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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6182/2017 R.G. avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Daddabbo,
Opponenti contro
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario
[...]
delegato Avv. Francesco Di Bono,
Opposto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 16.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 3.3.2017 in proprio e quale rappresentante legale Parte_1
della ha interposto opposizione innanzi alla sezione Lavoro del Controparte_1
Tribunale di Bari avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1285 emessa dalla Parte_2
il 18.11.2016 e notificata il 6.2.2017, a mezzo della quale, a seguito del
[...]
verbale unico di accertamento e notificazione n. 102 emesso dalla Parte_2
di il 31.7.2012 (conclusivo dell'attività accertativa iniziata con l'accesso ispettivo
[...] CP_3
del 6.6.2012), veniva ingiunto a e, in qualità di obbligato in solido, alla Parte_1
il pagamento della somma di euro 7.564,30 (comprensiva di spese Controparte_1
di notifica di euro 14,30) per la violazione delle seguenti disposizioni:
Pag. 1 a 7 A) Art. 3, comma 3 della legge 23/4/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 04/11/2010 n. 183, in vigore dal 24/11/2010, per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati ER
(per le giornate del 16/1/2012 e del 6/6/2012) e (per la
[...] Persona_2
giornata del 6/6/2012) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
B) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del D.Lgs 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 297/2002 e modificato dall'art 40, comma 2 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 (in vigore dal 25 giugno 2008), poiché in qualità di datore di lavoro pubblico (ad eccezione del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/01) o in qualità di datore di lavoro privato, non ha consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, Persona_1 prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla legge 608/1996; oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, non ha consegnato copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo, 26 maggio 1997, n° 152;
C) Art 39, comma 1 e 2 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, in vigore dal
18/8/2008 a seguito DM 9/7/2008 pubblicato in GU del 18/8/2008, per aver omesso di registrare, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi al lavoratore per Persona_1
prestazioni lavorativa riferita alle giornate del 16/1/2012 e 6/6/2012, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
In particolare, l'opponente, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione opposta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, contestandone la legittimità sotto il profilo dell'operata qualificazione, in termini di subordinazione, delle prestazioni lavorative rese da (prestazioni, di contro, qualificate da parte Persona_1 opponente come occasionali ed autonome) nonché dell'insussistenza di un rapporto di lavoro con , rilevando, altresì, il difetto di prova in ordine alle violazioni Persona_2
contestate.
Con ordinanza del 10.3.2017 il Giudice del lavoro assegnatario del procedimento, ritenendo la controversia ascrivibile alla sfera di attribuzioni della Sezione civile di questo
Tribunale, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, il quale con provvedimento del
21.3.2017 lo ha assegnato alla Sezione III civile, previa iscrizione dello stesso nel ruolo generale degli affari civili contenziosi ordinari.
Pag. 2 a 7 In data 30.6.2017, si è costituito in giudizio l' Controparte_3 resistendo al ricorso e chiedendo, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 22.8.2017 il precedente giudicante ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa è pervenuta sul ruolo dello scrivente in data 20.9.2021 ed è stata istruita tramite produzione documentale e prova testimoniale;
all'esito è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 16.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.3.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo nel merito, va osservato che l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto riguarda la posizione del lavoratore la qualificazione operata Persona_1 dall'opponente del rapporto lavorativo in termini di collaborazione occasionale ed autonoma
è infondata.
Siffatta prospettazione non è supportata da alcun valido supporto probatorio ma, al contrario, dall'esame del corredo documentale versato in atti è stato possibile accertare che al momento dell'accesso ispettivo del 6.6.2012 presso la sede della veniva Controparte_1
rilevata la presenza di intento alla riparazione di una moto con la qualifica di Persona_1
apprendista meccanico (cfr. all. n. 3 – 4 fascicolo parte opposta).
Nella stessa occasione il lavoratore dichiarava agli ispettori verbalizzanti di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data 2.1.2012, di lavorare in media mensilmente 10 giorni con orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e di non aver sottoscritto alcun contratto di prestazioni occasionali (cfr. all. n. 4 fascicolo parte opposta).
