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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2735/2013 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.
2915/2013 R.G.A.L., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Rogliano, Via Bendicenti n. 52, presso lo studio dell'Avv. Simona Perri che la rappresenta e difende - opponente
E
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Gullo n. 6, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maradei che lo rappresenta e difende - opposto
Oggetto: opposizione a D.I. nn. 439/2013 e 496/2013 del Tribunale di Cosenza -
Sezione Lavoro.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte opposta ha agito in via monitoria in distinti procedimenti monitori (n.
922/2013 R.G.A.L. e 923/2013 R.G.A.L.) assumendo di essere stato dipendente, con la qualifica di dirigente generale, della Confidi Opus Homini società cooperativa (poi divenuta
); che il rapporto era terminato per volontà della società Parte_1
datrice di lavoro il 29.3.2012; che la società non aveva corrisposto le retribuzioni di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, oltre alla 13^ mensilità 2011, per €.
1 10.563,05 (oggetto del procedimento monitorio n. 922/2013 R.G.A.L.) ed il TFR per €.
35.085,14 (oggetto del procedimento monitorio n. 923/2013 R.G.A.L.).
I Giudici aditi, in accoglimento dei ricorsi monitori, hanno ingiunto alla odierna opponente il pagamento delle somme indicate (con decreto provvisoriamente esecutivo per la somma di
€. 10.563,05 nel procedimento n. 922/2013 R.G.A.L.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e spese delle procedure monitorie.
La società opponente ha formulato in entrambi i casi opposizione assumendo fondamentalmente che il dipendente aveva violato i suoi obblighi nascenti dal rapporto di lavoro con condotte anche penalmente illecite, per le quali pendeva giudizio penale
(principalmente per i reati previsti dagli artt. 416, 640 bis e 317 c.p.) e che spettava alla società datrice di lavoro il risarcimento del danno derivante da tali condotte, per il quale ha agito in via riconvenzionale. Ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, con condanna della parte opposta, anche attraverso la compensazione/conguaglio con i controcrediti azionati, al risarcimento dei danni, e conseguentemente, di annullare e/o revocare il monitorio opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale.
Il Giudice dei procedimenti in opposizione sospendeva entrambi i processi ex art. 75,
comma 3, c.p.p., con provvedimenti del 26.11.2013 e del 22.9.2014, disponendo altresì la sospensiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n. 922/2013 R.G.A.L..
All'esito dell'emissione della sentenza penale, la parte opposta ha depositato un primo ricorso in riassunzione per entrambi i procedimenti, che sono stati riuniti all'udienza del
5.7.2021.
La parte opponente si è costituita in giudizio, riportandosi alle argomentazioni già esposte negli scritti difensivi della precedente fase del procedimento.
2 Con sentenza n. 847/2022 è stata dichiarata l'inammissibilità della prima riassunzione, sul rilievo per cui la sentenza penale resa nel procedimento che aveva determinato la sospensione dei giudizi non era passata in giudicato.
La parte opposta ha provveduto a nuova riassunzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, a seguito della quale la stata fissata udienza al 27.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte opposta ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va rilevato che la notifica del ricorso in riassunzione è stata effettuata validamente presso il procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c. (l'errata indicazione del difensore nell'atto di riassunzione può ritenersi mero errore materiale, superato dalla notifica indicata, trattandosi peraltro del precedente difensore) e che non vi deve essere dichiarazione di contumacia della parte opponente atteso che, disposta la prosecuzione del giudizio sospeso, le parti costituite prima della sospensione conservano tale qualità, anche in caso di mancata comparizione nel processo riassunto.
Deve poi rilevarsi che ii fascicoli di parte opponente risultano ritirati in data 8.5.2015 (come da attestazione sui fascicoli d'ufficio) e non risultano restituiti.
In tali casi il Giudice, considerato che è onere della parte ex artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c.
(nella disciplina applicabile ratione temporis) procedere a tale deposito ed in applicazione del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c., deve pronunciare nel merito sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo d'ufficio (cfr. tra le altre
Cass. 5681/2006 e Cass. 9917/2010, secondo cui: “in virtù del principio dispositivo delle
prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione
del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare
nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti
riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio”).
3 La parte opponente, nei ricorsi in opposizione ai decreti ingiuntivi, non ha contestato i crediti azionati in via monitoria, anche nel quantum, limitandosi ad affermare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per le condotte della parte opponente, con credito portato in compensazione ed oggetto anche di domanda riconvenzionale.
Tale domanda di risarcimento del danno è del tutto generica, atteso che la parte si è limitata,
di fatto, al richiamo alle vicende penali (analoga genericità deve ravvisarsi nelle argomentazioni relative all'utilizzo dell'auto aziendale per scopi personali con asserite numerose contravvenzioni amministrative), senza indicazione compiuta dei danni,
occorrendo evidenziare, peraltro, che la parte opponente ha affermato che il credito per risarcimento dei danni era in via di accertamento, sicché l'eccezione di compensazione è
comunque inammissibile nei presenti procedimenti riuniti ex art. 1243, comma 2, c.c. (cfr.
