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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1333/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1333/2020 R.G., vertente tra:
TO MI
UR AN NE
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante l'Avvocato Vincenzo Zahora che si riporta agli atti e verbali di
[..
.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Alessandro Iacobitti che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato RA SO e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avvocato Zahora si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Iacobitti si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e chiede che non si tenga conto delle note di parte appel- lante depositate in data 23.10.2025.
L'Avvocato Zahora evidenza la tempestività delle note la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia senten- za ex artt. 281 sexies cpc
R.G. 1333/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1333/2020 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso l'ordinanza del 23.3.2020, emessa nel procedimento ex art. 702 bis cpc 403/2019 R.G. dal Tri- bunale di Benevento - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Vin- Parte_1 CodiceFiscale_1 cenzo Megna e Vincenzo Zahora, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difenso- ri in Airola, via A. Moro, 4 appellante
e
UR AN NE (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._2
RA SO, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Benevento, via M. Schipa n. 2 appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 702 bis c.p.c., UR AN NE conveniva innanzi al Tribunale di Bene- vento deducendo che: a) in data 10.04.2014 aveva notificato atto di pigno- Parte_1 ramento in danno di per il recupero di un proprio credito ammontante ad Parte_1 euro 25.850,00, in forza di sentenza n. 960/13 del Tribunale di Benevento;
b) nelle more di tale procedura espropriativa, in data 13.06.2018, veniva resa la sentenza della Corte di Appello di
Napoli che, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da aveva Parte_1 ridotto la somma ad euro 24.156,19, oltre spese di lite;
c) prima dell'esperimento dell'ulteriore vendita fissata per il 26.06.2018, il Sig. TO aveva dichiarato la volontà di procedere
2
all'integrale estinzione del debito, versando le somme già determinate e impegnandosi a corri- spondere quelle ancora da determinare, relative alla procedura esecutiva immobiliare n.
132/14; d) i procuratori delle parti, con atto del 20.06.2018, avevano chiesto al G.E. di liquida- re le residue somme dovute per la definitiva estinzione della procedura;
e) all'udienza del
20.7.2018 la creditrice aveva precisato a verbale le spese sostenute ancora da corrispondersi e le competenze per l'attività svolta;
e) all'udienza del 10.9.2018 il difensore del Sig. TO aveva consegnato assegno bancario a fronte del saldo del credito azionato, mentre veniva chie- sto rinvio per verificare le eventuali ulteriori somme dovute al creditore procedente a titolo di spese sopportate per la procedura;
f) alla successiva udienza del 17.09.2018 la parte creditrice aveva dato atto della completa estinzione del credito oggetto di esecuzione e la procedura ve- niva dichiarata estinta;
g) intanto, con provvedimento del 7.9.2018, il G.E. aveva liquidato in favore del professionista incaricato nel processo esecutivo euro 1.500,00 per l'attività di custo- dia, euro 150,00 per rimborso forfettario, euro 20,84 per spese vive, nonché euro 3.000,00 per l'attività di delegato alla vendita, euro 300,00 per spese generali ed euro 1.652,00 per spese vi- ve, ponendole tutte a carico del creditore procedente, sebbene da accordo tra le parti del
20.6.2018, di dette spese avrebbe dovuto farsi carico il sig. TO;
h) in data 05.12.2018 il
Professionista aveva richiesto all'istante il pagamento delle somme liquidate in proprio favore, per un importo complessivo di euro 5.953,40.
La ricorrente chiedeva: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra UR AN NE è cre- ditrice nei confronti di , in virtù dell'obbligazione assunta da quest'ultimo, Parte_1 della somma complessiva pari ad €. 5.953,40 per spese ancora dovute per la procedura esecu- tiva immobiliare n. 132/14 Reg. Es. Imm. Tribunale di Benevento;
2) per l'effetto condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €. 5.953,40 Parte_1
…”.
Si costituiva deducendo l'improcedibilità del ricorso per violazione delle Parte_1 disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, del D.L. n.132/2014, nonché l'infondatezza della domanda: allegava che, al di là dei calcoli aritmetici - oggetto di ampio confronto tra le parti - quanto riportato nel verbale del 17.9.2018 doveva intendersi quale riconoscimento di saldo, preclusivo di ogni ulteriore pretesa, tanto più perché ormai – a liquidazioni già effettuate – non vi era stata riserva di verifica di ulteriori importi, come invece era accaduto nel corso delle udienze precedenti.
Il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso e condannato il convenuto al pagamento delle somme richieste.
Il Giudice di prime cure ha scritto: “considerato che con atto del 20/6/2018 le parti, tramite i propri difensori, hanno chiesto al G.E di liquidare le spese dovute per la definitiva estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. 132/2014, dando atto, nella premessa, della volon- tà del debitore di procedere all'integrale estinzione della propria posizione Parte_1 debitoria di cui alla corrente procedura esecutiva, ottenendone l'estinzione […] considerato, altresì, che nonostante non risulti l'assunzione da parte di dell'espresso e Parte_1
3
specifico impegno a corrispondere alla controparte tutte le spese della procedura esecutiva, è chiaro che tale impegno è sotteso alla comune volontà delle parti di estinguere la procedura, tanto è vero che il resistente ha proceduto in tal senso e nel costituirsi in giudizio non ha nep- pure contestato di essere a ciò tenuto, ma ha solo dedotto di aver già corrisposto anche
l'importo corrispondente al compenso liquidato dal G.E. al professionista custode e delegato alla vendita. Tale assunto, tuttavia, è rimasto privo di prova, atteso che dalla documentazione in atti non emerge affatto che parte resistente ha corrisposto alla controparte anche la somma corrispondente al compenso liquidato al dott. ”. Per_1
Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato il 23/04/2020, ha promos- Parte_1 so appello (in periodo di sospensione covid), costituendosi in data 4.5.2020 (peraltro, il 3 cade- va di domenica).
L'appellante ha dedotto: 1) l'omissione di pronuncia sull'eccezione di inammissibilità e impro- cedibilità del ricorso, in mancanza di regolare svolgimento del procedimento di negoziazione assistita;
2) in ogni caso, la mancanza di motivazione sul punto;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto che l'appellante non avesse contestato il diritto della Signora
UR a pretendere più di quanto accettato “a saldo” nel corso della procedura esecutiva e che fosse rimasta priva di prova la deduzione di aver già corrisposto anche l'importo corri- spondente al compenso liquidato al Professionista, non essendosi tenuto conto dell'assegno del
4.11.2016, per euro 5.251,78.
Parte appellante ha chiesto: “…in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della azione svolta ex adverso, in assenza del previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita an- che nel termine perentorio concesso dal primo Giudice;
- Nel merito, e senza rinuncia alla ec- cezione preliminare, per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto…”.
Si è costituita l'appellata, contestando in rito l'impugnazione e chiedendone comunque il suo rigetto;
in particolare, ha dedotto: a) la procedibilità della domanda;
b) la mancata contestazio- ne delle somme richieste;
c) la non correttezza dei conteggi prospettati dall'appellante.
In via preliminare, si reputa che il termine assegnato per la redazione di note finali, abbia natu- ra meramente organizzativa, potendo peraltro le parti dedurre anche in udienza.
Nel merito, per quanto concerne i primi due motivi di appello, seppure il Tribunale non abbia reso motivazione sulla prospettata improcedibilità della domanda, l'insieme delle comunica- zioni acquisite (missiva del 27.5.19, contenente invito alla stipula della convenzione di nego- ziazione assistita, con idonea descrizione della controversia e dei termini per risolverla;
pec del
01/07/19, di accettazione dell'invito; pec di riscontro del 09/07/19; pec del 09/09/19, con la quale l'istante significava che, non avendo ricevuto risposta alla precedente del 09/07/19, la procedura avrebbe dovuto considerarsi conclusa), inducono la Corte a ritenere provato l'assolvimento dell'onere previsto dal D.L. n.132/2014.
Questi motivi vanno quindi rigettati.
Si ritiene invece fondato il motivo inerente al merito.
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Nell'istanza congiunta del 20.6.2018, si legge: “…resta da determinare tutto quanto ex lege ancora dovuto e già presente agli atti della procedura, premettendo che dalle spese e compe- tenze della stessa dovranno essere detratti euro 5251,78, già anticipatamente corrisposti alla signora UR NE in data 4/11/2016 a mezzo assegno circolare…i sottoscritti avvocati congiuntamente chiedono che questo onorevole giudice dell'esecuzione, con decreto inaudita altera parte o eventualmente previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per definitiva liquidazione delle residue somme dovute a definitive estinzione della procedu- ra medesima”.
