Articolo 4 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 3Articolo 5
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14 marzo 1956
Art. 4.
I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprieta' contadina, da effettuarsi a termini dell'art. 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.
Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1956