Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie riunite iscritte al n. 4177/2023 e 6168/2023 RG
TRA
, nato a [...] il [...]; nato a [...] il Parte_1 Parte_2
26.11.1963, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Marchetti;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giulio Pepe;
resistente
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti, con distinti ricorsi riuniti in corso di causa ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c, allegavano di essere dipendenti del e di essere assegnati alle mansioni di CP_1 CP_1
Guardia Particolare Giurata Comunale (d'ora innanzi anche GPG) e come tali inquadrati nell'area vigilanza, III Settore Polizia locale, la cui dirigenza è affidata al Comandante, dott. Per_1
[...]
Esponevano che i compiti della GPG sono analiticamente descritti nel “Regolamento del servizio GPG ” adottato dal all'atto della istituzione (2012) di questo corpo/servizio, essendovi tra CP_1 questi compiti la custodia e vigilanza dei beni del patrimonio comunale.
Allegavano che, in occasione delle tornate elettorali, sono chiamati, con i colleghi della Polizia
Municipale, anche a vigilare e custodire il materiale per lo svolgimento delle operazioni di voto (es. schede elettorali, registri di seggio, ecc.); che in queste occasioni rispondono alle direttive del
Comandante e della dott.ssa dirigente del VIII Settore “Ufficio Per_1 Persona_2
Elettorale”; che lo svolgimento di lavoro straordinario (assai frequente, fisiologico, in occasione delle elezioni) è autorizzato, per quanto di ragione e competenza, dalle due figure dirigenziali, specificando che le ore di straordinario autorizzate si sommano tra loro per garantire il normale ed ininterrotto servizio funzionale alle operazioni di allestimento, voto e scrutinio.
Rappresentavano che, in occasione delle elezioni politiche del settembre 2022, il comune di CP_1 aveva organizzato le operazioni preliminari nell'Ufficio Elettorale ubicato presso l'edificio in via Pio XII e che tra i destinatari dell'ordine autorizzativo di svolgimento di ore di straordinario vi erano anche essi ricorrenti.
Allegavano che nelle giornate precedenti il giorno delle votazioni (25 settembre 2022) erano stati in servizio, come dimostrato dai dati estratti dal rilevatore di presenza (cd. Marcatempo), osservando i turni specificati in ricorso, effettuando il ricorrente lavoro straordinario il sabato (24 Parte_1 settembre) dalle 14.55 alle 19.03 e la domenica (25 settembre) dalle 14.53 alle 23.02 ed effettuando
1
Allegavano che veniva trasmessa una nota, a firma del dott. indirizzata alle GG.PP.GG. Per_1 cui si richiedeva “…di produrre, singolarmente, dettagliata relazione di servizio su eventuali prestazioni di lavoro straordinario notturno, specificando, data, sede comunale vigilata e la postazione di rilevazione della presenza in servizio”.
Esponevano che rispondevano precisando le ore di straordinario effettuate.
Deducevano che il 09.11.2022 veniva notificata ad essi ricorrenti una “sorprendente” nota di contestazione disciplinare con la quale così è stato dedotto: “…il dirigente del Settore III dott. con nota interno n.75769 del 3.11.2022 (…) chiedeva l'avvio del Persona_1 procedimento per l'applicazione di sanzione disciplinare (…) sulla scorta di timbrature di ingresso e di uscita in servizio, durante lo svolgimento di lavoro straordinario non autorizzato;
risulta timbrato l'ingresso in servizio in data 23/09/2022 alle ore 19.38 ed in uscita in data 24.09.2022 alle ore 07.19 in assenza di apposita disposizione di servizio e senza che abbia di fatto prestato (durante la notte), nella sede comunale di via Pio XII alcuna attività in favore dell'Ente”. Esponevano che la nota così prosegue “….tale comportamento, se accertato comporta le violazioni art. 55 quater, co.1°, lett. A), D. Lgs 165/01 e dell'art. 57, co. 3°, lett. E), CCNL Funzioni Locali del Parte 21.05.2018 ”, specificando che “…dei fatti addebitati il Segretario (Presidente ) è venuto a conoscenza in data 03.11.2022 tramite comunicazione del dirigente dott. (…)”. Persona_1
Allegavano che, alla data di convocazione innanzi l'UPD, il 15.12.2022, rappresentavano che la notte tra il 23 ed il 24 settembre 2022, in occasione dei preparativi delle elezioni politiche, non avevano svolto alcuna prestazione di lavoro notturno e che, come ictu oculi evidente, si trattava di un mero errore nell'uso del badge personale.
Deducevano che si trattava di un errore veniale;
che la dirigente del VIII Settore, dott.ssa Per_2 con propria nota (75223/22 del 02.11.22) aveva trasmesso al dott. le disposizioni di Per_1 servizio prot. n. 64795 e 64797 del 23.09.2022, comunicando che dalle sue verifiche non erano emerse violazioni del codice di comportamento del pubblico impiegato, specificando “…sono in corso le verifiche a cura del “Controllo marcature”, gruppo appositamente istituito con propria disposizione, atteso che eventuali violazioni di diritto del Codice di Disciplina, che alla scrivente allo stato non risultano … ”).