Cass. 21923/2009).
Gli asseriti danni, peraltro, sono restati privi di dimostrazione, evidenziandosi ancora che la parte opponente pare richiamare unicamente una valutazione equitativa del Giudice alla quale non può farsi ricorso, atteso che la disciplina dell'art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza del danno quale presupposto per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di procedere alla detta valutazione equitativa quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (tra le altre, in merito, Cass.
4310/2018).
Peraltro, il presupposto dell'asserito danno non ha trovato conferma in sede penale, nella quale l'opposto è stato assolto per alcuni reati, dovendosi per il resto rilevare che la genericità e la mancata dimostrazione del danno che si afferma assorbe ogni ulteriore valutazione in riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per altri reati, che non ha efficacia nel giudizio civile (cfr. tra le ultime Cass.
16422/2024).
I ricorsi in opposizione debbono dunque rigettarsi, con conferma dei decreti ingiuntivi opposti, che acquistano efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
4 In ordine alle spese di lite, la valutazione complessiva dei procedimenti induce a disporre la compensazione delle stesse, dando seguito anche nella presente fase alle valutazioni che hanno determinato la compensazione delle spese nella sentenza n. 847/2022.
Deve anche rilevarsi, in merito, che la parte opposta ha proposto due distinti ricorsi monitori in data 27.2.2013 per crediti afferenti alla stessa vicenda lavorativa (che potevano avere,
dunque, trattazione unitaria), non essendo prospettabile alcun interesse della parte alla duplicazione delle domande.
Oltretutto, all'esito della definizione del procedimento dopo il primo ricorso in riassunzione,
si erano rilevate le incertezze in ordine all'ammissione della parte opposta al patrocinio a spese dello Stato, anche in riferimento alla genericità del provvedimento di ammissione
(che richiama quale oggetto semplicemente: Riassunzione), evidenziandosi in merito che la parte ha allegato nuovamente il medesimo provvedimento, senza superare i rilievi di incertezza già indicati, sicché sarebbero inibite al Giudice anche valutazioni ex artt. 130 e
133 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta le opposizioni, confermando integralmente i decreti ingiuntivi opposti n. 439/2013 e
496/2013 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la loro efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2735/2013 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.
2915/2013 R.G.A.L., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Rogliano, Via Bendicenti n. 52, presso lo studio dell'Avv. Simona Perri che la rappresenta e difende - opponente
E
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Gullo n. 6, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maradei che lo rappresenta e difende - opposto
Oggetto: opposizione a D.I. nn. 439/2013 e 496/2013 del Tribunale di Cosenza -
Sezione Lavoro.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte opposta ha agito in via monitoria in distinti procedimenti monitori (n.
922/2013 R.G.A.L. e 923/2013 R.G.A.L.) assumendo di essere stato dipendente, con la qualifica di dirigente generale, della Confidi Opus Homini società cooperativa (poi divenuta
); che il rapporto era terminato per volontà della società Parte_1
datrice di lavoro il 29.3.2012; che la società non aveva corrisposto le retribuzioni di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, oltre alla 13^ mensilità 2011, per €.
1 10.563,05 (oggetto del procedimento monitorio n. 922/2013 R.G.A.L.) ed il TFR per €.
35.085,14 (oggetto del procedimento monitorio n. 923/2013 R.G.A.L.).
I Giudici aditi, in accoglimento dei ricorsi monitori, hanno ingiunto alla odierna opponente il pagamento delle somme indicate (con decreto provvisoriamente esecutivo per la somma di
€. 10.563,05 nel procedimento n. 922/2013 R.G.A.L.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e spese delle procedure monitorie.
La società opponente ha formulato in entrambi i casi opposizione assumendo fondamentalmente che il dipendente aveva violato i suoi obblighi nascenti dal rapporto di lavoro con condotte anche penalmente illecite, per le quali pendeva giudizio penale
(principalmente per i reati previsti dagli artt. 416, 640 bis e 317 c.p.) e che spettava alla società datrice di lavoro il risarcimento del danno derivante da tali condotte, per il quale ha agito in via riconvenzionale. Ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, con condanna della parte opposta, anche attraverso la compensazione/conguaglio con i controcrediti azionati, al risarcimento dei danni, e conseguentemente, di annullare e/o revocare il monitorio opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale.
Il Giudice dei procedimenti in opposizione sospendeva entrambi i processi ex art. 75,
comma 3, c.p.p., con provvedimenti del 26.11.2013 e del 22.9.2014, disponendo altresì la sospensiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n. 922/2013 R.G.A.L..
