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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE-LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
all'udienza di discussione del 22.1.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dall'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Bastianini
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F.: ), e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
APPELLATI-CONTUMACI
avverso la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28.09.2022
CONCLUSIONI
In data 22.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa ed in parziale riforma della sentenza nr. 567/2022 resa ex art. 429 c.p.c. dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Monocratico, Dott. Mario Venditti, a definizione della causa civile iscritta al nr. 1137/2022 R.G., pubblicata in data 28.09.2022, così provvedere: - Condannare, con sentenza generica, i Sigg.ri ed a pagare, in favore della comparente, Controparte_1 CP_2 pagina 1 di 8 l'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile anzidetto dalla data del 1/9/2017 a quella dell'effettivo rilascio;
- con condanna di controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c. per immotivata mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 433 c.p.c. depositato in data 11.1.2023, la (di Parte_1 seguito, per brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_1
Appello, ed proponendo gravame avverso la sentenza n. 567/2022, Controparte_1 CP_2 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28.09.2022, che, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, aveva dichiarato cessato, alla data del 31.8.2017, il contratto di comodato stipulato fra le parti il 2.9.2016, avente ad oggetto l'immobile sito in Campagnatico, fraz. Marrucheti n. 9 (censito al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 77, p.lla 70 sub 2)
e, conseguentemente, aveva condannato ed rimasti contumaci, alla Controparte_1 CP_2 sua immediata restituzione;
aveva, inoltre, rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna generica dei convenuti al pagamento, in favore della , dell'indennità per l'occupazione Parte_1 sine titulo dell'immobile anzidetto dalla data dell'1.09.2017 a quella dell'effettivo rilascio;
aveva, infine, condannato i al pagamento integrale delle spese di lite. CP_3
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – La , con ricorso ex art. 447 bis cpc, aveva convenuto in giudizio i coniugi Parte_1 CP_1
e esponendo:
[...] CP_2
- di avere, con contratto del 2.09.2016, concesso in comodato gratuito ai un CP_3 appartamento ad uso di civile abitazione ricavato nella porzione della canonica della Parrocchia medesima in loc. Marrucheti al civico 9, al fine di aiutare in via provvisoria i medesimi, che avevano riferito di essere in attesa di acquistare un'azienda agricola con annessa abitazione;
- di avere convenuto la durata del comodato de quo in 12 mesi, con termine naturale di scadenza al 31 agosto 2017, non prorogabile;
- che alla scadenza del termine anzidetto, i comodatari non avevano provveduto al rilascio dell'immobile;
- di avere, nel febbraio 2021, ovvero a distanza di quattro anni dalla scadenza del termine contrattuale, sollecitato il rilascio dell'immobile in questione;
- di aver ricevuto richiesta di proroga da parte dei ridetti coniugi, giustificata dalla asserita necessità di eseguire taluni lavori di ristrutturazione nell'abitazione da essi stessi acquistata;
- di avere chiesto, a mezzo lettera raccomandata del 6.10.2021, ai l'invio di una CP_3 relazione dalla quale fosse evincibile l'entità dei lavori de quibus ed il tempo necessario pagina 2 di 8 all'esecuzione degli stessi in modo tale da poter valutare la eventuale concessione della proroga della scadenza del termine, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro da costoro;
- di aver avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale, però, aveva avuto esito negativo stante la mancata partecipazione dei predetti coniugi;
concludeva, quindi, chiedendo di condannare i convenuti al rilascio immediato dell'immobile e, in forma generica, alla corresponsione dell'indennità di occupazione, oltre che al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1.2 – Non si costituivano in giudizio e e, sulla regolarità della Controparte_1 CP_2 notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo ed il termine di scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15);
(-) nella specie, la ricorrente aveva assolto agli oneri probatori sulla medesima incombenti ex art. 2697 c.c., avendo la stessa prodotto in giudizio il contratto di comodato del 2.09.2016 debitamente registrato - con cui era stato concesso in godimento a ed Controparte_1 CP_2
l'immobile de quo, per la durata di un anno, non ulteriormente prorogabile - ed allegando
[...]