Deducevano che, nonostante la semplicità della vicenda (erronea marcatura del rilevatore di presenza), nonostante il chiarimento istruttorio, nonostante l'assenza di qualsivoglia danno per Parte l'ente comunale, il convenuto, il suo , ha adottato un provvedimento illegittimo. Rappresentavano che l'UPD ha così disposto: “(…) ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione disciplinare (…) visti gli artt. 55 e 55bis del d.lgs.30 marzo
2001 n.165 e il d.lgs. n.75/2017; visto il CCNL vigente, visto il codice di comportamento dei dipendenti comunali;
irroga al dipendente la sanzione disciplinare: SOSPENSIONE DAL
LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER MESI 3 (TRE), ai sensi dell'art.58 co,. 1, lett. e) del CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali. (…)”.
Esponevano che il provvedimento, privo in sé di alcuna motivazione e/o spiegazione, richiama i verbali del 19.01.2023 e del 23.02.2023; che solo dalla lettura di questi allegati, in particolare quello della seduta del 23 febbraio, emerge la natura ingannevole, pretestuosa e autocelebrativa delle motivazioni assunte a fondamento del provvedimento: “(…) Preso atto della nota prot. n.11651 del 15/2/2023 della Dirigente dott.ssa si evince che il dipendente …. non ha consumato Persona_2
2 tutte le ore di straordinario autorizzate dal Settore VIII Servizio Elettorale (ore 17) nel periodo indicato con autorizzazione prot. n.64797 del 23.02.2022 a firma della stessa Dirigente, mentre ha consumato tutte le ore autorizzate dal Settore P.M. Si evidenzia che le ore non contabilizzate nello straordinario elettorale del Settore VIII avrebbero consentito al dipendente, se ciò non fosse stato rilevato dalla P.M., il pagamento di tutte le ore autorizzate con la nota sopra indicata. Pertanto, pur non essendosi consumato un danno contabile per l'amministrazione, si palesa senza dubbio una condotta del dipendente mirante ad indurre in errore l'amministrazione relativamente alla presenza durante il servizio di straordinario elettorale. Considerando l'unicità dell'evento e la mancanza di precedenti in capo al dipendente si ritiene di derubricare la sanzione richiamata nella contestazione di addebito da licenziamento a sospensione 3 (tre) mesi dal servizio e dalla retribuzione (…)”. Deducevano l'errata applicazione dell'art. 55 bis D. Lgs 165/01, l'irregolarità della composizione del Collegio UPD, la violazione del principio di terzietà, contestando la partecipazione al collegio disciplinare, presieduto dal Segretario Generale dott. anche del dott. Per_3 Persona_1 dirigente del III Settore P.M., promotore della contestazione disciplinare.
Deducevano che la sanzione è illegittima per violazione di norme imperative e contrattuali collettive, esponendo che l'art. 55 quater, co. 1°, lett. a), D. Lgs.156/01 sanziona con il licenziamento la “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (…)”, specificando (co. 1°bis) che
“costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso (…)”, richiedendo la fattispecie la volontà del dipendente di “far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione”,
Esponevano che non vi era alcun intendimento fraudolento, ma solo un mero errore di timbratura, uno sbaglio veniale nell'utilizzo del proprio badge. Esponevano che l' aveva fondato la sanzione anche sulla pretesa Controparte_2 violazione del 3° comma dell'art. 57, lettera e), del contratto collettivo di categoria: “[…] rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente […]”.
Allegavano che il ha scelto di utilizzare un sistema elettronico (Halley) dotando Controparte_1
i propri dipendenti di una tessera magnetica (badge) munita di microchip, da “appoggiare” sul terminale con cellule per l'ingresso e per l'uscita; che il sistema rileva la presenza del dipendente riportando la data e l'orario (ora e minuto).
Deducevano che nelle operazioni di rilevazione il dipendente (genericamente inteso) può commettere errori nell'appoggiare il proprio badge al terminale, registrando “ingresso” in luogo di
“uscita”, o viceversa, errori che non sono rilevati dal sistema ma che, tuttavia, sono neutralizzati/corretti dall'intervento del funzionario che, previa una verifica anche sommaria, espunge o corregge i dati erronei, restituendo il dato corretto alla contabilizzazione.
Deducevano che il dato rilevato dal sistema in data 23/09/2022 ed in data 24/09/2022 è inquinato dalla impossibilità di acquisire la esatta cronologia della registrazione dei dati di ingresso e/o uscita;
infatti il rilevatore Halley non riporta anche i secondi, di tal che non si può comprendere quale sia l'esatta sequenza di due marcature eseguite nello stesso minuto e pertanto la rilevazione dei dati acquisiti dal convenuto è inutilizzabile.