Nel verbale di udienza del 10.9.2018 si legge: “l'avvocato Zahora consegna all'avvocato CP_2
[..
assegno bancario per euro 1660,40 a fronte del saldo del credito azionato. L'avvocato Rau- so accetta il detto assegno salvo buon fine, chiede un breve rinvio per verificare se residua an- cora altre somme dovute al creditore procedente a titolo di spese di procedura”.
E tuttavia, nel verbale di udienza del 17.9.2018 si legge: “sono comparsi per il creditore pre- cedente, l'avvocato RA SO, nonché per il debitore l'avvocato Vincenzo Zahora, i quali danno atto della completa estinzione del credito oggetto di esecuzione, e chiedono di dichia- rarsi estinta la procedura. L'avvocato SO aderisce alla richiesta di estinzione anche in proprio e chiede di essere autorizzato al ritiro dei titoli. Il giudice, rilevato che il creditore procedente e intervenuto hanno rinunciato agli atti, tenuto conto dell'avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva avvenuto in corso di procedura, letto l'articolo 629 c.p.c. ri- tenuto che sono stati liquidati gli ausiliari estingue la procedura…”.
Ciò posto, in primo luogo va detto che, nella comparsa di costituzione, il Sig. TO ha contestato le somme richieste: “sicché non è da dubitare che nulla più è dovuto da parte del
UR per la questione portata oggi in giudizio, e che, comunque, al di là dei CP_3 calcoli aritmetici -si ripete, oggetto di ampio confronto tra le parti- quanto riportato nel verba- le del 17.9.2018 deve intendersi sicuramente come riconoscimento di saldo, e preclusivo di ogni ulteriore pretesa, tanto più perché ormai -a liquidazioni già effettuate- tale dichiarazione veniva effettuata senza alcuna ulteriore riserva di verifica, come invece era accaduto nelle udienze precedenti” (cfr. pag. 5).
E non può essere sottaciuto che il verbale di udienza del 17.9.2018, nel quale si dava atto che erano stati liquidati gli ausiliari, si era concluso con l'estinzione della procedura.
Seppure nell'istanza congiunta del giugno 2018, come visto, si evidenziasse la necessità di de- terminare quanto ancora dovuto, all'udienza del 10.9.2018 veniva chiesto rinvio per verificare se residuassero ancora altre somme dovute al creditore procedente a titolo di spese di procedu- ra, ma nel verbale di udienza del 17.9.2018 si dava atto della completa estinzione del credito oggetto di esecuzione, senza alcun riferimento espresso ad altre spese di procedura da imputare al debitore.
Ora, nei provvedimenti di liquidazione le somme sono state poste a carico del creditore proce- dente, per cui, una volta estinta la procedura, occorreva autonoma e specifica pattuizione dell'imputazione al debitore anche di queste somme.
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Non può quindi essere condivisa l'impostazione assunta dal Tribunale (considerato, altresì, che nonostante non risulti l'assunzione da parte di dell'espresso e specifico Parte_1 impegno a corrispondere alla controparte tutte le spese della procedura esecutiva, è chiaro che tale impegno è sotteso alla comune volontà delle parti di estinguere la procedura, tanto è vero che il resistente ha proceduto in tal senso e nel costituirsi in giudizio non ha neppure con- testato di essere a ciò tenuto, ma ha solo dedotto di aver già corrisposto anche l'importo corri- spondente al compenso liquidato dal G.E. al professionista custode e delegato alla vendita), in quanto basata su inammissibili presunzioni.
Dunque, in mancanza di espressa pattuizione volta a porre a carico del debitore le spese ogget- to di liquidazione dei decreti del 7.9.2018, ci si ripete, recanti date antecedenti all'udienza in cui è stata estinta la procedura, queste somme non possono che essere poste a carico del credi- tore.
Pertanto, in riforma dell'impugnata ordinanza, la domanda originaria va rigettata e non occorre analizzare le ulteriori censure riferite al conteggio.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza del- la pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del 23.3.2020, emessa nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 403/2019 dal Tribunale di Bene- vento ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la do- manda di UR AN NE;
• condanna UR AN NE al pagamento delle spese del giudizio, che liquida:
a) per il primo grado, in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso for- fettario del 15%, CPA e IVA come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,00 per spese ed euro 1.457,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1333/2020 R.G., vertente tra:
TO MI
UR AN NE
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante l'Avvocato Vincenzo Zahora che si riporta agli atti e verbali di
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E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Alessandro Iacobitti che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato RA SO e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avvocato Zahora si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Iacobitti si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e chiede che non si tenga conto delle note di parte appel- lante depositate in data 23.10.2025.
L'Avvocato Zahora evidenza la tempestività delle note la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia senten- za ex artt. 281 sexies cpc
R.G. 1333/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1333/2020 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso l'ordinanza del 23.3.2020, emessa nel procedimento ex art. 702 bis cpc 403/2019 R.G. dal Tri- bunale di Benevento - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Vin- Parte_1 CodiceFiscale_1 cenzo Megna e Vincenzo Zahora, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difenso- ri in Airola, via A. Moro, 4 appellante
e
UR AN NE (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._2
RA SO, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Benevento, via M. Schipa n. 2 appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 702 bis c.p.c., UR AN NE conveniva innanzi al Tribunale di Bene- vento deducendo che: a) in data 10.04.2014 aveva notificato atto di pigno- Parte_1 ramento in danno di per il recupero di un proprio credito ammontante ad Parte_1 euro 25.850,00, in forza di sentenza n. 960/13 del Tribunale di Benevento;
b) nelle more di tale procedura espropriativa, in data 13.06.2018, veniva resa la sentenza della Corte di Appello di
Napoli che, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da aveva Parte_1 ridotto la somma ad euro 24.156,19, oltre spese di lite;
c) prima dell'esperimento dell'ulteriore vendita fissata per il 26.06.2018, il Sig. TO aveva dichiarato la volontà di procedere
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all'integrale estinzione del debito, versando le somme già determinate e impegnandosi a corri- spondere quelle ancora da determinare, relative alla procedura esecutiva immobiliare n.
132/14; d) i procuratori delle parti, con atto del 20.06.2018, avevano chiesto al G.E. di liquida- re le residue somme dovute per la definitiva estinzione della procedura;
e) all'udienza del
20.7.2018 la creditrice aveva precisato a verbale le spese sostenute ancora da corrispondersi e le competenze per l'attività svolta;
e) all'udienza del 10.9.2018 il difensore del Sig. TO aveva consegnato assegno bancario a fronte del saldo del credito azionato, mentre veniva chie- sto rinvio per verificare le eventuali ulteriori somme dovute al creditore procedente a titolo di spese sopportate per la procedura;
f) alla successiva udienza del 17.09.2018 la parte creditrice aveva dato atto della completa estinzione del credito oggetto di esecuzione e la procedura ve- niva dichiarata estinta;
g) intanto, con provvedimento del 7.9.2018, il G.E. aveva liquidato in favore del professionista incaricato nel processo esecutivo euro 1.500,00 per l'attività di custo- dia, euro 150,00 per rimborso forfettario, euro 20,84 per spese vive, nonché euro 3.000,00 per l'attività di delegato alla vendita, euro 300,00 per spese generali ed euro 1.652,00 per spese vi- ve, ponendole tutte a carico del creditore procedente, sebbene da accordo tra le parti del
20.6.2018, di dette spese avrebbe dovuto farsi carico il sig. TO;
h) in data 05.12.2018 il
Professionista aveva richiesto all'istante il pagamento delle somme liquidate in proprio favore, per un importo complessivo di euro 5.953,40.
La ricorrente chiedeva: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra UR AN NE è cre- ditrice nei confronti di , in virtù dell'obbligazione assunta da quest'ultimo, Parte_1 della somma complessiva pari ad €. 5.953,40 per spese ancora dovute per la procedura esecu- tiva immobiliare n. 132/14 Reg. Es. Imm. Tribunale di Benevento;
2) per l'effetto condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €. 5.953,40 Parte_1
…”.
Si costituiva deducendo l'improcedibilità del ricorso per violazione delle Parte_1 disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, del D.L. n.132/2014, nonché l'infondatezza della domanda: allegava che, al di là dei calcoli aritmetici - oggetto di ampio confronto tra le parti - quanto riportato nel verbale del 17.9.2018 doveva intendersi quale riconoscimento di saldo, preclusivo di ogni ulteriore pretesa, tanto più perché ormai – a liquidazioni già effettuate – non vi era stata riserva di verifica di ulteriori importi, come invece era accaduto nel corso delle udienze precedenti.
