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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4952 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'avv. CINZIA ORGIANA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'avv. DONATELLA FIGUS, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che erano legalmente separati al momento della proposizione della domanda di divorzio, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura (il 18/12/2017) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 12/07/2023) erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
. CP_1
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate, non essendo possibile una decisione allo stato.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ELMAS il 20/12/2014 fra i coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
CAGLIARI (CA) il 29/12/1983, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 10, parte I, anno 2014 - Comune di ELMAS);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 18/02/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Lucchesi dott. Giorgio Latti
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 4952 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, con l'avv. CINZIA ORGIANA, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. DONATELLA FIGUS, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del 15/05/2025, ore 10.30, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi,
cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 18/02/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
3 Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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