Esponevano che emerge solo l'errato uso di uno strumento di lavoro di elevata criticità che, in linea
3 di subordine e senza ammissione di responsabilità, nella corretta applicazione del principio di gradualità e proporzionalità, in mancanza di danno per l'amministrazione, in mancanza di precedenti disciplinari (tanto meno specifici), avrebbe potuto esporre alle (eventuali) conseguenze di cui all'art. 59, comma 3°, lett. d), per cui è prevista (ove dimostrato il fondamento della contestazione) la “…sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”. .
Chiedevano di revocare il provvedimento disciplinare ed, in subordine, applicare la sanzione del minimo del rimprovero verbale o scritto, ovvero sino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, come prevista dall'art. 59, co. 3°, CCNL Funzioni locali del 21.5.2018. Si costituiva tempestivamente l'ente pubblico resistente rappresentando che il comportamento adottato dal dirigente dott. è stato di puntuale segnalazione del fatto addebitato ed Per_1 alcuna violazione del tenore della norma di cui all'art. 55 bis TUPI risulta perpetrata, stante la ratio della norma stessa che impone l'obbligo di astensione “quando il soggetto sia portatore di interessi personali, anche soltanto potenzialmente, confliggenti o divergenti rispetto all'interesse generale affidato alle cure dell'organo di appartenenza”. Deduceva che è stato infatti evidenziato che “l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza al quale ogni P.A. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione”.
Deduceva che il conflitto di interessi va provato, fosse anche nella sua potenzialità, non potendosi pensare che possa sussistere un conflitto di interesse nell'istruire un procedimento disciplinare, tra l'altro all'interno di un organo collegiale, avviato a seguito di segnalazione del responsabile della struttura a cui appartiene il dipendente.
Deduceva che altrettanto infondata è la censura mossa all'operato della PA, ritenendo che l'ente comunale abbia erroneamente applicato l'art. 55 quater, co. 1°, lett. a), D. Lgs.156/01 T.U.P.I., in quanto è pacifico che i ricorrenti hanno attestato l'ingresso alle ore 19.38 del giorno 23/09/2022 e l'uscita alle ore 07.19 del 24/09/2022 (cfr. report stampe delle presenze).
Aggiungeva che gli stessi ricorrenti non avevano consumato tutte le ore di straordinario autorizzate dal VIII settore, quello per il quale era stata svolta l'attività presso la struttura dell'ex Tribunale di
Casoria, in via Pio XII, avendo quindi la possibilità di svolgere lavoro straordinario.
Rappresentava che, altrettanto pacifico, è che la liquidazione del compenso per il lavoro straordinario non necessita della richiesta da parte del dipendente che lo ha svolto, bensì la semplice ricostruzione delle ore lavorate, attestate ovviamente dall'esame dei marcatempo. Esponeva che, infine, è pacifico che i ricorrenti non avevano svolto in quell'orario alcuna attività lavorativa di tal che se l'ufficio di PM, nella persona del Dirigente dott. non avesse Per_1 provveduto ad esaminare l'andamento delle presenze e, quindi, la esatta ricostruzione delle ore lavorate, non essendo necessaria la richiesta di liquidazione dell'operatore, e non avendo peraltro consumato le ore di straordinario autorizzate dal VIII settore, l'ufficio preposto, avendo contezza delle ore lavorate per effetto delle timbrature di presenza, avrebbe liquidato il compenso per il lavoro straordinario mai espletato.
Specificava che le ore di straordinario autorizzate dal settore VIII, al personale appartenente ad altro settore, erano relative alle operazioni indicate dalla per la tornata elettorale, con la CP_3 conseguenza che oltre agli operatori comunali, vi erano svariati dipendenti delle forze dell'ordine, per cui vi era necessità di svariate unità operative;
che in tale contesto appare ovvio che le attività
4 di controllo erano limitate alla rilevazione dei marcatempo, così come effettivamente e concretamente eseguito dal VIII Settore.
Aggiungeva che nella fattispecie in esame l'accertamento che nel giorno 23 settembre 2022 dalle ore 20.00 alle ore 8.00 presso la sede comunale di Via Pio XII non vi era altro personale, oltre i tre sottoscrittori della relazione di servizio 75769/2022 (cfr. doc. in atti), ha consentito quindi di appurare che la timbratura dei ricorrenti attestava la falsa presenza al lavoro.
Deduceva che la attestazione di presenza era stata eseguita dai ricorrenti per ben due volte, sia all'entrata (19.38) che all'uscita (07.19).
In particolare modo i ricorrenti avevano utilizzato il badge in uscita alle ore 19.30, alla fine del turno di lavoro espletato, ed una seconda volta in entrata, alle ore 19.38.
Specificava che l'apparecchiatura in dotazione al presenta un display con ai Controparte_1 lati opposti le sezioni “ingresso” ed “uscita”.
