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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, in data 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1893 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Donigala (SU), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Perria e domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Tonella Dessì in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù CP_1
di procura generale alle liti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° giugno 2023 ha esposto di Parte_1
aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di diversi datori di lavoro, e in particolare dal 2003 al 2008 come tecnico addetto alla manutenzione di gruppi elettrogeni, nel 2009 e dal 2011 al 2015 come autista di autocisterne addetto alla raccolta del latte e dal 2019 all'attualità come autista raccoglitore di rifiuti. pagina 1 di 5 Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni che comportavano la quotidiana movimentazione manuale di carichi, una “tendinopatia bilaterale della cuffia dei muscoli rotatori - morbo di Duplay bilaterale”, in data 14 luglio
2021 ha presentato domanda amministrativa all' ai fini del riconoscimento CP_2
della natura professionale della patologia.
Poiché l' aveva rigettato la domanda e il conseguente ricorso CP_1
amministrativo, il ricorrente si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del
Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della patologia e del relativo danno biologico complessivo, nonché del conseguente indennizzo di legge, da conglobarsi con un danno biologico del 14% già riconosciuto dall' per una diversa ed ulteriore tecnopatia non oggetto di CP_1
causa.
L' si è costituito in giudizio, rilevando l'infondatezza della domanda e CP_2
contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate dal ricorrente e il nesso causale fra queste e la patologia lamentata.
L' ha, difatti, contestato che il ricorrente sia stato esposto al rischio per CP_1
movimentazione manuale dei carichi (MMC) quale addetto, fino al 2019, al trasporto di bidoni di latte (attività non risultante da alcun documento come DVR, questionari e altro), cosicché avrebbe iniziato a svolgere l'attività rischiosa in un momento posteriore a quello indicato nel ricorso introduttivo.
Ha poi sostenuto che non fosse sufficiente un lasso di tempo di due anni per la configurazione di mansioni morbigene, considerato che la patologia era stata denunciata nel 2021.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato, così come dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato conferma nelle testimonianze dei colleghi del ricorrente, e acquisite mediante la prova Tes_1 Tes_2 testimoniale svolta all'udienza del 1° febbraio 2024.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento, per lungo tempo, di attività che l'hanno esposto al rischio professionale.
In particolare, il primo teste ha riferito di essere stato collega di lavoro del Tes_1
ricorrente tra il 2011 e il 2015, precisando che erano entrambi autisti addetti alla raccolta del latte, impegnati per 6/7 giorni a settimana per circa 8/9 ore giornaliere.
pagina 2 di 5 Ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni descritte in ricorso per il periodo in cui era alle dipendenze dell'industria casearia , Pt_2
precisando che lo vedeva lavorare nei depositi per scaricare il camion e fare il lavaggio della cisterna anche nel periodo in cui il ricorrente lavorava alle dipendenze della società Pt_1
Il teste Tuveri ha invece riferito di essere collega del ricorrente presso ditta
Formula Ambiente, per la quale svolgono attività come autisti raccoglitori di rifiuti in due cantieri diversi. Ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni descritte in ricorso, precisando che dal 2019 operava Pt_1
principalmente come monoperatore.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, “Il signor è affetto da Pt_1
rigidità del tratto lombare su verosimile base artrosica degenerativa, rigidità dolorosa delle spalle esito di conflitto acromion-tuberositario e tendinopatia della cuffia dei muscoli rotatori.”
Nello specifico, per quanto riguarda la patologia della spalla (domanda amministrativa n. 518533077), ha ritenuto che “possa essere stata favorita seppure in maniera non esclusiva dalle professioni svolte dal signor di autista e Pt_1 operatore ecologico”.
Alla luce delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, dell'istruttoria svolta e di quanto emerso in occasione dell'esame obiettivo durante le operazioni peritali, il dott. ha riconosciuto la riconducibilità della menomazione, Per_1 quantomeno a titolo di concausa, all'attività lavorativa svolta dall'assicurato ed ha valutato l'entità del danno biologico riportato dal quantificandolo nella Pt_1
misura del 6% fin dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021.
Il perito officiato dal Tribunale ha, infine, effettuato il conglobamento col danno biologico del 14% già riconosciuto al per la patologia della colonna lombare, Pt_1
quantificando il danno biologico complessivo riportato dal ricorrente nella misura pagina 3 di 5 del 19% fin dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021.
Le conclusioni del consulente devono condividersi, perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare da parte dell' convenuto. CP_1
Dunque, per quanto fin qui esposto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene, pertanto, il giudicante che abbia diritto al Parte_1
riconoscimento di un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 19% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 14 luglio
2021 e abbia, agli effetti, diritto di percepire il previsto indennizzo in rendita, nella misura e con la decorrenza di legge da tale data.
L' , pertanto, deve essere condannato al riconoscimento in favore del CP_2
ricorrente di un indennizzo in rendita nella misura del 19%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto già corrisposto in capitale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell' , liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo CP_2
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000 in ragione dell'importo dell'indennizzo rapportato al
19%).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, essendosi il medesimo dichiarato antistatario.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_2
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “tendinopatia bilaterale della cuffia Parte_1
dei muscoli rotatori - morbo di Duplay bilaterale” di natura professionale,
pagina 4 di 5 determinante un danno biologico pari al 6% che, conglobato con il preesistente danno natura professionale già indennizzato in capitale dall'Istituto in misura del
14%, determina un danno biologico complessivo pari al 19% dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021 e ha, perciò, diritto di percepire da tale data un complessivo indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2
predetto indennizzo in rendita, nella misura del 19%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto già corrisposto in capitale.
- Condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 4.638,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 10 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, in data 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1893 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Donigala (SU), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Perria e domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Tonella Dessì in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù CP_1
di procura generale alle liti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° giugno 2023 ha esposto di Parte_1
aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di diversi datori di lavoro, e in particolare dal 2003 al 2008 come tecnico addetto alla manutenzione di gruppi elettrogeni, nel 2009 e dal 2011 al 2015 come autista di autocisterne addetto alla raccolta del latte e dal 2019 all'attualità come autista raccoglitore di rifiuti. pagina 1 di 5 Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni che comportavano la quotidiana movimentazione manuale di carichi, una “tendinopatia bilaterale della cuffia dei muscoli rotatori - morbo di Duplay bilaterale”, in data 14 luglio
2021 ha presentato domanda amministrativa all' ai fini del riconoscimento CP_2
della natura professionale della patologia.
Poiché l' aveva rigettato la domanda e il conseguente ricorso CP_1
amministrativo, il ricorrente si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del
Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della patologia e del relativo danno biologico complessivo, nonché del conseguente indennizzo di legge, da conglobarsi con un danno biologico del 14% già riconosciuto dall' per una diversa ed ulteriore tecnopatia non oggetto di CP_1
causa.
L' si è costituito in giudizio, rilevando l'infondatezza della domanda e CP_2
contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate dal ricorrente e il nesso causale fra queste e la patologia lamentata.
L' ha, difatti, contestato che il ricorrente sia stato esposto al rischio per CP_1
movimentazione manuale dei carichi (MMC) quale addetto, fino al 2019, al trasporto di bidoni di latte (attività non risultante da alcun documento come DVR, questionari e altro), cosicché avrebbe iniziato a svolgere l'attività rischiosa in un momento posteriore a quello indicato nel ricorso introduttivo.
Ha poi sostenuto che non fosse sufficiente un lasso di tempo di due anni per la configurazione di mansioni morbigene, considerato che la patologia era stata denunciata nel 2021.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato, così come dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato conferma nelle testimonianze dei colleghi del ricorrente, e acquisite mediante la prova Tes_1 Tes_2 testimoniale svolta all'udienza del 1° febbraio 2024.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento, per lungo tempo, di attività che l'hanno esposto al rischio professionale.
In particolare, il primo teste ha riferito di essere stato collega di lavoro del Tes_1
ricorrente tra il 2011 e il 2015, precisando che erano entrambi autisti addetti alla raccolta del latte, impegnati per 6/7 giorni a settimana per circa 8/9 ore giornaliere.
pagina 2 di 5 Ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni descritte in ricorso per il periodo in cui era alle dipendenze dell'industria casearia , Pt_2
precisando che lo vedeva lavorare nei depositi per scaricare il camion e fare il lavaggio della cisterna anche nel periodo in cui il ricorrente lavorava alle dipendenze della società Pt_1
Il teste Tuveri ha invece riferito di essere collega del ricorrente presso ditta
Formula Ambiente, per la quale svolgono attività come autisti raccoglitori di rifiuti in due cantieri diversi. Ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni descritte in ricorso, precisando che dal 2019 operava Pt_1
principalmente come monoperatore.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, “Il signor è affetto da Pt_1
rigidità del tratto lombare su verosimile base artrosica degenerativa, rigidità dolorosa delle spalle esito di conflitto acromion-tuberositario e tendinopatia della cuffia dei muscoli rotatori.”
Nello specifico, per quanto riguarda la patologia della spalla (domanda amministrativa n. 518533077), ha ritenuto che “possa essere stata favorita seppure in maniera non esclusiva dalle professioni svolte dal signor di autista e Pt_1 operatore ecologico”.
Alla luce delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, dell'istruttoria svolta e di quanto emerso in occasione dell'esame obiettivo durante le operazioni peritali, il dott. ha riconosciuto la riconducibilità della menomazione, Per_1 quantomeno a titolo di concausa, all'attività lavorativa svolta dall'assicurato ed ha valutato l'entità del danno biologico riportato dal quantificandolo nella Pt_1
misura del 6% fin dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021.
Il perito officiato dal Tribunale ha, infine, effettuato il conglobamento col danno biologico del 14% già riconosciuto al per la patologia della colonna lombare, Pt_1
quantificando il danno biologico complessivo riportato dal ricorrente nella misura pagina 3 di 5 del 19% fin dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021.
Le conclusioni del consulente devono condividersi, perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare da parte dell' convenuto. CP_1
Dunque, per quanto fin qui esposto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene, pertanto, il giudicante che abbia diritto al Parte_1
riconoscimento di un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 19% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 14 luglio
2021 e abbia, agli effetti, diritto di percepire il previsto indennizzo in rendita, nella misura e con la decorrenza di legge da tale data.
L' , pertanto, deve essere condannato al riconoscimento in favore del CP_2
ricorrente di un indennizzo in rendita nella misura del 19%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto già corrisposto in capitale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell' , liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo CP_2
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000 in ragione dell'importo dell'indennizzo rapportato al
19%).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, essendosi il medesimo dichiarato antistatario.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_2
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “tendinopatia bilaterale della cuffia Parte_1
dei muscoli rotatori - morbo di Duplay bilaterale” di natura professionale,
pagina 4 di 5 determinante un danno biologico pari al 6% che, conglobato con il preesistente danno natura professionale già indennizzato in capitale dall'Istituto in misura del
14%, determina un danno biologico complessivo pari al 19% dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021 e ha, perciò, diritto di percepire da tale data un complessivo indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2
predetto indennizzo in rendita, nella misura del 19%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 14 luglio 2021 e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto già corrisposto in capitale.
- Condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 4.638,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 10 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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