Non risultano dirimenti, poiché inattendibili, le dichiarazioni rese in giudizio dallo stesso il quale, escusso all'udienza del 29.6.2021, ha dichiarato di svolgere attività di ER
consulenza in favore della sin dal gennaio 2012 (cfr. verbale udienza Controparte_1
del 29.6.2021). Invero, il contenuto di tali dichiarazioni non può essere ritenuto attendibile poiché non trova riscontro con quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro nella comunicazione di assunzione inoltrata dalla al Centro per Controparte_1
l'impiego il 12.6.2012, in cui veniva assunto a tempo indeterminato, a partire Persona_1
dal 16.1.2012, con la qualifica di manovale di officina con applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti (cfr. all. n.
7 fascicolo parte opposta).
Pag. 3 a 7 Orbene, è evidente come risultino maggiormente attendibili le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dell'ispezione dal rispetto a quelle rilasciate dallo stesso, a distanza ER di diversi anni, all'udienza del 29.6.2021.
Come è noto, sul valore probatorio dei verbali ispettivi la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità,
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” (cfr., ex multis, Cass. n. 166/2014; n. 6565/2007; n. 9919/2006; n. 11946/2005).
Occorre altresì sottolineare, come già sostenuto in diverse pronunce giurisprudenziali, che le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere trascurate, non avendo i lavoratori alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero. Tale valutazione è ancor più sostenibile se le dichiarazioni contengano una serie di precisazioni in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (in tal senso, Trib. Milano n. 1625/2009; Trib. Trani n. 173/2013).
Sulla eventuale questione dell'efficacia da attribuire alle dichiarazioni acquisite dagli organi di vigilanza nel corso degli accertamenti ispettivi deve escludersi, in particolare, che possano assumere, di per sé, maggior rilievo probatorio le testimonianze rese in giudizio, dal momento che il vincolo del giuramento non può considerarsi idoneo ad escludere la condizionabilità del teste. Di contro, le dichiarazioni rese agli ispettori hanno il carattere dell'immediatezza, in quanto rese in epoca più prossima ovvero anche coeva ai fatti e, come tali, non sono suscettibili di condizionamento da parte del datore di lavoro (cfr. Corte d'Appello di Venezia
Pag. 4 a 7 n. 97/2007, che conclude, nel valutare il contrasto tra i due tipi di dichiarazioni, con il dare prevalenza a quelle rese in sede stragiudiziale;
da ultimo, cfr. Trib. Bari n. 4827/2024).
Nel caso di specie, quindi, le dichiarazioni assunte dal lavoratore durante l'ispezione risultano precise e conformi alle effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro con la conseguenza che devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle rese all'udienza.
Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, le sanzioni irrogate sub a), b) e c) dell'ordinanza ingiunzione opposta in relazione a devono ritenersi legittime, essendoci prova Persona_1
certa dello svolgimento della prestazione lavorativa subordinata, in quanto irrogate in ordine alle sole giornate del 16.1.2012, giorno di inizio dell'attività lavorativa (come da comunicazione del modello Unilav del 12.6.2012) e del 6.6.20212, giorno dell'accesso ispettivo, in cui il lavoratore è stato trovato intento a svolgere attività lavorativa privo di regolare assunzione, non risultando prodotta, in ordine a tale ultima data, alcuna valida documentazione che consenta di qualificare il rapporto lavorativo in termini di collaborazione occasionale.
Passando a scrutinare le sanzioni sub a) del provvedimento impugnato irrogate in relazione al lavoratore parte opponente ha eccepito l'estraneità rispetto alla Persona_2
del predetto lavoratore, il quale era presente nei locali del Controparte_1 ricorrente poiché al seguito di quest'ultimo dipendente dell'impresa di Controparte_4 pulizie SS HU SO, con la quale era in essere rapporto di appalto per l'esecuzione delle opere di manutenzione e pulizia.
Ricorrono le condizioni per pervenire all'accoglimento delle doglianze sollevate da parte opponente: a tal fine, giova rammentare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il giudizio di opposizione in questione si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019).