All'esito dell'emissione della sentenza penale, la parte opposta ha depositato un primo ricorso in riassunzione per entrambi i procedimenti, che sono stati riuniti all'udienza del
5.7.2021.
La parte opponente si è costituita in giudizio, riportandosi alle argomentazioni già esposte negli scritti difensivi della precedente fase del procedimento.
2 Con sentenza n. 847/2022 è stata dichiarata l'inammissibilità della prima riassunzione, sul rilievo per cui la sentenza penale resa nel procedimento che aveva determinato la sospensione dei giudizi non era passata in giudicato.
La parte opposta ha provveduto a nuova riassunzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, a seguito della quale la stata fissata udienza al 27.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte opposta ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va rilevato che la notifica del ricorso in riassunzione è stata effettuata validamente presso il procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c. (l'errata indicazione del difensore nell'atto di riassunzione può ritenersi mero errore materiale, superato dalla notifica indicata, trattandosi peraltro del precedente difensore) e che non vi deve essere dichiarazione di contumacia della parte opponente atteso che, disposta la prosecuzione del giudizio sospeso, le parti costituite prima della sospensione conservano tale qualità, anche in caso di mancata comparizione nel processo riassunto.
Deve poi rilevarsi che ii fascicoli di parte opponente risultano ritirati in data 8.5.2015 (come da attestazione sui fascicoli d'ufficio) e non risultano restituiti.
In tali casi il Giudice, considerato che è onere della parte ex artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c.
(nella disciplina applicabile ratione temporis) procedere a tale deposito ed in applicazione del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c., deve pronunciare nel merito sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo d'ufficio (cfr. tra le altre
Cass. 5681/2006 e Cass. 9917/2010, secondo cui: “in virtù del principio dispositivo delle
prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione
del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare
nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti
riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio”).
3 La parte opponente, nei ricorsi in opposizione ai decreti ingiuntivi, non ha contestato i crediti azionati in via monitoria, anche nel quantum, limitandosi ad affermare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per le condotte della parte opponente, con credito portato in compensazione ed oggetto anche di domanda riconvenzionale.
Tale domanda di risarcimento del danno è del tutto generica, atteso che la parte si è limitata,
di fatto, al richiamo alle vicende penali (analoga genericità deve ravvisarsi nelle argomentazioni relative all'utilizzo dell'auto aziendale per scopi personali con asserite numerose contravvenzioni amministrative), senza indicazione compiuta dei danni,
occorrendo evidenziare, peraltro, che la parte opponente ha affermato che il credito per risarcimento dei danni era in via di accertamento, sicché l'eccezione di compensazione è
comunque inammissibile nei presenti procedimenti riuniti ex art. 1243, comma 2, c.c. (cfr.
Cass. 21923/2009).
Gli asseriti danni, peraltro, sono restati privi di dimostrazione, evidenziandosi ancora che la parte opponente pare richiamare unicamente una valutazione equitativa del Giudice alla quale non può farsi ricorso, atteso che la disciplina dell'art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza del danno quale presupposto per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di procedere alla detta valutazione equitativa quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (tra le altre, in merito, Cass.
4310/2018).
Peraltro, il presupposto dell'asserito danno non ha trovato conferma in sede penale, nella quale l'opposto è stato assolto per alcuni reati, dovendosi per il resto rilevare che la genericità e la mancata dimostrazione del danno che si afferma assorbe ogni ulteriore valutazione in riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per altri reati, che non ha efficacia nel giudizio civile (cfr. tra le ultime Cass.
16422/2024).
I ricorsi in opposizione debbono dunque rigettarsi, con conferma dei decreti ingiuntivi opposti, che acquistano efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
4 In ordine alle spese di lite, la valutazione complessiva dei procedimenti induce a disporre la compensazione delle stesse, dando seguito anche nella presente fase alle valutazioni che hanno determinato la compensazione delle spese nella sentenza n. 847/2022.
Deve anche rilevarsi, in merito, che la parte opposta ha proposto due distinti ricorsi monitori in data 27.2.2013 per crediti afferenti alla stessa vicenda lavorativa (che potevano avere,
dunque, trattazione unitaria), non essendo prospettabile alcun interesse della parte alla duplicazione delle domande.
Oltretutto, all'esito della definizione del procedimento dopo il primo ricorso in riassunzione,
si erano rilevate le incertezze in ordine all'ammissione della parte opposta al patrocinio a spese dello Stato, anche in riferimento alla genericità del provvedimento di ammissione
(che richiama quale oggetto semplicemente: Riassunzione), evidenziandosi in merito che la parte ha allegato nuovamente il medesimo provvedimento, senza superare i rilievi di incertezza già indicati, sicché sarebbero inibite al Giudice anche valutazioni ex artt. 130 e
133 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta le opposizioni, confermando integralmente i decreti ingiuntivi opposti n. 439/2013 e
496/2013 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la loro efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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