Il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso e condannato il convenuto al pagamento delle somme richieste.
Il Giudice di prime cure ha scritto: “considerato che con atto del 20/6/2018 le parti, tramite i propri difensori, hanno chiesto al G.E di liquidare le spese dovute per la definitiva estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. 132/2014, dando atto, nella premessa, della volon- tà del debitore di procedere all'integrale estinzione della propria posizione Parte_1 debitoria di cui alla corrente procedura esecutiva, ottenendone l'estinzione […] considerato, altresì, che nonostante non risulti l'assunzione da parte di dell'espresso e Parte_1
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specifico impegno a corrispondere alla controparte tutte le spese della procedura esecutiva, è chiaro che tale impegno è sotteso alla comune volontà delle parti di estinguere la procedura, tanto è vero che il resistente ha proceduto in tal senso e nel costituirsi in giudizio non ha nep- pure contestato di essere a ciò tenuto, ma ha solo dedotto di aver già corrisposto anche
l'importo corrispondente al compenso liquidato dal G.E. al professionista custode e delegato alla vendita. Tale assunto, tuttavia, è rimasto privo di prova, atteso che dalla documentazione in atti non emerge affatto che parte resistente ha corrisposto alla controparte anche la somma corrispondente al compenso liquidato al dott. ”. Per_1
Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato il 23/04/2020, ha promos- Parte_1 so appello (in periodo di sospensione covid), costituendosi in data 4.5.2020 (peraltro, il 3 cade- va di domenica).
L'appellante ha dedotto: 1) l'omissione di pronuncia sull'eccezione di inammissibilità e impro- cedibilità del ricorso, in mancanza di regolare svolgimento del procedimento di negoziazione assistita;
2) in ogni caso, la mancanza di motivazione sul punto;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto che l'appellante non avesse contestato il diritto della Signora
UR a pretendere più di quanto accettato “a saldo” nel corso della procedura esecutiva e che fosse rimasta priva di prova la deduzione di aver già corrisposto anche l'importo corri- spondente al compenso liquidato al Professionista, non essendosi tenuto conto dell'assegno del
4.11.2016, per euro 5.251,78.
Parte appellante ha chiesto: “…in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della azione svolta ex adverso, in assenza del previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita an- che nel termine perentorio concesso dal primo Giudice;
- Nel merito, e senza rinuncia alla ec- cezione preliminare, per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto…”.
Si è costituita l'appellata, contestando in rito l'impugnazione e chiedendone comunque il suo rigetto;
in particolare, ha dedotto: a) la procedibilità della domanda;
b) la mancata contestazio- ne delle somme richieste;
c) la non correttezza dei conteggi prospettati dall'appellante.
In via preliminare, si reputa che il termine assegnato per la redazione di note finali, abbia natu- ra meramente organizzativa, potendo peraltro le parti dedurre anche in udienza.
Nel merito, per quanto concerne i primi due motivi di appello, seppure il Tribunale non abbia reso motivazione sulla prospettata improcedibilità della domanda, l'insieme delle comunica- zioni acquisite (missiva del 27.5.19, contenente invito alla stipula della convenzione di nego- ziazione assistita, con idonea descrizione della controversia e dei termini per risolverla;
pec del
01/07/19, di accettazione dell'invito; pec di riscontro del 09/07/19; pec del 09/09/19, con la quale l'istante significava che, non avendo ricevuto risposta alla precedente del 09/07/19, la procedura avrebbe dovuto considerarsi conclusa), inducono la Corte a ritenere provato l'assolvimento dell'onere previsto dal D.L. n.132/2014.
Questi motivi vanno quindi rigettati.
Si ritiene invece fondato il motivo inerente al merito.
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Nell'istanza congiunta del 20.6.2018, si legge: “…resta da determinare tutto quanto ex lege ancora dovuto e già presente agli atti della procedura, premettendo che dalle spese e compe- tenze della stessa dovranno essere detratti euro 5251,78, già anticipatamente corrisposti alla signora UR NE in data 4/11/2016 a mezzo assegno circolare…i sottoscritti avvocati congiuntamente chiedono che questo onorevole giudice dell'esecuzione, con decreto inaudita altera parte o eventualmente previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per definitiva liquidazione delle residue somme dovute a definitive estinzione della procedu- ra medesima”.