Sulla scorta di questa impostazione, va rilevato che all'Amministrazione, che viene a rivestire
- dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello
Pag. 5 a 7 formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 4898/2015).
Orbene, facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali, la prospettazione di parte opponente trova pieno riscontro con le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dagli stessi lavoratori, per le quali valgono le considerazioni innanzi indicate in merito alla loro efficacia probatoria.
In particolare, dichiarava agli ispettori “questa mattina sono venuto Persona_2
a lavorare perché chiamato dal mio amico Sto togliendo la polvere sulla moto. Il CP_4
mio amico mi ha detto che mi darà 10 euro” (cfr. all. n. 5 fascicolo parte opposta).
Sul punto, di analogo tenore sono le dichiarazioni rese da il quale, Controparte_4 dipendente dell'impresa di pulizie SS HU SO (come confermato dalla stessa Autorità procedente), precisava dinanzi al personale verbalizzante che “stamattina è venuto a lavorare con me il mio amico per aiutarmi nelle pulizie” (cfr. all. n. 6 Persona_2
fascicolo parte opposta).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti nonché dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta non risulta adeguatamente comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la e Controparte_1
, né l'Ente opposto ha coltivato alcuna ulteriore istanza probatoria Persona_2 idonea a dimostrarne l'esistenza.
Per tali motivi, le sanzioni di cui al punto a) del provvedimento impugnato, nella parte riferita a , devono essere annullate. Persona_2
In definitiva, le sanzioni vanno confermate solo per le violazioni relative a nella Persona_1
misura di euro 4.400,00, oltre le spese di notificazione pari ad euro 14,30.
In considerazione dell'esito del giudizio e tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione (per una somma di poco inferiore alla metà di quella ingiunta), sussistono evidenti ragioni per compensare interamente le spese processuali fra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 a 7 - accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, modifica la sanzione rideterminandola in complessivi euro 4.400,00, oltre le spese di notificazione pari ad euro
14,30;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6182/2017 R.G. avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Daddabbo,
Opponenti contro
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario
[...]
delegato Avv. Francesco Di Bono,
Opposto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 16.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 3.3.2017 in proprio e quale rappresentante legale Parte_1
della ha interposto opposizione innanzi alla sezione Lavoro del Controparte_1
Tribunale di Bari avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1285 emessa dalla Parte_2
il 18.11.2016 e notificata il 6.2.2017, a mezzo della quale, a seguito del
[...]
verbale unico di accertamento e notificazione n. 102 emesso dalla Parte_2
di il 31.7.2012 (conclusivo dell'attività accertativa iniziata con l'accesso ispettivo
[...] CP_3
del 6.6.2012), veniva ingiunto a e, in qualità di obbligato in solido, alla Parte_1
il pagamento della somma di euro 7.564,30 (comprensiva di spese Controparte_1
di notifica di euro 14,30) per la violazione delle seguenti disposizioni:
Pag. 1 a 7 A) Art. 3, comma 3 della legge 23/4/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 04/11/2010 n. 183, in vigore dal 24/11/2010, per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati ER
(per le giornate del 16/1/2012 e del 6/6/2012) e (per la
[...] Persona_2
giornata del 6/6/2012) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
B) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del D.Lgs 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 297/2002 e modificato dall'art 40, comma 2 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 (in vigore dal 25 giugno 2008), poiché in qualità di datore di lavoro pubblico (ad eccezione del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/01) o in qualità di datore di lavoro privato, non ha consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, Persona_1 prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla legge 608/1996; oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, non ha consegnato copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo, 26 maggio 1997, n° 152;
C) Art 39, comma 1 e 2 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, in vigore dal
18/8/2008 a seguito DM 9/7/2008 pubblicato in GU del 18/8/2008, per aver omesso di registrare, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi al lavoratore per Persona_1
prestazioni lavorativa riferita alle giornate del 16/1/2012 e 6/6/2012, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
In particolare, l'opponente, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione opposta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, contestandone la legittimità sotto il profilo dell'operata qualificazione, in termini di subordinazione, delle prestazioni lavorative rese da (prestazioni, di contro, qualificate da parte Persona_1 opponente come occasionali ed autonome) nonché dell'insussistenza di un rapporto di lavoro con , rilevando, altresì, il difetto di prova in ordine alle violazioni Persona_2
contestate.
