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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10616/2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Battaglia e Marco Tullio Cataldo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Agostino De Pretis n.86;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_1
p.t., dell'amministratore delegato e del dirigente, rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via delle Quattro Fontane n. 20.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1)I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.02.2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio la , al fine di ottenere il ristoro
[...] Controparte_1 dei danni materiali subiti dal fabbricato di sua proprietà, sito in Capri in Via Castello
n.19 in relazione a un nubifragio asseritamente verificatosi nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2018.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
1. Che: “1) Il Dott. è comproprietario del Parte_1
fabbricato sito in Capri, via Castello, n. 19 (per brevità “Fabbricato”). 2) Il
Dott. risulta beneficiario di un contratto di assicurazione Parte_1
con (per brevità ) per la copertura dei rischi Controparte_1 CP_1
del Fabbricato - polizza n. 380137547 - con decorrenza dal 21.03.2018 al
21.03.2019, avente ad oggetto l'assicurazione globale fabbricati civili, comprese le sezioni “INCENDIO”, “RESPONSABILITÀ CIVILE” e “DANNI
DA ACQUA” (doc. 1). 3) Al fine di godere della copertura assicurativa anche in occasione di danni derivanti da eventi atmosferici, il Dott. Parte_1
estendeva la propria polizza includendo anche la clausola di cui
[...]
all'art. 4, codice G442, Sezione A – Incendio, rubricata “Eventi atmosferici grandine e sovraccarico neve”. 4) Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2018, un violento nubifragio, con forte vento e grandine, si abbatteva sull'isola di Capri, provocando molteplici danni al Fabbricato, quali la caduta dalla chioma del pino secolare marittimo sulla proprietà, danneggiando rovinosamente – tra gli altri – il colonnato di muratura ed il parapetto cementato del vialetto, con annesso pergolato, presenti nella corte interna del fabbricato, (vedi bollettino allerta meteo della Protezione Civile e fotografie, doc.ti 2 e 3)”;
2. Di aver diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dal fabbricato quantificati in euro 118.484,00 oltre IVA, in applicazione della clausola G442 presente nella polizza assicurativa stipulata con la : “Detta Controparte_1
clausola, contrassegnata con il codice “G442”, di cui alla Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione Globale Fabbricati Civili, per quanto qui interessa, riporta: “La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato derivanti da: eventi atmosferici, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. […]”. Dalla lettura della clausola è evidente che il nocumento subito dal fabbricato dell'odierno attore è ricompreso nell'ambito di operatività della garanzia aggiuntiva oggetto di causa: trattasi, infatti, di danni intervenuti sul colonnato di muratura e sui muretti cementati che costituiscono installazioni immobili e permanenti comprese nella definizione del fabbricato stesso, così come determinata in contratto”.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: nel merito, in via principale e assorbente, accertare e dichiarare il diritto del Dott. all'indennità contrattuale per i danni subiti Parte_1
dal fabbricato sito in Capri, via Castello, n. 19 in occasione del nubifragio del
22.10.2018 e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore Controparte_1
dell'odierno attore della complessiva somma di Euro 118.484,00, oltre IVA, o nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre oneri di legge, da liquidarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano sin d'ora antistatari”.
Si è costituita in giudizio la deducendo l'inoperatività della Controparte_1
polizza in relazione ai danni patiti da parte attrice eccependo l'efficacia di giudicato esterno della sentenza civile n.133448/2020 del Tribunale di Roma con la quale è stata rigettata la richiesta risarcitoria presentata da un altro contraente della polizza per i medesimi danni provocati dal nubifragio avvenuto nell'Isola di Capri nella notte tra il
21 e il 22 ottobre 2018.
La comparsa così conclude: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via principale, rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non dimostrata per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche previo accertamento dell'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 13348/2020 del Tribunale di Roma, nella persona del dott. Parziale, pubblicata il 30.9.2020. 2) in subordine, ove provata
l'indennizzabilità ai sensi di polizza dei danni ex adverso richiesti, circoscrivere la garanzia prestata dalla concludente Società alle condizioni e limitazioni di assicurazione tutte di cui alla narrativa del presente atto e liquidare i rigorosamente provati danni, detratta la franchigia di € 500,00 – che rimane a carico dell'assicurato quale quota di rischio che egli ha scelto di assumere su di sé – entro il massimale di €
4.580.000,00. Con vittoria di spese e compensi”.
2) Dell'accertamento in ordine all'operatività della polizza
Il presente giudizio verte sulla richiesta risarcitoria prospettata da parte attrice in relazione alla polizza n.380137547 stipulata con la - con Controparte_1
decorrenza dal 21.03.2018 al 21.03.2019, avente ad oggetto l'assicurazione globale fabbricati civili, comprese le sezioni incendio, responsabilità civile e danni da acqua
(cfr. doc.
1.citazione).
Ora, deve rilevarsi, che parte convenuta non ha contestato il fatto storico prospettato nell'atto introduttivo quanto piuttosto l'inoperatività della polizza sottoscritta in relazione ai danni lamentati da parte attrice.