Evidenziava che, qualora il dipendente, al termine del turno abbia per errore poggiato il badge all'ingresso piuttosto che all'uscita, ma così non è come emerge dal report timbrature, una volta resosi conto dell'errore, avrebbe dovuto “passare” nuovamente il badge sul lato corretto e riferire dell'errore perpetrato, che rendeva incongrua l'operazione: “due ingressi ed una uscita!”
Nel caso che ci occupa quindi i ricorrenti, terminato il turno alle 19.30 passavano correttamente il badge sul display nella sezione “uscita” ma poi, alle 19.38, otto minuti dopo, passavano nuovamente il badge, questa volta sulla sezione del display “entrata”. Inoltre il giorno seguente passavano il badge sulla sezione “uscita”, così completando la operazione iniziata il giorno precedente, e ripassavano nuovamente il badge sulla sezione
“ingresso”.
Specificava che, infatti, osservavano il giorno 24.09.2022 il turno 7.30/13.30.
Deduceva che i ricorrenti avevano passato il badge sul lato corretto, uscita, alle 19.30 ma poi - chissà per quale motivo - alle 19.38, otto minuti dopo, avrebbero compiuto la stessa operazione sul lato errato (entrata); ciò senza considerare che il giorno seguente, all'atto dell'ingresso al lavoro, alle ore 07.19, effettuavano due operazioni, la prima in uscita e la seconda in entrata.
Specificava che quindi soltanto, come detto, i controlli eseguiti dall'ufficio PM hanno consentito di evitare che il danno a carico dell'ente comunale si consumasse. Rilevava che la liquidazione non era stata effettuata, ma ciò non incide sull'applicabilità della norma di cui all'art. 55 comma 21 lett. A) d. lgs. 165/2001 che richiede la falsa attestazione della presenza in servizio, non già che da essa sia derivato il danno all'ente pubblico.
Aggiungeva che se era vero che i ricorrenti avevano riscontrato la nota di chiarimenti inviata dal dott. nella comunicazione, però, diversamente da quando dedotto in ricorso, i ricorrenti Per_1 affermavano di aver svolto straordinario per l'VIII settore, demandando alla dirigente dott.ssa
[...] la esatta individuazione delle ore di straordinario espletate. Per_2
Specificava che privo di pregio appare allora il tentativo di attribuire alla dichiarazione della dott.ssa dirigente VIII Settore, la certificazione della regolarità del comportamento, Per_2 atteso che, nella nota dal suo ufficio indirizzata al dott. vengono evidenziati i Per_1 provvedimenti con cui si era autorizzato lo straordinario ai GPG proprio per le giornate dal 22/09 al 25/09, e l'accertamento, demandato al “controllo marcature”, gruppo ad hoc costituito, che si stava ancora eseguendo, tant'è che le indagini ancora non erano state completate.
Specificava che, quindi, non vi è alcun passaggio nel quale si attesta la regolarità del comportamento dei ricorrenti, aggiungendo che, d'altronde, non poteva essere altrimenti, potendo
5 l'ufficio attestare solo l'avvenuta rilevazione delle presenze durante il concitato periodo elettorale presso la sede di Via Pio XII.
Deduceva che non vi è chi non veda come il provvedimento disciplinare sia stato coerentemente adottato dall'amministrazione comunale la quale, effettuati gli opportuni accertamenti, ha preso atto della illegittima rilevazione delle presenze da parte dei ricorrenti, con la conseguenza che, se non vi fossero stati i detti accertamenti, gli stessi ricorrenti avrebbero potuto avere la liquidazione del compenso per lo straordinario, mai espletato.
Specificava che ciò che interessa è l'obiettiva possibilità di arrecare pregiudizio all'ente, alterando o comunque attestando falsamente la presenza, come disposto espressamente dall'art. 55 quater comma 1 lett. a del d. lgs. 165/2001.
Deduceva che le osservazioni in ordine ad una presunta inattendibilità del sistema di rilevazione, che non consentirebbe una corretta espunzione dei dati, mancando l'indicazione dei secondi, appare assolutamente fuorviante e irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto dalla stampa delle timbrature del periodo, emerge che i ricorrenti il giorno 23/9 sono usciti alle 19.30 ed entrati alle 19.38; il giorno 24/9 sono usciti alle 07.19 ed entrati alle 07.19.
Specificava che la presenza o meno dei secondi non influisce sul dato, atteso che la priorità della operazione è cronologicamente determinata dal sistema che, infatti, per la operazione del 24/9 ha indicato dapprima l'uscita delle 07.19 e poi l'ingresso delle 07.19, osservando che l'orario di lavoro da osservare era 07.30/13.30.
Deduceva inoltre che proprio la corretta applicazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare ha portato alla previsione di una sanzione conservativa piuttosto che quella espulsiva, che l'art. 55 quater comma 1 lett. a del d. lgs 165/2001 prevede quale conseguenza principale della “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”. Rappresentava che, infatti, nel verbale della seduta dell'UPG del 23/02/2023 si legge espressamente che, “considerando l'unicità dell'evento e la mancanza di precedenti in capo al dipendente” si è inteso derubricare la sanzione prevista dalla lettera a) del comma 3 della succitata norma e, quindi, del licenziamento in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi tre prevista dall'art. 58 comma 1 lett. e) del ccnl e, nell'ambito di siffatta previsione, tra il minimo di 11 giorni al massimo di sei mesi, l'ente ha ritenuto di applicare la misura media.