Con ordinanza del 10.3.2017 il Giudice del lavoro assegnatario del procedimento, ritenendo la controversia ascrivibile alla sfera di attribuzioni della Sezione civile di questo
Tribunale, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, il quale con provvedimento del
21.3.2017 lo ha assegnato alla Sezione III civile, previa iscrizione dello stesso nel ruolo generale degli affari civili contenziosi ordinari.
Pag. 2 a 7 In data 30.6.2017, si è costituito in giudizio l' Controparte_3 resistendo al ricorso e chiedendo, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 22.8.2017 il precedente giudicante ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa è pervenuta sul ruolo dello scrivente in data 20.9.2021 ed è stata istruita tramite produzione documentale e prova testimoniale;
all'esito è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 16.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.3.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo nel merito, va osservato che l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto riguarda la posizione del lavoratore la qualificazione operata Persona_1 dall'opponente del rapporto lavorativo in termini di collaborazione occasionale ed autonoma
è infondata.
Siffatta prospettazione non è supportata da alcun valido supporto probatorio ma, al contrario, dall'esame del corredo documentale versato in atti è stato possibile accertare che al momento dell'accesso ispettivo del 6.6.2012 presso la sede della veniva Controparte_1
rilevata la presenza di intento alla riparazione di una moto con la qualifica di Persona_1
apprendista meccanico (cfr. all. n. 3 – 4 fascicolo parte opposta).
Nella stessa occasione il lavoratore dichiarava agli ispettori verbalizzanti di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data 2.1.2012, di lavorare in media mensilmente 10 giorni con orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e di non aver sottoscritto alcun contratto di prestazioni occasionali (cfr. all. n. 4 fascicolo parte opposta).
Non risultano dirimenti, poiché inattendibili, le dichiarazioni rese in giudizio dallo stesso il quale, escusso all'udienza del 29.6.2021, ha dichiarato di svolgere attività di ER
consulenza in favore della sin dal gennaio 2012 (cfr. verbale udienza Controparte_1
del 29.6.2021). Invero, il contenuto di tali dichiarazioni non può essere ritenuto attendibile poiché non trova riscontro con quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro nella comunicazione di assunzione inoltrata dalla al Centro per Controparte_1
l'impiego il 12.6.2012, in cui veniva assunto a tempo indeterminato, a partire Persona_1
dal 16.1.2012, con la qualifica di manovale di officina con applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti (cfr. all. n.
7 fascicolo parte opposta).
Pag. 3 a 7 Orbene, è evidente come risultino maggiormente attendibili le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dell'ispezione dal rispetto a quelle rilasciate dallo stesso, a distanza ER di diversi anni, all'udienza del 29.6.2021.
Come è noto, sul valore probatorio dei verbali ispettivi la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità,
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” (cfr., ex multis, Cass. n. 166/2014; n. 6565/2007; n. 9919/2006; n. 11946/2005).
Occorre altresì sottolineare, come già sostenuto in diverse pronunce giurisprudenziali, che le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere trascurate, non avendo i lavoratori alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero. Tale valutazione è ancor più sostenibile se le dichiarazioni contengano una serie di precisazioni in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (in tal senso, Trib. Milano n. 1625/2009; Trib. Trani n. 173/2013).
