisato che "ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicchè, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del
09/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24647 del 03/12/2010).
La Suprema Corte ha affermato, altresì, con principio applicabile anche alla fattispecie, che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non
10 occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile (Cass. n. 10264/2023).
Ebbene nel caso in esame risulta per tabulas che con lettera raccomandata A/R ricevuta dalla convenuta in data 06.06.2018, l'attore manifestava alla la sua volontà di trarre i frutti civili CP_1
derivanti dal godimento del bene, adibito ad esercizio commerciale, chiedendo espressamente il pagamento della sua quota parte del canone di locazione del bene quantificato in euro 600,00 mensili complessivi (cfr allegato 2 produzione attorea).
Dunque in accoglimento della domanda in esame, tenuto conto del valore locativo del cespite come stimato dal ctu in euro 622,00 mensili ed arrotondato ad euro 600,00, va Controparte_1 condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 23.700,00 ( pari ad euro 300,00 mensili, corrispondenti alla quota del 50% per 79 mesi dal luglio 2018 all'attualità), oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite si rileva che , secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione, "nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte" (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n.
1111 nonchè, da ultimo, Cass. 15.5.2002, n. 7059 e Cass. 13.2.2006, n. 3083).
Nella fattispecie le spese, quantificate come da dispositivo in applicazione del DM 147/22 ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento (52.000,00 – 260.000,00, individuato con riferimento a ciascuna quota) attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico della massa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, sono poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
La presente statuizione costituisce titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per procedere alla trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II., senza necessità di ordine apposito, trattandosi di atto dovuto. Essa costituisce, parimenti, titolo idoneo ex art. 2817, n. 2) c.c. per procedere all'iscrizione di ipoteca legale a garanzia del pagamento del conguaglio, salva concorde attestazione, all'atto della trascrizione, della già avvenuta corresponsione del conguaglio medesimo o comunque rinuncia alla garanzia legale
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Torre Annunziata, , definitivamente pronunciando ,così provvede:
1. dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti sul seguente bene immobile: locale terraneo sito in Massalubrense (NA) al C.so Sant'Agata n. 19 e registrato al N.C.E.U. al fgl.
4, mappale 404, sub. 2, cat. C/1, cls. VII, come individuato dal ctu nella relazione depositata in data 04.07.2022, e in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 720 c.c. dalla convenuta, assegna a già titolare della quota di ½, la proprietà del Controparte_1
predetto immobile e condanna al pagamento, a titolo di conguaglio, Controparte_1
in favore di della somma di euro 148.000,00 oltre interessi al tasso legale Persona_1
dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di rendiconto e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento di euro 23.700,00 in favore di oltre interessi al tasso legale Persona_1
dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. pone le spese di lite a carico della massa, imputandole a ciascun condividente in proporzione della rispettiva quota e liquidando le stesse, per l'attore in euro 7.052,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali ed euro 544,00 per esborsi, spettanti al difensore dell'attore; in euro 7.052,00
oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore costituito nell'interesse della convenuta;
4. pone le spese di ctu,, come liquidate in corso di causa, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
Torre Annunziata, lì 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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