Art. 4.
I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprieta' contadina, da effettuarsi a termini dell'art. 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.
Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 .
I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprieta' contadina, da effettuarsi a termini dell'art. 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.
Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 .