Sulla eventuale questione dell'efficacia da attribuire alle dichiarazioni acquisite dagli organi di vigilanza nel corso degli accertamenti ispettivi deve escludersi, in particolare, che possano assumere, di per sé, maggior rilievo probatorio le testimonianze rese in giudizio, dal momento che il vincolo del giuramento non può considerarsi idoneo ad escludere la condizionabilità del teste. Di contro, le dichiarazioni rese agli ispettori hanno il carattere dell'immediatezza, in quanto rese in epoca più prossima ovvero anche coeva ai fatti e, come tali, non sono suscettibili di condizionamento da parte del datore di lavoro (cfr. Corte d'Appello di Venezia
Pag. 4 a 7 n. 97/2007, che conclude, nel valutare il contrasto tra i due tipi di dichiarazioni, con il dare prevalenza a quelle rese in sede stragiudiziale;
da ultimo, cfr. Trib. Bari n. 4827/2024).
Nel caso di specie, quindi, le dichiarazioni assunte dal lavoratore durante l'ispezione risultano precise e conformi alle effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro con la conseguenza che devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle rese all'udienza.
Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, le sanzioni irrogate sub a), b) e c) dell'ordinanza ingiunzione opposta in relazione a devono ritenersi legittime, essendoci prova Persona_1
certa dello svolgimento della prestazione lavorativa subordinata, in quanto irrogate in ordine alle sole giornate del 16.1.2012, giorno di inizio dell'attività lavorativa (come da comunicazione del modello Unilav del 12.6.2012) e del 6.6.20212, giorno dell'accesso ispettivo, in cui il lavoratore è stato trovato intento a svolgere attività lavorativa privo di regolare assunzione, non risultando prodotta, in ordine a tale ultima data, alcuna valida documentazione che consenta di qualificare il rapporto lavorativo in termini di collaborazione occasionale.
Passando a scrutinare le sanzioni sub a) del provvedimento impugnato irrogate in relazione al lavoratore parte opponente ha eccepito l'estraneità rispetto alla Persona_2
del predetto lavoratore, il quale era presente nei locali del Controparte_1 ricorrente poiché al seguito di quest'ultimo dipendente dell'impresa di Controparte_4 pulizie SS HU SO, con la quale era in essere rapporto di appalto per l'esecuzione delle opere di manutenzione e pulizia.
Ricorrono le condizioni per pervenire all'accoglimento delle doglianze sollevate da parte opponente: a tal fine, giova rammentare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il giudizio di opposizione in questione si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019).
Sulla scorta di questa impostazione, va rilevato che all'Amministrazione, che viene a rivestire
- dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello
Pag. 5 a 7 formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 4898/2015).
Orbene, facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali, la prospettazione di parte opponente trova pieno riscontro con le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dagli stessi lavoratori, per le quali valgono le considerazioni innanzi indicate in merito alla loro efficacia probatoria.
In particolare, dichiarava agli ispettori “questa mattina sono venuto Persona_2
a lavorare perché chiamato dal mio amico Sto togliendo la polvere sulla moto. Il CP_4
mio amico mi ha detto che mi darà 10 euro” (cfr. all. n. 5 fascicolo parte opposta).
Sul punto, di analogo tenore sono le dichiarazioni rese da il quale, Controparte_4 dipendente dell'impresa di pulizie SS HU SO (come confermato dalla stessa Autorità procedente), precisava dinanzi al personale verbalizzante che “stamattina è venuto a lavorare con me il mio amico per aiutarmi nelle pulizie” (cfr. all. n. 6 Persona_2
fascicolo parte opposta).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti nonché dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta non risulta adeguatamente comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la e Controparte_1
, né l'Ente opposto ha coltivato alcuna ulteriore istanza probatoria Persona_2 idonea a dimostrarne l'esistenza.
Per tali motivi, le sanzioni di cui al punto a) del provvedimento impugnato, nella parte riferita a , devono essere annullate. Persona_2
In definitiva, le sanzioni vanno confermate solo per le violazioni relative a nella Persona_1
misura di euro 4.400,00, oltre le spese di notificazione pari ad euro 14,30.
In considerazione dell'esito del giudizio e tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione (per una somma di poco inferiore alla metà di quella ingiunta), sussistono evidenti ragioni per compensare interamente le spese processuali fra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 a 7 - accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, modifica la sanzione rideterminandola in complessivi euro 4.400,00, oltre le spese di notificazione pari ad euro
14,30;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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