Deduceva che ritenere che una violazione così grave, tale da essere prevista quale motivo di licenziamento, possa essere derubricata nel rimprovero verbale o scritto o nella multa di 4 ore, appare inverosimile, essendo esse sanzioni conseguenti a mancanze di importanza assolutamente ridotta, aggiungendo che, del resto, è la stessa norma contenuta nel comma 3 dell'art. 58 che alla lettera a) esclude la sanzione minima nell'ipotesi in cui ricorrano le fattispecie considerate dall'art. 55 quater comma 1 lett. a del d.lgs. 165/2001. Chiedeva il rigetto dei ricorsi.
I ricorsi sono infondati.
Deve essere preliminarmente rigettata la deduzione secondo cui la partecipazione al collegio disciplinare anche del dott. dirigente del III Settore P.M., promotore della Persona_1 contestazione disciplinare, determina la violazione del principio di terzietà.
La Corte di legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 5317 del 2017) afferma: “..In merito va, infatti, precisato che il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa
6 individuazione dell'ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicchè lo stesso non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare.
Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto. La singola amministrazione, pertanto, può individuare l'ufficio dei procedimenti anche in un organo dotato di altri poteri, che, nella scala gerarchica dell'ente, lo rendono sovraordinato rispetto ai dipendenti nei confronti dei quali viene esercitato il potere disciplinare, purchè venga garantita la distinzione, che è l'unica imposta dal legislatore, fra l'ufficio dei procedimenti e la struttura, intesa come singolo ufficio o unità operativa, nella quale l'incolpato opera.”
La Corte di legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 15239 del 01/06/2021) ha, inoltre, specificato che “.. secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in materia di composizione degli UPD, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla P.A., potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto. Ne consegue che qualora il suddetto ufficio abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno solo perchè sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare (Cass.
24 gennaio 2017, n. 1753; Cass. 28/06/2019, n. 17582).”
L'art. 55 quater - Licenziamento disciplinare del d. lgs 165/2001 prevede nella formulazione vigente ratione temporis:
“1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
…
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta….”.
L'art. 55 quinquies False attestazioni o certificazioni del medesimo decreto legislativo prevede poi:
“1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza
7 dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.…”.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione penale sez. III - 03/06/2021, n. 29674) ha affermato con riferimento al menzionato art. 55 quater del d. lgs 165/2001: “4.2. Occorre ricordare inoltre che il nuovo testo dell'art. 55-quater che tratta del licenziamento disciplinare, precisa al comma 1 bis, con una integrazione effettuata con D.Lgs. n. 116 del 2016, che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro. La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita. Sul punto, si è espressa la giurisprudenza di legittimità in sede civile (Sez. lav., n. 24574 del 01//12/2016) precisando che a prescindere dall'intervento riformatore dell'art. 55 quater cit., la ricostruzione innanzi effettuata era, comunque, evincibile dal tenore letterale della disposizione, dal quale non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la condotta tipizzata fosse individuabile nei soli casi di alterazione intesa come manomissione del sistema di rilevazione delle presenze (Cass. Civ. n.
17637/2016, 17259/2016; Cass. Civ. Sez. lav., n. 257508 del 14/12/2016).
Pertanto, la formulazione del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1, lett. a) ed anche la sua "ratio" (potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo), inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza, il delitto previsto dall'art. 55-quinquies si consuma con la realizzazione da parte dei pubblici dipendenti di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze (Sez. III, n. 47043 del 27/10/2015), poiché in ragione della funzione autocertificativa che la timbratura del cartellino elettronico assume, qualsiasi condotta manipolativa delle risultanze di quella attestazione, è di per sé idonea a trarre in inganno l'amministrazione presso la quale presta servizio in merito alle circostanze di fatto che quella attestazione è intesa a dimostrare, ossia la presenza del dipendente sul luogo di lavoro.”
La Corte di legittimità (Cass. pen., Sez. II, n. 38997 del 2018) ha inoltre affermato che la clausola generale di “non punibilità per particolare tenuità del fatto” prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile solamente nei casi nei quali la condotta di allontanamento fraudolento dal posto di lavoro sia stata del tutto episodica e, comunque, l'offesa sia di particolare tenuità.
