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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13/06/2024. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4064/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cesano Maderno (MB), Via Quarto n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Neri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Dario Papa n. 2/A, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nata a [...], i Controparte_1 C.F._2
25/11/1990, residente in [...], non costituito
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come rassegnate nel ricorso introduttivo: Parte_1
• “Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra in IS AM il giorno 13.4.2017, regolarmente Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IS AM;
• Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS AM, a mezzo di rituale comunicazione a cura della Cancelleria, di procedere all'annotazione della cessazione a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare che i coniugi sono autosufficienti e indipendenti economicamente e che non sussistono rapporti di credito e/o debito da regolare, con conseguente rinuncia a qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altro; 2) compensare le spese di lite del presente giudizio.”
*** Con ricorso depositato in data 13/06/2024, ricorreva nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto a
[...]
IS AM (MI) in data 13/04/2017. Esponeva che dall'unione non erano nati figli e che al seguito del venire meno dell'affectio coniugalis le parti erano addivenute alla separazione consensuale avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IS AM, con accordo concluso in data 06/06/2020; dava atto che, essendo ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi stato definito in sede di separazione, la causa verteva unicamente sullo status.
All'udienza in data 12/11/2024, ove non si costituiva e non compariva Controparte_1 neppure personalmente, il sig. confermava la propria richiesta di disporre lo scioglimento del Pt_1 matrimonio e l'assenza di convivenza e di riconciliazione dalla separazione.
Chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinunzia ai termini per conclusionali e repliche.
Il Giudice delegato fissava termine entro il 9 dicembre 2024 per il deposito della documentazione relativa alla regolarità della notifica, avvenuta ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Con ordinanza 17 dicembre 2024, visto il deposito di duplicato dell'avviso di ricevimento, ritenuta la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto e, stante la richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione avanti all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di IS AM, con accordo concluso in data 06/06/2020, prodotto sub doc. 2, nel quale si legge quanto segue:
Oggi Venti del mese di Luglio dell'anno Duemilaventi, avanti a me Parte_2
Ufficiale dello stato civile del Comune di IS AM per delegazione avuta, sono comparsi i coniugi e (…) , i quali mi dichiarano di voler confermare Parte_3 Persona_1
l'accordo di separazione concluso innanzi a questo ufficio in data 06.06.2020 di cui all'atto iscritto al n.82 parte II serie C anno 2020.
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali insieme a me lo sottoscrivono.
Il ricorrente ha poi dichiarato in udienza che dalla data di comparizione dei coniugi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti legittimanti la richiesta di scioglimento del matrimonio previsti all'art.3 comma 2 lettera b) della L 1 dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, secondo cui la domanda può essere proposta da uno dei coniugi quando la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
➢ Sulle spese di lite. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 13/06/2024, così Controparte_1 provvede:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
, in IS AM (MI) in data 13/04/2017 (atto n. 23, parte I, trascritto nei registri
[...] di Stato Civile del Comune di IS AM (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IS AM (MI) al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina Caniato
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13/06/2024. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4064/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cesano Maderno (MB), Via Quarto n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Neri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Dario Papa n. 2/A, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nata a [...], i Controparte_1 C.F._2
25/11/1990, residente in [...], non costituito
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come rassegnate nel ricorso introduttivo: Parte_1
• “Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra in IS AM il giorno 13.4.2017, regolarmente Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IS AM;
• Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS AM, a mezzo di rituale comunicazione a cura della Cancelleria, di procedere all'annotazione della cessazione a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare che i coniugi sono autosufficienti e indipendenti economicamente e che non sussistono rapporti di credito e/o debito da regolare, con conseguente rinuncia a qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altro; 2) compensare le spese di lite del presente giudizio.”
*** Con ricorso depositato in data 13/06/2024, ricorreva nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto a
[...]
IS AM (MI) in data 13/04/2017. Esponeva che dall'unione non erano nati figli e che al seguito del venire meno dell'affectio coniugalis le parti erano addivenute alla separazione consensuale avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IS AM, con accordo concluso in data 06/06/2020; dava atto che, essendo ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi stato definito in sede di separazione, la causa verteva unicamente sullo status.
All'udienza in data 12/11/2024, ove non si costituiva e non compariva Controparte_1 neppure personalmente, il sig. confermava la propria richiesta di disporre lo scioglimento del Pt_1 matrimonio e l'assenza di convivenza e di riconciliazione dalla separazione.
Chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinunzia ai termini per conclusionali e repliche.
Il Giudice delegato fissava termine entro il 9 dicembre 2024 per il deposito della documentazione relativa alla regolarità della notifica, avvenuta ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Con ordinanza 17 dicembre 2024, visto il deposito di duplicato dell'avviso di ricevimento, ritenuta la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto e, stante la richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione avanti all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di IS AM, con accordo concluso in data 06/06/2020, prodotto sub doc. 2, nel quale si legge quanto segue:
Oggi Venti del mese di Luglio dell'anno Duemilaventi, avanti a me Parte_2
Ufficiale dello stato civile del Comune di IS AM per delegazione avuta, sono comparsi i coniugi e (…) , i quali mi dichiarano di voler confermare Parte_3 Persona_1
l'accordo di separazione concluso innanzi a questo ufficio in data 06.06.2020 di cui all'atto iscritto al n.82 parte II serie C anno 2020.
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali insieme a me lo sottoscrivono.
Il ricorrente ha poi dichiarato in udienza che dalla data di comparizione dei coniugi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti legittimanti la richiesta di scioglimento del matrimonio previsti all'art.3 comma 2 lettera b) della L 1 dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, secondo cui la domanda può essere proposta da uno dei coniugi quando la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
➢ Sulle spese di lite. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 13/06/2024, così Controparte_1 provvede:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
, in IS AM (MI) in data 13/04/2017 (atto n. 23, parte I, trascritto nei registri
[...] di Stato Civile del Comune di IS AM (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IS AM (MI) al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina Caniato
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti