CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore;
, nato ad [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Neri;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), successore a titolo universale di Controparte_1 P.IVA_2
e per essa la procuratrice (C.F. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura
1 in atti, dall'avv. Giovanni Luca Murru;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 c.p.c., all'esito dell'udienza del
21 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto n. 4802/2022, emesso dal Parte_3
Tribunale di Catania il 26/10/2022, a mezzo del quale veniva loro ingiunto, nelle rispettive qualità di debitore principale e fideiussori, il pagamento, in favore di Controparte_4
creditrice in forza dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 tub, dell'importo
[...] complessivo di €. 195.564,62, oltre ad interessi e spese, dovuto a saldo del conto corrente n. 0160429 del giorno 11/1/2003, ed in forza del mutuo chirografario n. 6119751 del
14/5/2018. Contratti, questi, stipulati da con Credito Siciliano s.p.a., cui era Parte_1
succeduto a titolo universale la cedente Parte_4
Eccepivano gli opponenti il difetto di titolarità del credito in capo ad CP
, non essendovi prova che il credito vantato rientrasse fra quelli effettivamente
[...]
ceduti da Parte_4
Contestavano, poi, l'ammontare delle somme ingiunte, chiedendo la revoca del decreto opposto.
L'opposta non si costituiva in giudizio, ma interveniva, giusta il disposto dell'art. 111
c.p.c., che assumeva di avere acquistato a titolo particolare (giusta atto di CP_2
scissione parziale) da una serie di attività e passività, ivi Controparte_4
compreso il credito oggetto di causa.
contestava le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto. CP_2
Con sentenza n. 4400/2024 del 18 settembre 2024 il Tribunale adito, pronunciata l'estromissione dal giudizio di rigettava l'opposizione, regolando Controparte_4
le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
interposto appello sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio successore a titolo universale di Controparte_1
2 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel ritenere sussistente la titolarità del credito in capo a Controparte_5
che il primo giudice non ha opportunamente distinto la questione della
[...]
prova della cessione del credito da quella afferente la comunicazione al debitore;
che, nel caso di specie, difettava la prova della cessione del credito, non risultando dalla documentazione prodotta che il credito oggetto di causa fosse stato oggetto del trasferimento: l'avviso prodotto da infatti, “non consentiva di identificare CP_2 con precisione il credito oggetto di controversia, con la conseguenza che l'odierna appellata non ha fornito prova della titolarità del diritto”.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “sulle contestazioni relative al difetto di titolarità
e di legittimazione attiva, deve rilevarsi che in atti sono stati depositati la G.U. contenente
l'avviso di cessione ed una dichiarazione della società cedente relativa all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nella predetta cessione e che tale documentazione
è sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale creditore precettante (…) l'avviso consente comunque
l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, unitamente al compendio documentale in atti, permette comunque l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione”, e che al fine di “dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta)
(…) è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Epperò, l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5/10/2021, in atti versato da CP_2
riguarda tutt'altra cessione, ovverosia quella intervenuta fra
[...] Controparte_6
[...
[...] ed Intesa San Paolo, non essendo stato prodotto, invece, l'estratto della Gazzetta
[...]
Ufficiale del 22 agosto 2020, cui faceva riferimento in seno al proprio atto di CP_2
costituzione e che, a suo dire, avrebbe dimostrato la cessione intervenuta fra
[...]
e Controparte_4 Pt_4 Parte_4
Rimane, in tal modo, da verificare se possa essere sufficiente, al fine di dimostrare la dedotta cessione, la dichiarazione in atti, datata 10/1/2023 (cui invero il Tribunale non ha fatto riferimento), a firma del “quadro direttivo del servizio supporto legale crediti di
[...]
(successore a titolo universale di a sua volta successore a titolo CP_7 CP_8
universale di ) comunica, ad un destinatario non indicato, che Parte_4
“mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2020 n. 98 – Parte
Seconda, le ragioni di credito (…) vantate da (Cedente), oggi Crédit Agricole CP_9
Italia s.p.a., nei confronti della società in oggetto ( , sono state cedute Controparte_10
a (…) Per effetto della suddetta cessione, realizzata in conformità Controparte_4
a quanto disposto dall'art. 25 TUB, confermiamo dunque che la titolarità del credito e le attività conseguenti sono ora in capo al Cessionario”.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
Ed invero, siffatta comunicazione, proveniente da un terzo estraneo al giudizio, presumibilmente destinata a , che l'ha prodotta in giudizio, presuppone l'avvenuto CP_2 perfezionamento della cessione e l'inclusione del credito vantato fra quelli oggetto del contratto. Circostanza che, tuttavia, è inidonea a comprovare, trattandosi di un mero elemento indiziario privo dei caratteri di cui all'art. 2729 c.c.
Vanno dichiarati assorbiti, di conseguenza, i residui motivi del gravame, a mezzo dei quali viene ribadita l'eccezione di decadenza della fideiussione e la questione della quantificazione del credito.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 4400/2024 in data 18/9/2024 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4802/2022, emesso dal
4 Tribunale di Catania il 26/10/2022;
- condanna a rifondere, in favore degli appellanti, le spese Controparte_1 di entrambi i gradi, che liquida in €. 7.100,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €. 5.000,00 per compensi del presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
23 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
5