La Corte di legittimità (cfr. Sez. lav., n. 24574 del 01//12/2016) ha specificato in merito al D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. a): “26. Questa disposizione (nel testo applicabile ratione temporis alla vicenda dedotta in giudizio, realizzatasi prima delle modifiche introdotte dal
8 D.Lgs. n. 116 del 2016, art. 3, comma 1) sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.
27. La chiara formulazione della disposizione ed anche la sua "ratio", questa evincibile dall' obiettivo, enunciato nel D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 67, comma 1 di "potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo", inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
28. La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.
29. La condotta che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quinquies, comma 1.”
Nella fattispecie concreta in esame la condotta tenuta dai ricorrenti, sebbene limitata ad un solo episodio, integra la fattispecie prevista dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a) d. lgs n. 165 del 2001. I ricorrenti, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in atti relativa all'ingresso ed all'uscita dal posto di lavoro, hanno timbrato in entrata alle ore 19.38 del 23.9.2022 e successivamente in uscita alle ore 7.19 del 24.9.2022; hanno poi entrambi timbrato nuovamente in entrata alle ore 7.19 del 24.9.2022 ed in uscita alle ore 13.26.
La condotta dei ricorrenti non può essere qualificata, secondo la prospettazione di parte ricorrente, quale “un mero errore di timbratura”, dovendosi rilevare che entrambi i ricorrenti il giorno
23.9.2022, dopo aver timbrato in uscita alle ore 19.30, effettuavano una nuova timbratura in entrata, dopo otto minuti, alle ore 19.38.
Inoltre, entrambi i ricorrenti, alle ore 7.19 del 24.9.2022, effettuavano due distinte timbrature – di cui l'una in uscita, così da attestare la presenza sul posto di lavoro dalle ore 19.38 del 23.9.2022 alle 7.19 del 24.9.2022 – e l'altra in entrata, così da attestare l'ingresso relativo all'effettuazione del turno lavorativo effettuato nella mattina del 24.9.2022.
L'utilizzo del badge – in due distinte occasioni – è pertanto idoneo nella fattispecie concreta in esame ad indurre in errore l'amministrazione sui turni di lavoro effettuati.
Deve escludersi la rilevanza della determinazione n. 3106 del 27.12.2024 del Controparte_1
(cfr. doc. in atti) al fine di provare, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, l'insussistenza del comportamento disciplinarmente rilevante.
9 Nella suddetta deliberazione, adottata a dicembre 2024, l'ente resistente rileva lo stato di obsolescenza dei dispositivi per la rilevazione delle presenze dei dipendenti e determina di procedere all'affidamento del servizio di fornitura di n. 21 terminali per la rilevazione delle presenze.
Nella fattispecie concreta in esame, gli stessi ricorrenti hanno allegato in ricorso che, alla data di convocazione innanzi l'UPD, il 15.12.2022, rappresentavano che la notte tra il 23 ed il 24 settembre 2022, in occasione dei preparativi delle elezioni politiche, non avevano svolto alcuna prestazione di lavoro notturno e che, come ictu oculi evidente, si trattava di un mero errore nell'uso del badge personale. Pertanto le allegazioni formulate da entrambi i ricorrenti, in merito ad un errore nell'utilizzo del badge, non possono essere mutate in corso di causa.
In merito deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n.
11353 del 17/06/2004) afferma che il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo.
La Corte nella suddetta pronuncia afferma: “5.3. Dagli enunciati principi si evince che i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile
2002 n. 5526). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio
2003 n. 2802 cit.; Cass. 17 aprile 2002 n. 5526 cit.; Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820).”
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha inoltre affermato
“16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n.
5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018;
Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
10 Pertanto la circostanza sopra già evidenziata che, entrambi i ricorrenti, alle ore 7.19 del 24.9.2022, effettuavano due distinte timbrature – di cui l'una in uscita, così da attestare la presenza sul posto di lavoro dalle ore 19.38 del 23.9.2022 alle 7.19 del 24.9.2022 – e l'altra in entrata, così da attestare l'ingresso relativo all'effettuazione del turno lavorativo effettuato nella mattina del
24.9.2022 non può essere ascrivibile alla dedotta obsolescenza dei dispositivi, come prospettato in corso di causa, avendo la stessa parte ricorrente dedotto in ricorso che le timbrature, sopra indicate ed effettuate da entrambi i ricorrenti, erano state causate da un errore.
Inoltre, l'utilizzo del badge – in due distinte occasioni – è idoneo nella fattispecie concreta in esame ad indurre in errore l'amministrazione sui turni di lavoro effettuati.
La registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro, secondo quanto esposto dalla Corte di legittimità (cfr. Sez. lav., n. 24574 del
01//12/2016) è dunque falsa e fraudolentemente attestata mirando a far emergere, in contrasto con il vero, che i lavoratori erano presenti sul luogo di lavoro dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
La Corte ha infatti specificato: “28. La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.” Nella fattispecie concreta in esame deve ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a) d. lgs n. 165 del 2001, in quanto i ricorrenti – dopo l'utilizzo del badge, in due distinte occasioni, in modo idoneo ad indurre in errore l'amministrazione sui turni di lavoro effettuati – non hanno effettuato alcuna specifica segnalazione al datore di lavoro relativa ad errori di timbratura.