Parte attrice ha supportato la relativa richiesta risarcitoria invocando la clausola G442
della citata polizza che prevede il risarcimento per i danni provocati da eventi atmosferici, grandine e sovraccarico di neve.
La suddetta clausola prevede inoltre per l'assicurazione l'obbligo di indennizzare i danni materiali subiti dal fabbricato e derivanti da eventi atmosferici ossia da grandine,
vento e da cose da esso trascinate qualora la violenza che contraddistingue tali eventi sia tale da arrecare un danno ad una pluralità di enti assicurati e non.
Ai sensi della clausola G442, non sono inoltre coperti da indennizzo i danni subiti da serramenti, vetrate, lucernari nonché da tende, insegne, antenne, camini, pannelli fotovoltaici oltre che i danni patiti da recinti e simili, installazioni ed enti all'aperto,
fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli balconi e terrazze (cfr. clausola g442. pagina 9 sezione incendio polizza 380137547.citazione).
Trattasi pertanto di una clausola finalizzata a delimitare l'oggetto della polizza che individua i danni risarcibili con quelli verificatisi all'interno del fabbricato.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il nubifragio avvenuto nell'Isola di Capri nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2018 (cfr. doc.
2. allarme protezione civile. citazione),
avrebbe causato ingenti danni al colonnato in muratura, al parapetto cementato del vialetto con annesso pergolato e al pino marittimo secolare collocato nelle prossimità
del fabbricato (cfr.doc.3 foto di danni. citazione).
Occorre evidenziare che i danni subiti dal pergolato e dal colonnato in muratura che lo sorreggeva, non sono indennizzabili ai sensi della polizza sottoscritta da parte attrice essendo esclusi da garanzia i fabbricati in legno o aperti da uno o più lati.
Analogamente, non possono ritenersi rientranti nella garanzia di polizza, i danni riportati dai muretti cementati del vialetto trattandosi di installazioni all'aperto collocate nel giardino e non di una pertinenza o collegamento del fabbricato nonché i danni riportati dal pino marittimo secolare essendo gli alberi esclusi dalla nozione di fabbricato contenuta nella stessa polizza (cfr. pagina 3. parte comune polizza.
doc.
3.citazione).
In un siffatto contesto, alla luce delle superiori considerazioni, non essendo i danni subiti dal fabbricato coperti dalla polizza assicurativa n.380137547 stipulata da
con la , stante l'inoperatività della Parte_1 Controparte_1
clausola G442, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e tenuto conto altresì dell'esiguità dell'attività
processuale svolta in sede di istruttoria e di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 19.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10616/2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Battaglia e Marco Tullio Cataldo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Agostino De Pretis n.86;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_1
p.t., dell'amministratore delegato e del dirigente, rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via delle Quattro Fontane n. 20.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1)I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.02.2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio la , al fine di ottenere il ristoro
[...] Controparte_1 dei danni materiali subiti dal fabbricato di sua proprietà, sito in Capri in Via Castello
n.19 in relazione a un nubifragio asseritamente verificatosi nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2018.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
1. Che: “1) Il Dott. è comproprietario del Parte_1
fabbricato sito in Capri, via Castello, n. 19 (per brevità “Fabbricato”). 2) Il
Dott. risulta beneficiario di un contratto di assicurazione Parte_1
con (per brevità ) per la copertura dei rischi Controparte_1 CP_1
del Fabbricato - polizza n. 380137547 - con decorrenza dal 21.03.2018 al
21.03.2019, avente ad oggetto l'assicurazione globale fabbricati civili, comprese le sezioni “INCENDIO”, “RESPONSABILITÀ CIVILE” e “DANNI
DA ACQUA” (doc. 1). 3) Al fine di godere della copertura assicurativa anche in occasione di danni derivanti da eventi atmosferici, il Dott. Parte_1
estendeva la propria polizza includendo anche la clausola di cui
[...]
all'art. 4, codice G442, Sezione A – Incendio, rubricata “Eventi atmosferici grandine e sovraccarico neve”. 4) Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2018, un violento nubifragio, con forte vento e grandine, si abbatteva sull'isola di Capri, provocando molteplici danni al Fabbricato, quali la caduta dalla chioma del pino secolare marittimo sulla proprietà, danneggiando rovinosamente – tra gli altri – il colonnato di muratura ed il parapetto cementato del vialetto, con annesso pergolato, presenti nella corte interna del fabbricato, (vedi bollettino allerta meteo della Protezione Civile e fotografie, doc.ti 2 e 3)”;
2. Di aver diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dal fabbricato quantificati in euro 118.484,00 oltre IVA, in applicazione della clausola G442 presente nella polizza assicurativa stipulata con la : “Detta Controparte_1
clausola, contrassegnata con il codice “G442”, di cui alla Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione Globale Fabbricati Civili, per quanto qui interessa, riporta: “La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato derivanti da: eventi atmosferici, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. […]”. Dalla lettura della clausola è evidente che il nocumento subito dal fabbricato dell'odierno attore è ricompreso nell'ambito di operatività della garanzia aggiuntiva oggetto di causa: trattasi, infatti, di danni intervenuti sul colonnato di muratura e sui muretti cementati che costituiscono installazioni immobili e permanenti comprese nella definizione del fabbricato stesso, così come determinata in contratto”.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: nel merito, in via principale e assorbente, accertare e dichiarare il diritto del Dott. all'indennità contrattuale per i danni subiti Parte_1
dal fabbricato sito in Capri, via Castello, n. 19 in occasione del nubifragio del
22.10.2018 e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore Controparte_1
dell'odierno attore della complessiva somma di Euro 118.484,00, oltre IVA, o nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre oneri di legge, da liquidarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano sin d'ora antistatari”.