l'inadempimento di controparte all'obbligo restitutorio ex art. 1809 c.c. al termine del rapporto;
(-) i comodatari, viceversa, rimanendo contumaci, non avevano provato l'esistenza in capo a sé stessi di alcun titolo che li legittimasse a detenere l'immobile concesso loro in godimento, cosìcché doveva ritenersi che i medesimi occupassero il bene altrui sine titulo;
(-) pertanto, doveva essere dichiarato cessato il comodato inter partes, con conseguente condanna dei convenuti alla liberazione immediata dell'immobile;
(-) per converso, doveva respingersi la domanda finalizzata ad ottenere la condanna generica dei comodatari al pagamento di un'indennità per l'occupazione illegittima dell'immobile (con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione), non potendo il danno de quo considerarsi in re ipsa, ossia implicito nel fatto stesso della mancata restituzione del bene;
(-) peraltro, la pretesa della ricorrente di vedersi ristorare il pregiudizio legato all'indebita occupazione del bene era inapprezzabile, in quanto sfornita di ogni elemento utile alla sua dimostrazione. pagina 3 di 8 Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello la per i Parte_1 seguenti motivi:
1) con il primo, deduceva l'erroneità della decisione del tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per l' occupazione illegittima dell'immobile.
A tale proposito, sosteneva l'appellante che il danno per la mancata disponibilità di un immobile da parte del proprietario è da considerarsi in re ipsa, per il solo fatto, cioè, che lo stesso venga a trovarsi nell'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo, non potendone godere direttamente ovvero indirettamente.
Deduceva, invero, l'appellante come la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza nr. 33645/2022, avesse risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale relativo alla prova del pregiudizio nell'ipotesi di occupazione sine titulo, riconoscendo la configurabilità del danno in re ipsa.
2) con il secondo, deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
2.2. – Non si costituivano in giudizio e . Controparte_1 CP_2
2.3. – Con ordinanza del 25.01.2024 veniva dichiarata la contumacia di , disposta la CP_2 rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti di e rinviata la causa per la Controparte_1 discussione ex art. 437 cpc all'udienza del 22.01.2025.
2.4. – A tale udienza, previa dichiarazione di contumacia di sulle conclusioni Controparte_1 dell'appellante precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che la parte rinunciava a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
L'esame del gravame
3 - L'appello è infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1. – Quanto al primo motivo, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui “il danno per la mancata disponibilità di un immobile da parte del proprietario dello stesso è in re ipsa, per il solo fatto, cioè, che lo stesso è nell''impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo, non potendone godere direttamente ovvero indirettamente, vedendo con ciò compromessa la facoltà di godimento di un bene che costituisce il contenuto del diritto di proprietà
pagina 4 di 8 (parlandosi in tal senso del danno inteso quale danno emergente e non quale lucro cessante)”
(cfr. atto di appello, pag. 7).
3.1.1. – In realtà, tale impostazione non tiene conto di quanto affermato nella sentenza n.
33645/2022 (pur citata dall'appellante), dove le Sezioni Unite hanno stabilito, tra l'altro, che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Tale danno, in caso di impossibilità di fornire una prova del suo preciso ammontare, può essere anche liquidato dal giudice in via equitativa. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era venuto a creare, in particolare, tra la Seconda e la Terza
Sezione Civile ed illustrandone le ragioni teoriche, hanno ribadito la differenza tra tutela reale e tutela risarcitoria. In relazione a quest'ultima, in particolare, la sentenza ha chiarito che, se «la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici» (cfr., da ultimo, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 25694/2024).
Ne è derivata l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
3.1.2. – Nella specie, è evidente che la non abbia assolto al suo onere di allegazione. Parte_1
Difatti, negli scritti difensivi dell'odierna appellante è del tutto carente la deduzione di circostanze relative alla lesione che essa avrebbe subito per il mancato godimento dell'immobile come pagina 5 di 8 conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva dello stesso da parte dei coniugi
CP_3
L'originaria ricorrente, invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata a richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione senza niente allegare.
Nessuna circostanza è stata dedotta in merito alla ipotetica perdita patrimoniale subita in ordine alla concreta possibilità di godere direttamente o indirettamente del bene.
Niente è stato detto circa la volontà/intenzione della Parrocchia di alienare il bene, di concederlo in locazione ad altri o di usufruirne direttamente per il soddisfacimento di esigenze proprie.