Il fatto che i ricorrenti non avevano prestato servizio durante il periodo dalle ore 19.38 del
23.9.2022 alle 7.19 del 24.9.2022 non è stato contestato dagli stessi ricorrenti, avendo inoltre l'ente pubblico resistente prodotto la relazione di servizio del 13.10.2022 indirizzata al dott. Per_1
sottoscritta dai Lgt.ti e in cui è scritto: “Come già verbalmente
[...] Tes_1 Tes_2 anticipato, si comunica che in data 23.09.2022, i sottoscritti e Tes_2 Tes_3 Tes_1 comandati di servizio notturno con orario 20:00/08:00 presso la sede comunale di via Pio XII per la custodia e la vigilanza delle schede elettorali, si ribadisce che il servizio è stato svolto regolarmente e che non vi erano altri dipendenti all'interno della struttura comunale per l'intero orario di servizio.
Si lasciava il posto, alle 08:00 del 24.09.2022, all'arrivo del personale amministrativo addetto del servizio elettorale..”
Pertanto non è rilevante, al fine di accertare i fatti, l'istanza istruttoria di prova testimoniale di parte ricorrente, diretta ad accertare la frequenza di errori di timbratura da parte dei dipendenti e le modalità della loro correzione.
Deve, infatti, escludersi – in ragione delle due distinte operazioni di timbratura, effettuate da ciascuno dei ricorrenti, la prima in entrata alle 19.38 del 23.9.2022 e la seconda in uscita alle 7.19
11 del 24.9.2022 – in modo idoneo ad indurre in errore l'amministrazione sugli orari di servizio effettuati, che le suddette timbrature costituiscano meri errori nell'utilizzo del badge.
Assorbente quanto sopra esposto al fine di ritenere integrata la fattispecie prevista dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a) d. lgs n. 165 del 2001, deve rilevarsi che non trova riscontro la circostanza allegata dai ricorrenti secondo cui, prima dell'inizio del procedimento disciplinare, avevano chiarito con nota del 18.10.2022 “di avere svolto una sola ora di straordinario elettorale notturno, ma il giorno 25/9, con ciò escludendo di avere svolto prestazioni la notte tra il 23 ed il 24 settembre”. Invero, nelle suddette note entrambi i ricorrenti scrivono “Inoltre si precisa che oltre le ore di straordinario elettorale, prestato per il III Settore, sono stato impegnato per ulteriore straordinario elettorale prestando servizio per VIII Settore alla quale, se si vuole chiarimenti in merito alle ore prestate, si prega di contattare la Dott.ssa alla quale ha prodotto gli atti.” Persona_2
Dunque emerge che entrambi i ricorrenti non hanno effettuato alcuna specifica segnalazione agli organi competenti in merito ai dedotti errori di timbratura e nemmeno, prima dell'avvio del procedimento disciplinare, hanno attestato di non avere reso la prestazione lavorativa dalle ore
19.38 del 23.9.2022 alle 7.19 del 24.9.2022.
Emerge, infatti, in maniera chiara ed inequivoca dalle note del 18.10.2022, sottoscritte dai ricorrenti ed indirizzate al “Comandante della P.L. di ”, che entrambi i ricorrenti hanno CP_1 chiesto di contattare la Dott.ssa per chiarimenti in merito all'ulteriore Persona_2 straordinario elettorale prestato per l' VIII Settore. Nemmeno trova riscontro l'allegazione contenuta nei ricorsi secondo cui già la nota della dott.ssa del 2.11.2022 (prot. n.75223) esclude violazioni nelle attestazioni di presenza in servizio Per_2
(cd. marcature).
Infatti la suddetta dirigente ha comunicato nella nota indicata, in merito all'”Oggetto: Elezioni
Politiche 2022 – Disposizioni di Servizio Straordinario Elettorale”, che “…sono in corso le verifiche a cura del “Controllo marcature”, gruppo appositamente istituito con propria disposizione, atteso che eventuali violazioni di diritto del Codice di Disciplina, che alla scrivente Parte allo stato non risultano, debbano essere segnalate direttamente all' avendone verificato i presupposti di fatto e di diritto per le conseguenziali iniziative.” Emerge, pertanto, che nella suddetta nota non vi è alcuna attestazione in merito all'esclusione di violazioni relative alle attestazioni della presenza in servizio dei ricorrenti, dovendosi invece rilevare che il dirigente fa unicamente presente che, all'atto della redazione della nota (2.11.2022), non le risultavano violazioni del Codice di Disciplina.
La proporzionalità della sanzione disciplinare.
La Corte di legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 02/11/2023, n. 30418) ha affermato: “La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 17600 del
2021) che il legislatore del 2009, con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento.
La disposizione ha, dunque, introdotto una tipizzazione di illecito disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento.
12 In particolare, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 22075 del 2018) l'introduzione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-quater, comma 1-bis (avvenuta con il D.Lgs. n. 116 del 2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di "falsa attestazione di presenza".
E' falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio. Nell'eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva prevale - in quanto imperativa - la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore.
