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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Michele De Maria Consigliere Dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n° 1035/2022, promossa in grado d'appello
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cacciatore Appellante CONTRO
Controparte_1
Appellato/ contumace All'udienza del 13 marzo 2025 il procuratore dell'appellante ha chiesto dichia- rarsi cessata la materia del contendere. FATTO E MOTIVI
1)Con la sentenza n. 2204/2022 il Tribunale G.L. di Palermo ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 618/2019, proposta dall'odierno appellato, e compensato le spese processuali.
2)Tale sentenza è stata appellata da limitatamente al regolamento del- CP_2 le spese processuali. Lamenta l'appellante la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese in difetto dei requisiti di soccombenza re- ciproca ovvero di assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza;
ad avviso dell'appellante doveva essere applicato il criterio di soccombenza vir- tuale stante la fondatezza della opposizione.
, al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di Controparte_1 discussione sono stati notificati non si è costituito in giudizio. All'udienza del 13 marzo 20125 il difensore dell'appellante ha dichiarato che le parti hanno transatto la controversia e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere non avendo più interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione.
1 3)In ragione del dichiarato sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di me- rito sulla impugnazione, proveniente dalla parte che l'ha proposta, il giudizio va definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La mancata costituzione dell'appellato esime dal regolamento delle spese di que- sto grado.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'appellato, in riforma della sentenza n. 2204/2022 del Tribunale di Palermo, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese processuali del primo grado. Nulla sulle spese di questo grado Palermo 13 marzo 2025.
Il Presidente Maria G. Di Marco
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Michele De Maria Consigliere Dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n° 1035/2022, promossa in grado d'appello
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cacciatore Appellante CONTRO
Controparte_1
Appellato/ contumace All'udienza del 13 marzo 2025 il procuratore dell'appellante ha chiesto dichia- rarsi cessata la materia del contendere. FATTO E MOTIVI
1)Con la sentenza n. 2204/2022 il Tribunale G.L. di Palermo ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 618/2019, proposta dall'odierno appellato, e compensato le spese processuali.
2)Tale sentenza è stata appellata da limitatamente al regolamento del- CP_2 le spese processuali. Lamenta l'appellante la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese in difetto dei requisiti di soccombenza re- ciproca ovvero di assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza;
ad avviso dell'appellante doveva essere applicato il criterio di soccombenza vir- tuale stante la fondatezza della opposizione.
, al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di Controparte_1 discussione sono stati notificati non si è costituito in giudizio. All'udienza del 13 marzo 20125 il difensore dell'appellante ha dichiarato che le parti hanno transatto la controversia e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere non avendo più interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione.
1 3)In ragione del dichiarato sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di me- rito sulla impugnazione, proveniente dalla parte che l'ha proposta, il giudizio va definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La mancata costituzione dell'appellato esime dal regolamento delle spese di que- sto grado.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'appellato, in riforma della sentenza n. 2204/2022 del Tribunale di Palermo, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese processuali del primo grado. Nulla sulle spese di questo grado Palermo 13 marzo 2025.
Il Presidente Maria G. Di Marco
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