Tale deficit di allegazione caratterizza anche l'atto di appello, essendosi l'impugnante limitata a riportare i principi di diritto coniati dalle Sezioni Unite, di cui ha peraltro fornito un'interpretazione errata (ritenendo che il danno da occupazione sine titulo sia in re ipsa), senza offrire alcun elemento idoneo a superare il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata che, pur emessa prima del citato arresto giurisprudenziale, ha correttamente evidenziato che “la pretesa del ricorrente a vedersi ristorare il pregiudizio legato all'indebita occupazione del bene è inapprezzabile, in quanto sfornita di ogni elemento utile a delibare in primis l'insorgenza di un pregiudizio economico derivatole dall'illegittima detenzione dell'immobile da parte dei comodatari”.
Del resto, il massimo organo nomofilattico, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, ha pure evidenziato: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.11.2022, n. 33645).
Nel caso in esame, la non ha mai allegato l'intenzione di mettere a reddito l'immobile – Parte_1 ed, anzi, proprio la concessione in comodato del bene è, di per sé, incompatibile con l'intenzione di trarre un'utilità economica dallo stesso – né di utilizzarlo, il che rendeva evidente l'infondatezza della domanda proprio sotto il profilo assertivo.
Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2 – Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
pagina 6 di 8 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 30.5.2024, n. 15232).
Nella specie, la domanda proposta dalla Parrocchia è stata accolta solo in parte, sicché, già solo per questo motivo, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dei Per_1
[...]
A ciò si aggiunga che gli odierni appellati, rimanendo contumaci, hanno tenuto un atteggiamento processuale di sostanziale desistenza, il che rende arduo ravvisare nei loro confronti i requisiti della mala fede e/o della colpa grave necessari ai fini dell'invocata condanna.
Peraltro, alcun automatismo è possibile rinvenire tra la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Difatti, non solo l'art. 12-bis del d.lgs n. 28/2010 (il cui comma 3 stabilisce “con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”), introdotto dal d.lgs. n. 149/22, è destinato a trovare applicazione solo dal 30.6.2023 (mentre, nella specie, il procedimento di mediazione è stato svolto in data 23.2.2022), ma, inoltre, tale norma attribuisce un potere esclusivamente discrezionale al giudice che presuppone, in ogni caso, l'integrale soccombenza della parte, nella specie non ravvisabile.
Quindi, se è vero che il tribunale non si è pronunciato sulla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla , è altrettanto vero che la stessa doveva ritenersi implicitamente rigettata a Parte_1 seguito dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28.09.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 2) nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE-LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
all'udienza di discussione del 22.1.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dall'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Bastianini
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F.: ), e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
APPELLATI-CONTUMACI
avverso la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28.09.2022
CONCLUSIONI
In data 22.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa ed in parziale riforma della sentenza nr. 567/2022 resa ex art. 429 c.p.c. dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Monocratico, Dott. Mario Venditti, a definizione della causa civile iscritta al nr. 1137/2022 R.G., pubblicata in data 28.09.2022, così provvedere: - Condannare, con sentenza generica, i Sigg.ri ed a pagare, in favore della comparente, Controparte_1 CP_2 pagina 1 di 8 l'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile anzidetto dalla data del 1/9/2017 a quella dell'effettivo rilascio;
- con condanna di controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c. per immotivata mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 433 c.p.c. depositato in data 11.1.2023, la (di Parte_1 seguito, per brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_1
Appello, ed proponendo gravame avverso la sentenza n. 567/2022, Controparte_1 CP_2 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28.09.2022, che, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, aveva dichiarato cessato, alla data del 31.8.2017, il contratto di comodato stipulato fra le parti il 2.9.2016, avente ad oggetto l'immobile sito in Campagnatico, fraz. Marrucheti n. 9 (censito al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 77, p.lla 70 sub 2)
e, conseguentemente, aveva condannato ed rimasti contumaci, alla Controparte_1 CP_2 sua immediata restituzione;
aveva, inoltre, rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna generica dei convenuti al pagamento, in favore della , dell'indennità per l'occupazione Parte_1 sine titulo dell'immobile anzidetto dalla data dell'1.09.2017 a quella dell'effettivo rilascio;
aveva, infine, condannato i al pagamento integrale delle spese di lite. CP_3
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – La , con ricorso ex art. 447 bis cpc, aveva convenuto in giudizio i coniugi Parte_1 CP_1
e esponendo:
[...] CP_2