A fronte di una fattispecie legale, si pone, quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il licenziamento sia una conseguenza automatica e necessaria, ovvero se l'amministrazione conservi il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento.
Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016) che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta.
Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso.
La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata (si v., Cass., n. 14199 del 2021) alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all'art. 2106 c.c., per limitare l'imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva (nella citata sentenza si rimanda alla giurisprudenza richiamata da Corte Cost. n. 123 del 2020 che, valorizzando questa interpretazione costituzionalmente orientata, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 quater, prospettata dal giudice rimettente).”
L'art. 58 intitolato “Sanzioni disciplinari” del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 prevede: “1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 57 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, con le modalità di cui al comma 4; b) rimprovero scritto (censura); 76 c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso….” L'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 prevede:
13 “3.La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001 ….”.
Nella fattispecie concreta in esame l'ente pubblico resistente ha esposto con riferimento a ciascun ricorrente (cfr. verbale del 23.02.2023): “…Preso atto della nota prot. n.11651 del 15/2/2023 della Dirigente dott.ssa si evince che il dipendente…… non ha consumato tutte le ore Persona_2 di straordinario autorizzate dal Settore VIII Servizio Elettorale (ore 17) nel periodo indicato con autorizzazione prot. n.64797 del 23.09.2022 a firma della stessa Dirigente, mentre ha consumato tutte le ore autorizzate dal Settore P.M. Si evidenzia che le ore non contabilizzate nello straordinario elettorale del Settore VIII avrebbero consentito al dipendente, se ciò non fosse stato rilevato dalla P.M., il pagamento di tutte le ore autorizzate con la nota sopra indicata. Pertanto, pur non essendosi consumato un danno contabile per l'amministrazione, si palesa senza dubbio una condotta del dipendente mirante ad indurre in errore l'amministrazione relativamente alla presenza durante il servizio di straordinario elettorale. Considerando l'unicità dell'evento e la mancanza di precedenti in capo al dipendente si ritiene di derubricare la sanzione richiamata nella contestazione di addebito da licenziamento a sospensione 3 (tre) mesi dal servizio e dalla retribuzione”. L'ente pubblico resistente ha poi applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre mesi.
Deve rigettarsi l'istanza di parte ricorrente di revocare il provvedimento disciplinare ed, in subordine, di applicare la sanzione del minimo del rimprovero verbale o scritto, ovvero sino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.
Deve in primo luogo evidenziarsi che il legislatore, a fronte dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a) d. lgs n. 165 del 2001, ha disposto: “si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento”. Il CCNL già menzionato, applicato ai rapporti lavorativi in esame, ha inoltre previsto all'art. 59 la sanzione che parte ricorrente chiede di applicare in via subordinata, vale a dire: “3.La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001 ….”.
Emerge, pertanto, che il legislatore a fronte della gravità del comportamento, ha tipizzato la sanzione applicabile prevedendo la massima sanzione disciplinare costituita dal licenziamento – pur dovendo la sanzione essere sempre sottoposta al sindacato giurisdizionale di congruità (cfr. sentenza n. 123 del 2020 della Corte Costituzionale).
Anche le parti stipulanti il CCNL del comparto Funzioni Locali, applicabile ai rapporti lavorativi in esame, hanno ritenuto che, in ragione della gravità del comportamento previsto nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001, non possono applicarsi le sanzioni del rimprovero verbale o scritto o della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, sanzioni di cui parte ricorrente chiede l'applicazione in via subordinata.
14 La Corte Costituzionale nella sentenza n. 123 del 2020 afferma “Escluso che la tipizzazione legale delle fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, la sezione lavoro della Corte di cassazione ad essa ricollega un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità dell'illecito (sentenze 11 luglio 2019, n. 18699,
11 settembre 2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto 2016, n. 17304).”
Nella fattispecie concreta in esame, tenuto conto della gravità dell'inadempimento accertato, anche in relazione ai compiti di vigilanza espletati dai ricorrenti in qualità di guardie giurate, tenuto inoltre conto dell'unicità dell'evento e della mancanza di precedenti in capo agli stessi ricorrenti, appare congrua la sanzione irrogata.
Deve, infatti, rilevarsi che, nella graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti, l'art. 58 intitolato “Sanzioni disciplinari” prevede: “1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 57 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, con le modalità di cui al comma 4; b) rimprovero scritto
(censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso”. Nella fattispecie in esame l'ente pubblico resistente - pur tenendo conto della gravità del comportamento accertato, comportante l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001, in relazione a cui il legislatore ha formulato una tipizzazione legale di una fattispecie di licenziamento disciplinare - ha adeguatamente valorizzato sia la circostanza dell'unicità dell'evento sia la circostanza della mancanza di precedenti in capo ai ricorrenti, applicando la sanzione disciplinare prevista dall'art. 58, comma 1, lett. e) del CCNL ed irrogando la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tre mesi.
Pertanto i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta i ricorsi;
-condanna al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€1.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in Parte_2
€1.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 11.06.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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