Nel verbale di udienza del 10.9.2018 si legge: “l'avvocato Zahora consegna all'avvocato CP_2
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assegno bancario per euro 1660,40 a fronte del saldo del credito azionato. L'avvocato Rau- so accetta il detto assegno salvo buon fine, chiede un breve rinvio per verificare se residua an- cora altre somme dovute al creditore procedente a titolo di spese di procedura”.
E tuttavia, nel verbale di udienza del 17.9.2018 si legge: “sono comparsi per il creditore pre- cedente, l'avvocato RA SO, nonché per il debitore l'avvocato Vincenzo Zahora, i quali danno atto della completa estinzione del credito oggetto di esecuzione, e chiedono di dichia- rarsi estinta la procedura. L'avvocato SO aderisce alla richiesta di estinzione anche in proprio e chiede di essere autorizzato al ritiro dei titoli. Il giudice, rilevato che il creditore procedente e intervenuto hanno rinunciato agli atti, tenuto conto dell'avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva avvenuto in corso di procedura, letto l'articolo 629 c.p.c. ri- tenuto che sono stati liquidati gli ausiliari estingue la procedura…”.
Ciò posto, in primo luogo va detto che, nella comparsa di costituzione, il Sig. TO ha contestato le somme richieste: “sicché non è da dubitare che nulla più è dovuto da parte del
UR per la questione portata oggi in giudizio, e che, comunque, al di là dei CP_3 calcoli aritmetici -si ripete, oggetto di ampio confronto tra le parti- quanto riportato nel verba- le del 17.9.2018 deve intendersi sicuramente come riconoscimento di saldo, e preclusivo di ogni ulteriore pretesa, tanto più perché ormai -a liquidazioni già effettuate- tale dichiarazione veniva effettuata senza alcuna ulteriore riserva di verifica, come invece era accaduto nelle udienze precedenti” (cfr. pag. 5).
E non può essere sottaciuto che il verbale di udienza del 17.9.2018, nel quale si dava atto che erano stati liquidati gli ausiliari, si era concluso con l'estinzione della procedura.
Seppure nell'istanza congiunta del giugno 2018, come visto, si evidenziasse la necessità di de- terminare quanto ancora dovuto, all'udienza del 10.9.2018 veniva chiesto rinvio per verificare se residuassero ancora altre somme dovute al creditore procedente a titolo di spese di procedu- ra, ma nel verbale di udienza del 17.9.2018 si dava atto della completa estinzione del credito oggetto di esecuzione, senza alcun riferimento espresso ad altre spese di procedura da imputare al debitore.
Ora, nei provvedimenti di liquidazione le somme sono state poste a carico del creditore proce- dente, per cui, una volta estinta la procedura, occorreva autonoma e specifica pattuizione dell'imputazione al debitore anche di queste somme.
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Non può quindi essere condivisa l'impostazione assunta dal Tribunale (considerato, altresì, che nonostante non risulti l'assunzione da parte di dell'espresso e specifico Parte_1 impegno a corrispondere alla controparte tutte le spese della procedura esecutiva, è chiaro che tale impegno è sotteso alla comune volontà delle parti di estinguere la procedura, tanto è vero che il resistente ha proceduto in tal senso e nel costituirsi in giudizio non ha neppure con- testato di essere a ciò tenuto, ma ha solo dedotto di aver già corrisposto anche l'importo corri- spondente al compenso liquidato dal G.E. al professionista custode e delegato alla vendita), in quanto basata su inammissibili presunzioni.
Dunque, in mancanza di espressa pattuizione volta a porre a carico del debitore le spese ogget- to di liquidazione dei decreti del 7.9.2018, ci si ripete, recanti date antecedenti all'udienza in cui è stata estinta la procedura, queste somme non possono che essere poste a carico del credi- tore.
Pertanto, in riforma dell'impugnata ordinanza, la domanda originaria va rigettata e non occorre analizzare le ulteriori censure riferite al conteggio.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza del- la pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del 23.3.2020, emessa nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 403/2019 dal Tribunale di Bene- vento ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la do- manda di UR AN NE;
• condanna UR AN NE al pagamento delle spese del giudizio, che liquida:
a) per il primo grado, in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso for- fettario del 15%, CPA e IVA come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,00 per spese ed euro 1.457,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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