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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4808/2023 e 4810/23 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ha emesso la seguente: SENTENZA nella procedura iscritta al 4808/2023 R.G. alla quale è riunita la procedura n. 4810/23 promosse DA
, nata in [...] il [...], e nato Parte_1 Parte_2
, entrambi in proprio e nella sua nore
, nata in data [...] in [...], cod. fisc. Persona_1 ppresentati e difesi dall'avv. MAURO NICOLETTA C.F._1 dio ha eletto domicilio
RICORRENTI CONTRO
, in persona del , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 e dello Stato di CP_1 RESISTENTE OGGETTO:ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due atti separati, depositati in data 05.07.2023, iscritti, rispettivamente, ai nn. 4808/23 e 4810/232 r.g., e , in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori dell esto, in via preliminare, Persona_2 l'annullamento del provve e la Questura di ha disposto la CP_1 archiviazione dell'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio del perm soggiorno per assistenza minore emesso il 30.06.2023 e notificato il 03.07.2023. In via subordinata, hanno chiesto accertare e dichiarare che sono titolari del diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” della durata di anni due. Con decreti, rispettivamente, del 13.11.2023 e del 26.08.2023 è stata fissata l'udienza per la costituzione del contraddittorio. L'amministrazione convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso. Sono stati acquisiti il certificato del casellario giudiziario, quello dei carichi pendenti e l'informativa aggiornata dalla Questura di CP_1 Con ordinanza resa all'udienza del 03.10. l giudizio n. 4810/23 r.g. è stato riunito a quello n. 4808/23 r.g. per ragioni di connessione. All'udienza cartolare del 16.05.2025, previa discussione innanzi al Collegio, la causa è stata trattenuta per la decisione. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, stante la sua infondatezza, non può trovare accoglimento. La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dai ricorrenti, in proprio ed in qualità di genitori della figlia minore, con la quale hanno chiesto, in via preliminare, l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori e, in subordine, di accertare e dichiarare che i ricorrenti sono titolari del diritto di ottenere la protezione per motivi assistenza minori. La vicenda per cui è causa trae origine dal ricorso, proposto dai ricorrenti innanzi al Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 31 comma T.U.I., al fine di ottenere l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano ex art. 31 TU n. 286/1998. Con provvedimento dell'11.01.2023 il Tribunale dei Minorenni ha rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti. La Questura di ha, quindi, rigettato la richiesta di rilascio di un permesso per CP_1 assistenza minor . 31 d. lgs n. 286/1998. I ricorrenti hanno concluso, in via principale, per l'annullamento della “decisione datata 30.06.2023 e notificata in data 03.07.2023, con cui la Questura di Lecce decideva il rifiuto dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori alla SI.ra ; 2) In via subordinata, annullare il provvedimento impugnato, Parte_1 accert he la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” della durata di anni 2 (due)”. Orbene, tali conclusioni non possono trovare accoglimento nella presente sede processuale. Invero, la procedura tesa al riconoscimento del permesso di soggiorno per assistenza minori è prevista unicamente dall'art. 31 TUI e il provvedimento adottato dal Questore appare immune da qualsivoglia vizio atteso che è stato adottato in totale conformità alla statuizione adottata dal Tribunale dei Minorenni. Né possono ritenersi ammissibili, in questa sede, censure avverso la decisione del Tribunale dei Minorenni, unico organo giurisdizionale competente a decidere nel merito la questione prospettata da parte ricorrente, posto a fondamento del provvedimento adottato dal Questore. A ciò aggiungasi che i ricorrenti, a fronte delle predette conclusioni, hanno dedotto motivi ultronei rispetto alla domanda precedentemente formulata innanzi al Tribunale per i Minorenni e, in sede amministrativa, alla Questura. Essi, invero, nel corpo dell'atto introduttivo, hanno principalmente posto in evidenza l'integrazione sul territorio dello Stato. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno, altresì, depositato documentazione lavorativa, deducendo, pertanto, di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa. In sostanza, in sede amministrativa, i ricorrenti hanno chiesto il rilascio del permesso di soggiorno valorizzando la medesima situazione prospettata dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
in sede giurisdizionale hanno insistito per il medesimo titolo di soggiorno, allegando però circostanze del tutto ultronee rispetto alle conclusioni e producendo documentazione a supporto della domanda. Va rilevato, infine, che non può essere presa in esame la domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali, non essendo stata avanzata con il ricorso introduttivo, ma solo successivamente alla instaurazione del contraddittorio. Da tanto, non può che concludersi per il rigetto del ricorso. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• Rigetta il ricorso proposto dai ricorrenti;
• Compensa interamente le spese di lite tra le parti. 3
Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Caterina Stasi Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP avv. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.