Si è costituita in giudizio la deducendo l'inoperatività della Controparte_1
polizza in relazione ai danni patiti da parte attrice eccependo l'efficacia di giudicato esterno della sentenza civile n.133448/2020 del Tribunale di Roma con la quale è stata rigettata la richiesta risarcitoria presentata da un altro contraente della polizza per i medesimi danni provocati dal nubifragio avvenuto nell'Isola di Capri nella notte tra il
21 e il 22 ottobre 2018.
La comparsa così conclude: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via principale, rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non dimostrata per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche previo accertamento dell'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 13348/2020 del Tribunale di Roma, nella persona del dott. Parziale, pubblicata il 30.9.2020. 2) in subordine, ove provata
l'indennizzabilità ai sensi di polizza dei danni ex adverso richiesti, circoscrivere la garanzia prestata dalla concludente Società alle condizioni e limitazioni di assicurazione tutte di cui alla narrativa del presente atto e liquidare i rigorosamente provati danni, detratta la franchigia di € 500,00 – che rimane a carico dell'assicurato quale quota di rischio che egli ha scelto di assumere su di sé – entro il massimale di €
4.580.000,00. Con vittoria di spese e compensi”.
2) Dell'accertamento in ordine all'operatività della polizza
Il presente giudizio verte sulla richiesta risarcitoria prospettata da parte attrice in relazione alla polizza n.380137547 stipulata con la - con Controparte_1
decorrenza dal 21.03.2018 al 21.03.2019, avente ad oggetto l'assicurazione globale fabbricati civili, comprese le sezioni incendio, responsabilità civile e danni da acqua
(cfr. doc.
1.citazione).
Ora, deve rilevarsi, che parte convenuta non ha contestato il fatto storico prospettato nell'atto introduttivo quanto piuttosto l'inoperatività della polizza sottoscritta in relazione ai danni lamentati da parte attrice.
Parte attrice ha supportato la relativa richiesta risarcitoria invocando la clausola G442
della citata polizza che prevede il risarcimento per i danni provocati da eventi atmosferici, grandine e sovraccarico di neve.
La suddetta clausola prevede inoltre per l'assicurazione l'obbligo di indennizzare i danni materiali subiti dal fabbricato e derivanti da eventi atmosferici ossia da grandine,
vento e da cose da esso trascinate qualora la violenza che contraddistingue tali eventi sia tale da arrecare un danno ad una pluralità di enti assicurati e non.
Ai sensi della clausola G442, non sono inoltre coperti da indennizzo i danni subiti da serramenti, vetrate, lucernari nonché da tende, insegne, antenne, camini, pannelli fotovoltaici oltre che i danni patiti da recinti e simili, installazioni ed enti all'aperto,
fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli balconi e terrazze (cfr. clausola g442. pagina 9 sezione incendio polizza 380137547.citazione).
Trattasi pertanto di una clausola finalizzata a delimitare l'oggetto della polizza che individua i danni risarcibili con quelli verificatisi all'interno del fabbricato.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il nubifragio avvenuto nell'Isola di Capri nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2018 (cfr. doc.
2. allarme protezione civile. citazione),
avrebbe causato ingenti danni al colonnato in muratura, al parapetto cementato del vialetto con annesso pergolato e al pino marittimo secolare collocato nelle prossimità
del fabbricato (cfr.doc.3 foto di danni. citazione).
Occorre evidenziare che i danni subiti dal pergolato e dal colonnato in muratura che lo sorreggeva, non sono indennizzabili ai sensi della polizza sottoscritta da parte attrice essendo esclusi da garanzia i fabbricati in legno o aperti da uno o più lati.
Analogamente, non possono ritenersi rientranti nella garanzia di polizza, i danni riportati dai muretti cementati del vialetto trattandosi di installazioni all'aperto collocate nel giardino e non di una pertinenza o collegamento del fabbricato nonché i danni riportati dal pino marittimo secolare essendo gli alberi esclusi dalla nozione di fabbricato contenuta nella stessa polizza (cfr. pagina 3. parte comune polizza.
doc.
3.citazione).
In un siffatto contesto, alla luce delle superiori considerazioni, non essendo i danni subiti dal fabbricato coperti dalla polizza assicurativa n.380137547 stipulata da
con la , stante l'inoperatività della Parte_1 Controparte_1
clausola G442, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e tenuto conto altresì dell'esiguità dell'attività
processuale svolta in sede di istruttoria e di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 19.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)