- di avere, con contratto del 2.09.2016, concesso in comodato gratuito ai un CP_3 appartamento ad uso di civile abitazione ricavato nella porzione della canonica della Parrocchia medesima in loc. Marrucheti al civico 9, al fine di aiutare in via provvisoria i medesimi, che avevano riferito di essere in attesa di acquistare un'azienda agricola con annessa abitazione;
- di avere convenuto la durata del comodato de quo in 12 mesi, con termine naturale di scadenza al 31 agosto 2017, non prorogabile;
- che alla scadenza del termine anzidetto, i comodatari non avevano provveduto al rilascio dell'immobile;
- di avere, nel febbraio 2021, ovvero a distanza di quattro anni dalla scadenza del termine contrattuale, sollecitato il rilascio dell'immobile in questione;
- di aver ricevuto richiesta di proroga da parte dei ridetti coniugi, giustificata dalla asserita necessità di eseguire taluni lavori di ristrutturazione nell'abitazione da essi stessi acquistata;
- di avere chiesto, a mezzo lettera raccomandata del 6.10.2021, ai l'invio di una CP_3 relazione dalla quale fosse evincibile l'entità dei lavori de quibus ed il tempo necessario pagina 2 di 8 all'esecuzione degli stessi in modo tale da poter valutare la eventuale concessione della proroga della scadenza del termine, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro da costoro;
- di aver avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale, però, aveva avuto esito negativo stante la mancata partecipazione dei predetti coniugi;
concludeva, quindi, chiedendo di condannare i convenuti al rilascio immediato dell'immobile e, in forma generica, alla corresponsione dell'indennità di occupazione, oltre che al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1.2 – Non si costituivano in giudizio e e, sulla regolarità della Controparte_1 CP_2 notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo ed il termine di scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15);
(-) nella specie, la ricorrente aveva assolto agli oneri probatori sulla medesima incombenti ex art. 2697 c.c., avendo la stessa prodotto in giudizio il contratto di comodato del 2.09.2016 debitamente registrato - con cui era stato concesso in godimento a ed Controparte_1 CP_2
l'immobile de quo, per la durata di un anno, non ulteriormente prorogabile - ed allegando
[...]
l'inadempimento di controparte all'obbligo restitutorio ex art. 1809 c.c. al termine del rapporto;
(-) i comodatari, viceversa, rimanendo contumaci, non avevano provato l'esistenza in capo a sé stessi di alcun titolo che li legittimasse a detenere l'immobile concesso loro in godimento, cosìcché doveva ritenersi che i medesimi occupassero il bene altrui sine titulo;
(-) pertanto, doveva essere dichiarato cessato il comodato inter partes, con conseguente condanna dei convenuti alla liberazione immediata dell'immobile;
(-) per converso, doveva respingersi la domanda finalizzata ad ottenere la condanna generica dei comodatari al pagamento di un'indennità per l'occupazione illegittima dell'immobile (con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione), non potendo il danno de quo considerarsi in re ipsa, ossia implicito nel fatto stesso della mancata restituzione del bene;
(-) peraltro, la pretesa della ricorrente di vedersi ristorare il pregiudizio legato all'indebita occupazione del bene era inapprezzabile, in quanto sfornita di ogni elemento utile alla sua dimostrazione. pagina 3 di 8 Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello la per i Parte_1 seguenti motivi:
1) con il primo, deduceva l'erroneità della decisione del tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per l' occupazione illegittima dell'immobile.
A tale proposito, sosteneva l'appellante che il danno per la mancata disponibilità di un immobile da parte del proprietario è da considerarsi in re ipsa, per il solo fatto, cioè, che lo stesso venga a trovarsi nell'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo, non potendone godere direttamente ovvero indirettamente.
Deduceva, invero, l'appellante come la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza nr. 33645/2022, avesse risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale relativo alla prova del pregiudizio nell'ipotesi di occupazione sine titulo, riconoscendo la configurabilità del danno in re ipsa.
2) con il secondo, deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
2.2. – Non si costituivano in giudizio e . Controparte_1 CP_2
2.3. – Con ordinanza del 25.01.2024 veniva dichiarata la contumacia di , disposta la CP_2 rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti di e rinviata la causa per la Controparte_1 discussione ex art. 437 cpc all'udienza del 22.01.2025.
2.4. – A tale udienza, previa dichiarazione di contumacia di sulle conclusioni Controparte_1 dell'appellante precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che la parte rinunciava a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
L'esame del gravame
3 - L'appello è infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1. – Quanto al primo motivo, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui “il danno per la mancata disponibilità di un immobile da parte del proprietario dello stesso è in re ipsa, per il solo fatto, cioè, che lo stesso è nell''impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo, non potendone godere direttamente ovvero indirettamente, vedendo con ciò compromessa la facoltà di godimento di un bene che costituisce il contenuto del diritto di proprietà
pagina 4 di 8 (parlandosi in tal senso del danno inteso quale danno emergente e non quale lucro cessante)”
(cfr. atto di appello, pag. 7).
3.1.1. – In realtà, tale impostazione non tiene conto di quanto affermato nella sentenza n.
33645/2022 (pur citata dall'appellante), dove le Sezioni Unite hanno stabilito, tra l'altro, che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Tale danno, in caso di impossibilità di fornire una prova del suo preciso ammontare, può essere anche liquidato dal giudice in via equitativa. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era venuto a creare, in particolare, tra la Seconda e la Terza
Sezione Civile ed illustrandone le ragioni teoriche, hanno ribadito la differenza tra tutela reale e tutela risarcitoria. In relazione a quest'ultima, in particolare, la sentenza ha chiarito che, se «la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici» (cfr., da ultimo, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 25694/2024).
Ne è derivata l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
3.1.2. – Nella specie, è evidente che la non abbia assolto al suo onere di allegazione. Parte_1
Difatti, negli scritti difensivi dell'odierna appellante è del tutto carente la deduzione di circostanze relative alla lesione che essa avrebbe subito per il mancato godimento dell'immobile come pagina 5 di 8 conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva dello stesso da parte dei coniugi
CP_3
L'originaria ricorrente, invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata a richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione senza niente allegare.
Nessuna circostanza è stata dedotta in merito alla ipotetica perdita patrimoniale subita in ordine alla concreta possibilità di godere direttamente o indirettamente del bene.
Niente è stato detto circa la volontà/intenzione della Parrocchia di alienare il bene, di concederlo in locazione ad altri o di usufruirne direttamente per il soddisfacimento di esigenze proprie.
Tale deficit di allegazione caratterizza anche l'atto di appello, essendosi l'impugnante limitata a riportare i principi di diritto coniati dalle Sezioni Unite, di cui ha peraltro fornito un'interpretazione errata (ritenendo che il danno da occupazione sine titulo sia in re ipsa), senza offrire alcun elemento idoneo a superare il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata che, pur emessa prima del citato arresto giurisprudenziale, ha correttamente evidenziato che “la pretesa del ricorrente a vedersi ristorare il pregiudizio legato all'indebita occupazione del bene è inapprezzabile, in quanto sfornita di ogni elemento utile a delibare in primis l'insorgenza di un pregiudizio economico derivatole dall'illegittima detenzione dell'immobile da parte dei comodatari”.
Del resto, il massimo organo nomofilattico, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, ha pure evidenziato: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.11.2022, n. 33645).
Nel caso in esame, la non ha mai allegato l'intenzione di mettere a reddito l'immobile – Parte_1 ed, anzi, proprio la concessione in comodato del bene è, di per sé, incompatibile con l'intenzione di trarre un'utilità economica dallo stesso – né di utilizzarlo, il che rendeva evidente l'infondatezza della domanda proprio sotto il profilo assertivo.
Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2 – Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
pagina 6 di 8 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 30.5.2024, n. 15232).
Nella specie, la domanda proposta dalla Parrocchia è stata accolta solo in parte, sicché, già solo per questo motivo, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dei Per_1
[...]
A ciò si aggiunga che gli odierni appellati, rimanendo contumaci, hanno tenuto un atteggiamento processuale di sostanziale desistenza, il che rende arduo ravvisare nei loro confronti i requisiti della mala fede e/o della colpa grave necessari ai fini dell'invocata condanna.
Peraltro, alcun automatismo è possibile rinvenire tra la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Difatti, non solo l'art. 12-bis del d.lgs n. 28/2010 (il cui comma 3 stabilisce “con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”), introdotto dal d.lgs. n. 149/22, è destinato a trovare applicazione solo dal 30.6.2023 (mentre, nella specie, il procedimento di mediazione è stato svolto in data 23.2.2022), ma, inoltre, tale norma attribuisce un potere esclusivamente discrezionale al giudice che presuppone, in ogni caso, l'integrale soccombenza della parte, nella specie non ravvisabile.
Quindi, se è vero che il tribunale non si è pronunciato sulla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla , è altrettanto vero che la stessa doveva ritenersi implicitamente rigettata a Parte_1 seguito dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28.09.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 2) nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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